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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 13007/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13007/2023 promosso da
C.F. , in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. MARINA FLORIO, C.F. , ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Guardia della Carvana, n. 25, Catania;
attore contro
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Trento, n. 15, P.IVA_2
Caldonazzo (TN); convenuta - contumace avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare – revoca di pagamenti ex art. 67 co. II l.f.
Parte attrice, unica costituita, ha precisato le conclusioni e discusso la causa dinanzi al sottoscritto Giudice all'odierna udienza di giorno 09.06.2025, il cui verbale si intende trascritto. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento ha proposto azione revocatoria fallimentare Parte_1 chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 co. II l. fall. (R.D. n. 267/2942), del pagamento di euro 2.000,00 eseguito dalla società in bonis in data 08.09.2020 in favore di
. Controparte_2
1. Domande di parte attrice e svolgimento del processo
La curatela attrice ha prospettato la revocabilità, ai sensi dell'art. 67 co. II l.f., del suddetto pagamento di euro 2.000,00, posta la sussistenza sia del requisito temporale oggettivo (il pagamento è stato effettuato, in acconto del maggior credito derivante da fatture di vendita emesse nel 2017, a mezzo bonifico bancario del 08.09.2020, nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del 19.11.2020), sia del requisito soggettivo della scientia decoctionis (come desumibile da numerosi elementi indiziari).
In particolare, secondo la prospettazione della curatela attrice, lo stato di insolvenza della società in bonis era conosciuto o quantomeno conoscibile da parte della sulla base Controparte_2
dei seguenti elementi:
-l'ingente esposizione debitoria che la aveva maturato nei confronti Parte_1 dell'odierna convenuta già nell'anno 2017;
-il mancato rispetto, da parte della società in bonis, del piano di rientro accordatole nel 2018 per sanare la posizione debitoria;
- l'avvio, da parte dell'odierna convenuta, di un'azione monitoria per il recupero dei crediti, conclusa con un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo in data 05.03.2019 e non eseguito;
- la sussistenza di un'iscrizione ipotecaria del 2017 in favore di per un Controparte_3
debito pari ad euro 500.766,14.
La curatela ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo sig. Decidente, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere e dichiarare inefficace e revocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 II comma L.F. il pagamento eseguito in data 8 settembre 2020 in favore della (già Controparte_2 [...]
) per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
per Controparte_4
l'effetto, condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 [...] del complessivo importo di € 2.000,00 oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data di effettuazione del suddetto pagamento e sino all'effettivo soddisfo ovvero, in subordine, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”.
La convenuta , sebbene regolarmente citata in giudizio con atto Controparte_2 di citazione notificato a mezzo pec in data 16.11.2023, non si è costituita;
all'udienza del
10.02.2020 è stata dunque dichiarata la contumacia.
2. Sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare
Tanto premesso, le domande della curatela attrice sono fondate e meritano accoglimento.
La curatela ha chiesto pronunciarsi la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 co. II l.f. del pagamento di euro 2.000,00 eseguito dalla società in bonis in data 08.09.2020 in favore della convenuta. La norma stabilisce che “sono (…) revocati, se il curatore prova che l'altra CP_2 parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
2.a. Presupposti oggettivi
Affinché l'art. 67 co. II l.f. possa trovare applicazione è dunque necessario che la curatela dimostri sia il compimento dell'atto solutorio e la sua collocazione temporale nel c.d. periodo sospetto di sei mesi anteriori all'apertura della procedura (presupposti oggettivi), sia la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens (presupposto soggettivo).
Dal compendio documentali in atti risulta innanzitutto provata la sussistenza degli elementi oggettivi sopra indicati.
La curatela ha infatti prodotto copia dell'estratto conto da cui risulta il bonifico effettuato da
[...]
a favore di (già ) in Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
data 08.09.2020, ovverosia entro il semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento (sentenza di fallimento del 19.11.2020, all. 2 atto di citazione), nonché copia dei mastrini dell'odierna convenuta, ove risulta annotato il pagamento di euro 2.000,00 effettuato in data 08.09.2020 a titolo di saldo fatture.
