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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3601/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Cocola e dell'avv. , che la rappresentano e CP_1
difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 novembre 2022, la società cooperativa agricola
[...]
- premesso di aver ricevuto il 14 ottobre 2022 la notifica dell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 025 2022 9002403275 000, eseguita da parte di Controparte_3
CP_
per crediti contributivi e accessori vantati dall' per il valore complessivo di
[...]
euro 283.670,39 – ha proposto opposizione avverso le cartelle e gli avvisi di addebito ivi richiamati e precisamente:
a) cartella n. 025 2007 0022107634 000, notificata il 5 giugno 2007;
b) cartella n. 025 2009 0019475692 000, notificata il 14 luglio 2009;
c) cartella n. 025 2009 0031989351 000, notificata il 2 settembre 2009;
d) cartella n. 025 2010 0029846791 000, notificata l'8 giugno 2010;
e) avviso di addebito n. 325 2011 2000479262 000, notificato il 15 ottobre 2011;
f) avviso di addebito n. 325 2012 0002624941 000, notificato il 13 ottobre 2012;
g) avviso di addebito n. 325 2019 0006938087 000.
L'opponente ha eccepito: (I) l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n. 325 2019
0006938087 000 e la prescrizione dei crediti per contributi e accessori ivi rappresentati;
(II) la pagina 1 di 3 prescrizione dei crediti rappresentati nei restanti titoli, per decorso di un quinquennio dalla loro notifica.
L'azione sub I è riconducibile all'opposizione ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; quella sub II costituisce un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
CP_ L' ha resistito in giudizio.
Il tribunale, all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli, ad eccezione che per l'avviso di addebito n. 325 2019 0006938087 000, la cui esecutività non è stata intaccata;
ha inoltre formulato richiesta di informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. all'indirizzo di , che le ha poi fornite, anche Controparte_3
mediante produzione degli atti della procedura di riscossione (acquisiti nel fascicolo informatico).
CP_
2. L' costituendosi, ha offerto piena prova della notifica dell'avviso di addebito n. 325
2019 0006938087 000 (docc. 7 e 8) a mezzo del servizio postale universale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento consegnata il 16 gennaio 2020;
L'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, interposta avverso il titolo in parola, è pertanto inammissibile in quanto tardivamente proposta, oltre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
3. E' invece fondata, e merita accoglimento, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso i restanti titoli.
Si tratta, nella specie, delle cartelle n. 025 2007 0022107634 000, notificata il 5 giugno
2007, n. 025 2009 0019475692 000, notificata il 14 luglio 2009, n. 025 2009 0031989351
000, notificata il 2 settembre 2009, n. 025 2010 0029846791 000, notificata l'8 giugno 2010,
e degli avvisi di addebito n. 325 2011 2000479262 000, notificato il 15 ottobre 2011, e n. 325
2012 0002624941 000, notificato il 13 ottobre 2012.
CP_ Si rammenta che il termine di prescrizione dei crediti contribuitivi dell' (e degli accessori) è di cinque anni, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, anche nell'intangibilità della pretesa contributiva per effetto dell'omessa tempestiva opposizione contro gli avvisi di addebito o le cartelle di pagamento (Cass. civ., S.U, 17 novembre 2016, n.
23397).
La prescrizione è rimasta sospesa dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.l.
31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21: in totale si tratta di un pagina 2 di 3 periodo di complessivi 311 giorni.
Orbene, nei cinque anni e 311 giorni precedenti la notifica dell'intimazione di pagamento n. 025 2022 9002403275 000 (che, come documentato, risale al 29 settembre/14 ottobre 2022) non risulta compiuto alcun atto di costituzione in mora utile per l'interruzione del termine di prescrizione.
Sfogliando i documenti forniti da ai sensi dell'art. 213 Controparte_3
c.p.c., e risalendo a ritroso nel tempo, il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è rappresentato dall'intimazione di pagamento 025 2016 90013668 43 000, notificata il 23 settembre 2016.
Da allora, considerando anche il periodo di sospensione di cui si è dato conto, la prescrizione avrebbe dovuto essere interrotta nuovamente entro il 31 luglio 2022, condizione che tuttavia non si è verificata.
CP_ Non resta al Tribunale che dichiarare che l' per il tramite dell'agente della riscossione, non ha diritto di agire esecutivamente per i crediti rappresentati nelle cartelle n. 025 2007
0022107634 000, n. 025 2009 0019475692 000, n. 025 2009 0031989351 000 e n. 025 2010
0029846791 000, e negli avvisi di addebito n. 325 2011 2000479262 000 e n. 325 2012
0002624941 000.
4. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite devono essere compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 0006938087 000;
CP_
- dichiara che l' per il tramite dell'agente della riscossione, non ha diritto di agire esecutivamente per i crediti rappresentati nelle cartelle n. 025 2007 0022107634 000, n. 025
2009 0019475692 000, n. 025 2009 0031989351 000 e n. 025 2010 0029846791 000, e negli avvisi di addebito n. 325 2011 2000479262 000 e n. 325 2012 0002624941 000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3601/2022 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Francesco Cocola e dell'avv. , che la rappresentano e CP_1
difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_2 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Olla in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18 novembre 2022, la società cooperativa agricola
[...]
