CA
Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. n. 362/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Annalisa MULTARI Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5 maggio 2022,
da
(p.i. , rappresentata e difesa per procura Parte_1 P.IVA_1 telematica dall'avv. Giovanni Costantino (pec:
), Email_1 appellante
Parte_2
c. f. , in persona del legale protempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del notaio Persona_1 di Roma in data 3.8.2017 rep. 87577 raccolta n. 24770 dall'avv. Maria Antonella
Borsetto (pec: Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Venezia n. 672/2021 d.d.
10.11.2021, non notificata.- in punto: opposizione a verbale di riclassificazione tariffe - Pt_2
CONCLUSIONI
ANNI Parte_1
1 “In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e/o per ogni altra ragione ritenuta di giustizia;
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado (che di seguito testualmente si riportano):
- accertare e dichiarare la corretta classificazione del personale con qualifica e mansioni di Operatori Socio Sanitari alla voce di rischio “0311” dell' effettuata dalla Pt_3 Pt_2 odierna appellante e, per l'effetto,
- disporre l'annullamento del verbale di accertamento e notificazione n. 202000019 del
12 agosto 2020 notificato all'odierna ricorrente il 20 agosto 2020 e di ogni altro atto presupposto e/o collegato al verbale impugnato;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto con riguardo alle quantificazioni degli imponibili risultanti dalla determinazione del premio coincidente con la voce di rischio
“0312” non applicabile agli Operatori per tutte le ragioni Parte_4 ampiamente esposte nel presente ricorso nonché nel ricorso di primo grado di cui si allega il fascicolo e, di conseguenza, che l'odierna appellante, non è tenuta a istituire le voci di rischio e gli imponibili di cui al verbale di accertamento e notificazione n.
202000019 del 12 agosto 2020 notificato all'odierna ricorrente il 20 agosto 2020.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Pt_2
“l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello alla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 672/2021 proposto da perché infondato per Parte_1 tutte le ragioni sopra indicate e che si intendono qui integralmente richiamate per relationem, con rifusione delle spese di lite del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. Parte_1
202000019 d.d. 12.08.2020 con il quale l' aveva riclassificato il personale Pt_2 dipendente con qualifica di Operatore Socio [sede operativa di OR (Centro Parte_5
Servizi NI EN) e di Mestre (Centro Servizi Santa Maria del Rosario)] nell'ambito della voce di rischio 0312 della Tabella di cui al D.M. 12.12.2000, in luogo della classificazione operata dall'azienda alla voce di rischio 0311, con condanna alle spese di lite nella misura di € 2.050,00 (oltre accessori di legge).
Il giudice lagunare, in parte motiva, richiamava il contenuto del precedente del medesimo Tribunale (sentenza n. 586/2019), non ravvisando nell'accertamento Pt_2
2 del 12.8.2020 elementi nuovi ma una mera acquisizione di imponibili, poiché
l'accertamento come risulta dal verbale ispettivo “fa riferimento al precedente concluso in data 25/11/2016 ed è finalizzato alla individuazione degli imponibili ai fini da attribuire alla voce di rischio 0312 della tariffa dei premi di cui Pt_2 Pt_2 al D.M. 12/12/2000 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018” (doc. 3 ricorso), tenuto conto che “ a seguito dell'ispezione del 2020 non è stato acquisito alcun nuovo elemento ai fini della classificazione del rischio: il funzionario dell' si è limitato Pt_2
a confermare la precedente classificazione operata a seguito del verbale del 2016, acquisendo gli imponibili retributivi da attribuire alla voce di tariffa 0312 per gli anni
2016 – 2018 non comunicati dalla ditta”.
2. Impugna la sentenza l'impresa svolgendo due (2) distinti motivi di Parte_1 appello.
2.1. Con il primo motivo rileva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 comma
1, n. 4) c.p.c. ed in particolare, per carenza di motivazione, giacché il giudicante operando un mero rinvio alla precedente sentenza del Tribunale di Venezia n. 586/2019 non ha considerato le specifiche censure al diverso verbale di accertamento impugnato
(che vengono riproposte con il secondo motivo).
2.2. Con il secondo motivo si duole dell'infondatezza nel merito della pronuncia per mancato esame delle censure avverso il verbale di accertamento d.d. 12.8.2020 ulteriori e non sovrapponibili a quelle formulate nel giudizio avverso il precedente verbale d.d.
25.11.2016, doglianze che in questa sede ribadisce:
a) in relazione alle mansioni di OSS ritenute di natura esclusivamente sanitaria anche per effetto delle revisioni contenute nell'Accordo Stato/Regioni del 22 febbraio
2001, istitutivo della figura dell'OSS, in cui trova evidente conferma che l'OSS è una figura professionale dell'area sanitaria, tant'è che la legge n. 3/2018 c.d.
, in sede di riordino delle professioni sanitarie, ha inserito tale figura CP_1 professionale nell'area socio-sanitaria;
b) in ordine all'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi a seguito della determina del Presidente dell' n.385 del 2 ottobre 2018 (cfr. doc.12 del fascicolo di Pt_2 primo grado, all.2) con cui sono state approvate, con effetto dal 1° gennaio 2019, le nuove tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” ed in particolare, con riferimento al settore “terziario” nella classificazione del gruppo 0300 è stato eliminato il riferimento alla voce “0312”, essendo stata quest'ultima aggregata a quella “0311”.
