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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11571/2020 r.g.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Marida Corso Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice
riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 11571/2020 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), codice elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 C.F._2 studio dell'avv. Ivana Nicolò (C.F. ), sito in Aversa, alla via C.F._3
Atellana n. 3, che lo difende e rappresenta RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 Controparte_2 di Caserta
[...]
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.7.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 27.12.2019, notificato in data 17.6.2020, con il quale la ha rigettato la sua domanda reiterata di protezione Controparte_3 internazionale. In particolare, il ricorrente lamenta che la non Controparte_2 avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso in via principale che gli venga riconosciuto lo status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, la protezione speciale.
pagina 1 di 10 La non si è costituita in giudizio, pertanto, deve Controparte_3 dichiararsi la sua contumacia. Il P.M., nelle conclusioni rese, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché intempestivo. Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 9.1.2025, il Giudice riservava la causa in decisione. Ciò posto, giova ribadire che si tratta di una domanda reiterata di protezione internazionale, essendo stata la precedente richiesta di asilo promossa dal ricorrente già rigettata dall' Autorità amministrativa con provvedimento del 8.5.2017 (con id. CE6151). A seguito del rigetto dell'istanza da parte della , il ricorrente Controparte_2 ha presentato, in data 28.11.2019, una domanda reiterata di protezione internazionale. La , esaminata la documentazione agli atti, ha Controparte_3 dichiarato inammissibile l'istanza reiterata di protezione internazionale ritenendo che il richiedente non avrebbe adotto nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali e alla situazione del suo Paese di origine tali da fondare un timore di persecuzione o di un danno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né che vi fossero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lett. (a) e (b) del d. lgs. n. 251/2007 in quanto non sussisterebbe il rischio che il richiedente possa venire sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel paese e che non fosse ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del d. lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine. Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113. In via preliminare, occorre evidenziare che il ricorso è tempestivo. Invero, sebbene la consegna di copia del provvedimento non abbia valore di notifica, la CP
, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di avere notificato il
[...] ricorso in una diversa data. Deve considerarsi la data del 17.6.2019 cme dies a quo per impugnare. Nel merito, occorre evidenziare che il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme pagina 2 di 10 minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una pagina 3 di 10 persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Or, dunque, ritiene questo Collegio che non può che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato in quanto il ricorrente non ha addotto elementi di novità rispetto alla precedente domanda di protezione internazionale, già rigettata sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale. Deve evidenziarsi, infatti, che è onere del ricorrente dimostrare l'esistenza di motivi nuovi o di nuove prove, non oggetto di precedente valutazione, che possano giustificare il riconoscimento della protezione internazionale. Diversamente si consentirebbe al richiedente asilo un grado di impugnazione ulteriore non previsto dal sistema normativo nazionale né comunitario. La nel provvedimento qui impugnato, vista la CP documentazione agli atti, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, non avendo il ricorrente giustificato le ragioni dei nuovi motivi dichiarati. Il Collegio non può che confermare la decisione della Commissione. Ritiene, infatti, il Collegio di dovere ricordare che, secondo l'orientamento reiterato della Corte di Cassazione, è consentito la reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, purchè vengano allegati nuovi elementi quali nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente CP anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede pagina 4 di 10 amministrativa, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D.Lgs. citato. (Sez.6, 28/02/2013, n. 5089). Pertanto, nel caso di specie, non sussistano elementi sufficienti a sostegno di