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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/05/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1630/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1630 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Stefania Lazzati. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Complementare per i dipendenti del terziario (commercio, turismo Controparte_1
e servizi), in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Ivan Canelli.
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1 accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto al riconoscimento della somma lorda di Euro Parte_1
36.444,21 di cui Euro 13.033,28 di tfr per i titoli di cui in ricorso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle retribuzioni non corrisposte ed interessi del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto sul tfr dalle singole scadenze al saldo,
2 condannare quale titolare della ditta individuale Elaborazione dati Rag. Controparte_2 partita iva codice fiscale a pagare alla sig.ra Controparte_2 P.IVA_1 C.F._1 Parte_1
la somma lorda di Euro 36.444,21 di cui Euro 13.033,28 di tfr oltre rivalutazione monetaria e interessi
[...] legali sulle retribuzioni non corrisposte ed interessi del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto sul tfr dalle singole scadenze al saldo,
In via subordinata rispetto alle domande sub 1 e 2, con esclusivo riferimento alle somme a titolo di TFR di
1 competenze del fondo FON.TE,
3 accertare e dichiarare l'omesso versamento a dell'importo di € 12.993,66 e conseguentemente CP_1 condannare quale titolare della ditta individuale Elaborazione dati Rag. Controparte_2 partita iva codice fiscale a pagare a Fondo Controparte_2 P.IVA_1 C.F._1 CP_1 per dipendenti da aziende del terziario - Iscritto all'Albo Covip con il numero 123 - CF: con Controparte_3
Sede:
Via Marco e Marcelliano, 45 – Roma la somma di Euro 12.993,28 a titolo di tfr oltre rivalutazione monetaria e interessi del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto dalle singole scadenze al saldo, in ogni caso
4 accertare e dichiarare e conseguentemente condannare quale titolare della Controparte_2 ditta individuale Elaborazione dati Rag. partita iva codice fiscale Controparte_2 P.IVA_1
al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra meglio descritti in narrativa, C.F._1 Parte_1 quantificati in via equitativa in Euro 10.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso al saldo o alla diversa somma ritenuta di giustizia con vittoria di spese competenze onorari oltre accessori di legge secondo il Dm in vigore”.
Il i è costituito in giudizio così concludendo: CP_1
“- nel merito, in accoglimento della domanda della ricorrente, accertare e dichiarare che il IG. Controparte_2 titolare dell'omonima Ditta “Elaborazione dati Rag. , non ha provveduto al regolare versamento dei Controparte_2 contributi dovuti sulla posizione della IG.ra nella misura risultante al Fondo di € 13,29 (a titolo di Parte_1 ristoro posizione per la contribuzione versata in ritardo) ovvero in quella diversa, maggiore o minore, indicata dalla ricorrente o che risulterà in corso di causa;
- per l'effetto, condannare il IG. titolare dell'omonima Ditta “Elaborazione dati Rag. Controparte_2
, al versamento in favore del della contribuzione omessa sulla posizione previdenziale Controparte_2 CP_1 CP_1 della IG.ra , nella misura complessiva risultante al Fondo € 13,29 (a titolo di ristoro posizione per la Parte_1 contribuzione versata in ritardo) ovvero in quella indicata dalla ricorrente stessa, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi di mora e mancata rivalutazione, così come previsto dall'art. 8 co. 9 dello Statuto del Fondo;
- condannare il resistente al ristoro della posizione previdenziale dell'iscritta nei termini e secondo le modalità indicate dallo Statuto del Fondo;
- in ogni caso, esentare il Fondo da responsabilità, pur nell'eventualità di rigetto delle domande della ricorrente, essendo la richiesta di versamento avanzata consequenziale a quella formulata dalla lavoratrice” non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. Controparte_2
***
1. La domanda relativa alle differenze retributive è fondata.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di
2 adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte datrice convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Il mancato pagamento delle mensilità retributive supporta la giusta causa delle dimissioni della parte attrice, con conseguente diritto della stessa a ottenere l'indennità di mancato preavviso.