2.b. Presupposto soggettivo
Quanto all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo (“se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”), sul punto è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui la prova della suddetta scientia decoctionis può essere fornita anche mediante presunzioni. Si richiama, ex multis, Cass. civ., Sez.
VI, 15.11.2020, n. 24655, secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza ai fini della revocatoria fallimentare può valutarsi sulla base di presunzioni alla luce del parametro della comune prudenza, avvedutezza e diligenza. In questo senso anche Cass. civ., Sez. VI, 27.08.2019, n. 21749, secondo cui la prova della scientia decoctionis non deve essere assunta quale conoscenza effettiva o valutata secondo criteri astratti, ma deve ritenersi riferita in termini di probabilità a presupposti e condizioni di cui al contesto negoziale intercorso fra creditore e debitore fallito (condizioni economiche, sociali, organizzative). Gli elementi indiziari devono essere caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e
2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il contraente, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 17.05.2023, n.
13445).
Nel caso di specie, gli elementi individuti e documentati dalla curatela attrice sono molteplici e vanno valutati tenendo conto delle qualità professionali della . Controparte_2
Risulta documentalmente provato che, a causa dell'ingente esposizione debitoria maturata dalla società in bonis nei confronti della , già nel mese di febbraio 2018 l'odierna Controparte_2
convenuta aveva pattuito un piano di rientro semestrale (doc. 4 atto di citazione), che tuttavia non era stato rispettato da Parte_1
Sul punto, la giurisprudenza afferma che un piano di rientro del debito, soprattutto se di entità modesta in rapporto alle dimensioni della debitrice e con previsione di tempi contenuti per il pagamento delle singole rate (come nel caso in esame), possa costituire elemento idoneo, di per sé solo, a rivelare la conoscenza, in capo alla creditrice, dello stato di insolvenza in cui versa la debitrice, cioè dell'impossibilità di far fronte al regolare pagamento delle proprie obbligazioni (ex multis, Corte appello Roma, Sez. I, 04.02.2013, n. 648).
Successivamente, al fine di recuperare il consistente credito, l'odierna società convenuta ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 47.742,37, che, non opposta nei termini, è stata munita di formula esecutiva in data 07.10.2019 (docc. 6 e 7 atto di citazione) e mai portata ad esecuzione.
Ulteriore elemento sintomatico della conoscenza o conoscibilità dello stato d'insolvenza in cui versava la società è costituito dall'ipoteca legale iscritta, in favore di Parte_1 [...]
sugli immobili della convenuta, a garanzia di un debito di euro 500.766,14 (formalità CP_3 soggetta a pubblcità e dunque conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza).
A tali circostanze – di per sé oggettivamente idonee a far desumere la conoscenza dello stato di insolvenza del creditore – si aggiunge la considerazione per cui la società convenuta intratteneva dei rapporti commerciali da anni con circostanza che ha facilitato la percezione Parte_1
dello stato di insolvenza.
Va poi dato rilievo alla posizione qualificata rivestita dalla convenuta, una società cooperativa operante nel settore agricolo, dunque operatore qualificato dotato di strutture e strumenti atti a rendere non complessa la percezione del suddetto stato di insolvenza. Va osservato sul punto che la qualità di operatore economico qualificato in capo all'accipiens, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli operatori economici esercitano la loro attività, in particolare laddove abbiano la disponibilità di mezzi ed informazioni tali da consentire di verificare, in modo autonomo, lo stato della loro controparte contrattuale (tale osservazione si pone, del resto, in linea con quanto precisato dalla giurisprudenza sopra citata, secondo la quale la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza debba tenere conto delle caratteristiche del creditore verso il quale si agisce con un'azione revocatoria fallimentare). D'altro canto, la convenuta, rimasta contumce, non ha fornito elementi probatori volti ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della fallita.
Tutti i suddetti elementi costituiscono indici univoci della conoscenza, da parte della CP_2
, dell'incapacità solutoria di con la conseguenza che il requisito
[...] Parte_1
della scientia decoctionis deve ritenersi provato.
3.c. Non configurabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67 co. III l.f.
L' art. 67 co. III l.f. prevede che “non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” e l'esenzione è stata stragiudizialmente invocata dalla convenuta.