un'ipotesi di timore fondato di persecuzione di cui all'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e le motivazioni addotte non danno luogo ai presupposti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento dello status di rifugiato. Passando all'esame dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non si ravvisa nemmeno la concreta sussistenza dei rischi di cui all'art. 14, lett. (a) e (b) del d.lgs. 251/2007 in quanto il ricorrente, né in base agli elementi forniti nel corso della procedura né nel ricorso, è riuscito a giustificare adeguatamente l'esistenza del rischio di un danno grave e l'attualità dello stesso in caso di rientro. Non risulta, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato o sia sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto al rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pena capitale di cui all'art. 14 lett a). Dalla vicenda posta alla base della domanda non emerge neanche l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti a causa della sua situazione specifica, ai sensi dell'art. 14 lett b), tenuto conto che il racconto del richiedente non appare idoneo a integrare tale rischio in relazione alla posizione individuale del soggetto in questione. Il Collegio esclude, infine, che nel Paese di provenienza del ricorrente, allo stato attuale, vi sia il rischio di un danno grave, così come qualificato dall'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/07. L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno
Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). Poiché la Nigeria è un paese vastissimo ed eterogeneo, allo scopo di verificare l'esistenza di violenza indiscriminata, occorre tenere presente la situazione della sicurezza esistente nella regione in cui il richiedente protezione ha stabilmente vissuto ed è verosimile che debba rientrare (“Ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve farsi riferimento, soprattutto in un Paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.” Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1376). Nel caso di specie, provenendo il ricorrente dall'DO AT (cfr. documento di identità rilasciato dalla Questura di Caserta il 10.12.2019), è da escludere che il richiedente pagina 5 di 10 possa correre il rischio di essere vittima del conflitto che la Nigeria vive a causa dell'attività del gruppo terroristico di , in quanto localizzato nel Nord Est CP_4
(Stati del Borno, e , dal quale si può escludere che provenga, e non nel Per_1 Per_2
Sud. Peraltro, non risultano attacchi a sfondo terroristico in DO AT, che è investito da episodi di violenza che, in concreto, non possono interessare l'istante, stando alle fonti in seguito indicate e prescindendo, invece, dai richiami stereotipati e del tutto spersonalizzati alle svariate criticità che affliggono l'immenso paese africano. Infatti, la violenza che affligge l'DO AT non ha in tutto il suo territorio le caratteristiche della violenza indiscriminata, richieste dalla citata giurisprudenza unionale, ma è connessa a specifici motivi di rischio, dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori e agricoltori per dispute sulla terra, alla diffusione del cd. vigilantismo e della giustizia privata, ai quali il richiedente, stante la mancata allegazione di circostanze specifiche, non può essere connesso (cfr. 24.4.2024, Nigeria 2023\2024, su ecoi.net; Controparte_5
2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 23.4.2024, su ecoi.net; HRW, 11.1.2024, World Report 2024 – Nigeria;
Freedom House, Freedom in the world Nigeria 2024, 29.1.2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; Briefing Notes Summary, da luglio a dicembre 2023, 17.1.2024, BAMF – Federal Office for Migration and Refugees;
Nigeria Watch, Trends of violence, focus, DO AT, 1 January 2023 – 3 December 2023, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction
-evtStat.; Nigeria Watch, Security Map, focus, DO AT, 1 January 2022 – 31 December 2022, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction =evtMa.; NIGERIA, YEAR 2022: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 12.4.2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2090474/2022yNigeria_en.pdf; Nigeria: All Population Snapshot;
As of 31 March 2023, UNHCR, aprile 2023, https://www. et/en/file/local/2090638/UNHCR+Nigeria+All+Population+Snapshot CP_6
