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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/09/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 267/2024 promossa da:
c.f. , ass. Avv. Massimo Pineschi, Marco Parte_1 C.F._1
Moretti, Daniela De Berardinis, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato il 16 gennaio 2024, ritualmente notificato, il signor Parte_1 ha evocato in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 comma 309 della legge n°197/2022 (Legge Finanziaria 2023), con riferimento agli articoli della Costituzione sopra citati e per i motivi di cui al presente ricorso,
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato automaticamente, senza la riduzione per importi complessivi stabilita dall'art. 1 comma 309 della Legge n°197/2022 , riconoscendo al medesimo il diritto alla piena perequazione del proprio trattamento pensionistico
1 secondo i criteri stabiliti dai sopracitati art. 34, comma 1, Legge 448/1998 e art.69
Legge 388/2000,
2. Accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità dei cedolini di pensione con decorrenza da gennaio 2023 e relativo certificato di pensione del 2023, afferenti al ricorrente, il diritto al recupero di tutte le relative somme trattenute dall' e non CP_1 corrisposte da gennaio 2023, scadute e a scadere, oltre ad interessi maturati e maturandi dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri stabiliti dai sopracitati art. 34, comma 1, Legge 448/1998 e art.69 Legge 388/2000,
Per l'effetto,
1. Condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle predette somme, ammontanti per l'anno 2023 ad Euro 2.071,77, gravate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle ulteriori somme che nelle more del predetto giudizio non fossero erogate indebitamente, in applicazione dell'art.1 comma 309 della Legge
n°197 del 29.12.2022.
2. Con vittoria dispese ed onorari di causa. “..
L si è tempestivamente costituito in giudizio chiedendo la reiezione delle CP_1 domande.
La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato: le questioni proposte con il ricorso in esame sono state esaminate e decise dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 19 del 29.1.2025.
La Corte, dopo aver richiamato gli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici ed esaminata la norma di cui parte ricorrente denuncia profili di incostituzionalità, ha dichiarato infondate tutte le questioni sollevate anche alla luce delle precedenti pronunce in materia compendiate, da ultimo, nella sentenza 234/2020: “Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).
2 La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza" (sentenza n. 70 del
2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce
(ordinanza n. 96 del 2018).
La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della "non irragionevolezza" dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva
(come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).
È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del
2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017).
11.- In linea con quanto ora esposto, anche la misura introdotta dall'art. 1, comma
309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa
Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati.
12.- Tutti i rimettenti reputano la disposizione contrastante con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., innanzitutto perché il modulo perequativo imposto per il 2023 - in deroga alla regola generale individuata in quella contemplata dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 - avrebbe ingiustificatamente, e dunque irragionevolmente, peggiorato i trattamenti pensionistici di importo più elevato, senza una chiara illustrazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta legislativa.
Inoltre, aggiungendosi a ripetuti meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni imposti negli ultimi quindici anni, la misura avrebbe determinato la sostanziale definitività della perdita connessa alla pur temporanea riduzione degli
3 indici di recupero del potere di acquisto, con un conseguente effetto di
"trascinamento" intollerabilmente lesivo dei margini di resistenza all'inflazione anche dei trattamenti medio-alti; ciò in frontale contrasto con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui gli evocati parametri circondano l'assegno pensionistico, per la sua natura di retribuzione differita.
12.1.- Al contrario, va evidenziato che il modulo di "raffreddamento" qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte.
In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l'odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo;
invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia;
certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun "contributo di solidarietà" aggiuntivo.
Il congegno normativo in discorso salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo . CP_1
Inoltre, nel disporre un "rallentamento" della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista - sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche - anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione.
12.2.- A differenza di quanto sostenuto dai rimettenti, le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643).
In particolare, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l'iniziativa legislativa «si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime». A fronte di
4 ciò, si chiarisce che «l'impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili».
Il documento conferma che la manovra di finanza pubblica comporta «un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi di euro nel 2023» e che, quindi, le misure adottate per raggiungere gli obiettivi indicati sono assunte in deficit (ossia con il ricorso ad ulteriore indebitamento), come consentito dalla temporanea sospensione delle regole europee del patto di stabilità.