3 c) per omessa valutazione di prove sia documentali che testimoniali alla base della sentenza n. 586/2019.
3. Radicatosi il contradditorio l' conclude per la conferma della sentenza impugnata Pt_2 prendendo posizione su ogni censura avversaria.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio ruolo la causa su istanza concorde delle parti è stata trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e decisa all'esito del deposito delle note conclusive delle parti, in data 6 giugno 2024, come da separato dispositivo in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di appello è infondato siccome l'impugnata sentenza nel rinviare per relationem alla precedente decisione n. 586/2019 non richiama una mera fonte di riferimento, ma esprime sinteticamente una propria valutazione autonoma nel rispetto dei principi in materia (cfr. Cass. n. 20883/2019) e, per tali ragioni, non presenta i profili di nullità esposti da parte ricorrente.
Peraltro, anche a ritenere il contrario – e non si vede come - l'eventuale nullità della sentenza per omessa motivazione non priverebbe il Collegio del potere dovere di esaminare l'odierna controversia nel merito poiché la carenza assoluta di motivazione non costituisce uno dei vizi della sentenza che comporta - stante la tassatività dei casi di rimessione della causa di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.- la restituzione degli atti al giudice a quo (cfr. Cass. n. 29017/2021, Cass. n. 13994/2024).
6. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
7. Osserva la Corte che l'interdipendenza tra i verbali d.d. 12.08.2020 e 25.11.2016 Pt_2 esposta nell'impugnata sentenza, è stata sostenuta dalla stessa ricorrente con il ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. pag. 10 lett. f), con il quale ha anche censurato l'operato dell' per la mancata sospensione delle richieste di premi e accessori determinati Pt_2 nel periodo 2016-2018 in pendenza di appello avverso la sentenza n. 586/2019.
8. Tanto premesso osserva il Collegio che tutti i motivi di gravame sono stati esaminati e disattesi con la sentenza di questa Corte territoriale n. 173/2023, con la quale è stata confermata la menzionata sentenza n. 586/2019 ed il cui contenuto viene richiamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“La Corte ritiene l'appello non fondato per le seguenti ragioni.
Nel sistema classificatorio introdotto dal DM 12/12/2000, la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Pt_2
e le malattie professionali è effettuata in ragione della “lavorazione” che in essa si
4 svolge (“le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni”, recita l'art. 1 co 2 DM 12/12/2000); coerentemente, il DM 12/12/2000 contempla l'ipotesi di aziende che svolgono, al loro interno, distinte lavorazioni potenzialmente sussumibili in distinte voci tariffarie per affermare, da un lato,
l'applicazione della sola tariffa relativa alla “attività principale” a condizione che le
“operazioni complementari e sussidiarie” siano, oltre che svolte dallo stesso datore,
“in connessione operativa con l'attività principale” (art. 4) e, dall'altro, che “se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa..”(art.6).
E', pertanto, in conformità a quanto disposto dal DM del 2000 -da applicarsi ratione temporis, con conseguente 'irrilevanza delle modifiche introdotte dalle successive
“nuove tabelle” di cui al Decreto Interministeriale del 2019- che il primo giudice ha incentrato la propria indagine sulla riconducibilità all'una o all'altra voce tariffaria non già del formale oggetto sociale di ma della “lavorazione” Parte_1 concretamente effettuata da nelle due strutture di Mestre e OR, Parte_1 in particolare analizzando le effettive mansioni attribuite al personale interessato dalla riclassificazione in contestazione.
Peraltro, ed a differenza di quanto sostiene l'appellante, né la voce 0312 elenca tassativamente i datori di lavoro cui si riferisce né l'oggetto sociale di Parte_1 risulta, in base alle stesse deduzioni dell'appellante, certamente estranea al novero delle strutture definibili, ai fini che qui interessano, “assistenziali”.
Quanto al primo aspetto, la voce 0312 riguarda “Strutture assistenziali: ospizi, pensionati, orfanotrofi, brefotrofi, istituti di correzione. Centri di recupero per tossicodipendenti, alcoolisti e simili”, dove l'atecnicità dei termini “ospizi” e
“pensionati” e, ancor più, la locuzione di chiusura “e simili” esclude la tassatività affermata dall'appellante.
Quanto al secondo aspetto, le delibere di autorizzazione e di accreditamento della giunta regionale allegate nel fascicolo di primo grado di parte ricorrente sub 4 e 5,
e dall'appellante invocate a dimostrazione della natura sanitaria della propria attività, qualificano le strutture di Mestre e OR quali “centro servizi per persone
5 anziane non autosufficienti”, senza ulteriormente qualificare la natura dei “servizi” resi.
