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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 6876/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il G.E.
Nella persona del giudice Stefania Armiero
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
(CF. ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Apuzzo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) al Corso Vittorio Emanuele 96
(attore)
E
(C.F. / P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Carmina Maria Federica Perrotta presso la quale è elettivamente domiciliata in via Santa Barbara n. 129, 80023 – Caivano (NA),
(convenuto)
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: accertare e dichiarare la illegittimità e dunque la nullità dell'esecuzione intrapresa in danno del ricorrente per omessa notifica degli atti presupposti. Ordinare alla la restituzione delle somme CP_1 indebitamente prelevate dal conto corrente del ricorrente. Vinte le spese. Per parte convenuta : in via preliminare ed assorbente dichiarare CP_1 il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario per le domande formulate;
- nel merito, rigettare l'opposizione dichiarando legittima l'esecuzione esattoriale posta in essere dal concessionario nel rispetto delle richiamate norme cogenti. Vinte le spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'atto di citazione notificato, il sig. ha chiesto:- Parte_1 accertare e dichiarare illegittimo l'iter di riscossione del pignoramento ex art. 72 bis d.p.r. 602/73 messo in atto dalla soc.
[...]
in quanto non preceduto né dalla Controparte_2 notifica dell'ingiunzione fiscale né dalla notifica dell'atto di pignoramento;
- disporre la restituzione della somma di € 2.786,94 indebitamente percepita presso la Filiale di Pomigliano D'Arco, oltre interessi legali e Controparte_3 rivalutazione monetaria;
condannare la al risarcimento in favore CP_1 del sig. di ogni pregiudizio da quest'ultimo subito in Parte_1 dipendenza della illegittima esecuzione forzata.
Si è costituita la convenuta e ha preliminarmente eccepito il CP_1 difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice tributario, contestando poi nel merito quanto affermato da parte avversa circa le omesse notifiche.
E' fondato, con carattere assorbente, il primo motivo relativo al difetto di giurisdizione del giudice adito.
Invero in merito alla eccezione di difetto di giurisdizione si evidenzia che rientrano nella Giurisdizione del Giudice Ordinario – Giudice dell'Esecuzione, gli atti esecutivi notificati dopo la cartella di pagamento ex art.49 e ss del DPR
n°602/1973 ; invero trattasi di atti svolti in fase di riscossione forzata e quindi come tali rientrano nella giurisdizione ordinaria, precipuamente del Giudice dell'Esecuzione .
Sul punto si osserva infatti che, secondo consolidato orientamento della
Suprema Corte, l'impugnazione di atti esecutivi in materia tributaria, compreso il pignoramento presso terzi, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'articolo 617 cpc e proposta, quindi, dinanzi al giudice ordinario, a eccezione dell'ipotesi in cui non sia stato notificato al contribuente alcun atto presupposto, e che il pignoramento rappresenti, allora, il primo atto in cui l'ufficio manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un asserito credito ( cfr sezioni unite, sentenza n. 13913/2017; Ctr Lazio, a sentenza n. 2522 del 3 giugno 2022)
In punto di diritto sulla questione è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite
( Sentenza N°7822 del 14/04/2020 in concomitanza a Sentenza N°7822 del 14 aprile 2020 ) che ha espresso il seguente principio di diritto: come è possibile evincere dalla lettura testuale dell'art.2, comma 1 del D.lgs.n°546/1992, sia pure in modo indiretto, restano esclusi dalla giurisdizione tributaria e, quindi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario – giudice dell'esecuzione, gli atti esecutivi notificati ex post rispetto alla cartella di pagamento. Vale a dire, tutti gli atti esecutivi strictu sensu notificati ex art.49 e ss del DPR n°602/1973 in fase di riscossione forzata rientrano nella giurisdizione ordinaria;
e, pertanto opponibili solo davanti al giudice dell'esecuzione potendo il ricorrente addurre tra i motivi di doglianza unicamente vizi che riguardano l'atto esecutivo in quanto tale nonché la stessa esecuzione forzata.
Rilevato che, nel caso di specie, la doglianza dell'opponente riguarda l'omessa notifica degli atti prodromici, sussiste il difetto di giurisdizione dell'adito giudice.
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle risultanze decisorie.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito per essere competente il
Giudice Tributario.
Spese compensate
Nola, 22.3.25 Il G.U.
dott.ssa Stefania Armiero