+March+2023.pdf; 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 20.3.2023, su ecoi.net; World Report 2023 – Nigeria, HRW, 12.1.2023, su ecoi.net; 2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 12.4.2022, su ecoi.net; 29.3.2022, Nigeria 2021, su ecoi.net; Rapporto Easo Controparte_5 sulla sic 2021; 7.4.2021, Nigeria 2020, Controparte_5 su ecoi.net; Easo Country Guidance ottobre 2021, secondo cui, tradotto, Osservando gli indicatori, si può concludere che nello stato di DO non vi è, in generale, alcun rischio reale per un civile di essere personalmente colpito ai sensi dell'articolo 15(c) DQ). Infine, rispetto alla domanda di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d.lgs. n. 286/1998, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130/2020 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale pagina 6 di 10 Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_3 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e pagina 7 di 10 definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogni qualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia,
pagina 8 di 10 la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso di specie, dalle fonti consultate risulta che nell'DO AT, e cioè nella zona di provenienza del ricorrente, non vi sono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o della sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Per ciò che concerne la situazione relativa alla sicurezza nello stato di DO, sebbene la revisione annuale redatta da
[...] sui conflitti violenti in Nigeria nel corso del 2022, Controparte_7 abbia incluso lo Stato di DO tra i primi 10 stati del Paese ad avere registrato incidenti violenti, i dati del 2023 dimostrano che il livello di insicurezza nello Stato sia calato significativamente. Infatti, attraverso il database di Nigeria Watch e la funzione “Trends of violence – focus”, si ottiene che il numero di vittime nello Stato di DO dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sono state complessivamente 318. Questo numero, contiene una gamma di eventi più ampia e suddivisa nelle categorie di seguito dettagliate: scontri con pastori nomadi, questioni fondiarie, questioni commerciali, esecuzioni di detenuti, crimini, incendio/esplosione, disastri naturali, questioni politiche, questioni religiose, incidenti stradali, stregoneria e altro incidente.2 Gli stessi eventi hanno causato, invece, 129 vittime tra il 1° gennaio 2023 e il 3 dicembre dello stesso anno.3 Un numero, quindi, considerevolmente inferiore rispetto all'anno precedente. Dal 1° gennaio al 24 novembre 2023, inoltre, ACLED ha registrato 50 eventi violenti che hanno causato la morte di 53 persone nello Stato di DO. Un dato, anch'esso inferiore, a quello dell'anno precedente che non permette di classificare il livello di rischio di insicurezza dell'DO AT adeguatamente elevato da considerarlo idoneo per il riconoscimento della protezione speciale per condizioni oggettive della zona di provenienza o, per chi vi risiede, una forma di violazione dei diritti umani tale da potersi pervenire al suddetto riconoscimento. Oltre alla considerazione delle condizioni oggettive del paese di origine, bisogna tenere conto del percorso d'integrazione culturale, sociale e lavorativa che il ricorrente ha svolto sul territorio nazionale. Ebbene, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente appare scarna e, dunque, inidonea a dimostrare l'integrazione dello stesso nel territorio italiano. Il ricorrente non ha dimostrato di essersi adeguatamente integrato nel tessuto sociale, culturale o economico italiano, nonostante viva in Italia dal 2016. Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione speciale vada rigettata. Nulla sulle spese processuali stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese processuali.
pagina 9 di 10 Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20.1.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
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Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Marida Corso Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice
riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente DECRETO nella causa iscritta al n. r.g. 11571/2020 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), codice elettivamente domiciliato presso lo C.F._1 C.F._2 studio dell'avv. Ivana Nicolò (C.F. ), sito in Aversa, alla via C.F._3
Atellana n. 3, che lo difende e rappresenta RICORRENTE contro in persona della Controparte_1 Controparte_2 di Caserta
[...]
RESISTENTE CONTUMACE E Con l'intervento del PM
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.7.2020 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 27.12.2019, notificato in data 17.6.2020, con il quale la ha rigettato la sua domanda reiterata di protezione Controparte_3 internazionale. In particolare, il ricorrente lamenta che la non Controparte_2 avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale, e non avrebbe considerato l'attuale grave situazione nel Paese di origine. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego ed in ogni caso in via principale che gli venga riconosciuto lo status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, la protezione speciale.