E se l'omesso utilizzo dell'aggettivo “sanitari” non esclude che, nell'ambito dei
“servizi” forniti agli utenti si annoverino anche prestazione intese a preservarne la salute residua, è tuttavia evidente che tale omissione osta alla franca riconducibilità alla voce di rischio 0311 che, nella sua letteralità (“strutture sanitarie: ospedali, cliniche, casa di cura, di salute e di maternità etc.; ambulatori medici ed odontoiatrici, gabinetti per cure fisiche e fisioterapiche (laserterapia, magnetoterapia, elettroforesi etc..), gabinetti radiologici etc. Laboratori di analisi cliniche. Istituti per cure estetiche, per il benessere fisico etc Stabilimenti idrotermali. Ambulatori veterinari”) si attaglia ad attività che si esauriscono nell'erogazione di cure mediche, laddove l'accreditamento della Regione, in quanto incentrato sull'erogazione di “servizi” non ulteriormente qualificati come resi a persone “non autosufficienti”, postula necessariamente la centralità dell'aspetto assistenziale, non dissimilmente rispetto alle strutture menzionate alla voce 0312.
Infondata, pertanto, la prima censura contenuta nel primo motivo di appello, la concretezza dell'attività svolta nelle due strutture, siccome dal primo giudice ricostruita, ha in effetti, messo in luce il carattere essenzialmente assistenziale delle attività degli OSS e la loro autonomia rispetto alle prestazioni sanitarie svolte, invece, dal personale infermieristico.
Va in primo luogo - a confutazione del terzo motivo di appello- rilevato che la ricostruzione dell'attività aziendale posta a fondamento della decisione, lungi dal risolversi nell'acritico recepimento di indimostrati asserti dell' , è stata Pt_2 effettuata in conformità a quanto in processo riferito dal direttore, dal vicedirettore e da uno degli OSS impiegati nelle strutture in oggetto e, pertanto, da testimoni la cui oggettiva attendibilità non è revocabile in dubbio né è stata dall'appellante in alcun modo contestata.
Tali testimoni hanno riferito che gli ospiti delle due strutture di Mestre e OR sono esclusivamente ultrasessantacinquenni non deambulanti o con gravi compromissioni cognitive, anche costituenti esiti ormai stabilizzati di malattie, e che l'impegno degli OSS si sostanzia nella indispensabile assistenza per l'espletamento di pressoché ogni basilare funzione vitale, trattandosi -per la maggior parte del
6 tempo lavorativo- di curare la mobilità -anche notturna, denominata “cambio posizione”-, l'igiene, e l'alimentazione dei pazienti in quanto impossibilitati a provvedervi autonomamente.
In tale contesto, le prestazioni maggiormente assimilabili a prestazioni di tipo
“sanitario” svolte dagli OSS si sostanziano in “piccole attività di rilevazione dei parametri vitali, misurazione della pressione, qualche medicazione tipo cambio cerotti”, mentre ciò che caratterizza l'attività degli OSS nella sua essenzialità è il seguire” l'ospite a 360° nel corso della giornata”, dove se l'alimentazione e l'igiene occupa circa il 20% del tempo di lavoro, la maggior parte è destinata alla “mobilità”, anche in vista della partecipazione alle attività ricreative e socializzanti che le strutture, anche con l'ausilio di animatori, offrono.
Parte appellante -che non ha contestato quanto sopra- afferma, però, che Parte l'assistenza fornita dagli è altamente qualificata e lamenta che il primo giudice non abbia valorizzato tale aspetto, così facendo malgoverno delle risultanze istruttorie e, contemporaneamente omettendo di valutare le declaratorie del CCNL
e la c.d. legge “Lorenzin.
Tali doglianze sono inconferenti.
Irrilevante la legge 3/2018 (che, nell'inserire nell'istituenda area delle professioni sociosanitarie i precedenti profili degli operatori socio sanitari, assistente sociale, educatore e sociologo, nulla ha statuito circa i premi assicurativi dovuti per dette categorie, oltre ad essere successiva ai fatti di causa),non v'ha dubbio né che i testimoni sentiti abbiano descritto mansioni connotate da una certa specializzazione e richiedenti conoscenze specifiche (teste : “parte dell'attività riguarda Tes_1 esigenze posturali (evitare piaghe da decubito, fratture), in parte attività legate all'utilizzo della Peg.. gli OSS aiutano gli ospiti, spesso affetti da disfagia, ad alimentarsi addensando gli alimenti ed imboccando chi non è in grado di mangiare da solo… curano tuta la parte relativa all'igiene degli ospiti che è molto ampia per uso di cateteri, pannoloni, barelle, doccia. La parte di igiene ed alimentazione è pari più o meno ad un 10-15% del tempo di lavoro complessivo degli OSS;
sono anch'esse attività specialistiche attese le condizioni dei pazienti tali per cui si deve sapere come operare per evitare soffocamento o altri rischi quanto all'alimentazione…e movimentazione (spesso gli ospiti sono affetti da fragilità
7 ossea)…) nè che il CCNL applicato da NI EN descriva le mansioni degli OSS di terzo e quarto livello come presupponenti “conoscenze specifiche”.
Tuttavia, il riconoscimento del carattere specializzato delle prestazioni degli Oss operanti negli istituti in oggetto non vale a risolvere la questione della collocazione
-a fini assicurativi- dell'attività nel settore assistenziale o sanitario, non essendovi ragione alcuna per escludere che la specializzazione possa inerire a mansioni essenzialmente assistenziali.
