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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 45679/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 45679/2020 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NICOLA CHERUBINI (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA VITTORIO EMANUELE, 11 87067 ROSSANO presso il difensore avv. NICOLA
CHERUBINI
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI AN (C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 AN presso l'AVVOCATURA DELLO
STATO DI AN
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore Parte_1
a) accertare e dichiarare l'inesistenza di una donazione (indiretta) tra i sigg.ri nato CP_2
a Bari il 14/07/1971 C.F e nato a [...] l'[...] C.F._4 Controparte_3
C.F: in favore dell'attore , nato a [...] C.F._5 Parte_1
pagina 1 di 6 il 27/11/1966 C.F: avvenuto con atto di cessione di quote sociali del C.F._1
6/12/2017, registrata in pari data al n.060479 serie 1T, presso l'U.T. , nonché con atto CP_4 di conferimento registrato in data 21/07/2017 al n.037438 serie 1T presso U.T. Milano 2.
b) con vittoria di spese e compensi rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge.
Per la convenuta Controparte_1
Voglia il Tribunale adito: in via pregiudiziale, declinare la propria giurisdizione in favore del giudice tributario;
in subordine, dichiarare inammissibili/improponibili e comunque infondate le domande avversarie con conseguente reiezione delle medesime.
Vinte le spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 novembre 2020, Parte_1
ha esposto:
[...]
o di essersi visto recapitare da parte dell' una Controparte_1 richiesta di chiarimenti ex art. 10 bis, comma 6 L. n. 212/2000 in relazione a due atti dispositivi di quote sociali conclusi dall'attore con e Controparte_3
nel corso del 2017, attraverso i quali secondo l'amministrazione CP_2 finanziaria le parti avrebbero realizzato una donazione indiretta eludendo il versamento di imposte di successione e donazione per complessivi euro
807.843,20 e di o di avere interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo della qualificazione giuridica dei predetti atti dispositivi operata dall'amministrazione finanziaria e del diritto di credito dalla stessa di conseguenza vantato a titolo di imposte, posto che
▪ la proprietà delle quote oggetto dei predetti atti dispositivi è da sempre riferibile al sig. e solo fiduciariamente intestata ai predetti Parte_1
e (quest'ultimo subentrato alla Controparte_3 CP_2 precedente fiduciaria , Controparte_5
▪ gli atti dispositivi oggetto di attenzione da parte dell' CP_1 sono stati posti in essere in esecuzione del pactum fiduciae
[...] sussistente tra questi soggetti
▪ in assenza del “ripristino di una certezza giuridica, incrinata dal comportamento assunto dall' a mezzo dell'invito n. Controparte_1
I00099/2020” l'attore è esposto al rischio di un gravissimo pregiudizio;
- ha conseguentemente chiesto pagina 2 di 6 1. che venga accertata e dichiarata l'inesistenza della donazione indiretta ex adverso prospettata e, di conseguenza,
2. che venga accertata e dichiarata l'insussistenza del relativo debito d'imposta vantato dalla convenuta;
3. in via istruttoria, onde dimostrare la sussistenza del pactum fiduciae dedotto in atti, di essere ammesso alla prova testimoniale e per interrogatorio formale.
Si è tempestivamente costituita in giudizio l' eccependo, in via Controparte_1 pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e chiedendo, in subordine, che venga dichiarata l'inammissibilità o l'improponibilità delle domande attoree, attesa l'assenza nel caso di specie di qualsivoglia provvedimento dell'amministrazione finanziaria passibile di impugnazione e, in ogni caso, l'impossibilità per il contribuente di proporre azioni di accertamento negative aventi ad oggetto debiti d'imposta.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, celebratasi in forma di trattazione scritta, l'attore, riportandosi a quanto addotto nell'atto di citazione, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., mentre la convenuta, richiamando le proprie precedenti allegazioni, ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. solo l'attore ha depositato le memorie istruttorie
- modificando le proprie domande e, nella specie, omettendo di riproporre la domanda di accertamento negativo di debiti d'imposta in relazione agli atti dispositivi di quote attenzionati dall' ; Controparte_1
- contestando la fondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice adito;
- producendo le “dichiarazioni antiriciclaggio rilasciate al Notaio Zona di Milano in data 03/7/2017 e 17/07/2017 (…) in sede di conferimento delle partecipazioni” sociali per cui
è causa;
- in via istruttoria insistendo per l'ammissione delle istanze già proposte in atto di citazione.