In questo complessivo contesto - di cui pure i rimettenti paiono pienamente consapevoli - si collocano anche gli interventi nel settore della previdenza.
Sempre la relazione illustrativa specifica che il meccanismo di indicizzazione delle pensioni qui scrutinato consente una minore spesa che «al netto degli effetti fiscali»
è «pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025».
A sua volta, la relazione tecnica chiarisce che «[t]ali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico».
Alla luce di tale carattere "strutturale", gli effetti della misura, pur se di applicazione limitata (originariamente ad un biennio e poi) ad un anno, si proiettano anche al di là dell'orizzonte triennale della manovra, come è reso evidente dall'indicazione delle
«economie in termini di minore spesa pensionistica» previste fino all'anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro.
La stessa relazione, inoltre, illustra in dettaglio la distribuzione del "monte pensioni" in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame.
Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del
2020 - ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo - rappresentano l'11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di "elasticità" rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso.
La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare.
Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale, quali: la proroga di istituti che favoriscono il pensionamento anticipato, come la cosiddetta "quota 103"
5 (commi da 283 a 285 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022); l'indennità cosiddetta
"ape sociale" (commi da 288 a 291) e la cosiddetta "opzione donna" (comma 292). A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (comma 310).
Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore "lavoro, famiglia e politiche sociali" (di cui al Titolo IV dell'originario disegno di legge, comprendente anche la misura oggetto dell'odierno scrutinio): la maggiorazione del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'assegno unico universale, al ricorrere di certe condizioni (commi 357 e 358); l'incremento dell'indennità per congedo parentale (comma 359); il riordino delle misure di sostegno alla povertà e dirette all'inclusione lavorativa (commi da 313 a 321), eccetera.
Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» (come sostenuto nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 238 del 2024).
Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n.
234 del 2020).
12.3.- La misura in esame, per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo.
La lettura offerta dai rimettenti del monito lanciato da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2010 - secondo cui «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» - collide con il dato di fatto che il meccanismo qui scrutinato non comporta «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati», come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore.
12.3.1.- Con particolare riguardo all'effetto di "trascinamento", normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione, questa Corte ha già affermato che
6 «il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)» (ancora sentenza n. 234 del 2020).
A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici.
12.4.- Questa Corte, pur nella consapevolezza che ogni bilanciamento tra interessi finanziariamente condizionati risente inevitabilmente del mutamento della congiuntura economica, non può tuttavia esimersi - in sintonia con l'auspicio espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella delibera adottata in sede di controllo sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (n. 40/SSRRCO/AUD/2022) - dal sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una «disciplina più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni. Del resto, l'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 ha già dettato una regola che, in ossequio alla durata indeterminata espressamente conferitale, dovrebbe essere interessata con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie.
13.- Inoltre, la sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti denuncia la medesima disposizione sotto ulteriori profili, con censure che si rivelano del pari non fondate.
13.1.- Si sostiene, in primo luogo, che - sempre in lesione dei parametri innanzi indicati - il freno all'incremento automatico delle pensioni più alte, inserito nel contesto di una «manovra espansiva ed "in deficit"», sarebbe strumentale al finanziamento di altri obiettivi «di minore pregnanza costituzionale», che dovrebbero essere finanziati con «risorse provenienti dalla fiscalità generale»: ciò sarebbe irragionevole, in confronto alla preponderante necessità di assicurare proporzionalità e adeguatezza di tutti i trattamenti pensionistici, al lume del
«fondamento lavoristico della Repubblica» (art. 1, primo comma, Cost.).
Orbene, se si può certamente convenire sul fatto che si sia al cospetto di una manovra espansiva quanto alle spese «ed "in deficit"», tuttavia non erra l' CP_1 nell'evidenziare che l'intervento legislativo non può essere letto come distribuzione
7 di risorse derivanti da «fortunate condizioni economiche generali"», che avrebbe perciò irragionevolmente penalizzato solo i percettori di pensioni medio-alte.
Le opzioni politiche sottese alla manovra, come illustrato negli atti parlamentari in precedenza indicati, mirano invero a rispondere alle difficoltà sociali cagionate da una forte e imprevedibile spinta inflazionistica causata da tensioni geopolitiche, che ha portato a un brusco innalzamento dei prezzi di servizi irrinunciabili connessi al mercato dell'energia, in un contesto economico generale ancora caratterizzato dalla necessità di uscire dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia da
COVID-19.