1.5. Spetta quindi alla parte attrice la somma lorda indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL.
*
2. Deve essere accolta anche la domanda relativa agli omessi versamenti delle quote del trattamento di fine rapporto.
2.1. Sul punto, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento che il Tribunale di Milano ha già espresso
3 nella sentenza 20 gennaio 2016, n. 128, nella sentenza 9 marzo 2016, n. 764, e nella sentenza 24 maggio
2016, n. 1563, che debbono ritenersi qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2.2. Infatti, quanto all'omesso versamento del t.f.r., si ritiene senz'altro sussistente la legittimazione attiva del lavoratore, portatore di un interesse specifico al corretto versamento degli importi destinati al proprio fondo di previdenza complementare, in quanto funzionale al futuro esercizio del diritto alla pensione complementare.
2.3. Orbene, nel caso in esame la parte attrice:
- ha fornito prova documentale dell'adesione al convenuto;
CP_1
- ha fornito prova documentale delle omissioni in relazione al trattamento di fine rapporto;
- ha calcolato le ulteriori debenze maturate.
2.4. Per contro, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha offerto alcuna prova tesa a contrastare le denunciate omissioni.
2.5. In caso di siffatto inadempimento, il meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare configura, condivisibilmente con quanto affermato da plurimi precedenti giurisprudenziali (Trib. Busto
Arsizio, 11 novembre 2015; Trib. Milano, sez. lav., 16 gennaio 2015; Trib. Milano, sez. lav., 24 gennaio
2020), la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c.
Ai sensi dell'art. 1270, 1° comma, c.c., il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario, o non abbia eseguito il pagamento.
Nel caso in cui non risulti espressamente assunta un'obbligazione da parte del datore di lavoro nei confronti del Fondo, né consti che il pagamento sia avvenuto, la richiesta giudiziale di pagamento del controvalore non versato, da parte del lavoratore, deve ritenersi configurare un'implicita revoca della delegazione di pagamento.
In tal caso, in assenza di posizioni creditorie dirette del Fondo nei confronti del datore di lavoro, constando la permanenza dell'obbligo dello stesso al pagamento in favore del lavoratore delle voci di retribuzione differita non pagate (cfr. Trib. Milano, sez. lav., 13 gennaio 2014, n. 354), può accogliersi la domanda di pagamento in proprio favore proposta dal lavoratore.
2.6. Ne consegue che la parte datrice convenuta deve essere condannata a pagare in favore della parte attrice anche le somme a titolo di t.f.r. indicate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione.
*
3. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dalla lavoratrice.
Al riguardo, deve rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali,
a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
4 (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Sul punto, la difesa attorea ha preteso il risarcimento di un danno derivante dal “timore di non potere pagare le normali ed usuali spese quali le bollette, le spese per il cibo oltre che il contratto di mutuo” (cfr. pag. 11 del ricorso).
Tali deduzioni, però, si presentano quantomai generiche poiché non permettono di dedurre l'effettiva consistenza del denunciato danno: ossia che tipo di intensità abbia presentato e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte.
Il che, in definitiva, impedisce di ritenere che si tratti di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, che abbia raggiunto l'entità dei parametri di gravità e rilevanza tali da configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
A questa domanda, pertanto, non può darsi seguito.
*
4. Va infine accolta la domanda avanzata dal CP_1
Ed invero, dall'estratto conto contributivo relativo alla posizione previdenziale della parte attrice, emerge che il sig. , quale titolare dell'omonima ditta, per il periodo Controparte_2 ricompreso tra il III trimestre 2016 ed il IV trimestre 2017 non abbia provveduto al versamento dell'importo di euro 13,29 dovuto a titolo di “Ristoro posizione” per la contribuzione versata in ritardo relativamente al I, al II ed al IV trimestre 2017.
*
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di Controparte_2 euro 36.444,21, di cui euro 13.033,28 di t.f.r., per i titoli di cui in ricorso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle retribuzioni non corrisposte ed interessi del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto sul t.f.r. dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
5 - condanna al pagamento, in favore del della somma di euro 13,29, Controparte_2 CP_1 oltre interessi di mora e mancata rivalutazione, così come previsto dall'art. 8 co. 9 dello Statuto del
Fondo;
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Controparte_2 processuali, che determina in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014;
- condanna al pagamento, in favore del delle spese processuali, che Controparte_2 CP_1 determina in complessivi euro 800,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 22.05.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1630 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Stefania Lazzati. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Complementare per i dipendenti del terziario (commercio, turismo Controparte_1
e servizi), in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Ivan Canelli.
