Ordinanza collegiale 7 dicembre 2017
Ordinanza cautelare 5 marzo 2018
Ordinanza cautelare 9 maggio 2018
Sentenza 17 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 17/03/2023, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 00872/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02658/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2658 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio eletto presso lo studio AL NN in Palermo, via Siracusa n. 30, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IT LI in Palermo, via Catania 15;
Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano, di diniego di concessione edilizia, prot.-OMISSIS- del 19/07/2017;
- degli atti antecedenti, successivi e comunque connessi.
quanto ai motivi aggiunti:
- del provvedimento del Comune di Castelvetrano, prot. n-OMISSIS- del 10\01\2018, di conferma del diniego di concessione edilizia di cui al precedente provvedimento del 19\07\2017, prot.-OMISSIS-;
- del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, del 13\02\2018, prot.-OMISSIS-, di non conformità del progetto edilizio alle previsioni del vigente Piano paesaggistico;
- degli atti antecedenti, successivi e comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetrano e della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 13.09.2016, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di Amministratore Unico della Società “-OMISSIS-”, chiedeva alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di manufatti residenziali stagionali su un lotto di terreno sito in località -OMISSIS- prospiciente la via -OMISSIS- del comune di Castelvetrano, F.-OMISSIS- part.-OMISSIS-.
Il progetto prevedeva, in particolare, la realizzazione di due edifici, di cui uno posto a Nord e costituito da due unità abitative, l’altro invece posto a Sud e costituito da una singola unità abitativa.
Il lotto interessato alla edificazione ricadeva quasi per intero, all’interno della fascia dei mt. 300 dalla linea della battigia, sottoposto a tutela paesaggistica ex lege ai sensi dell’art. 142, lett. b) del D.Lgs. 42/2004.
Il chiesto nulla osta veniva rilasciato dall’organo di tutela con nota n. prot.-OMISSIS- del 16.12.2016.
A distanza di tredici giorni, con D.A. n. 6683 del 29/12/16 (successivamente rettificato con D.A. n. 2694 del 15/06/17) dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Castelvetrano il 27/02/17, veniva, tuttavia, adottato il Piano Paesaggistico – Ambiti 2 e 3, e, in base alle relative previsioni, la parte del lotto edificabile ricadente nella fascia dei 300 mt. dalla battigia risultava destinata ad Area di Recupero.
Il Comune di Castelvetrano, con nota n. prot.-OMISSIS- del 12.06.2017, in riferimento alla comunicazione di inizio lavori del 27.05.2017 presentata dal sig. -OMISSIS-, in qualità Amministratore Unico della Società “-OMISSIS-”, chiedeva dunque alla Soprintendenza chiarimenti circa l’applicazione delle N.d.A. del sopra citato Piano paesaggistico relativamente al sito di intervento.
La Soprintendenza, con la nota n. prot.-OMISSIS- del 13.02.2018 ex adverso impugnata, attestava la non conformità del progetto approvato con il provvedimento n. prot.-OMISSIS- del 16.12.2016, alle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico – Ambiti 2 e 3 adottato con D.A. n. 6683 del 29/12/16 (successivamente rettificato con D.A. n. 2694 del 15/06/17).
Ciò in quanto, in base alle nuove disposizioni di Piano, la prevista nuova edificazione ricade nell’ambito “11e. Paesaggio costiero contraddistinto da urbanizzazione intensa e disordinata”, destinata al “recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale”, e soggetta alla disciplina di cui all’art. 20 delle N.d.A. del predetto Piano, a tenore del quale “Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni”.
Il Comune, quindi, denegava il rilascio del permesso di costruire.
Con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti e le determinazioni negative assunte dall’autorità paesaggistica e dal Comune di Castelvetrano, deducendo l’intervenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire in base al precedente nulla osta paesaggistico; che il Comune avrebbe errato nel non tenere conto che una delle tre unità immobiliari previste ricadrebbe in zona non vincolata e dunque non soggetta alle restrittive prescrizioni del Piano: che le nuove prescrizioni di tutela non potrebbero incidere sulla validità ed efficacia del nulla osta in precedenza rilasciato, e, che il regime introdotto dal Piano Paesaggistico come sopra adottato non escluderebbe l’edificabilità dell’area, in quanto costituito da disposizioni di carattere programmatico e sospese da questo Tar con diverse ordinanze rese in sede di altrettante impugnative del Piano.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Castelvetrano e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, chiedendo il rigetto delle avverse impugnative.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il preteso silenzio assenso non si è formato per l'assorbente ragione che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico, e in materia paesaggistica è vietato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 l. n. 241/1990, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico disposto dall'art. 23 l.r. n. 10/1991 come novellato dall'art. 7 l.r. n. 5/2011, applicabile ratione temporis (cfr. CGARS n. 124/2022).