Una realtà economico-sociale - di cui anche i pensionati devono essere «partecipi e consapevoli» (sentenza n. 173 del 2016) - che esclude qualsivoglia connotato di arbitrio delle scelte legislative tese a neutralizzare gli effetti prodotti sulle classi sociali meno agiate.
13.2.- Il modulo perequativo in esame non può qualificarsi manifestamente irragionevole neppure alla luce della sua inidoneità - postulata dai rimettenti con ulteriore censura - a contenere l'inflazione, il cui elevato aumento nel biennio 2022-
2023 non sarebbe dipeso dalla «dinamica retributiva» interna, ma dai fattori esogeni appena ricordati.
La doglianza, infatti, presuppone erroneamente che, per non risultare arbitrario, ogni provvedimento di raffreddamento della dinamica perequativa debba necessariamente mirare a combattere la pressione inflazionistica.
In realtà, tale scopo non appare affatto necessario (come dimostra il contesto di inflazione marginale in cui è stata adottata la misura positivamente scrutinata dalla sentenza n. 234 del 2020), bastando che il legislatore illustri in dettaglio le finalità di politica economica che intende di volta in volta perseguire, selezionandole alla luce delle risorse disponibili, e che le misure adottate appaiano coerenti con tali finalità.
13.3.- Evocando anche l'art. 4, secondo comma, Cost., si afferma, poi, che l'intervento legislativo censurato, aggiungendosi ai precedenti, avrebbe determinato una progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici alle prestazioni di carattere assistenziale, parametrate «esclusivamente o prevalentemente, allo stato di bisogno».
Ma coglie ancora nel segno la difesa dell' , secondo cui «pare sufficiente scorrere CP_1
i valori degli scaglioni previsti della norma per rilevare che una tale eventualità è del tutto esclusa nei fatti».
8 13.4.- Per i rimettenti sarebbe lesa, altresì, la «dignità del lavoratore in quiescenza», la cui pensione più alta rispetto alla media verrebbe considerata «alla stregua di un mero privilegio».
A questo proposito, è invece da escludere che i moduli di rallentamento dell'indicizzazione in progressione inversa rispetto al crescere degli importi dei trattamenti disconoscano il valore della qualità del lavoro prestato.
L'attenzione a quest'ultimo profilo è già espressa, invero, nella liquidazione in misura più elevata del trattamento pensionistico al momento del collocamento a riposo. Si tratta di un meritato riconoscimento dell'impegno e della capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva, secondo un apprezzamento che non può mutare neppure in considerazione dei vantaggi maturati dai pensionati soggetti al sistema retributivo - come i ricorrenti nei giudizi principali - rispetto a quelli interamente attratti nell'orbita del sistema contributivo.
A tale proposito, fermo restando che il nesso di certo sussistente tra ammontare dei contributi versati e liquidazione della pensione non deve necessariamente condizionare anche i meccanismi perequativi del trattamento, pur tuttavia è auspicabile che, in un futuro ormai sempre più prossimo, per la categoria di pensionati da ultimo citata l'approccio legislativo possa essere diversamente calibrato.
13.5.- Ancora, con ulteriore censura, i rimettenti prospettano che, come conseguenza del rallentamento della rivalutazione delle pensioni, la popolazione più giovane, con particolare riferimento alla componente femminile, sarebbe disincentivata a impegnarsi nell'attività lavorativa - soprattutto in quella «regolare» - che consente la maturazione di pensioni di più elevato importo.
La tesi non convince, risolvendosi in una mera petizione di principio l'affermazione secondo cui la rivalutazione integrale delle pensioni più alte, di per sé sola, produrrebbe l'effetto di disincentivare il lavoro "in nero" e di incrementare finanche l'occupazione femminile.
La censura non si confronta, infatti, in alcun modo con il peso che normalmente rivestono altri motivi che possono sorreggere scelte individuali di questo tipo.
Queste ultime possono essere legate, ad esempio, alla difficoltà delle giovani generazioni a trovare occupazioni corrispondenti alle proprie aspirazioni e retribuite in modo adeguato ai propri percorsi di vita, nonché all'intollerabile ritardo con il quale si va colmando il divario di genere (gender gap) proprio in materia retributiva.
