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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/11/2024, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1075/2023 A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. A.C. 1075/2023 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Sagrado d'Isonzo alla Via Isonzo n. 14/B
e da
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Sagrado d'Isonzo (GO) alla via Isonzo n. 14/B entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MACORATTI PIERO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“I coniugi hanno concordemente convenuto:
1 a) la casa coniugale sita in Sagrado, Via Isonzo n. 14, di proprietà della sig.a , rimarrà nella disponibilità Parte_1 della stessa, che vi continuerà a vivere unitamente alle figlie, mentre il sig. provvederà a trasferire la propria Parte_2 residenza presso un nuovo alloggio già reperito. Per_ b) entrambi i genitori provvederanno, come già provvedono, in forma diretta al mantenimento della figlia suddividendosi nella misura del 50% ogni onere economico sia ordinario che straordinario relativo alle sue necessità. Relativamente alla figlia , benché oramai risulti autosufficiente economicamente, entrambi i genitori Per_2 continueranno di comune accordo a provvedere ad eventuali sue necessità nella misura del 50%;
c) entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti, svolgendo la sig.a attività lavorativa Parte_1 dipendente con retribuzione annua di circa €. 21.726,00, e trovandosi il sig. in quiescenza con percezione di una Pt_2 pensione ammontante a circa €. 34.853,00annui, come da dichiarazioni dei redditi depositate, conseguentemente i coniugi dichiarano di rinunciare l'un l'altro all'assegno di mantenimento;
d) i coniugi dichiarano, inoltre, di aver già definito ogni loro ulteriore rapporto di natura patrimoniale e di non avere altro
a pretendere a tale titolo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Sagrado d'Isonzo in data
31/05/2003 (anno 2003, atto n. 2, parte 1) e si sono separati con sentenza n. 33 del 2024 (passata in giudicato).
Dall'unione coniugale sono nati figlie nata il [...] a [...] e Persona_3 [...] nata il [...] a [...]. Per_4
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 20/12/2023, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere positivo
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 31/05/2003, in Sagrado
d'Isonzo con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sagrado d'Isonzo (anno
2003 atto n.2, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sagrado d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. A.C. 1075/2023 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Sagrado d'Isonzo alla Via Isonzo n. 14/B
e da
(C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Sagrado d'Isonzo (GO) alla via Isonzo n. 14/B entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MACORATTI PIERO nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“I coniugi hanno concordemente convenuto:
1 a) la casa coniugale sita in Sagrado, Via Isonzo n. 14, di proprietà della sig.a , rimarrà nella disponibilità Parte_1 della stessa, che vi continuerà a vivere unitamente alle figlie, mentre il sig. provvederà a trasferire la propria Parte_2 residenza presso un nuovo alloggio già reperito. Per_ b) entrambi i genitori provvederanno, come già provvedono, in forma diretta al mantenimento della figlia suddividendosi nella misura del 50% ogni onere economico sia ordinario che straordinario relativo alle sue necessità. Relativamente alla figlia , benché oramai risulti autosufficiente economicamente, entrambi i genitori Per_2 continueranno di comune accordo a provvedere ad eventuali sue necessità nella misura del 50%;
c) entrambi i coniugi risultano economicamente autosufficienti, svolgendo la sig.a attività lavorativa Parte_1 dipendente con retribuzione annua di circa €. 21.726,00, e trovandosi il sig. in quiescenza con percezione di una Pt_2 pensione ammontante a circa €. 34.853,00annui, come da dichiarazioni dei redditi depositate, conseguentemente i coniugi dichiarano di rinunciare l'un l'altro all'assegno di mantenimento;
d) i coniugi dichiarano, inoltre, di aver già definito ogni loro ulteriore rapporto di natura patrimoniale e di non avere altro
a pretendere a tale titolo.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Sagrado d'Isonzo in data
31/05/2003 (anno 2003, atto n. 2, parte 1) e si sono separati con sentenza n. 33 del 2024 (passata in giudicato).
Dall'unione coniugale sono nati figlie nata il [...] a [...] e Persona_3 [...] nata il [...] a [...]. Per_4
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 20/12/2023, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha espresso parere positivo
La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
2 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 31/05/2003, in Sagrado
d'Isonzo con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Sagrado d'Isonzo (anno
2003 atto n.2, parte 1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sagrado d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 14/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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