Con ordinanza del 4 febbraio 2022, rilevata la possibile carenza di interesse ad agire in capo al sig. a fronte della modifica in senso ablativo della domanda attorea e ritenuto di Parte_1 dover rimettere al Collegio la decisione sia su tale profilo che sull'eccezione di difetto di giurisdizione, previo rigetto di tutte le richieste istruttorie avanzate dall'attore in quanto superflue, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 24 gennaio 2023.
In tale occasione la difesa di parte attrice ha informato il Tribunale che con sentenza n. 948/2022 depositata in data 4 aprile 2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione in relazione alla quale è stato instaurato il presente procedimento e ha chiesto un rinvio in attesa della imminente decisione della Commissione Tributaria Regionale sull'impugnazione della predetta pronuncia. La difesa dell' non si è opposta alla richiesta di rinvio e l'udienza è stata Controparte_1 dunque rinviata al 14 novembre 2023, quando la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 3 di 6 decisione, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previo scambio delle sole comparse conclusionali.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le domande di parte attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.
ha chiesto a questo Tribunale l'accertamento negativo del Parte_1 presupposto impositivo indicato dall' nella propria richiesta di Controparte_1 chiarimenti del 23 luglio 2020, consistente in “una serie di liberalità indirette” poste in essere in favore dell'odierno attore e “rilevanti ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990”, da cui sarebbe scaturita un'elusione da parte dello stesso Parte_1 dello “schema della tassazione ordinaria che avrebbe comportato un prelievo complessivo di euro 807.843,20” (cfr. doc. 1 attore).
La convenuta ha pregiudizialmente rilevato che la tutela giurisdizionale del contribuente è affidata in via esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia
Tributaria), quale corte competente su ogni questione afferente all'esistenza ed all'entità dell'obbligazione tributaria, a fronte dell'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione finanziaria;
precisando che nel caso di specie non sussisteva - al momento della notifica dell'atto di citazione – alcuna impugnazione, essendo stata indirizzata al sig.
dall' una mera istanza di chiarimenti, in quanto Parte_1 Controparte_1 tale non suscettibile di impugnazione. Dovrebbe, dunque, ritenersi inammissibile qualsivoglia azione di accertamento preventivo, positivo o negativo, del debito di imposta sia dinnanzi alla
Magistratura Tributaria, che dinnanzi alla Magistratura Ordinaria.
Di contro secondo l'attore, stante la mancanza di “un atto puramente impositivo”, si è di fronte ad una “questione, a tutela meramente civilistica, posta sotto forma di un invito nei confronti del quale il sig. ha inteso collaborare (…) con lo scopo di poter dimostrare che Parte_1 quanto artatamente ricostruito dalla convenuta non corrispondesse alla oggettività, di quanto svoltosi in modo assolutamente conforme alla legge” (cfr. mem. ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. attore). Da ciò discenderebbe la giurisdizione del Tribunale adito.
Questo Tribunale ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...] sia fondata. CP_1
Come noto, la giurisdizione del Giudice Tributario si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
(art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 vigente ratione temporis).
pagina 4 di 6 La giurisdizione tributaria si configura, dunque, come giurisdizione a carattere generale ed omnicomprensivo e si radica indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato, ferma la riconducibilità di quest'ultimo alle categorie indicate dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, che però non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda ed indica, con elencazione suscettibile di interpretazione estensiva, la tipologia degli atti passibili di impugnazione (Cass. Civ., Sez. Un. n. 25632/2016).
A norma del richiamato art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata”, posto che
“l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”
(Cass. Civ., Sez. Un. n. 8770/2016).
Nel caso di specie, l'attore vorrebbe che il Tribunale, valutati gli atti di disposizione posti in essere dal sig. nel 2017 e aventi ad oggetto partecipazioni sociali, ne escludesse la Parte_1 riconducibilità ad atti di liberalità, così indirettamente negando la sussistenza del presupposto impositivo individuato dalla competente amministrazione finanziaria nell'istanza di chiarimenti indirizzata del luglio del 2020. L'attore, in altre parole, vorrebbe che questo Giudice valutasse proprio i fatti costitutivi della pretesa erariale, qualificandoli in un senso (atti dispositivi in esecuzione di un patto fiduciario) piuttosto che nell'altro (donazione indiretta).