Il primo giudice ha ritenuto che le mansioni degli OSS così come descritte dai testimoni (e, quindi, come mansioni specialistiche stante le peculiarità di soggetti nei cui confronti vengono rese) siano di tipo assistenziale in quanto “non si tratta, a monte, di assistenza avente rilievo sanitario in senso proprio, ossia finalizzata ad accertamenti medici/cure/recupero, o comunque in via prevalente di prestazioni sanitarie in ausilio e dietro indicazioni del personale sanitario (infermieristico in particolare), bensì di attività funzionale in via prevalente, se con pressoché esclusiva, al mantenimento dei soggetti in condizioni igieniche decorose, al loro accudimento quanto alle necessità fisiche (catetere, movimentazione, accorgimenti per evitare piaghe da decubito ecc.) e di alimentazione (peg), dunque prestazioni socio assistenziali, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del paziente trattandosi di persone non autosufficienti” ed ha osservato che tale attività, pur connessa a quella sanitaria prestata dagli infermieri, “è svolta in maniera a sé stante posta la non indispensabilità dell'assistenza per poter erogare le prestazioni sanitarie, e viceversa, da cui la non riconducibilità delle due tipologie di attività ad un unico ciclo produttivo”.
L'indipendenza degli interventi assistenziali svolti dagli OSS rispetto a quelli sanitari proprie del personale infermieristico non è stata dall'appellante contestata e, a ben vedere, neanche è stato chiarito quali interventi medico-sanitari ulteriori rispetto a quelli necessari per mantenere lo stato di salute residuo, e di pregnanza tale da attrarre nell'ambito dell'attività sanitaria anche gli interventi degli Oss, sarebbero svolti nelle due strutture gestite da Parte_1
Al contrario, dagli atti risulta che il personale Oss è numericamente assai superiore al personale infermieristico (fino a 13 OSS per ciascun piano che ospita 30 pazienti a fronte di 3 infermieri al mattino e 2 di pomeriggio nell'intera struttura di 120
8 pazienti collocati su 4 piani), non consta personale medico stabilmente in forza nelle due strutture, gli interventi a favore dei pazienti descritti come posti in essere sono essenzialmente socio assistenziali (cfr. dichiarazioni delle infermiere e Pt_6
prodotte da che hanno parlato di iniziative finalizzate Parte_7 Pt_2 all'adattamento per i nuovi pazienti, alla socializzazione, al mantenimento cognitivo mediante giochi di società).
La mancata emersione di interventi sanitari (nel senso di interventi funzionali al miglioramento delle condizioni mediche dei ricoverati, se non alla loro guarigione) e la rilevanza, nell'ambito di operatività delle strutture, degli interventi invece finalizzati al mantenimento in decorose condizioni di vita, non diversamente definibili se non come socio assistenziali, rende ulteriormente fondata la valutazione del primo giudice circa la autonomia delle -preminenti- mansioni socio assistenziali degli OSS rispetto agli interventi sanitari del personale infermieristico.
Ne deriva che, assente la “connessione operativa” di cui all'art. 4 della Tabella, si è in presenza di una attività “complessa” ed “articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione” da cui la classificazione va effettuata “applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa..”(art.6) e, pertanto, applicando agli OSS la voce 0312.
Le conclusioni cui è giunto il primo giudice, che qui si condividono, non si pongono in contrasto con gli insegnamenti della Corte di Cassazione.
Le sentenze 22776/2016 e 4558/2012 citate sia nella sentenza impugnata che dall'appellante riguardano la diversa questione dell'individuazione del soggetto pubblico cui porre a carico le spese di ricovero nell'ipotesi in cui le prestazioni sanitarie risultino prevalenti rispetto a quelle assistenziali e non hanno, quindi, diretta rilevanza nel caso che ne occupa.
Sulla questione oggetto di causa si è invece, recentemente espressa Cass.10114/22 che, nella controversia relativa all'inquadramento assicurativo di assistenti socio Contr assistenziali in una realtà assimilabile alla presente ( per non autosufficienti a causa di malattia nell'ambito della quale, accanto alle cure prestate da 15 infermieri Cont e 3 medici esterni, gli 83 si occupavano della mobilizzazione, igiene ed alimentazione dei pazienti anche per consentire la fruizione da parte degli stessi delle offerte attività culturali, ricreative e socializzanti) ha affermato la correttezza
9 della classificazione alla voce 0312 effettuata dall' (e non alla voce 0311 ritenuta Pt_2 dalla residenza), proprio in ragione della “coesistenza di due attività distinte (quella sanitaria e quella socio-assistenziale), ciascuna tesa a realizzare un autonomo risultato: quello medico sanitario, realizzato dagli operatori sanitari e parasanitari e Contr quella assistenziale, prestato dagli che concretava la “attività complessa riconducibile nell'orbita dell'art. 6 del D.M. cit”.