Preoccupazioni che attengono, quindi, allo sviluppo della stessa vita lavorativa attiva, più che al destino pensionistico.
9 13.6.- Infine, i principi di ragionevolezza e di proporzionalità retributiva sarebbero mortificati dalle disposizioni contenute nei numeri 2), 4) e 5) della lettera b) del comma 309 in esame, che non rispetterebbero il divieto di lesione ultra dimidium e l'obbligo di riconoscere incrementi monetari non inferiori al tasso d'interesse legale nel periodo di riferimento, intesi come principi generali dell'ordinamento ricavabili, rispettivamente, dall'art. 1448 cod. civ. e dal combinato disposto degli artt. 1282, comma 1, e 1284, comma 1, cod. civ.
Per considerare destituita di fondamento la censura, è sufficiente evidenziare l'assoluta inidoneità dei principi asseritamente generali che i rimettenti hanno ritenuto di distillare da disposizioni del codice civile attinenti al diritto delle obbligazioni e dei contratti (artt. 1282, comma 1, 1284, comma 1, e 1448 cod. civ.) ad assumere il ruolo di criteri di valutazione della ragionevolezza delle scelte del legislatore in materia previdenziale.”.
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, il ricorso deve essere respinto.
La particolare difficoltà delle questioni proposte e trattate, che hanno richiesto un intervento da parte della Corte Costituzionale la quale si è espressa con una pronuncia intervenuta in epoca successiva al deposito del ricorso, impongono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c.: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Torino, 11.9.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
10 11
c.f. , ass. Avv. Massimo Pineschi, Marco Parte_1 C.F._1
Moretti, Daniela De Berardinis, domiciliato come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. Avv. CP_1 P.IVA_1
Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato il 16 gennaio 2024, ritualmente notificato, il signor Parte_1 ha evocato in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art. 1 comma 309 della legge n°197/2022 (Legge Finanziaria 2023), con riferimento agli articoli della Costituzione sopra citati e per i motivi di cui al presente ricorso,
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato automaticamente, senza la riduzione per importi complessivi stabilita dall'art. 1 comma 309 della Legge n°197/2022 , riconoscendo al medesimo il diritto alla piena perequazione del proprio trattamento pensionistico
1 secondo i criteri stabiliti dai sopracitati art. 34, comma 1, Legge 448/1998 e art.69
Legge 388/2000,
2. Accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità dei cedolini di pensione con decorrenza da gennaio 2023 e relativo certificato di pensione del 2023, afferenti al ricorrente, il diritto al recupero di tutte le relative somme trattenute dall' e non CP_1 corrisposte da gennaio 2023, scadute e a scadere, oltre ad interessi maturati e maturandi dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri stabiliti dai sopracitati art. 34, comma 1, Legge 448/1998 e art.69 Legge 388/2000,
Per l'effetto,
1. Condannare l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione delle predette somme, ammontanti per l'anno 2023 ad Euro 2.071,77, gravate di interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle ulteriori somme che nelle more del predetto giudizio non fossero erogate indebitamente, in applicazione dell'art.1 comma 309 della Legge
n°197 del 29.12.2022.
2. Con vittoria dispese ed onorari di causa. “..
L si è tempestivamente costituito in giudizio chiedendo la reiezione delle CP_1 domande.
La causa è stata decisa senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato: le questioni proposte con il ricorso in esame sono state esaminate e decise dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 19 del 29.1.2025.
La Corte, dopo aver richiamato gli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica rivalutativa degli assegni pensionistici ed esaminata la norma di cui parte ricorrente denuncia profili di incostituzionalità, ha dichiarato infondate tutte le questioni sollevate anche alla luce delle precedenti pronunce in materia compendiate, da ultimo, nella sentenza 234/2020: “Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016).
2 La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza" (sentenza n. 70 del
2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce
(ordinanza n. 96 del 2018).
La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della "non irragionevolezza" dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva
(come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017).
È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del
2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017).
11.- In linea con quanto ora esposto, anche la misura introdotta dall'art. 1, comma
309, della legge n. 197 del 2022 non risulta rompere gli argini fissati da questa
Corte a garanzia dei principi presidiati dai parametri costituzionali evocati.