È evidente, tuttavia, che una tale qualificazione degli atti dispositivi “sospetti”, con esclusione del loro carattere liberale e, dunque, del loro scopo meramente elusivo delle imposte, spetta in via esclusiva al Giudice Tributario, il quale solo può conoscere, come visto, dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria.
Per tali motivi va accolta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta e, dunque, dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Orinario adito.
Le spese di causa vengono regolate secondo il principio della soccombenza e quindi
[...]
deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali Parte_1 sostenute dall' . Tali spese vengono liquidate come in dispositivo Controparte_1 applicando le tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori medi, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, in complessivi euro 10.000, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA.
Va inoltre disposta la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. dell'attore per aver in maniera manifestamente imprudente introdotto e, soprattutto, coltivato il presente procedimento, nonostante la tempestiva eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla convenuta e l'introduzione, nelle more del giudizio, di apposito procedimento innanzi alla Magistratura
Tributaria avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione per gli atti per cui è causa.
L'attore va, quindi, condannato al pagamento in favore della convenuta di un importo che può essere parametrato all'ammontare delle spese legali liquidate per compenso di avvocato, ovvero pari ad euro 10.000,00, apparendo tale importo idoneo in via equitativa, considerati tutti gli pagina 5 di 6 elementi della fattispecie, a risarcire l'amministrazione finanziaria convenuta del pregiudizio subito, in termini di impiego del tempo dei propri funzionari e dipendenti, e di costi non rifondibili, da valutarsi secondo nozioni di comune esperienza, in conseguenza della pendenza della lite imprudentemente coltivata dal sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 45679/2020 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano in favore del
Giudice Tributario;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in euro 10.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna parte attrice parte attrice ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 10.000,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AN
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Nicola Fascilla Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 45679/2020 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NICOLA CHERUBINI (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
VIA VITTORIO EMANUELE, 11 87067 ROSSANO presso il difensore avv. NICOLA
CHERUBINI
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI AN (C.F. , elettivamente C.F._3 domiciliata in VIA FREGUGLIA, 1 20122 AN presso l'AVVOCATURA DELLO
STATO DI AN
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore Parte_1
a) accertare e dichiarare l'inesistenza di una donazione (indiretta) tra i sigg.ri nato CP_2
a Bari il 14/07/1971 C.F e nato a [...] l'[...] C.F._4 Controparte_3
C.F: in favore dell'attore , nato a [...] C.F._5 Parte_1
pagina 1 di 6 il 27/11/1966 C.F: avvenuto con atto di cessione di quote sociali del C.F._1
6/12/2017, registrata in pari data al n.060479 serie 1T, presso l'U.T. , nonché con atto CP_4 di conferimento registrato in data 21/07/2017 al n.037438 serie 1T presso U.T. Milano 2.
b) con vittoria di spese e compensi rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge.
Per la convenuta Controparte_1
Voglia il Tribunale adito: in via pregiudiziale, declinare la propria giurisdizione in favore del giudice tributario;
in subordine, dichiarare inammissibili/improponibili e comunque infondate le domande avversarie con conseguente reiezione delle medesime.
Vinte le spese di lite
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 novembre 2020, Parte_1
ha esposto:
[...]
o di essersi visto recapitare da parte dell' una Controparte_1 richiesta di chiarimenti ex art. 10 bis, comma 6 L. n. 212/2000 in relazione a due atti dispositivi di quote sociali conclusi dall'attore con e Controparte_3
nel corso del 2017, attraverso i quali secondo l'amministrazione CP_2 finanziaria le parti avrebbero realizzato una donazione indiretta eludendo il versamento di imposte di successione e donazione per complessivi euro
807.843,20 e di o di avere interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo della qualificazione giuridica dei predetti atti dispositivi operata dall'amministrazione finanziaria e del diritto di credito dalla stessa di conseguenza vantato a titolo di imposte, posto che
▪ la proprietà delle quote oggetto dei predetti atti dispositivi è da sempre riferibile al sig. e solo fiduciariamente intestata ai predetti Parte_1
e (quest'ultimo subentrato alla Controparte_3 CP_2 precedente fiduciaria , Controparte_5
▪ gli atti dispositivi oggetto di attenzione da parte dell' CP_1 sono stati posti in essere in esecuzione del pactum fiduciae
[...] sussistente tra questi soggetti
▪ in assenza del “ripristino di una certezza giuridica, incrinata dal comportamento assunto dall' a mezzo dell'invito n. Controparte_1
I00099/2020” l'attore è esposto al rischio di un gravissimo pregiudizio;
- ha conseguentemente chiesto pagina 2 di 6 1. che venga accertata e dichiarata l'inesistenza della donazione indiretta ex adverso prospettata e, di conseguenza,
2. che venga accertata e dichiarata l'insussistenza del relativo debito d'imposta vantato dalla convenuta;
3. in via istruttoria, onde dimostrare la sussistenza del pactum fiduciae dedotto in atti, di essere ammesso alla prova testimoniale e per interrogatorio formale.