9. La complessità e novità della questione comporta la compensazione integrale delle spese di causa.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite del grado di giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 06.06.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo MULTARI Annalisa
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Annalisa MULTARI Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere relatore
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 5 maggio 2022,
da
(p.i. , rappresentata e difesa per procura Parte_1 P.IVA_1 telematica dall'avv. Giovanni Costantino (pec:
), Email_1 appellante
Parte_2
c. f. , in persona del legale protempore,
[...] P.IVA_2 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti del notaio Persona_1 di Roma in data 3.8.2017 rep. 87577 raccolta n. 24770 dall'avv. Maria Antonella
Borsetto (pec: Email_2
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Lavoro di Venezia n. 672/2021 d.d.
10.11.2021, non notificata.- in punto: opposizione a verbale di riclassificazione tariffe - Pt_2
CONCLUSIONI
ANNI Parte_1
1 “In via preliminare:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e/o per ogni altra ragione ritenuta di giustizia;
Nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado (che di seguito testualmente si riportano):
- accertare e dichiarare la corretta classificazione del personale con qualifica e mansioni di Operatori Socio Sanitari alla voce di rischio “0311” dell' effettuata dalla Pt_3 Pt_2 odierna appellante e, per l'effetto,
- disporre l'annullamento del verbale di accertamento e notificazione n. 202000019 del
12 agosto 2020 notificato all'odierna ricorrente il 20 agosto 2020 e di ogni altro atto presupposto e/o collegato al verbale impugnato;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto con riguardo alle quantificazioni degli imponibili risultanti dalla determinazione del premio coincidente con la voce di rischio
“0312” non applicabile agli Operatori per tutte le ragioni Parte_4 ampiamente esposte nel presente ricorso nonché nel ricorso di primo grado di cui si allega il fascicolo e, di conseguenza, che l'odierna appellante, non è tenuta a istituire le voci di rischio e gli imponibili di cui al verbale di accertamento e notificazione n.
202000019 del 12 agosto 2020 notificato all'odierna ricorrente il 20 agosto 2020.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Pt_2
“l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello alla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 672/2021 proposto da perché infondato per Parte_1 tutte le ragioni sopra indicate e che si intendono qui integralmente richiamate per relationem, con rifusione delle spese di lite del doppio grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. Parte_1
202000019 d.d. 12.08.2020 con il quale l' aveva riclassificato il personale Pt_2 dipendente con qualifica di Operatore Socio [sede operativa di OR (Centro Parte_5
Servizi NI EN) e di Mestre (Centro Servizi Santa Maria del Rosario)] nell'ambito della voce di rischio 0312 della Tabella di cui al D.M. 12.12.2000, in luogo della classificazione operata dall'azienda alla voce di rischio 0311, con condanna alle spese di lite nella misura di € 2.050,00 (oltre accessori di legge).
Il giudice lagunare, in parte motiva, richiamava il contenuto del precedente del medesimo Tribunale (sentenza n. 586/2019), non ravvisando nell'accertamento Pt_2
2 del 12.8.2020 elementi nuovi ma una mera acquisizione di imponibili, poiché
l'accertamento come risulta dal verbale ispettivo “fa riferimento al precedente concluso in data 25/11/2016 ed è finalizzato alla individuazione degli imponibili ai fini da attribuire alla voce di rischio 0312 della tariffa dei premi di cui Pt_2 Pt_2 al D.M. 12/12/2000 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018” (doc. 3 ricorso), tenuto conto che “ a seguito dell'ispezione del 2020 non è stato acquisito alcun nuovo elemento ai fini della classificazione del rischio: il funzionario dell' si è limitato Pt_2
a confermare la precedente classificazione operata a seguito del verbale del 2016, acquisendo gli imponibili retributivi da attribuire alla voce di tariffa 0312 per gli anni
2016 – 2018 non comunicati dalla ditta”.
2. Impugna la sentenza l'impresa svolgendo due (2) distinti motivi di Parte_1 appello.
2.1. Con il primo motivo rileva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 comma
1, n. 4) c.p.c. ed in particolare, per carenza di motivazione, giacché il giudicante operando un mero rinvio alla precedente sentenza del Tribunale di Venezia n. 586/2019 non ha considerato le specifiche censure al diverso verbale di accertamento impugnato
(che vengono riproposte con il secondo motivo).
2.2. Con il secondo motivo si duole dell'infondatezza nel merito della pronuncia per mancato esame delle censure avverso il verbale di accertamento d.d. 12.8.2020 ulteriori e non sovrapponibili a quelle formulate nel giudizio avverso il precedente verbale d.d.
25.11.2016, doglianze che in questa sede ribadisce:
a) in relazione alle mansioni di OSS ritenute di natura esclusivamente sanitaria anche per effetto delle revisioni contenute nell'Accordo Stato/Regioni del 22 febbraio
2001, istitutivo della figura dell'OSS, in cui trova evidente conferma che l'OSS è una figura professionale dell'area sanitaria, tant'è che la legge n. 3/2018 c.d.
, in sede di riordino delle professioni sanitarie, ha inserito tale figura CP_1 professionale nell'area socio-sanitaria;
b) in ordine all'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi a seguito della determina del Presidente dell' n.385 del 2 ottobre 2018 (cfr. doc.12 del fascicolo di Pt_2 primo grado, all.2) con cui sono state approvate, con effetto dal 1° gennaio 2019, le nuove tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” ed in particolare, con riferimento al settore “terziario” nella classificazione del gruppo 0300 è stato eliminato il riferimento alla voce “0312”, essendo stata quest'ultima aggregata a quella “0311”.