- premesso di aver ricevuto il 14 ottobre 2022 la notifica dell'intimazione di Parte_1
pagamento n. 025 2022 9002403275 000, eseguita da parte di Controparte_3
CP_
per crediti contributivi e accessori vantati dall' per il valore complessivo di
[...]
euro 283.670,39 – ha proposto opposizione avverso le cartelle e gli avvisi di addebito ivi richiamati e precisamente:
a) cartella n. 025 2007 0022107634 000, notificata il 5 giugno 2007;
b) cartella n. 025 2009 0019475692 000, notificata il 14 luglio 2009;
c) cartella n. 025 2009 0031989351 000, notificata il 2 settembre 2009;
d) cartella n. 025 2010 0029846791 000, notificata l'8 giugno 2010;
e) avviso di addebito n. 325 2011 2000479262 000, notificato il 15 ottobre 2011;
f) avviso di addebito n. 325 2012 0002624941 000, notificato il 13 ottobre 2012;
g) avviso di addebito n. 325 2019 0006938087 000.
L'opponente ha eccepito: (I) l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito n. 325 2019
0006938087 000 e la prescrizione dei crediti per contributi e accessori ivi rappresentati;
(II) la pagina 1 di 3 prescrizione dei crediti rappresentati nei restanti titoli, per decorso di un quinquennio dalla loro notifica.
L'azione sub I è riconducibile all'opposizione ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46; quella sub II costituisce un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
CP_ L' ha resistito in giudizio.
Il tribunale, all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli, ad eccezione che per l'avviso di addebito n. 325 2019 0006938087 000, la cui esecutività non è stata intaccata;
ha inoltre formulato richiesta di informazioni scritte ex art. 213 c.p.c. all'indirizzo di , che le ha poi fornite, anche Controparte_3
mediante produzione degli atti della procedura di riscossione (acquisiti nel fascicolo informatico).
CP_
2. L' costituendosi, ha offerto piena prova della notifica dell'avviso di addebito n. 325
2019 0006938087 000 (docc. 7 e 8) a mezzo del servizio postale universale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento consegnata il 16 gennaio 2020;
L'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, interposta avverso il titolo in parola, è pertanto inammissibile in quanto tardivamente proposta, oltre il termine decadenziale di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
3. E' invece fondata, e merita accoglimento, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso i restanti titoli.
Si tratta, nella specie, delle cartelle n. 025 2007 0022107634 000, notificata il 5 giugno
2007, n. 025 2009 0019475692 000, notificata il 14 luglio 2009, n. 025 2009 0031989351
000, notificata il 2 settembre 2009, n. 025 2010 0029846791 000, notificata l'8 giugno 2010,
e degli avvisi di addebito n. 325 2011 2000479262 000, notificato il 15 ottobre 2011, e n. 325
2012 0002624941 000, notificato il 13 ottobre 2012.
CP_ Si rammenta che il termine di prescrizione dei crediti contribuitivi dell' (e degli accessori) è di cinque anni, ai sensi della l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9, anche nell'intangibilità della pretesa contributiva per effetto dell'omessa tempestiva opposizione contro gli avvisi di addebito o le cartelle di pagamento (Cass. civ., S.U, 17 novembre 2016, n.
23397).
La prescrizione è rimasta sospesa dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni), ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni), ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.l.
31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21: in totale si tratta di un pagina 2 di 3 periodo di complessivi 311 giorni.
Orbene, nei cinque anni e 311 giorni precedenti la notifica dell'intimazione di pagamento n. 025 2022 9002403275 000 (che, come documentato, risale al 29 settembre/14 ottobre 2022) non risulta compiuto alcun atto di costituzione in mora utile per l'interruzione del termine di prescrizione.
Sfogliando i documenti forniti da ai sensi dell'art. 213 Controparte_3
c.p.c., e risalendo a ritroso nel tempo, il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione è rappresentato dall'intimazione di pagamento 025 2016 90013668 43 000, notificata il 23 settembre 2016.
Da allora, considerando anche il periodo di sospensione di cui si è dato conto, la prescrizione avrebbe dovuto essere interrotta nuovamente entro il 31 luglio 2022, condizione che tuttavia non si è verificata.
CP_ Non resta al Tribunale che dichiarare che l' per il tramite dell'agente della riscossione, non ha diritto di agire esecutivamente per i crediti rappresentati nelle cartelle n. 025 2007
0022107634 000, n. 025 2009 0019475692 000, n. 025 2009 0031989351 000 e n. 025 2010
0029846791 000, e negli avvisi di addebito n. 325 2011 2000479262 000 e n. 325 2012
0002624941 000.
4. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese di lite devono essere compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 avverso l'avviso di addebito n. 325 2019 0006938087 000;
CP_
- dichiara che l' per il tramite dell'agente della riscossione, non ha diritto di agire esecutivamente per i crediti rappresentati nelle cartelle n. 025 2007 0022107634 000, n. 025
2009 0019475692 000, n. 025 2009 0031989351 000 e n. 025 2010 0029846791 000, e negli avvisi di addebito n. 325 2011 2000479262 000 e n. 325 2012 0002624941 000;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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