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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 137 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. MASSARELLI VINCENZO, come da procure in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 20/01/2025, hanno proposto domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14/07/2008, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di RR (NA) (al N.23, Parte I, Anno 2008). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 593/2021 emesso in data 20/01/2021.
1 Premesso che dal matrimonio sono nati figli ( il 23/05/2005 e Persona_1
il 06/09/2007), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le Persona_2 intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio.
È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.
(comunicazione del 07/04/2025). La domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed, infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in RR (NA) in data 14/07/2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RR (Napoli), con atto di matrimonio anno 2008, numero 23, parte I, serie S, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione e alle ulteriori incombenze;
2. Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ma Per_2 conserverà la residenza prevalente con la madre in RR (NA) alla via G. Dublino n. 22;
3). Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore almeno due pomeriggi a Per_2 settimana e precisamente il Martedì e Giovedì dalle ore 16 alle ore 21. Potrà inoltre tenere con sé il figlio per un week end ogni 15 giorni dalle 9 del Sabato e fino alle 21 della Domenica. Durante le festività natalizie il padre terrà con sé il figlio alternando annualmente la Vigilia con il giorno di Natale e la Vigilia di Capodanno con il giorno
1° Gennaio;
durante le vacanze pasquali alternando, sempre annualmente, la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Tali giorni ed orari potranno subire comunque delle modifiche allorquando dovessero verificarsi esigenze del figlio minore od anche lavorative del padre. 4) Il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento della figlia , che Persona_1 con il medesimo convive, nel mentre concorrerà al mantenimento del figlio minore
, mediante la corresponsione della somma mensile di € 150,00 il giorno 27 di ogni Per_2 mese. Tale somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat. Si obbliga inoltre a corrispondere, all'occorrenza, le spese straordinarie, mediche non mutuabili, nella
2 misura pari al 50%. Autorizza infine la sig.ra a richiedere per Parte_1 intero l'assegno unico erogato dall'INPS a favore del minore. 5) Nulla disporsi a titolo di assegno divorzile;
6) Spese fra le parti compensate.” L'assetto di interessi così come configurato dalle parti appare conforme agli interessi della prole sicché deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) l'ascolto della prole. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, salvo per quanto concerne la ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole, le quali si intendono ripartite in pari misura tra i coniugi ed individuate secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. 556/2021). Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 137 /2025, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in RR il 14/07/2008 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio al N.23, Parte I, Anno 2008);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RR (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RR (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice
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