3 c) per omessa valutazione di prove sia documentali che testimoniali alla base della sentenza n. 586/2019.
3. Radicatosi il contradditorio l' conclude per la conferma della sentenza impugnata Pt_2 prendendo posizione su ogni censura avversaria.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio ruolo la causa su istanza concorde delle parti è stata trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e decisa all'esito del deposito delle note conclusive delle parti, in data 6 giugno 2024, come da separato dispositivo in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di appello è infondato siccome l'impugnata sentenza nel rinviare per relationem alla precedente decisione n. 586/2019 non richiama una mera fonte di riferimento, ma esprime sinteticamente una propria valutazione autonoma nel rispetto dei principi in materia (cfr. Cass. n. 20883/2019) e, per tali ragioni, non presenta i profili di nullità esposti da parte ricorrente.
Peraltro, anche a ritenere il contrario – e non si vede come - l'eventuale nullità della sentenza per omessa motivazione non priverebbe il Collegio del potere dovere di esaminare l'odierna controversia nel merito poiché la carenza assoluta di motivazione non costituisce uno dei vizi della sentenza che comporta - stante la tassatività dei casi di rimessione della causa di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.- la restituzione degli atti al giudice a quo (cfr. Cass. n. 29017/2021, Cass. n. 13994/2024).
6. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato.
7. Osserva la Corte che l'interdipendenza tra i verbali d.d. 12.08.2020 e 25.11.2016 Pt_2 esposta nell'impugnata sentenza, è stata sostenuta dalla stessa ricorrente con il ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. pag. 10 lett. f), con il quale ha anche censurato l'operato dell' per la mancata sospensione delle richieste di premi e accessori determinati Pt_2 nel periodo 2016-2018 in pendenza di appello avverso la sentenza n. 586/2019.
8. Tanto premesso osserva il Collegio che tutti i motivi di gravame sono stati esaminati e disattesi con la sentenza di questa Corte territoriale n. 173/2023, con la quale è stata confermata la menzionata sentenza n. 586/2019 ed il cui contenuto viene richiamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“La Corte ritiene l'appello non fondato per le seguenti ragioni.
Nel sistema classificatorio introdotto dal DM 12/12/2000, la determinazione dei premi dovuti dalle imprese all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Pt_2
e le malattie professionali è effettuata in ragione della “lavorazione” che in essa si
4 svolge (“le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni”, recita l'art. 1 co 2 DM 12/12/2000); coerentemente, il DM 12/12/2000 contempla l'ipotesi di aziende che svolgono, al loro interno, distinte lavorazioni potenzialmente sussumibili in distinte voci tariffarie per affermare, da un lato,
l'applicazione della sola tariffa relativa alla “attività principale” a condizione che le
“operazioni complementari e sussidiarie” siano, oltre che svolte dallo stesso datore,
“in connessione operativa con l'attività principale” (art. 4) e, dall'altro, che “se un datore di lavoro esercita un'attività complessa, articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa..”(art.6).
E', pertanto, in conformità a quanto disposto dal DM del 2000 -da applicarsi ratione temporis, con conseguente 'irrilevanza delle modifiche introdotte dalle successive
“nuove tabelle” di cui al Decreto Interministeriale del 2019- che il primo giudice ha incentrato la propria indagine sulla riconducibilità all'una o all'altra voce tariffaria non già del formale oggetto sociale di ma della “lavorazione” Parte_1 concretamente effettuata da nelle due strutture di Mestre e OR, Parte_1 in particolare analizzando le effettive mansioni attribuite al personale interessato dalla riclassificazione in contestazione.
Peraltro, ed a differenza di quanto sostiene l'appellante, né la voce 0312 elenca tassativamente i datori di lavoro cui si riferisce né l'oggetto sociale di Parte_1 risulta, in base alle stesse deduzioni dell'appellante, certamente estranea al novero delle strutture definibili, ai fini che qui interessano, “assistenziali”.
Quanto al primo aspetto, la voce 0312 riguarda “Strutture assistenziali: ospizi, pensionati, orfanotrofi, brefotrofi, istituti di correzione. Centri di recupero per tossicodipendenti, alcoolisti e simili”, dove l'atecnicità dei termini “ospizi” e
“pensionati” e, ancor più, la locuzione di chiusura “e simili” esclude la tassatività affermata dall'appellante.
Quanto al secondo aspetto, le delibere di autorizzazione e di accreditamento della giunta regionale allegate nel fascicolo di primo grado di parte ricorrente sub 4 e 5,
e dall'appellante invocate a dimostrazione della natura sanitaria della propria attività, qualificano le strutture di Mestre e OR quali “centro servizi per persone
5 anziane non autosufficienti”, senza ulteriormente qualificare la natura dei “servizi” resi.