La Corte di Cassazione ha interpretato la superiore disposizione nel senso che l'esenzione è volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, escludendo la revocabilità dei pagamenti riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti (ex multis Cass. civ.,
Sez. VI, 11.01.2022, n. 608).
L'onere della prova della sussistenza di tale situazione grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sull'accipines.
Nel caso di specie, premesso che la convenuta è rimasta contumace e dunque non ha dedotto nè provato l'esistenza di circostanze atte ad escludere la revocabilità del pagamento in oggetto ai sensi della disposizione in esame, va osservato che non risulta che tra i contraenti si fosse instaurata una prassi modificativa degli accordi contrattuali, tale da permettere il pagamento delle fatture in tempi diversi e piu lunghi i quelli usuali, come quelli che hanno caratterizzato il pagamento oggetto di revocatoria. Piuttosto, come risulta dai documenti in atti, il pagamento in questione avrebbe dovuto essere effettuato, secondo quanto previsto nel piano di rientro del 13.02.2018 (doc. 4 atto di citazione), quantomeno entro il 31.03.2018, con la conseguenza che non si configura l'eccezione in esame.
3. Statuizioni conclusive e spese
In conclusione, in accoglimento della domanda formulata dalla curatela attrice, va emessa la dichiarazione di inefficacia nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 67 co. II l.f., del pagamento di euro 2.000,00, ricevuto dalla convenuta con bonifico del 08.09.2020, con conseguente condanna della alla restituzione, in favore della curatela, della sudetta Controparte_2
somma.
Quanto alle conseguenze in punto di accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda ai sensi dell'art. 67 l.f. ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì di debito di valuta (Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 15.12.2011, n. 27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. In altri termini, la natura di obbligazione di valuta deriva proprio dalla natura costitutiva della sentenza, che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite sopracitate, modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, per effetto del'esercizio di un diritto potestativo, atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo. Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende dunque la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. un.,
23.11.2018, n. 30416, nonché Cass. civ., nn. 12850/2018, 27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e
887/2006), nei termini meglio chiariti da Cass. civ., Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte (infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n.
4423/2004).
Nel caso in esame, dunque, sulla somma di euro 2.000,00 che la società convenuta deve essere condannata a restituire devono essere riconosciuti i chiesti interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, da individuarsi nella data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, ovverosia il 16.11.2023.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri mininai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della domanda, alla limitata attività processuale espletata (svolgimento di due udienze e senza attività istrutoria), alle ridotte questioni giuridiche esaminate, al carattere documentale del procedimento, alla mancata costituzione di parte convenuta e alle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13007/2023, così decide:
- dichiara l'inefficacia nei confronti del fallimento del pagamento di euro Parte_1
2.000,00, eseguito a favore di in data Controparte_1
08.09.2020;
- condanna la a corrispondere alla Controparte_1
curatela del fallimento euro 2.000,00, oltre interessi legali a decorrere Parte_1
dal 16.11.2023;
- condanna la a corrispondere alla Controparte_1
curatela del fallimento le spese di lite, quantificate in euro 1.278,00, Parte_1
oltre spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge.
Catania, 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13007/2023 promosso da
C.F. , in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'AVV. MARINA FLORIO, C.F. , ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Guardia della Carvana, n. 25, Catania;
attore contro
, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in viale Trento, n. 15, P.IVA_2
Caldonazzo (TN); convenuta - contumace avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare – revoca di pagamenti ex art. 67 co. II l.f.
Parte attrice, unica costituita, ha precisato le conclusioni e discusso la causa dinanzi al sottoscritto Giudice all'odierna udienza di giorno 09.06.2025, il cui verbale si intende trascritto. La presente sentenza viene emessa all'esito della camera di consiglio e pubblicata mediante lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La curatela del fallimento ha proposto azione revocatoria fallimentare Parte_1 chiedendo dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 co. II l. fall. (R.D. n. 267/2942), del pagamento di euro 2.000,00 eseguito dalla società in bonis in data 08.09.2020 in favore di
. Controparte_2
1. Domande di parte attrice e svolgimento del processo
La curatela attrice ha prospettato la revocabilità, ai sensi dell'art. 67 co. II l.f., del suddetto pagamento di euro 2.000,00, posta la sussistenza sia del requisito temporale oggettivo (il pagamento è stato effettuato, in acconto del maggior credito derivante da fatture di vendita emesse nel 2017, a mezzo bonifico bancario del 08.09.2020, nel semestre precedente la dichiarazione di fallimento avvenuta con sentenza del 19.11.2020), sia del requisito soggettivo della scientia decoctionis (come desumibile da numerosi elementi indiziari).