PARTE CONVENUTA
E
Controparte_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio le parti convenute in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1 accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto al riconoscimento della somma lorda di Euro Parte_1
36.444,21 di cui Euro 13.033,28 di tfr per i titoli di cui in ricorso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle retribuzioni non corrisposte ed interessi del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto sul tfr dalle singole scadenze al saldo,
2 condannare quale titolare della ditta individuale Elaborazione dati Rag. Controparte_2 partita iva codice fiscale a pagare alla sig.ra Controparte_2 P.IVA_1 C.F._1 Parte_1
la somma lorda di Euro 36.444,21 di cui Euro 13.033,28 di tfr oltre rivalutazione monetaria e interessi
[...] legali sulle retribuzioni non corrisposte ed interessi del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto sul tfr dalle singole scadenze al saldo,
In via subordinata rispetto alle domande sub 1 e 2, con esclusivo riferimento alle somme a titolo di TFR di
1 competenze del fondo FON.TE,
3 accertare e dichiarare l'omesso versamento a dell'importo di € 12.993,66 e conseguentemente CP_1 condannare quale titolare della ditta individuale Elaborazione dati Rag. Controparte_2 partita iva codice fiscale a pagare a Fondo Controparte_2 P.IVA_1 C.F._1 CP_1 per dipendenti da aziende del terziario - Iscritto all'Albo Covip con il numero 123 - CF: con Controparte_3
Sede:
Via Marco e Marcelliano, 45 – Roma la somma di Euro 12.993,28 a titolo di tfr oltre rivalutazione monetaria e interessi del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto dalle singole scadenze al saldo, in ogni caso
4 accertare e dichiarare e conseguentemente condannare quale titolare della Controparte_2 ditta individuale Elaborazione dati Rag. partita iva codice fiscale Controparte_2 P.IVA_1
al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra meglio descritti in narrativa, C.F._1 Parte_1 quantificati in via equitativa in Euro 10.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso al saldo o alla diversa somma ritenuta di giustizia con vittoria di spese competenze onorari oltre accessori di legge secondo il Dm in vigore”.
Il i è costituito in giudizio così concludendo: CP_1
“- nel merito, in accoglimento della domanda della ricorrente, accertare e dichiarare che il IG. Controparte_2 titolare dell'omonima Ditta “Elaborazione dati Rag. , non ha provveduto al regolare versamento dei Controparte_2 contributi dovuti sulla posizione della IG.ra nella misura risultante al Fondo di € 13,29 (a titolo di Parte_1 ristoro posizione per la contribuzione versata in ritardo) ovvero in quella diversa, maggiore o minore, indicata dalla ricorrente o che risulterà in corso di causa;
- per l'effetto, condannare il IG. titolare dell'omonima Ditta “Elaborazione dati Rag. Controparte_2
, al versamento in favore del della contribuzione omessa sulla posizione previdenziale Controparte_2 CP_1 CP_1 della IG.ra , nella misura complessiva risultante al Fondo € 13,29 (a titolo di ristoro posizione per la Parte_1 contribuzione versata in ritardo) ovvero in quella indicata dalla ricorrente stessa, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio, oltre interessi di mora e mancata rivalutazione, così come previsto dall'art. 8 co. 9 dello Statuto del Fondo;
- condannare il resistente al ristoro della posizione previdenziale dell'iscritta nei termini e secondo le modalità indicate dallo Statuto del Fondo;
- in ogni caso, esentare il Fondo da responsabilità, pur nell'eventualità di rigetto delle domande della ricorrente, essendo la richiesta di versamento avanzata consequenziale a quella formulata dalla lavoratrice” non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. Controparte_2
***
1. La domanda relativa alle differenze retributive è fondata.
1.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di
2 adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
1.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
1.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte datrice convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
1.4. Il mancato pagamento delle mensilità retributive supporta la giusta causa delle dimissioni della parte attrice, con conseguente diritto della stessa a ottenere l'indennità di mancato preavviso.
1.5. Spetta quindi alla parte attrice la somma lorda indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL.
*
2. Deve essere accolta anche la domanda relativa agli omessi versamenti delle quote del trattamento di fine rapporto.
2.1. Sul punto, il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento che il Tribunale di Milano ha già espresso
3 nella sentenza 20 gennaio 2016, n. 128, nella sentenza 9 marzo 2016, n. 764, e nella sentenza 24 maggio
2016, n. 1563, che debbono ritenersi qui richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
2.2. Infatti, quanto all'omesso versamento del t.f.r., si ritiene senz'altro sussistente la legittimazione attiva del lavoratore, portatore di un interesse specifico al corretto versamento degli importi destinati al proprio fondo di previdenza complementare, in quanto funzionale al futuro esercizio del diritto alla pensione complementare.
