Sentenza breve 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 24/12/2025, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04267/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4629 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Sposetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto -OMISSIS- del 20/08/2025, notificato in data 23 settembre 2025 al sig. -OMISSIS-, con il quale il Questore di Monza e Brianza ha disposto il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno presentato con assicurata postale numero -OMISSIS-, presentata in data 18/12/23;
nonché sul reclamo
avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Monza e della Brianza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IZ RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
- -OMISSIS- -OMISSIS-impugna il provvedimento, indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata per motivi di lavoro subordinato, rilevando, in primo luogo, che egli è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione dal Tribunale di Monza, con sentenza n. -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 624, 625 n.2 e n. 7, 337, 61 n. 2 c.p., precisando che il reato di furto aggravato è compreso nell’elencazione di cui all’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. e pertanto ostativo alla permanenza in Italia. Inoltre, l’Amministrazione ha formulato un giudizio di pericolosità a carico del ricorrente desumendolo dalla condanna suindicata, da una pendenza per rapina (procedimento penale attualmente pendente presso la procura di Monza), dal fatto che durante “i vari controlli effettuati dalle forze dell'ordine ha comunicato false generalità” e che “in data in data 06/10/2020 l'istante con un alias risulta essere stato denunciato per il reato di rissa”. Infine ha evidenziato che dalla verifica effettuata in banca dati INPS è emerso che il richiedente ha percepito redditi da lavoro subordinato discontinui e del tutto insufficienti al proprio sostentamento;
- vale precisare che la documentazione in atti palesa che il ricorrente è stato espulso dal territorio nazionale;
Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure proposte, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, con le quali si lamenta in termini di violazione di legge e di eccesso di potere, la mancata valutazione della pericolosità in concreto del ricorrente, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, in quanto:
- il provvedimento impugnato pone almeno tre ordini di ragioni a fondamento del diniego, secondo quanto già illustrato, ognuna delle quali astrattamente idonea di per sé a supportare la determinazione assunta, sicché è sufficiente verificare se una di esse si sottragga alle censure articolate dal ricorrente, poiché in tale caso le censure rivolte avverso le altre ragioni sottese al diniego non sarebbero supportate da un concreto ed attuale interesse;
- assume carattere dirimente la circostanza, non contestata, che il ricorrente sia stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2, da ritenersi ostativo siccome compreso nell’art. 380 c.p.p., secondo la previsione degli artt. 4 e 5 del d.lgs 1998 n. 286;
- a fronte della commissione di un reato c.d. ostativo l’amministrazione è tenuta a negare il rinnovo del permesso di soggiorno, non potendo valutare in concreto la pericolosità sociale, la personalità dello straniero o ancora la modesta entità dell’episodio criminoso (in questo senso, già Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2008 n. 415; id., 21 aprile 2008 n. 1803);
- l’automatismo tra condanna per reato ostativo e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non ricorre se il soggetto abbia in Italia legami familiari compresi tra quelli di cui all’art. 29 del d.lgs. 286/1998, che consentono il ricongiungimento familiare, ma ciò non è stato dimostrato nel caso di specie;
- ne deriva che il provvedimento, sulla base di un’adeguata istruttoria e di una coerente motivazione, ha evidenziato la sussistenza di una circostanza di per sé preclusiva della permanenza in Italia del ricorrente, sicché sono destituite di fondamento le censure articolate sul punto;
- come già evidenziato, una volta palesata la legittimità del provvedimento, siccome basato sul rilievo della sussistenza di un reato ostativo, le ulteriori censure non risultano supportate da un concreto interesse e si palesano inammissibili;
Rilevato che il ricorrente propone reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposto con decreto della competente Commissione n. -OMISSIS-, depositato in data 15.12.2025;
Ritenuta l’infondatezza del reclamo proposto in quanto la circostanza che il ricorrente sia stato condannato per un reato ostativo palesa la manifesta infondatezza del ricorso, come già evidenziato e come condivisibilmente messo in luce dalla Commissione con il decreto contestato;
Ritenuto che la considerazione delle complessive condizioni di vita del ricorrente e la circostanza che egli sia stato espulso dal territorio nazionale consentono di disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
2) Respinge il reclamo avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA SO, Presidente
IZ RN, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ RN | HA SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.