In particolare, secondo la prospettazione della curatela attrice, lo stato di insolvenza della società in bonis era conosciuto o quantomeno conoscibile da parte della sulla base Controparte_2
dei seguenti elementi:
-l'ingente esposizione debitoria che la aveva maturato nei confronti Parte_1 dell'odierna convenuta già nell'anno 2017;
-il mancato rispetto, da parte della società in bonis, del piano di rientro accordatole nel 2018 per sanare la posizione debitoria;
- l'avvio, da parte dell'odierna convenuta, di un'azione monitoria per il recupero dei crediti, conclusa con un decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo in data 05.03.2019 e non eseguito;
- la sussistenza di un'iscrizione ipotecaria del 2017 in favore di per un Controparte_3
debito pari ad euro 500.766,14.
La curatela ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo sig. Decidente, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, ritenere e dichiarare inefficace e revocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 II comma L.F. il pagamento eseguito in data 8 settembre 2020 in favore della (già Controparte_2 [...]
) per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
per Controparte_4
l'effetto, condannare la al pagamento in favore della Controparte_2 [...] del complessivo importo di € 2.000,00 oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria dalla data di effettuazione del suddetto pagamento e sino all'effettivo soddisfo ovvero, in subordine, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”.
La convenuta , sebbene regolarmente citata in giudizio con atto Controparte_2 di citazione notificato a mezzo pec in data 16.11.2023, non si è costituita;
all'udienza del
10.02.2020 è stata dunque dichiarata la contumacia.
2. Sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare
Tanto premesso, le domande della curatela attrice sono fondate e meritano accoglimento.
La curatela ha chiesto pronunciarsi la dichiarazione di inefficacia ex art. 67 co. II l.f. del pagamento di euro 2.000,00 eseguito dalla società in bonis in data 08.09.2020 in favore della convenuta. La norma stabilisce che “sono (…) revocati, se il curatore prova che l'altra CP_2 parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
2.a. Presupposti oggettivi
Affinché l'art. 67 co. II l.f. possa trovare applicazione è dunque necessario che la curatela dimostri sia il compimento dell'atto solutorio e la sua collocazione temporale nel c.d. periodo sospetto di sei mesi anteriori all'apertura della procedura (presupposti oggettivi), sia la consapevolezza in capo all'accipiens dello stato di decozione del solvens (presupposto soggettivo).
Dal compendio documentali in atti risulta innanzitutto provata la sussistenza degli elementi oggettivi sopra indicati.
La curatela ha infatti prodotto copia dell'estratto conto da cui risulta il bonifico effettuato da
[...]
a favore di (già ) in Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
data 08.09.2020, ovverosia entro il semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento (sentenza di fallimento del 19.11.2020, all. 2 atto di citazione), nonché copia dei mastrini dell'odierna convenuta, ove risulta annotato il pagamento di euro 2.000,00 effettuato in data 08.09.2020 a titolo di saldo fatture.
2.b. Presupposto soggettivo
Quanto all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo (“se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore”), sul punto è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui la prova della suddetta scientia decoctionis può essere fornita anche mediante presunzioni. Si richiama, ex multis, Cass. civ., Sez.
VI, 15.11.2020, n. 24655, secondo cui la conoscenza dello stato di insolvenza ai fini della revocatoria fallimentare può valutarsi sulla base di presunzioni alla luce del parametro della comune prudenza, avvedutezza e diligenza. In questo senso anche Cass. civ., Sez. VI, 27.08.2019, n. 21749, secondo cui la prova della scientia decoctionis non deve essere assunta quale conoscenza effettiva o valutata secondo criteri astratti, ma deve ritenersi riferita in termini di probabilità a presupposti e condizioni di cui al contesto negoziale intercorso fra creditore e debitore fallito (condizioni economiche, sociali, organizzative). Gli elementi indiziari devono essere caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e
2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il contraente, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (tra le più recenti, Cass. civ., Sez. I, ordinanza 17.05.2023, n.