12.- Tutti i rimettenti reputano la disposizione contrastante con gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., innanzitutto perché il modulo perequativo imposto per il 2023 - in deroga alla regola generale individuata in quella contemplata dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000 - avrebbe ingiustificatamente, e dunque irragionevolmente, peggiorato i trattamenti pensionistici di importo più elevato, senza una chiara illustrazione delle esigenze finanziarie sottese alla scelta legislativa.
Inoltre, aggiungendosi a ripetuti meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni imposti negli ultimi quindici anni, la misura avrebbe determinato la sostanziale definitività della perdita connessa alla pur temporanea riduzione degli
3 indici di recupero del potere di acquisto, con un conseguente effetto di
"trascinamento" intollerabilmente lesivo dei margini di resistenza all'inflazione anche dei trattamenti medio-alti; ciò in frontale contrasto con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui gli evocati parametri circondano l'assegno pensionistico, per la sua natura di retribuzione differita.
12.1.- Al contrario, va evidenziato che il modulo di "raffreddamento" qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto 7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte.
In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l'odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo;
invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia;
certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun "contributo di solidarietà" aggiuntivo.
Il congegno normativo in discorso salvaguarda l'integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l'ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo . CP_1
Inoltre, nel disporre un "rallentamento" della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all'entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest'ultima, infatti, viene prevista - sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche - anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione.
12.2.- A differenza di quanto sostenuto dai rimettenti, le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643).
In particolare, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l'iniziativa legislativa «si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime». A fronte di
4 ciò, si chiarisce che «l'impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili».
Il documento conferma che la manovra di finanza pubblica comporta «un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi di euro nel 2023» e che, quindi, le misure adottate per raggiungere gli obiettivi indicati sono assunte in deficit (ossia con il ricorso ad ulteriore indebitamento), come consentito dalla temporanea sospensione delle regole europee del patto di stabilità.
In questo complessivo contesto - di cui pure i rimettenti paiono pienamente consapevoli - si collocano anche gli interventi nel settore della previdenza.
Sempre la relazione illustrativa specifica che il meccanismo di indicizzazione delle pensioni qui scrutinato consente una minore spesa che «al netto degli effetti fiscali»
è «pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025».
A sua volta, la relazione tecnica chiarisce che «[t]ali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico».
Alla luce di tale carattere "strutturale", gli effetti della misura, pur se di applicazione limitata (originariamente ad un biennio e poi) ad un anno, si proiettano anche al di là dell'orizzonte triennale della manovra, come è reso evidente dall'indicazione delle
«economie in termini di minore spesa pensionistica» previste fino all'anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro.
La stessa relazione, inoltre, illustra in dettaglio la distribuzione del "monte pensioni" in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame.
Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del
2020 - ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo - rappresentano l'11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di "elasticità" rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso.
La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare.
Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale, quali: la proroga di istituti che favoriscono il pensionamento anticipato, come la cosiddetta "quota 103"
5 (commi da 283 a 285 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022); l'indennità cosiddetta
"ape sociale" (commi da 288 a 291) e la cosiddetta "opzione donna" (comma 292). A ciò si aggiunge il sussidio una tantum per le pensioni minime, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche (comma 310).
Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore "lavoro, famiglia e politiche sociali" (di cui al Titolo IV dell'originario disegno di legge, comprendente anche la misura oggetto dell'odierno scrutinio): la maggiorazione del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dell'assegno unico universale, al ricorrere di certe condizioni (commi 357 e 358); l'incremento dell'indennità per congedo parentale (comma 359); il riordino delle misure di sostegno alla povertà e dirette all'inclusione lavorativa (commi da 313 a 321), eccetera.
Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» (come sostenuto nei giudizi di cui al r.o. n. 182 e n. 238 del 2024).
Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n.
234 del 2020).
12.3.- La misura in esame, per come congegnata, risulta rispettosa dei parametri evocati, anche se costituisce l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi che ha registrato poche soluzioni di continuità nel tempo.
La lettura offerta dai rimettenti del monito lanciato da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2010 - secondo cui «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» - collide con il dato di fatto che il meccanismo qui scrutinato non comporta «l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati», come già rilevato dalla sentenza n. 234 del 2020, in relazione a previsioni legislative di analogo tenore.