Si è tempestivamente costituita in giudizio l' eccependo, in via Controparte_1 pregiudiziale, il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario e chiedendo, in subordine, che venga dichiarata l'inammissibilità o l'improponibilità delle domande attoree, attesa l'assenza nel caso di specie di qualsivoglia provvedimento dell'amministrazione finanziaria passibile di impugnazione e, in ogni caso, l'impossibilità per il contribuente di proporre azioni di accertamento negative aventi ad oggetto debiti d'imposta.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, celebratasi in forma di trattazione scritta, l'attore, riportandosi a quanto addotto nell'atto di citazione, ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., mentre la convenuta, richiamando le proprie precedenti allegazioni, ha chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. solo l'attore ha depositato le memorie istruttorie
- modificando le proprie domande e, nella specie, omettendo di riproporre la domanda di accertamento negativo di debiti d'imposta in relazione agli atti dispositivi di quote attenzionati dall' ; Controparte_1
- contestando la fondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice adito;
- producendo le “dichiarazioni antiriciclaggio rilasciate al Notaio Zona di Milano in data 03/7/2017 e 17/07/2017 (…) in sede di conferimento delle partecipazioni” sociali per cui
è causa;
- in via istruttoria insistendo per l'ammissione delle istanze già proposte in atto di citazione.
Con ordinanza del 4 febbraio 2022, rilevata la possibile carenza di interesse ad agire in capo al sig. a fronte della modifica in senso ablativo della domanda attorea e ritenuto di Parte_1 dover rimettere al Collegio la decisione sia su tale profilo che sull'eccezione di difetto di giurisdizione, previo rigetto di tutte le richieste istruttorie avanzate dall'attore in quanto superflue, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 24 gennaio 2023.
In tale occasione la difesa di parte attrice ha informato il Tribunale che con sentenza n. 948/2022 depositata in data 4 aprile 2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione in relazione alla quale è stato instaurato il presente procedimento e ha chiesto un rinvio in attesa della imminente decisione della Commissione Tributaria Regionale sull'impugnazione della predetta pronuncia. La difesa dell' non si è opposta alla richiesta di rinvio e l'udienza è stata Controparte_1 dunque rinviata al 14 novembre 2023, quando la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 3 di 6 decisione, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previo scambio delle sole comparse conclusionali.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che le domande di parte attrice non possano trovare accoglimento per i motivi di seguito espressi.
ha chiesto a questo Tribunale l'accertamento negativo del Parte_1 presupposto impositivo indicato dall' nella propria richiesta di Controparte_1 chiarimenti del 23 luglio 2020, consistente in “una serie di liberalità indirette” poste in essere in favore dell'odierno attore e “rilevanti ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990”, da cui sarebbe scaturita un'elusione da parte dello stesso Parte_1 dello “schema della tassazione ordinaria che avrebbe comportato un prelievo complessivo di euro 807.843,20” (cfr. doc. 1 attore).
La convenuta ha pregiudizialmente rilevato che la tutela giurisdizionale del contribuente è affidata in via esclusiva alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia
Tributaria), quale corte competente su ogni questione afferente all'esistenza ed all'entità dell'obbligazione tributaria, a fronte dell'impugnazione di specifici atti impositivi dell'amministrazione finanziaria;
precisando che nel caso di specie non sussisteva - al momento della notifica dell'atto di citazione – alcuna impugnazione, essendo stata indirizzata al sig.
dall' una mera istanza di chiarimenti, in quanto Parte_1 Controparte_1 tale non suscettibile di impugnazione. Dovrebbe, dunque, ritenersi inammissibile qualsivoglia azione di accertamento preventivo, positivo o negativo, del debito di imposta sia dinnanzi alla
Magistratura Tributaria, che dinnanzi alla Magistratura Ordinaria.