pagina 1 di 10 La non si è costituita in giudizio, pertanto, deve Controparte_3 dichiararsi la sua contumacia. Il P.M., nelle conclusioni rese, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché intempestivo. Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale e confermate nella ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso, non ha reputato di procedere a nuova audizione, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo la comunicazione del decreto di trattazione scritta dell'udienza, peraltro, non è stata depositata istanza di trattazione orale della causa. Nel corso dell'udienza di trattazione scritta, tenutasi il 9.1.2025, il Giudice riservava la causa in decisione. Ciò posto, giova ribadire che si tratta di una domanda reiterata di protezione internazionale, essendo stata la precedente richiesta di asilo promossa dal ricorrente già rigettata dall' Autorità amministrativa con provvedimento del 8.5.2017 (con id. CE6151). A seguito del rigetto dell'istanza da parte della , il ricorrente Controparte_2 ha presentato, in data 28.11.2019, una domanda reiterata di protezione internazionale. La , esaminata la documentazione agli atti, ha Controparte_3 dichiarato inammissibile l'istanza reiterata di protezione internazionale ritenendo che il richiedente non avrebbe adotto nuovi elementi di valutazione in merito alle sue condizioni personali e alla situazione del suo Paese di origine tali da fondare un timore di persecuzione o di un danno grave alla vita o alla persona in caso di rimpatrio. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, né che vi fossero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave nel senso indicato dall'art. 14 lett. (a) e (b) del d. lgs. n. 251/2007 in quanto non sussisterebbe il rischio che il richiedente possa venire sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel paese e che non fosse ipotizzabile il configurarsi di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. (c) del d. lgs. n. 251/2007 alla luce della situazione del Paese di origine. Ha inoltre ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 19 commi 1 ed 1.1 del decreto legislativo 286/98 e s.m.i. per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per 'protezione speciale' ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 come modificata da ultimo con d. l. 4 ottobre 2018 n. 113. In via preliminare, occorre evidenziare che il ricorso è tempestivo. Invero, sebbene la consegna di copia del provvedimento non abbia valore di notifica, la CP
, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di avere notificato il
[...] ricorso in una diversa data. Deve considerarsi la data del 17.6.2019 cme dies a quo per impugnare. Nel merito, occorre evidenziare che il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinato dall'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d. lgs. del 19.11.2007 n. 251, con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, cosiddetta direttiva qualifiche, recante norme pagina 2 di 10 minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
A norma della Convenzione di Ginevra, relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95, e dell'art. 7 d.lgs. 251/07, è definito “rifugiato” il cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, oppure, se apolide, che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non possa, a causa di siffatto timore, o non voglia farvi ritorno. Gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo da un lato qualificano gli atti di persecuzione che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato, evidenziando che essi devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a), dall'altro indicano i motivi della persecuzione. Gli atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro il genere sessuale o contro l'infanzia. Quanto ai motivi della persecuzione, che denotano la meritevolezza della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, l'art. 8 individua le seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
c) nazionalità, che comprende il concetto di appartenenza ad un gruppo caratterizzato da identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l'affinità con la popolazione di un altro stato;
d) particolare gruppo sociale, cioè quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza, che una pagina 3 di 10 persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;
e) opinione politica, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dagli autori delle persecuzioni. L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d. lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d. lgs. n. 25\2008, ha introdotto la nuova misura della “protezione sussidiaria” a tutela del cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e che non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese. L'art. 14 del citato decreto legislativo individua il danno grave nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La sussistenza del rischio effettivo di subire un danno grave, come sopra descritto, dà quindi oramai diritto ad una misura di protezione internazionale stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno quinquennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie) individuati dell'art. 23 del d. lgs. 251/07, e non al semplice rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998, di per sé temporaneo.