12.3.1.- Con particolare riguardo all'effetto di "trascinamento", normalmente conseguente a ogni limitazione dell'indicizzazione, questa Corte ha già affermato che
6 «il principio di adeguatezza enunciato nell'art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d'altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull'adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010)» (ancora sentenza n. 234 del 2020).
A maggior ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici.
12.4.- Questa Corte, pur nella consapevolezza che ogni bilanciamento tra interessi finanziariamente condizionati risente inevitabilmente del mutamento della congiuntura economica, non può tuttavia esimersi - in sintonia con l'auspicio espresso dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella delibera adottata in sede di controllo sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (n. 40/SSRRCO/AUD/2022) - dal sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una «disciplina più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni. Del resto, l'art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 ha già dettato una regola che, in ossequio alla durata indeterminata espressamente conferitale, dovrebbe essere interessata con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie.
13.- Inoltre, la sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti denuncia la medesima disposizione sotto ulteriori profili, con censure che si rivelano del pari non fondate.
13.1.- Si sostiene, in primo luogo, che - sempre in lesione dei parametri innanzi indicati - il freno all'incremento automatico delle pensioni più alte, inserito nel contesto di una «manovra espansiva ed "in deficit"», sarebbe strumentale al finanziamento di altri obiettivi «di minore pregnanza costituzionale», che dovrebbero essere finanziati con «risorse provenienti dalla fiscalità generale»: ciò sarebbe irragionevole, in confronto alla preponderante necessità di assicurare proporzionalità e adeguatezza di tutti i trattamenti pensionistici, al lume del
«fondamento lavoristico della Repubblica» (art. 1, primo comma, Cost.).
Orbene, se si può certamente convenire sul fatto che si sia al cospetto di una manovra espansiva quanto alle spese «ed "in deficit"», tuttavia non erra l' CP_1 nell'evidenziare che l'intervento legislativo non può essere letto come distribuzione
7 di risorse derivanti da «fortunate condizioni economiche generali"», che avrebbe perciò irragionevolmente penalizzato solo i percettori di pensioni medio-alte.
Le opzioni politiche sottese alla manovra, come illustrato negli atti parlamentari in precedenza indicati, mirano invero a rispondere alle difficoltà sociali cagionate da una forte e imprevedibile spinta inflazionistica causata da tensioni geopolitiche, che ha portato a un brusco innalzamento dei prezzi di servizi irrinunciabili connessi al mercato dell'energia, in un contesto economico generale ancora caratterizzato dalla necessità di uscire dalla grave crisi economica determinata dalla pandemia da
COVID-19.
Una realtà economico-sociale - di cui anche i pensionati devono essere «partecipi e consapevoli» (sentenza n. 173 del 2016) - che esclude qualsivoglia connotato di arbitrio delle scelte legislative tese a neutralizzare gli effetti prodotti sulle classi sociali meno agiate.
13.2.- Il modulo perequativo in esame non può qualificarsi manifestamente irragionevole neppure alla luce della sua inidoneità - postulata dai rimettenti con ulteriore censura - a contenere l'inflazione, il cui elevato aumento nel biennio 2022-
2023 non sarebbe dipeso dalla «dinamica retributiva» interna, ma dai fattori esogeni appena ricordati.
La doglianza, infatti, presuppone erroneamente che, per non risultare arbitrario, ogni provvedimento di raffreddamento della dinamica perequativa debba necessariamente mirare a combattere la pressione inflazionistica.
In realtà, tale scopo non appare affatto necessario (come dimostra il contesto di inflazione marginale in cui è stata adottata la misura positivamente scrutinata dalla sentenza n. 234 del 2020), bastando che il legislatore illustri in dettaglio le finalità di politica economica che intende di volta in volta perseguire, selezionandole alla luce delle risorse disponibili, e che le misure adottate appaiano coerenti con tali finalità.
13.3.- Evocando anche l'art. 4, secondo comma, Cost., si afferma, poi, che l'intervento legislativo censurato, aggiungendosi ai precedenti, avrebbe determinato una progressiva assimilazione dei trattamenti pensionistici alle prestazioni di carattere assistenziale, parametrate «esclusivamente o prevalentemente, allo stato di bisogno».