13445).
Nel caso di specie, gli elementi individuti e documentati dalla curatela attrice sono molteplici e vanno valutati tenendo conto delle qualità professionali della . Controparte_2
Risulta documentalmente provato che, a causa dell'ingente esposizione debitoria maturata dalla società in bonis nei confronti della , già nel mese di febbraio 2018 l'odierna Controparte_2
convenuta aveva pattuito un piano di rientro semestrale (doc. 4 atto di citazione), che tuttavia non era stato rispettato da Parte_1
Sul punto, la giurisprudenza afferma che un piano di rientro del debito, soprattutto se di entità modesta in rapporto alle dimensioni della debitrice e con previsione di tempi contenuti per il pagamento delle singole rate (come nel caso in esame), possa costituire elemento idoneo, di per sé solo, a rivelare la conoscenza, in capo alla creditrice, dello stato di insolvenza in cui versa la debitrice, cioè dell'impossibilità di far fronte al regolare pagamento delle proprie obbligazioni (ex multis, Corte appello Roma, Sez. I, 04.02.2013, n. 648).
Successivamente, al fine di recuperare il consistente credito, l'odierna società convenuta ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento per l'importo di euro 47.742,37, che, non opposta nei termini, è stata munita di formula esecutiva in data 07.10.2019 (docc. 6 e 7 atto di citazione) e mai portata ad esecuzione.
Ulteriore elemento sintomatico della conoscenza o conoscibilità dello stato d'insolvenza in cui versava la società è costituito dall'ipoteca legale iscritta, in favore di Parte_1 [...]
sugli immobili della convenuta, a garanzia di un debito di euro 500.766,14 (formalità CP_3 soggetta a pubblcità e dunque conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza).
A tali circostanze – di per sé oggettivamente idonee a far desumere la conoscenza dello stato di insolvenza del creditore – si aggiunge la considerazione per cui la società convenuta intratteneva dei rapporti commerciali da anni con circostanza che ha facilitato la percezione Parte_1
dello stato di insolvenza.
Va poi dato rilievo alla posizione qualificata rivestita dalla convenuta, una società cooperativa operante nel settore agricolo, dunque operatore qualificato dotato di strutture e strumenti atti a rendere non complessa la percezione del suddetto stato di insolvenza. Va osservato sul punto che la qualità di operatore economico qualificato in capo all'accipiens, pur non integrando, da sola, la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità ed avvedutezza con cui normalmente gli operatori economici esercitano la loro attività, in particolare laddove abbiano la disponibilità di mezzi ed informazioni tali da consentire di verificare, in modo autonomo, lo stato della loro controparte contrattuale (tale osservazione si pone, del resto, in linea con quanto precisato dalla giurisprudenza sopra citata, secondo la quale la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza debba tenere conto delle caratteristiche del creditore verso il quale si agisce con un'azione revocatoria fallimentare). D'altro canto, la convenuta, rimasta contumce, non ha fornito elementi probatori volti ad escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della fallita.
Tutti i suddetti elementi costituiscono indici univoci della conoscenza, da parte della CP_2
, dell'incapacità solutoria di con la conseguenza che il requisito
[...] Parte_1
della scientia decoctionis deve ritenersi provato.
3.c. Non configurabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67 co. III l.f.
L' art. 67 co. III l.f. prevede che “non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso” e l'esenzione è stata stragiudizialmente invocata dalla convenuta.
La Corte di Cassazione ha interpretato la superiore disposizione nel senso che l'esenzione è volta a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi, escludendo la revocabilità dei pagamenti riferibili all'oggetto tipico dell'attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili, in precedenza invalse tra le parti (ex multis Cass. civ.,
Sez. VI, 11.01.2022, n. 608).
L'onere della prova della sussistenza di tale situazione grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sull'accipines.