Or, dunque, ritiene questo Collegio che non può che condividersi la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato in quanto il ricorrente non ha addotto elementi di novità rispetto alla precedente domanda di protezione internazionale, già rigettata sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale. Deve evidenziarsi, infatti, che è onere del ricorrente dimostrare l'esistenza di motivi nuovi o di nuove prove, non oggetto di precedente valutazione, che possano giustificare il riconoscimento della protezione internazionale. Diversamente si consentirebbe al richiedente asilo un grado di impugnazione ulteriore non previsto dal sistema normativo nazionale né comunitario. La nel provvedimento qui impugnato, vista la CP documentazione agli atti, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria, non avendo il ricorrente giustificato le ragioni dei nuovi motivi dichiarati. Il Collegio non può che confermare la decisione della Commissione. Ritiene, infatti, il Collegio di dovere ricordare che, secondo l'orientamento reiterato della Corte di Cassazione, è consentito la reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, purchè vengano allegati nuovi elementi quali nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente CP anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purchè il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede pagina 4 di 10 amministrativa, nè davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui all'art. 35 D.Lgs. citato. (Sez.6, 28/02/2013, n. 5089). Pertanto, nel caso di specie, non sussistano elementi sufficienti a sostegno di un'ipotesi di timore fondato di persecuzione di cui all'art. 1(A)2 della Convenzione di Ginevra del 1951 e le motivazioni addotte non danno luogo ai presupposti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento dello status di rifugiato. Passando all'esame dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, non si ravvisa nemmeno la concreta sussistenza dei rischi di cui all'art. 14, lett. (a) e (b) del d.lgs. 251/2007 in quanto il ricorrente, né in base agli elementi forniti nel corso della procedura né nel ricorso, è riuscito a giustificare adeguatamente l'esistenza del rischio di un danno grave e l'attualità dello stesso in caso di rientro. Non risulta, infatti, che il ricorrente sia stato denunciato o sia sottoposto a procedimenti penali e, quindi, esposto al rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della pena capitale di cui all'art. 14 lett a). Dalla vicenda posta alla base della domanda non emerge neanche l'esistenza di un fondato rischio per il richiedente di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti a causa della sua situazione specifica, ai sensi dell'art. 14 lett b), tenuto conto che il racconto del richiedente non appare idoneo a integrare tale rischio in relazione alla posizione individuale del soggetto in questione. Il Collegio esclude, infine, che nel Paese di provenienza del ricorrente, allo stato attuale, vi sia il rischio di un danno grave, così come qualificato dall'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/07. L'art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251\07, deve essere interpretato nel senso che, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, sussiste un conflitto armato interno quando le forze governative di uno
Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285). Poiché la Nigeria è un paese vastissimo ed eterogeneo, allo scopo di verificare l'esistenza di violenza indiscriminata, occorre tenere presente la situazione della sicurezza esistente nella regione in cui il richiedente protezione ha stabilmente vissuto ed è verosimile che debba rientrare (“Ai fini della valutazione della situazione oggettiva indicata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), deve farsi riferimento, soprattutto in un Paese molto vasto e differenziato, come la Nigeria, alla regione di provenienza del richiedente, dovendo escludersi la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria qualora nella suddetta regione non sussista una situazione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato.” Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, n.1376). Nel caso di specie, provenendo il ricorrente dall'DO AT (cfr. documento di identità rilasciato dalla Questura di Caserta il 10.12.2019), è da escludere che il richiedente pagina 5 di 10 possa correre il rischio di essere vittima del conflitto che la Nigeria vive a causa dell'attività del gruppo terroristico di , in quanto localizzato nel Nord Est CP_4
(Stati del Borno, e , dal quale si può escludere che provenga, e non nel Per_1 Per_2
Sud. Peraltro, non risultano attacchi a sfondo terroristico in DO AT, che è investito da episodi di violenza che, in concreto, non possono interessare l'istante, stando alle fonti in seguito indicate e prescindendo, invece, dai richiami stereotipati e del tutto spersonalizzati alle svariate criticità che affliggono l'immenso paese africano. Infatti, la violenza che affligge l'DO AT non ha in tutto il suo territorio le caratteristiche della violenza indiscriminata, richieste dalla citata giurisprudenza unionale, ma è connessa a specifici motivi di rischio, dovuti agli scontri tra culti criminali, tra pastori e agricoltori per dispute sulla terra, alla diffusione del cd. vigilantismo e della giustizia privata, ai quali il richiedente, stante la mancata allegazione di circostanze specifiche, non può essere connesso (cfr. 24.4.2024, Nigeria 2023\2024, su ecoi.net; Controparte_5