Ma coglie ancora nel segno la difesa dell' , secondo cui «pare sufficiente scorrere CP_1
i valori degli scaglioni previsti della norma per rilevare che una tale eventualità è del tutto esclusa nei fatti».
8 13.4.- Per i rimettenti sarebbe lesa, altresì, la «dignità del lavoratore in quiescenza», la cui pensione più alta rispetto alla media verrebbe considerata «alla stregua di un mero privilegio».
A questo proposito, è invece da escludere che i moduli di rallentamento dell'indicizzazione in progressione inversa rispetto al crescere degli importi dei trattamenti disconoscano il valore della qualità del lavoro prestato.
L'attenzione a quest'ultimo profilo è già espressa, invero, nella liquidazione in misura più elevata del trattamento pensionistico al momento del collocamento a riposo. Si tratta di un meritato riconoscimento dell'impegno e della capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva, secondo un apprezzamento che non può mutare neppure in considerazione dei vantaggi maturati dai pensionati soggetti al sistema retributivo - come i ricorrenti nei giudizi principali - rispetto a quelli interamente attratti nell'orbita del sistema contributivo.
A tale proposito, fermo restando che il nesso di certo sussistente tra ammontare dei contributi versati e liquidazione della pensione non deve necessariamente condizionare anche i meccanismi perequativi del trattamento, pur tuttavia è auspicabile che, in un futuro ormai sempre più prossimo, per la categoria di pensionati da ultimo citata l'approccio legislativo possa essere diversamente calibrato.
13.5.- Ancora, con ulteriore censura, i rimettenti prospettano che, come conseguenza del rallentamento della rivalutazione delle pensioni, la popolazione più giovane, con particolare riferimento alla componente femminile, sarebbe disincentivata a impegnarsi nell'attività lavorativa - soprattutto in quella «regolare» - che consente la maturazione di pensioni di più elevato importo.
La tesi non convince, risolvendosi in una mera petizione di principio l'affermazione secondo cui la rivalutazione integrale delle pensioni più alte, di per sé sola, produrrebbe l'effetto di disincentivare il lavoro "in nero" e di incrementare finanche l'occupazione femminile.
La censura non si confronta, infatti, in alcun modo con il peso che normalmente rivestono altri motivi che possono sorreggere scelte individuali di questo tipo.
Queste ultime possono essere legate, ad esempio, alla difficoltà delle giovani generazioni a trovare occupazioni corrispondenti alle proprie aspirazioni e retribuite in modo adeguato ai propri percorsi di vita, nonché all'intollerabile ritardo con il quale si va colmando il divario di genere (gender gap) proprio in materia retributiva.
Preoccupazioni che attengono, quindi, allo sviluppo della stessa vita lavorativa attiva, più che al destino pensionistico.
9 13.6.- Infine, i principi di ragionevolezza e di proporzionalità retributiva sarebbero mortificati dalle disposizioni contenute nei numeri 2), 4) e 5) della lettera b) del comma 309 in esame, che non rispetterebbero il divieto di lesione ultra dimidium e l'obbligo di riconoscere incrementi monetari non inferiori al tasso d'interesse legale nel periodo di riferimento, intesi come principi generali dell'ordinamento ricavabili, rispettivamente, dall'art. 1448 cod. civ. e dal combinato disposto degli artt. 1282, comma 1, e 1284, comma 1, cod. civ.
Per considerare destituita di fondamento la censura, è sufficiente evidenziare l'assoluta inidoneità dei principi asseritamente generali che i rimettenti hanno ritenuto di distillare da disposizioni del codice civile attinenti al diritto delle obbligazioni e dei contratti (artt. 1282, comma 1, 1284, comma 1, e 1448 cod. civ.) ad assumere il ruolo di criteri di valutazione della ragionevolezza delle scelte del legislatore in materia previdenziale.”.
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, il ricorso deve essere respinto.
La particolare difficoltà delle questioni proposte e trattate, che hanno richiesto un intervento da parte della Corte Costituzionale la quale si è espressa con una pronuncia intervenuta in epoca successiva al deposito del ricorso, impongono l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Visto l'art. 442 c.p.c.: respinge il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Torino, 11.9.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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