Di contro secondo l'attore, stante la mancanza di “un atto puramente impositivo”, si è di fronte ad una “questione, a tutela meramente civilistica, posta sotto forma di un invito nei confronti del quale il sig. ha inteso collaborare (…) con lo scopo di poter dimostrare che Parte_1 quanto artatamente ricostruito dalla convenuta non corrispondesse alla oggettività, di quanto svoltosi in modo assolutamente conforme alla legge” (cfr. mem. ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. attore). Da ciò discenderebbe la giurisdizione del Tribunale adito.
Questo Tribunale ritiene che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...] sia fondata. CP_1
Come noto, la giurisdizione del Giudice Tributario si estende a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
(art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 vigente ratione temporis).
pagina 4 di 6 La giurisdizione tributaria si configura, dunque, come giurisdizione a carattere generale ed omnicomprensivo e si radica indipendentemente dalla specie dell'atto impugnato, ferma la riconducibilità di quest'ultimo alle categorie indicate dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, che però non attiene alla giurisdizione, ma alla proponibilità della domanda ed indica, con elencazione suscettibile di interpretazione estensiva, la tipologia degli atti passibili di impugnazione (Cass. Civ., Sez. Un. n. 25632/2016).
A norma del richiamato art. 2 D.Lgs. n. 546/1992 “sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata”, posto che
“l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”
(Cass. Civ., Sez. Un. n. 8770/2016).
Nel caso di specie, l'attore vorrebbe che il Tribunale, valutati gli atti di disposizione posti in essere dal sig. nel 2017 e aventi ad oggetto partecipazioni sociali, ne escludesse la Parte_1 riconducibilità ad atti di liberalità, così indirettamente negando la sussistenza del presupposto impositivo individuato dalla competente amministrazione finanziaria nell'istanza di chiarimenti indirizzata del luglio del 2020. L'attore, in altre parole, vorrebbe che questo Giudice valutasse proprio i fatti costitutivi della pretesa erariale, qualificandoli in un senso (atti dispositivi in esecuzione di un patto fiduciario) piuttosto che nell'altro (donazione indiretta).
È evidente, tuttavia, che una tale qualificazione degli atti dispositivi “sospetti”, con esclusione del loro carattere liberale e, dunque, del loro scopo meramente elusivo delle imposte, spetta in via esclusiva al Giudice Tributario, il quale solo può conoscere, come visto, dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria.
Per tali motivi va accolta l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta e, dunque, dichiarata la carenza di giurisdizione del Giudice Orinario adito.
Le spese di causa vengono regolate secondo il principio della soccombenza e quindi
[...]
deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali Parte_1 sostenute dall' . Tali spese vengono liquidate come in dispositivo Controparte_1 applicando le tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori medi, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, in complessivi euro 10.000, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA.
Va inoltre disposta la condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. dell'attore per aver in maniera manifestamente imprudente introdotto e, soprattutto, coltivato il presente procedimento, nonostante la tempestiva eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla convenuta e l'introduzione, nelle more del giudizio, di apposito procedimento innanzi alla Magistratura
Tributaria avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di donazione per gli atti per cui è causa.
L'attore va, quindi, condannato al pagamento in favore della convenuta di un importo che può essere parametrato all'ammontare delle spese legali liquidate per compenso di avvocato, ovvero pari ad euro 10.000,00, apparendo tale importo idoneo in via equitativa, considerati tutti gli pagina 5 di 6 elementi della fattispecie, a risarcire l'amministrazione finanziaria convenuta del pregiudizio subito, in termini di impiego del tempo dei propri funzionari e dipendenti, e di costi non rifondibili, da valutarsi secondo nozioni di comune esperienza, in conseguenza della pendenza della lite imprudentemente coltivata dal sig. . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 45679/2020 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Milano in favore del
Giudice Tributario;
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese legali che si liquidano in euro 10.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna parte attrice parte attrice ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro 10.000,00.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2024.
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 6 di 6