2.3. Orbene, nel caso in esame la parte attrice:
- ha fornito prova documentale dell'adesione al convenuto;
CP_1
- ha fornito prova documentale delle omissioni in relazione al trattamento di fine rapporto;
- ha calcolato le ulteriori debenze maturate.
2.4. Per contro, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha offerto alcuna prova tesa a contrastare le denunciate omissioni.
2.5. In caso di siffatto inadempimento, il meccanismo di adesione a fondi di previdenza complementare configura, condivisibilmente con quanto affermato da plurimi precedenti giurisprudenziali (Trib. Busto
Arsizio, 11 novembre 2015; Trib. Milano, sez. lav., 16 gennaio 2015; Trib. Milano, sez. lav., 24 gennaio
2020), la fattispecie della delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c.
Ai sensi dell'art. 1270, 1° comma, c.c., il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario, o non abbia eseguito il pagamento.
Nel caso in cui non risulti espressamente assunta un'obbligazione da parte del datore di lavoro nei confronti del Fondo, né consti che il pagamento sia avvenuto, la richiesta giudiziale di pagamento del controvalore non versato, da parte del lavoratore, deve ritenersi configurare un'implicita revoca della delegazione di pagamento.
In tal caso, in assenza di posizioni creditorie dirette del Fondo nei confronti del datore di lavoro, constando la permanenza dell'obbligo dello stesso al pagamento in favore del lavoratore delle voci di retribuzione differita non pagate (cfr. Trib. Milano, sez. lav., 13 gennaio 2014, n. 354), può accogliersi la domanda di pagamento in proprio favore proposta dal lavoratore.
2.6. Ne consegue che la parte datrice convenuta deve essere condannata a pagare in favore della parte attrice anche le somme a titolo di t.f.r. indicate in ricorso, oltre interessi e rivalutazione.
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3. Non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria avanzata dalla lavoratrice.
Al riguardo, deve rammentarsi che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali,
a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
4 (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Sul punto, la difesa attorea ha preteso il risarcimento di un danno derivante dal “timore di non potere pagare le normali ed usuali spese quali le bollette, le spese per il cibo oltre che il contratto di mutuo” (cfr. pag. 11 del ricorso).
Tali deduzioni, però, si presentano quantomai generiche poiché non permettono di dedurre l'effettiva consistenza del denunciato danno: ossia che tipo di intensità abbia presentato e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte.
Il che, in definitiva, impedisce di ritenere che si tratti di un pregiudizio giuridicamente apprezzabile, che abbia raggiunto l'entità dei parametri di gravità e rilevanza tali da configurare un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.
A questa domanda, pertanto, non può darsi seguito.
*
4. Va infine accolta la domanda avanzata dal CP_1
Ed invero, dall'estratto conto contributivo relativo alla posizione previdenziale della parte attrice, emerge che il sig. , quale titolare dell'omonima ditta, per il periodo Controparte_2 ricompreso tra il III trimestre 2016 ed il IV trimestre 2017 non abbia provveduto al versamento dell'importo di euro 13,29 dovuto a titolo di “Ristoro posizione” per la contribuzione versata in ritardo relativamente al I, al II ed al IV trimestre 2017.
*
5. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di Controparte_2 euro 36.444,21, di cui euro 13.033,28 di t.f.r., per i titoli di cui in ricorso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle retribuzioni non corrisposte ed interessi del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto sul t.f.r. dalle singole scadenze al saldo;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
5 - condanna al pagamento, in favore del della somma di euro 13,29, Controparte_2 CP_1 oltre interessi di mora e mancata rivalutazione, così come previsto dall'art. 8 co. 9 dello Statuto del
Fondo;
- condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Controparte_2 processuali, che determina in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014;
- condanna al pagamento, in favore del delle spese processuali, che Controparte_2 CP_1 determina in complessivi euro 800,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014.
Milano, 22.05.2025
Il giudice
Franco Caroleo
6