E se l'omesso utilizzo dell'aggettivo “sanitari” non esclude che, nell'ambito dei
“servizi” forniti agli utenti si annoverino anche prestazione intese a preservarne la salute residua, è tuttavia evidente che tale omissione osta alla franca riconducibilità alla voce di rischio 0311 che, nella sua letteralità (“strutture sanitarie: ospedali, cliniche, casa di cura, di salute e di maternità etc.; ambulatori medici ed odontoiatrici, gabinetti per cure fisiche e fisioterapiche (laserterapia, magnetoterapia, elettroforesi etc..), gabinetti radiologici etc. Laboratori di analisi cliniche. Istituti per cure estetiche, per il benessere fisico etc Stabilimenti idrotermali. Ambulatori veterinari”) si attaglia ad attività che si esauriscono nell'erogazione di cure mediche, laddove l'accreditamento della Regione, in quanto incentrato sull'erogazione di “servizi” non ulteriormente qualificati come resi a persone “non autosufficienti”, postula necessariamente la centralità dell'aspetto assistenziale, non dissimilmente rispetto alle strutture menzionate alla voce 0312.
Infondata, pertanto, la prima censura contenuta nel primo motivo di appello, la concretezza dell'attività svolta nelle due strutture, siccome dal primo giudice ricostruita, ha in effetti, messo in luce il carattere essenzialmente assistenziale delle attività degli OSS e la loro autonomia rispetto alle prestazioni sanitarie svolte, invece, dal personale infermieristico.
Va in primo luogo - a confutazione del terzo motivo di appello- rilevato che la ricostruzione dell'attività aziendale posta a fondamento della decisione, lungi dal risolversi nell'acritico recepimento di indimostrati asserti dell' , è stata Pt_2 effettuata in conformità a quanto in processo riferito dal direttore, dal vicedirettore e da uno degli OSS impiegati nelle strutture in oggetto e, pertanto, da testimoni la cui oggettiva attendibilità non è revocabile in dubbio né è stata dall'appellante in alcun modo contestata.
Tali testimoni hanno riferito che gli ospiti delle due strutture di Mestre e OR sono esclusivamente ultrasessantacinquenni non deambulanti o con gravi compromissioni cognitive, anche costituenti esiti ormai stabilizzati di malattie, e che l'impegno degli OSS si sostanzia nella indispensabile assistenza per l'espletamento di pressoché ogni basilare funzione vitale, trattandosi -per la maggior parte del
6 tempo lavorativo- di curare la mobilità -anche notturna, denominata “cambio posizione”-, l'igiene, e l'alimentazione dei pazienti in quanto impossibilitati a provvedervi autonomamente.
In tale contesto, le prestazioni maggiormente assimilabili a prestazioni di tipo
“sanitario” svolte dagli OSS si sostanziano in “piccole attività di rilevazione dei parametri vitali, misurazione della pressione, qualche medicazione tipo cambio cerotti”, mentre ciò che caratterizza l'attività degli OSS nella sua essenzialità è il seguire” l'ospite a 360° nel corso della giornata”, dove se l'alimentazione e l'igiene occupa circa il 20% del tempo di lavoro, la maggior parte è destinata alla “mobilità”, anche in vista della partecipazione alle attività ricreative e socializzanti che le strutture, anche con l'ausilio di animatori, offrono.
Parte appellante -che non ha contestato quanto sopra- afferma, però, che Parte l'assistenza fornita dagli è altamente qualificata e lamenta che il primo giudice non abbia valorizzato tale aspetto, così facendo malgoverno delle risultanze istruttorie e, contemporaneamente omettendo di valutare le declaratorie del CCNL
e la c.d. legge “Lorenzin.
Tali doglianze sono inconferenti.
Irrilevante la legge 3/2018 (che, nell'inserire nell'istituenda area delle professioni sociosanitarie i precedenti profili degli operatori socio sanitari, assistente sociale, educatore e sociologo, nulla ha statuito circa i premi assicurativi dovuti per dette categorie, oltre ad essere successiva ai fatti di causa),non v'ha dubbio né che i testimoni sentiti abbiano descritto mansioni connotate da una certa specializzazione e richiedenti conoscenze specifiche (teste : “parte dell'attività riguarda Tes_1 esigenze posturali (evitare piaghe da decubito, fratture), in parte attività legate all'utilizzo della Peg.. gli OSS aiutano gli ospiti, spesso affetti da disfagia, ad alimentarsi addensando gli alimenti ed imboccando chi non è in grado di mangiare da solo… curano tuta la parte relativa all'igiene degli ospiti che è molto ampia per uso di cateteri, pannoloni, barelle, doccia. La parte di igiene ed alimentazione è pari più o meno ad un 10-15% del tempo di lavoro complessivo degli OSS;
sono anch'esse attività specialistiche attese le condizioni dei pazienti tali per cui si deve sapere come operare per evitare soffocamento o altri rischi quanto all'alimentazione…e movimentazione (spesso gli ospiti sono affetti da fragilità
7 ossea)…) nè che il CCNL applicato da NI EN descriva le mansioni degli OSS di terzo e quarto livello come presupponenti “conoscenze specifiche”.
Tuttavia, il riconoscimento del carattere specializzato delle prestazioni degli Oss operanti negli istituti in oggetto non vale a risolvere la questione della collocazione
-a fini assicurativi- dell'attività nel settore assistenziale o sanitario, non essendovi ragione alcuna per escludere che la specializzazione possa inerire a mansioni essenzialmente assistenziali.