Nel caso di specie, premesso che la convenuta è rimasta contumace e dunque non ha dedotto nè provato l'esistenza di circostanze atte ad escludere la revocabilità del pagamento in oggetto ai sensi della disposizione in esame, va osservato che non risulta che tra i contraenti si fosse instaurata una prassi modificativa degli accordi contrattuali, tale da permettere il pagamento delle fatture in tempi diversi e piu lunghi i quelli usuali, come quelli che hanno caratterizzato il pagamento oggetto di revocatoria. Piuttosto, come risulta dai documenti in atti, il pagamento in questione avrebbe dovuto essere effettuato, secondo quanto previsto nel piano di rientro del 13.02.2018 (doc. 4 atto di citazione), quantomeno entro il 31.03.2018, con la conseguenza che non si configura l'eccezione in esame.
3. Statuizioni conclusive e spese
In conclusione, in accoglimento della domanda formulata dalla curatela attrice, va emessa la dichiarazione di inefficacia nei confronti del fallimento, ai sensi dell'art. 67 co. II l.f., del pagamento di euro 2.000,00, ricevuto dalla convenuta con bonifico del 08.09.2020, con conseguente condanna della alla restituzione, in favore della curatela, della sudetta Controparte_2
somma.
Quanto alle conseguenze in punto di accessori, deve farsi applicazione dell'orientamento prevalente della Suprema Corte, secondo cui la sentenza che accoglie una domanda ai sensi dell'art. 67 l.f. ha natura costitutiva e ciò che ne deriva è un'obbligazione avente non già natura di debito di valore, bensì di debito di valuta (Cass. civ., Sez. un., 23.11.2018, n. 30416 e già, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, 15.12.2011, n. 27084), dal momento che, a seguito dell'inefficacia relativa dell'atto dispositivo nei confronti del fallimento, deve essere ristorata la situazione esistente prima del compimento di un atto che, va rilevato, è in origine non solo valido ma anche efficace. In altri termini, la natura di obbligazione di valuta deriva proprio dalla natura costitutiva della sentenza, che, secondo quanto affermato dalle Sezioni unite sopracitate, modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti, per effetto del'esercizio di un diritto potestativo, atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo. Dalla natura di debito di valuta dell'obbligazione in esame discende dunque la possibilità di riconoscere, sull'importo oggetto di restituzione, i soli interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale (secondo quanto affermato da Cass. civ., Sez. un.,
23.11.2018, n. 30416, nonché Cass. civ., nn. 12850/2018, 27084/2011, 12736/2011, 6991/2007 e
887/2006), nei termini meglio chiariti da Cass. civ., Sez. un., 18.03.2010, n. 6538, secondo lo schema seguente: a) gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale;
b) il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della domanda spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito;
c) gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte (infatti, come testualmente affermato dalla S.C., al di fuori dell'ipotesi di interessi su una somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali ne integrano una componente nascente dal medesimo fatto generatore, gli interessi stessi, siano moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria cui accedono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda della parte, che ne indichi la fonte e la misura, in applicazione dei principi previsti negli artt. 99 e 112 c.p.c., ed espressi da Cass. civ., n.
4423/2004).
Nel caso in esame, dunque, sulla somma di euro 2.000,00 che la società convenuta deve essere condannata a restituire devono essere riconosciuti i chiesti interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale, da individuarsi nella data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, ovverosia il 16.11.2023.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono poste a carico di parte convenuta e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri mininai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, avuto riguardo al valore della domanda, alla limitata attività processuale espletata (svolgimento di due udienze e senza attività istrutoria), alle ridotte questioni giuridiche esaminate, al carattere documentale del procedimento, alla mancata costituzione di parte convenuta e alle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13007/2023, così decide:
- dichiara l'inefficacia nei confronti del fallimento del pagamento di euro Parte_1
2.000,00, eseguito a favore di in data Controparte_1
08.09.2020;
- condanna la a corrispondere alla Controparte_1
curatela del fallimento euro 2.000,00, oltre interessi legali a decorrere Parte_1
dal 16.11.2023;
- condanna la a corrispondere alla Controparte_1
curatela del fallimento le spese di lite, quantificate in euro 1.278,00, Parte_1
oltre spese generali pari al 15%, IVA e C.P.A se dovute per legge.
Catania, 09/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone