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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/05/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1046/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO BIGI, giusta procura in atti,
ATTORI
E
(C.F. ) e (CF: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. STEFANO LUIGI SCILLITANI, giusta procura in C.F._4
atti,
CONVENUTE
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione depositata il 28.2.2023 gli attori hanno dedotto quanto segue:
<< -premesso che- − con atto di citazione ritualmente notificato è stato introdotto giudizio civile
dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e rubricato al n.4606/22 RG con udienza di comparizione fissata
ex officio all' 11.01.2023. Nel prefato libello introduttivo sono state depositate le conclusioni dal
seguente tenore letterale: “Piaccia all'On.le Giudice di Pace adìto, adversis rejectis, per le causali di
cui in narrativa e le allegate produzioni documentali - in via preliminare e pregiudiziale accertare e
dichiarare la annullabilità e/o nullità della delibera del 17.07.2022, notificata in data 20.07.2022 per
Co difetto di convocazione per difetto e carenza di legittimazione e titolarità delle signore e
e per tutte le motivazioni al meglio spiegate nella narrativa del presente atto di Controparte_2
citazione; - in via preliminare e pregiudiziale sospendere l'efficacia della delibera del 17.07.2022,
notificata in data 20.07.2022 e in particolare di quanto approvato al punto sub 1) dell'ordine del
giorno, giusta ricorrenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora come al meglio
sopra spiegati;
- in via principale e nel merito accertare e dichiarare la annullabilità e/o nullità della
delibera 17.07.2022, notificato in data 20.07.2022 e in particolare di quanto approvato al punto sub 1)
dell'ordine del giorno in quanto illegittima, ingiusta e irrita ricorrendo la violazione della normativa
imperante in materia per le ragioni di fatto e di diritto al meglio descritte nel presente atto che
abbiansi quivi per integralmente riportate e trascritte e per l'effetto condannare le convenute al
risarcimento dei danni patiti e patendi da liquidarsi anche in via equitativa, disponendo altresì
l'obbligo alla refusione delle spese del giudizio di mediazione del presente giudizio;
- in via istruttoria
dare atto della documentazione prodotta e allegata al presente libello introduttivo, con ampia riserva
di meglio articolare e controdedurre all'esito della eventuale comparsa di costituzione delle convenute
pagina 2 di 9 e nelle memorie di cui agli assegnandi termini processuali. Con vittoria di spese e competenze di
giudizio”;
− si sono costituite in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta le convenute
sig.ra e sig.ra instando per l'accoglimento delle conclusioni dal Controparte_2 CP_1
seguente tenore letterale: “Voglia l'On.le Giudice di Pace di Pescara nei limiti della Sua competenza e
respinta ogni contraria istanza: 1) dichiarazione l'incompetenza del Giudice adìto con condanna alle
spese di giustizia (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 aprile 2018, n.8611); 2) in
subordine dichiarare inammissibile la domanda attrice per mancanza del contraddittorio e decadenza
dell'azione; 3) in subordine dichiarare inammissibile la presenta azione per carenza di interesse degli
attori; 4) in subordine rigettare la spiegata impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto;
5)
condannare parti attrici al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da liquidare in via equitativa
ricorrendone i presupposti;
6) Condannare parti attrici alla rifusione delle spese di giudizio”
− in seguito alla eccezione preliminare di incompetenza per materia ex adverso sollevata, il Giudice
di Pace di Pescara, Dott.ssa Borzillo, all'indicata udienza del 11.01.2023, si è riservata;
− indi, con ordinanza decisoria emessa il 29.01.2023 e depositata in data 10.02.2023, il Giudice di
Pace adìto ha così statuito: “
PQM
• dichiara la propria incompetenza per materia e rimette le parti
avanti la competente Autorità Giudiziaria, da individuarsi nel Tribunale di Pescara;
• assegna il
termine di mesi tre, dalla data di comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del
relativo procedimento avanti il Tribunale competente;
• condanna gli attori al pagamento delle spese
processuali di questa fase (cfr. Cass. Civ. 08/06/2016, n. 11764; Trib. Crotone 15.12.2000 n. 1106) che
liquida in complessivi Euro * 1.400,00, in favore delle parti convenute, oltre rimb. forf. Rx art. 2 DM
55/2014 ed accessori di legge;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo”;
pagina 3 di 9 − quanto sopra ritenuto e considerato, il sig. e come in epigrafe Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi con il presente atto intendono riassumere il processo n. 4606/22 RG Giudice di
Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. e, per l'effetto, >>;
hanno, quindi, invitato le convenute a comparire innanzi al Tribunale di Pescara all'udienza del 22
maggio 2023, ore di rito, Giudice Istruttore designando, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di tale udienza nei modi, nei termini e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che in caso contrario sarebbero incorse nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e con avvertenza che si sarebbe proceduto in loro legale contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
<< Piaccia all'On.le Tribunale adìto, adversis rejectis per le causali di cui in narrativa e le allegate
produzioni documentali - in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la annullabilità e/o
nullità della delibera del 17.07.2022, notificata in data 20.07.2022 per difetto di convocazione per
Co difetto e carenza di legittimazione e titolarità delle signore e e per tutte le Controparte_2
motivazioni al meglio spiegate nella narrativa del presente atto di citazione;
- in via preliminare e
pregiudiziale sospendere l'efficacia della delibera del 17.07.2022, notificata in data 20.07.2022 e in
particolare di quanto approvato al punto sub 1) dell'ordine del giorno, giusta ricorrenza dei
presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora come al meglio sopra spiegati;
- in via
principale e nel merito accertare e dichiarare la annullabilità e/o nullità della delibera 17.07.2022,
notificato in data 20.07.2022 e in particolare di quanto approvato al punto sub 1) dell'ordine del
giorno in quanto illegittima, ingiusta e irrita ricorrendo la violazione della normativa imperante in
materia per le ragioni di fatto e di diritto al meglio descritte nel presente atto che abbiansi quivi per
integralmente riportate e trascritte e per l'effetto condannare le convenute al risarcimento dei danni
patiti e patendi da liquidarsi anche in via equitativa, disponendo altresì l'obbligo alla refusione delle pagina 4 di 9 spese del giudizio di mediazione del presente giudizio;
- in via istruttoria dare atto della
documentazione prodotta e allegata al presente libello introduttivo, con ampia riserva di meglio
articolare e controdedurre all'esito della eventuale comparsa di costituzione delle convenute e nelle
memorie di cui agli assegnandi termini processuali. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. >>.
Le convenute si sono costituite in giudizio depositando in data 30.3.2023 comparsa di risposta nella quale hanno reso le seguenti conclusioni:
“ 1) dichiarare inammissibile la domanda attrice per mancanza del contraddittorio e decadenza
dall'azione;
2) in subordine dichiarare inammissibile la presente azione per carenza di interesse degli attori;
3) in subordine rigettare la spiegata impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) condannare parti attrici al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da liquidare in via equitativa
ricorrendone i presupposti;
5) Condannare parti attrici alla rifusione delle spese di giudizio oltre rimborsi forfettari ed oneri
accessori come per legge “.
Questo giudice, dopo aver invitato le attrici a depositare l'atto di citazione introduttivo della causa innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, ha con ordinanza del 9.10.2023, considerato che, vertendosi in materia di impugnazione di delibera condominio minimo e mancando un amministratore condominiale,
fosse litisconsorte necessario anche la proprietaria della terza unità immobiliare (oltre alle due di proprietà rispettivamente di parte attrice e di parte convenuta) facente parte dell'edificio sito in Pescara
alla via Passo la Croce 6, ha ai sensi dell'art.102 c.p.c. ordinato l'integrazione del CP_3
contraddittorio nei confronti di assegnando a tal fine alle parti il termine perentorio CP_3
del 10.11.2023, ed ha rinviato la causa all'udienza del 15.2.2024 ore 10. pagina 5 di 9 A seguito delle eccezioni formulate in tale udienza dal difensore delle convenute, questo giudice con ordinanza del 8.4.2024 ha osservato che:
1) l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria CP_3
posto in essere dagli attori appariva nullo ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in quanto
[...]
in esso manca l'esposizione dei fatti di cui all'art.163 comma 3 n.4 c.p.c.; ed invero tale esposizione è contenuta solamente nell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace
di Pescara (atto di citazione delle convenute e , che tuttavia non è CP_1 CP_2
stato notificato a CP_3
2) l'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria (Cass.
Civile 31438/2023); ed invero, anche ove si fosse disposta la rinnovazione della citazione della litisconsorte necessaria ai sensi dell'art.164 comma 5 c.p.c. sarebbero rimaste CP_3
ferme le decadenze maturate, tra le quali l'inosservanza del termine perentorio del 10.11.2023,
assegnato con ordinanza del 9.10.2023 per l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c.;
3) si sarebbe dovuto, dunque, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 commi 4 e 5
c.p.c.;
4) essendovi, però, controversia tra le parti sulla questione dell'estinzione, occorreva decidere con sentenza e pronunciare sulle spese processuali causate dalla trattazione di detta questione (Cass.
20073/2021);
ed ha, quindi, fissato udienza per la discussione e la decisione del 8.4.2024, poi differita più volte.
pagina 6 di 9 All'udienza del 15.4.2025 il difensore di parte attrice ha insistito perché l'integrazione del contraddittorio fosse ritenuta valida e in subordine, in caso di estinzione del giudizio, ha invocato la compensazione delle spese lite;
il difensore di parte convenuta ha insistito perché fosse dichiarata l'estinzione del giudizio con condanna della controparte alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c..
……………
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 c.p.c. nei confronti di proprietaria della terza unità immobiliare (oltre alle due di proprietà rispettivamente di CP_3
parte attrice e di parte convenuta) facente parte dell'edificio sito in Pescara alla via Passo la Croce 6, vi ha provveduto la sola parte attrice, ma notificando alla (unitamente alla comparsa di risposta CP_3
delle convenute innanzi a questo Tribunale e all'ordinanza del 9.10.2023) la sola comparsa di riassunzione innanzi a questo Tribunale, sopra descritta, che risulta carente dell'esposizione dei fatti di cui all'art.163 comma 3 n.4 c.p.c. e, come tale, non è idonea a consentire al destinatario di tale atto di comprendere le ragioni della domanda, a ben vedere esplicate solo nell'atto di citazione innanzi al
Giudice di Pace, che era stato notificato dal difensore del e della solo alle odierne Pt_1 Pt_2
convenute. Né ovviamente rileva il fatto che la abbia partecipato, mediante il suo legale, avv. CP_3
Scillitani, all'assemblea nel corso della quale è stata adottata la delibera impugnata perché ciò non esclude che l'atto di integrazione del contraddittorio debba essere conforme a quanto prescritto dall'art.163 c.p.c..
Poiché la non si è costituita in giudizio l'atto di integrazione del contraddittorio è nullo ai CP_3
sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.
Poiché, inoltre, l'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pagina 7 di 9 pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria (Cass. Civile
31438/2023), non è ammissibile la rinnovazione della citazione della litisconsorte necessaria CP_3
perché ai sensi dell'art.164 comma 5 c.p.c. rimangono ferme le decadenze maturate, tra le quali
[...]
l'inosservanza del termine perentorio del 10.11.2023, assegnato con ordinanza del 9.10.2023 per l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c..
Vanno, dunque, dichiarata la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e conseguentemente l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 commi 4 e 5 c.p.c.; CP_3
essendovi controversia tra le parti sulla questione dell'estinzione, occorre provvedere con sentenza e pronunciare sulle spese processuali causate dalla trattazione di detta questione (Cass. 20073/2021).
Essendo parte attrice soccombente sul punto, va condannata a pagare dette spese processuali (solo quelle causate dalla trattazione della questione dell'estinzione, atteso che anche la parte convenuta avrebbe potuto e dovuto provvedere all'integrazione necessaria del contraddittorio), liquidate in dispositivo per causa di valore di € 5.000,00 (così indicato da parte attrice nella nota di iscrizione a ruolo e non contestato da parte convenuta) e tenendo conto delle attività difensive compiute dall'udienza del 15.2.2024 in poi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) dichiara la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_3
conseguentemente l'estinzione del giudizio;
2) Condanna gli attori a pagare in favore delle convenute le spese di lite specificate in pagina 8 di 9 motivazione, che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1046/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. . e ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GIANCARLO BIGI, giusta procura in atti,
ATTORI
E
(C.F. ) e (CF: CP_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. STEFANO LUIGI SCILLITANI, giusta procura in C.F._4
atti,
CONVENUTE
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa di riassunzione depositata il 28.2.2023 gli attori hanno dedotto quanto segue:
<< -premesso che- − con atto di citazione ritualmente notificato è stato introdotto giudizio civile
dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e rubricato al n.4606/22 RG con udienza di comparizione fissata
ex officio all' 11.01.2023. Nel prefato libello introduttivo sono state depositate le conclusioni dal
seguente tenore letterale: “Piaccia all'On.le Giudice di Pace adìto, adversis rejectis, per le causali di
cui in narrativa e le allegate produzioni documentali - in via preliminare e pregiudiziale accertare e
dichiarare la annullabilità e/o nullità della delibera del 17.07.2022, notificata in data 20.07.2022 per
Co difetto di convocazione per difetto e carenza di legittimazione e titolarità delle signore e
e per tutte le motivazioni al meglio spiegate nella narrativa del presente atto di Controparte_2
citazione; - in via preliminare e pregiudiziale sospendere l'efficacia della delibera del 17.07.2022,
notificata in data 20.07.2022 e in particolare di quanto approvato al punto sub 1) dell'ordine del
giorno, giusta ricorrenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora come al meglio
sopra spiegati;
- in via principale e nel merito accertare e dichiarare la annullabilità e/o nullità della
delibera 17.07.2022, notificato in data 20.07.2022 e in particolare di quanto approvato al punto sub 1)
dell'ordine del giorno in quanto illegittima, ingiusta e irrita ricorrendo la violazione della normativa
imperante in materia per le ragioni di fatto e di diritto al meglio descritte nel presente atto che
abbiansi quivi per integralmente riportate e trascritte e per l'effetto condannare le convenute al
risarcimento dei danni patiti e patendi da liquidarsi anche in via equitativa, disponendo altresì
l'obbligo alla refusione delle spese del giudizio di mediazione del presente giudizio;
- in via istruttoria
dare atto della documentazione prodotta e allegata al presente libello introduttivo, con ampia riserva
di meglio articolare e controdedurre all'esito della eventuale comparsa di costituzione delle convenute
pagina 2 di 9 e nelle memorie di cui agli assegnandi termini processuali. Con vittoria di spese e competenze di
giudizio”;
− si sono costituite in giudizio mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta le convenute
sig.ra e sig.ra instando per l'accoglimento delle conclusioni dal Controparte_2 CP_1
seguente tenore letterale: “Voglia l'On.le Giudice di Pace di Pescara nei limiti della Sua competenza e
respinta ogni contraria istanza: 1) dichiarazione l'incompetenza del Giudice adìto con condanna alle
spese di giustizia (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 9 aprile 2018, n.8611); 2) in
subordine dichiarare inammissibile la domanda attrice per mancanza del contraddittorio e decadenza
dell'azione; 3) in subordine dichiarare inammissibile la presenta azione per carenza di interesse degli
attori; 4) in subordine rigettare la spiegata impugnazione in quanto infondata in fatto e in diritto;
5)
condannare parti attrici al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da liquidare in via equitativa
ricorrendone i presupposti;
6) Condannare parti attrici alla rifusione delle spese di giudizio”
− in seguito alla eccezione preliminare di incompetenza per materia ex adverso sollevata, il Giudice
di Pace di Pescara, Dott.ssa Borzillo, all'indicata udienza del 11.01.2023, si è riservata;
− indi, con ordinanza decisoria emessa il 29.01.2023 e depositata in data 10.02.2023, il Giudice di
Pace adìto ha così statuito: “
PQM
• dichiara la propria incompetenza per materia e rimette le parti
avanti la competente Autorità Giudiziaria, da individuarsi nel Tribunale di Pescara;
• assegna il
termine di mesi tre, dalla data di comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione del
relativo procedimento avanti il Tribunale competente;
• condanna gli attori al pagamento delle spese
processuali di questa fase (cfr. Cass. Civ. 08/06/2016, n. 11764; Trib. Crotone 15.12.2000 n. 1106) che
liquida in complessivi Euro * 1.400,00, in favore delle parti convenute, oltre rimb. forf. Rx art. 2 DM
55/2014 ed accessori di legge;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo”;
pagina 3 di 9 − quanto sopra ritenuto e considerato, il sig. e come in epigrafe Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi con il presente atto intendono riassumere il processo n. 4606/22 RG Giudice di
Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ. e, per l'effetto, >>;
hanno, quindi, invitato le convenute a comparire innanzi al Tribunale di Pescara all'udienza del 22
maggio 2023, ore di rito, Giudice Istruttore designando, con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima di tale udienza nei modi, nei termini e nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che in caso contrario sarebbero incorse nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e con avvertenza che si sarebbe proceduto in loro legale contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
<< Piaccia all'On.le Tribunale adìto, adversis rejectis per le causali di cui in narrativa e le allegate
produzioni documentali - in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare la annullabilità e/o
nullità della delibera del 17.07.2022, notificata in data 20.07.2022 per difetto di convocazione per
Co difetto e carenza di legittimazione e titolarità delle signore e e per tutte le Controparte_2
motivazioni al meglio spiegate nella narrativa del presente atto di citazione;
- in via preliminare e
pregiudiziale sospendere l'efficacia della delibera del 17.07.2022, notificata in data 20.07.2022 e in
particolare di quanto approvato al punto sub 1) dell'ordine del giorno, giusta ricorrenza dei
presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora come al meglio sopra spiegati;
- in via
principale e nel merito accertare e dichiarare la annullabilità e/o nullità della delibera 17.07.2022,
notificato in data 20.07.2022 e in particolare di quanto approvato al punto sub 1) dell'ordine del
giorno in quanto illegittima, ingiusta e irrita ricorrendo la violazione della normativa imperante in
materia per le ragioni di fatto e di diritto al meglio descritte nel presente atto che abbiansi quivi per
integralmente riportate e trascritte e per l'effetto condannare le convenute al risarcimento dei danni
patiti e patendi da liquidarsi anche in via equitativa, disponendo altresì l'obbligo alla refusione delle pagina 4 di 9 spese del giudizio di mediazione del presente giudizio;
- in via istruttoria dare atto della
documentazione prodotta e allegata al presente libello introduttivo, con ampia riserva di meglio
articolare e controdedurre all'esito della eventuale comparsa di costituzione delle convenute e nelle
memorie di cui agli assegnandi termini processuali. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. >>.
Le convenute si sono costituite in giudizio depositando in data 30.3.2023 comparsa di risposta nella quale hanno reso le seguenti conclusioni:
“ 1) dichiarare inammissibile la domanda attrice per mancanza del contraddittorio e decadenza
dall'azione;
2) in subordine dichiarare inammissibile la presente azione per carenza di interesse degli attori;
3) in subordine rigettare la spiegata impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
4) condannare parti attrici al risarcimento del danno ex art. 96 cpc da liquidare in via equitativa
ricorrendone i presupposti;
5) Condannare parti attrici alla rifusione delle spese di giudizio oltre rimborsi forfettari ed oneri
accessori come per legge “.
Questo giudice, dopo aver invitato le attrici a depositare l'atto di citazione introduttivo della causa innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, ha con ordinanza del 9.10.2023, considerato che, vertendosi in materia di impugnazione di delibera condominio minimo e mancando un amministratore condominiale,
fosse litisconsorte necessario anche la proprietaria della terza unità immobiliare (oltre alle due di proprietà rispettivamente di parte attrice e di parte convenuta) facente parte dell'edificio sito in Pescara
alla via Passo la Croce 6, ha ai sensi dell'art.102 c.p.c. ordinato l'integrazione del CP_3
contraddittorio nei confronti di assegnando a tal fine alle parti il termine perentorio CP_3
del 10.11.2023, ed ha rinviato la causa all'udienza del 15.2.2024 ore 10. pagina 5 di 9 A seguito delle eccezioni formulate in tale udienza dal difensore delle convenute, questo giudice con ordinanza del 8.4.2024 ha osservato che:
1) l'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria CP_3
posto in essere dagli attori appariva nullo ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in quanto
[...]
in esso manca l'esposizione dei fatti di cui all'art.163 comma 3 n.4 c.p.c.; ed invero tale esposizione è contenuta solamente nell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Giudice di Pace
di Pescara (atto di citazione delle convenute e , che tuttavia non è CP_1 CP_2
stato notificato a CP_3
2) l'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria (Cass.
Civile 31438/2023); ed invero, anche ove si fosse disposta la rinnovazione della citazione della litisconsorte necessaria ai sensi dell'art.164 comma 5 c.p.c. sarebbero rimaste CP_3
ferme le decadenze maturate, tra le quali l'inosservanza del termine perentorio del 10.11.2023,
assegnato con ordinanza del 9.10.2023 per l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c.;
3) si sarebbe dovuto, dunque, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 commi 4 e 5
c.p.c.;
4) essendovi, però, controversia tra le parti sulla questione dell'estinzione, occorreva decidere con sentenza e pronunciare sulle spese processuali causate dalla trattazione di detta questione (Cass.
20073/2021);
ed ha, quindi, fissato udienza per la discussione e la decisione del 8.4.2024, poi differita più volte.
pagina 6 di 9 All'udienza del 15.4.2025 il difensore di parte attrice ha insistito perché l'integrazione del contraddittorio fosse ritenuta valida e in subordine, in caso di estinzione del giudizio, ha invocato la compensazione delle spese lite;
il difensore di parte convenuta ha insistito perché fosse dichiarata l'estinzione del giudizio con condanna della controparte alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c..
……………
A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.102 c.p.c. nei confronti di proprietaria della terza unità immobiliare (oltre alle due di proprietà rispettivamente di CP_3
parte attrice e di parte convenuta) facente parte dell'edificio sito in Pescara alla via Passo la Croce 6, vi ha provveduto la sola parte attrice, ma notificando alla (unitamente alla comparsa di risposta CP_3
delle convenute innanzi a questo Tribunale e all'ordinanza del 9.10.2023) la sola comparsa di riassunzione innanzi a questo Tribunale, sopra descritta, che risulta carente dell'esposizione dei fatti di cui all'art.163 comma 3 n.4 c.p.c. e, come tale, non è idonea a consentire al destinatario di tale atto di comprendere le ragioni della domanda, a ben vedere esplicate solo nell'atto di citazione innanzi al
Giudice di Pace, che era stato notificato dal difensore del e della solo alle odierne Pt_1 Pt_2
convenute. Né ovviamente rileva il fatto che la abbia partecipato, mediante il suo legale, avv. CP_3
Scillitani, all'assemblea nel corso della quale è stata adottata la delibera impugnata perché ciò non esclude che l'atto di integrazione del contraddittorio debba essere conforme a quanto prescritto dall'art.163 c.p.c..
Poiché la non si è costituita in giudizio l'atto di integrazione del contraddittorio è nullo ai CP_3
sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c.
Poiché, inoltre, l'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pagina 7 di 9 pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria (Cass. Civile
31438/2023), non è ammissibile la rinnovazione della citazione della litisconsorte necessaria CP_3
perché ai sensi dell'art.164 comma 5 c.p.c. rimangono ferme le decadenze maturate, tra le quali
[...]
l'inosservanza del termine perentorio del 10.11.2023, assegnato con ordinanza del 9.10.2023 per l'integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c..
Vanno, dunque, dichiarata la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e conseguentemente l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art.307 commi 4 e 5 c.p.c.; CP_3
essendovi controversia tra le parti sulla questione dell'estinzione, occorre provvedere con sentenza e pronunciare sulle spese processuali causate dalla trattazione di detta questione (Cass. 20073/2021).
Essendo parte attrice soccombente sul punto, va condannata a pagare dette spese processuali (solo quelle causate dalla trattazione della questione dell'estinzione, atteso che anche la parte convenuta avrebbe potuto e dovuto provvedere all'integrazione necessaria del contraddittorio), liquidate in dispositivo per causa di valore di € 5.000,00 (così indicato da parte attrice nella nota di iscrizione a ruolo e non contestato da parte convenuta) e tenendo conto delle attività difensive compiute dall'udienza del 15.2.2024 in poi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) dichiara la nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di e CP_3
conseguentemente l'estinzione del giudizio;
2) Condanna gli attori a pagare in favore delle convenute le spese di lite specificate in pagina 8 di 9 motivazione, che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge.
Pescara, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carmine Di Fulvio
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