Il primo giudice ha ritenuto che le mansioni degli OSS così come descritte dai testimoni (e, quindi, come mansioni specialistiche stante le peculiarità di soggetti nei cui confronti vengono rese) siano di tipo assistenziale in quanto “non si tratta, a monte, di assistenza avente rilievo sanitario in senso proprio, ossia finalizzata ad accertamenti medici/cure/recupero, o comunque in via prevalente di prestazioni sanitarie in ausilio e dietro indicazioni del personale sanitario (infermieristico in particolare), bensì di attività funzionale in via prevalente, se con pressoché esclusiva, al mantenimento dei soggetti in condizioni igieniche decorose, al loro accudimento quanto alle necessità fisiche (catetere, movimentazione, accorgimenti per evitare piaghe da decubito ecc.) e di alimentazione (peg), dunque prestazioni socio assistenziali, anche se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del paziente trattandosi di persone non autosufficienti” ed ha osservato che tale attività, pur connessa a quella sanitaria prestata dagli infermieri, “è svolta in maniera a sé stante posta la non indispensabilità dell'assistenza per poter erogare le prestazioni sanitarie, e viceversa, da cui la non riconducibilità delle due tipologie di attività ad un unico ciclo produttivo”.
L'indipendenza degli interventi assistenziali svolti dagli OSS rispetto a quelli sanitari proprie del personale infermieristico non è stata dall'appellante contestata e, a ben vedere, neanche è stato chiarito quali interventi medico-sanitari ulteriori rispetto a quelli necessari per mantenere lo stato di salute residuo, e di pregnanza tale da attrarre nell'ambito dell'attività sanitaria anche gli interventi degli Oss, sarebbero svolti nelle due strutture gestite da Parte_1
Al contrario, dagli atti risulta che il personale Oss è numericamente assai superiore al personale infermieristico (fino a 13 OSS per ciascun piano che ospita 30 pazienti a fronte di 3 infermieri al mattino e 2 di pomeriggio nell'intera struttura di 120
8 pazienti collocati su 4 piani), non consta personale medico stabilmente in forza nelle due strutture, gli interventi a favore dei pazienti descritti come posti in essere sono essenzialmente socio assistenziali (cfr. dichiarazioni delle infermiere e Pt_6
prodotte da che hanno parlato di iniziative finalizzate Parte_7 Pt_2 all'adattamento per i nuovi pazienti, alla socializzazione, al mantenimento cognitivo mediante giochi di società).
La mancata emersione di interventi sanitari (nel senso di interventi funzionali al miglioramento delle condizioni mediche dei ricoverati, se non alla loro guarigione) e la rilevanza, nell'ambito di operatività delle strutture, degli interventi invece finalizzati al mantenimento in decorose condizioni di vita, non diversamente definibili se non come socio assistenziali, rende ulteriormente fondata la valutazione del primo giudice circa la autonomia delle -preminenti- mansioni socio assistenziali degli OSS rispetto agli interventi sanitari del personale infermieristico.
Ne deriva che, assente la “connessione operativa” di cui all'art. 4 della Tabella, si è in presenza di una attività “complessa” ed “articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione” da cui la classificazione va effettuata “applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa..”(art.6) e, pertanto, applicando agli OSS la voce 0312.
Le conclusioni cui è giunto il primo giudice, che qui si condividono, non si pongono in contrasto con gli insegnamenti della Corte di Cassazione.
Le sentenze 22776/2016 e 4558/2012 citate sia nella sentenza impugnata che dall'appellante riguardano la diversa questione dell'individuazione del soggetto pubblico cui porre a carico le spese di ricovero nell'ipotesi in cui le prestazioni sanitarie risultino prevalenti rispetto a quelle assistenziali e non hanno, quindi, diretta rilevanza nel caso che ne occupa.
Sulla questione oggetto di causa si è invece, recentemente espressa Cass.10114/22 che, nella controversia relativa all'inquadramento assicurativo di assistenti socio Contr assistenziali in una realtà assimilabile alla presente ( per non autosufficienti a causa di malattia nell'ambito della quale, accanto alle cure prestate da 15 infermieri Cont e 3 medici esterni, gli 83 si occupavano della mobilizzazione, igiene ed alimentazione dei pazienti anche per consentire la fruizione da parte degli stessi delle offerte attività culturali, ricreative e socializzanti) ha affermato la correttezza
9 della classificazione alla voce 0312 effettuata dall' (e non alla voce 0311 ritenuta Pt_2 dalla residenza), proprio in ragione della “coesistenza di due attività distinte (quella sanitaria e quella socio-assistenziale), ciascuna tesa a realizzare un autonomo risultato: quello medico sanitario, realizzato dagli operatori sanitari e parasanitari e Contr quella assistenziale, prestato dagli che concretava la “attività complessa riconducibile nell'orbita dell'art. 6 del D.M. cit”.
9. La complessità e novità della questione comporta la compensazione integrale delle spese di causa.
10. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite del grado di giudizio;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 06.06.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo MULTARI Annalisa
10