2023 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 23.4.2024, su ecoi.net; HRW, 11.1.2024, World Report 2024 – Nigeria;
Freedom House, Freedom in the world Nigeria 2024, 29.1.2024, https://www.ecoi.net/en/document/2105060.html; Briefing Notes Summary, da luglio a dicembre 2023, 17.1.2024, BAMF – Federal Office for Migration and Refugees;
Nigeria Watch, Trends of violence, focus, DO AT, 1 January 2023 – 3 December 2023, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction
-evtStat.; Nigeria Watch, Security Map, focus, DO AT, 1 January 2022 – 31 December 2022, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction =evtMa.; NIGERIA, YEAR 2022: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 12.4.2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2090474/2022yNigeria_en.pdf; Nigeria: All Population Snapshot;
As of 31 March 2023, UNHCR, aprile 2023, https://www. et/en/file/local/2090638/UNHCR+Nigeria+All+Population+Snapshot CP_6
+March+2023.pdf; 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 20.3.2023, su ecoi.net; World Report 2023 – Nigeria, HRW, 12.1.2023, su ecoi.net; 2021 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, USDOS, 12.4.2022, su ecoi.net; 29.3.2022, Nigeria 2021, su ecoi.net; Rapporto Easo Controparte_5 sulla sic 2021; 7.4.2021, Nigeria 2020, Controparte_5 su ecoi.net; Easo Country Guidance ottobre 2021, secondo cui, tradotto, Osservando gli indicatori, si può concludere che nello stato di DO non vi è, in generale, alcun rischio reale per un civile di essere personalmente colpito ai sensi dell'articolo 15(c) DQ). Infine, rispetto alla domanda di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, d.lgs. n. 286/1998, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del d-l 130/2020 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale pagina 6 di 10 Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la CP
trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della per il riconoscimento della protezione Controparte_3 internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano». Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto invocato nel presente procedimento debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e pagina 7 di 10 definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263). Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogni qualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia,
pagina 8 di 10 la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Nel caso di specie, dalle fonti consultate risulta che nell'DO AT, e cioè nella zona di provenienza del ricorrente, non vi sono peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o della sicurezza o rischi di grave deprivazione dei fondamentali diritti al cibo ed all'acqua o ad un ambiente salubre. Per ciò che concerne la situazione relativa alla sicurezza nello stato di DO, sebbene la revisione annuale redatta da
[...] sui conflitti violenti in Nigeria nel corso del 2022, Controparte_7 abbia incluso lo Stato di DO tra i primi 10 stati del Paese ad avere registrato incidenti violenti, i dati del 2023 dimostrano che il livello di insicurezza nello Stato sia calato significativamente. Infatti, attraverso il database di Nigeria Watch e la funzione “Trends of violence – focus”, si ottiene che il numero di vittime nello Stato di DO dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, sono state complessivamente 318. Questo numero, contiene una gamma di eventi più ampia e suddivisa nelle categorie di seguito dettagliate: scontri con pastori nomadi, questioni fondiarie, questioni commerciali, esecuzioni di detenuti, crimini, incendio/esplosione, disastri naturali, questioni politiche, questioni religiose, incidenti stradali, stregoneria e altro incidente.2 Gli stessi eventi hanno causato, invece, 129 vittime tra il 1° gennaio 2023 e il 3 dicembre dello stesso anno.3 Un numero, quindi, considerevolmente inferiore rispetto all'anno precedente. Dal 1° gennaio al 24 novembre 2023, inoltre, ACLED ha registrato 50 eventi violenti che hanno causato la morte di 53 persone nello Stato di DO. Un dato, anch'esso inferiore, a quello dell'anno precedente che non permette di classificare il livello di rischio di insicurezza dell'DO AT adeguatamente elevato da considerarlo idoneo per il riconoscimento della protezione speciale per condizioni oggettive della zona di provenienza o, per chi vi risiede, una forma di violazione dei diritti umani tale da potersi pervenire al suddetto riconoscimento. Oltre alla considerazione delle condizioni oggettive del paese di origine, bisogna tenere conto del percorso d'integrazione culturale, sociale e lavorativa che il ricorrente ha svolto sul territorio nazionale. Ebbene, la documentazione prodotta dalla parte ricorrente appare scarna e, dunque, inidonea a dimostrare l'integrazione dello stesso nel territorio italiano. Il ricorrente non ha dimostrato di essersi adeguatamente integrato nel tessuto sociale, culturale o economico italiano, nonostante viva in Italia dal 2016. Dunque, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Collegio che la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione speciale vada rigettata. Nulla sulle spese processuali stante la contumacia del convenuto vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese processuali.
pagina 9 di 10 Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 20.1.2025
Il Presidente est
Dr.ssa Marida Corso
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