Infondate sono, altresì, le ulteriori censure attoree.
Dall’esame degli atti – e in particolare dalla comparazione degli elaborati trasmessi dalla Soprintendenza con l’ortofoto satellitare 2012-2013, tratta dal geoportale S.I.T.R. Regione Sicilia, con inserimento dei Regimi Normativi del Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3 – si desume che il lotto interessato risulta quasi totalmente inserito nella fascia dei mt. 300 dalla battigia, rientrando l’intero edificio posto a Nord del lotto all’interno di detta fascia.
Il lotto in questione ricade dunque in area tutelata per legge, ai sensi dell’art. 142 D.lgs. 42/2004, donde la rilevanza delle prescrizioni paesaggistiche.
L’art. 20 delle NTA del Piano Paesaggistico, si inserisce nel quadro normativo delineato dall’ art.143, comma 9, del D.Lds. 42/2004, a mente del quale: “A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”.
Al riguardo. occorre distinguere tra le “prescrizioni di Piano” (dirette esclusivamente alla tutela dei Beni Paesaggistici di cui all’art.134 del D.Lgs.42/04), sulle quali le Soprintendenze BB.CC.AA. fondano, mediante il Piano Paesaggistico, l’azione di tutela paesaggistica, e gli “indirizzi o previsioni di Piano”, che intervengono invece sui territori non soggetti a tutela e valgono quale strumento propositivo e di orientamento per la pianificazione territoriale urbanistica di livello regionale, provinciale o comunale.
Con l'adozione dei Piani possono ritenersi direttamente vigenti soltanto le “norme di salvaguardia”, costituite dall'insieme delle prescrizioni di tutela riguardanti esclusivamente i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, e ciò in linea con quanto previsto dal sopra richiamato art. 143, comma 9, del Codice riguardo al fatto che “A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nella aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso”.
Soltanto a far data dall'approvazione del Piano diventano, invece, cogenti anche gli indirizzi, rivolti agli strumenti di pianificazione urbanistica, ai piani di area vasta, ai piani di sviluppo locale, ecc., e ciò ancora una volta in linea con quanto previsto dall’art. 143, comma 9, riguardo al fatto che “A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la disposizione di cui all’art. 20 delle N.T.A abbia natura prescrittiva (dunque, immediatamente cogente). in quanto inerente al regime giuridico di beni paesaggistici già vincolati.
E invero, posto che l’area di intervento interessata al progetto edilizio della ricorrente ricade in area paesaggisticamente tutelata ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali, la stessa rientra quindi fra quelle classificate come “beni paesaggistici” ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004.
Orbene, per quanto detto, le disposizioni volte a disciplinare la tutela dei beni paesaggistici come sopra individuati devono essere qualificate come “prescrizioni”, ex lege vincolanti sin dal momento dell’adozione del Piano.
Carattere immediatamente precettivo e non di mero indirizzo o programmatico hanno dunque le disposizioni dell’art. 20 del Piano paesaggistico, ove si prescrive chiaramente che “… Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.
Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni”.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi del regime di tutela di un bene paesaggistico (per il quale il legislatore ha previsto l’immediata cogenza in virtù della mera adozione del Piano), la prescrizione di tutela relativa all’ambito “11e.Paesaggio costiero contraddistinto da urbanizzazione intensa e disordinata”, destinato a mero recupero paesaggistico mediante piani attuativi di riqualificazione urbanistica e ambientale, trova applicazione il divieto di nuove costruzioni nelle more della redazione dei piani da parte dei Comuni previsto dal citato art. 20 NTA.
Poiché, dunque, nel caso di specie, non risultava che per i lavori in oggetto fossero iniziati i lavori antecedentemente alla adozione del Piano Paesaggistico di cui al D.A. n. 6683 del 29/12/16 e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano il 27/02/17, la Soprintendenza non poteva che attestare la non conformità del previsto intervento al dettato di cui all’art. 20 sopra citato.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso principale e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO