Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.403/2023 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Turco. Parte_1
- APPELLANTE - contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Viviana
Carlisi e Delia Cernigliaro.
- APPELLATO -
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 20.03.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
Fatto e Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 2.12.2020 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale G.L. di Palermo l' deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della Ditta individuale “Bonanno Paolo”, operante nel settore agricolo, in qualità di O.T.D. bracciante agricolo dal 17.2.1993 al 17.3.1993 e dal
20.11.1993 al 21.12.1993;
- che l' , con nota del 13.03.2020, nel respingere la domanda di disoccupazione CP_1 agricola presentata il 31.03.1994, relativa ai predetti periodi, non risultando egli iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli, aveva riscontrato l'esistenza di un “indebito residuo”, pari ad euro 466,29; Tanto premesso chiedeva ordinarsi all' il suo reinserimento nell'elenco dei CP_1 braccianti agricoli relativamente alla predetta annualità in virtù del rapporto di lavoro
In particolare, con riferimento alla richiesta di quantificazione dell'indebito previdenziale, riscontrava il decidente la mancanza di interesse ad agire in giudizio ex art.100 c.p.c. non ravvisandosi alcun “pregiudizio concreto ed attuale” alla “sfera giuridica ed economica del ricorrente”.
Diversamente, rispetto alla domanda di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda volta al conseguimento della disoccupazione agricola, riteneva la stessa inammissibilità, in ragione del combinato disposto degli artt.11 d. lgs. n. 375/1993 e 2 2
d. l. n.7/1970, perché tardivamente proposta [“Ebbene, dalla documentazione in atti si evince che il provvedimento è datato 13.03.2020 e non vi è prova circa una data di ricezione successiva;
il ricorrente ha presentato ricorso amministrativo soltanto in data
14.05.2022 (cfr. all. n. 3 al ricorso) e, quindi, ben oltre i trenta giorni dettati ma, in ogni caso, alla data di deposito del presente ricorso (02.12.2020) il termine di decadenza di centoventi giorni per agire in via giudiziale, risultava già decorso].
Pertanto, concludeva il primo giudice, “posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il
5.5.2023, , lamentando: Parte_1
- di avere tempestivamente inoltrato ricorso amministrativo prima (in data 14.5.2020) e giudiziale poi (il 2.12.2020), nel rispetto dei termini indicati dall' nella medesima CP_1 comunicazione del 13.03.2020 (“Contro il presente provvedimento Ella ha facoltà di inoltrare ricorso al Comitato Provinciale competente per territorio entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso … Se il Comitato Provinciale competente non avrà CP_1 deciso il ricorso entro 90 giorni dalla data di presentazione. Lei potrà proporre azione giudiziaria entro il termine di un anno”);
- la sussistenza di un interesse ad agire in giudizio residuando nella fattispecie “un indebito che l' richiede indietro dopo aver esaminato la pratica (dopo ben 29 CP_1 anni)” e incidendo il disconoscimento delle 52 giornate di lavoro nell'anno 1993 sul proprio futuro trattamento pensionistico.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 4.7.2023, l' variamente contestando la CP_1 fondatezza delle avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 20.03.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in atti.
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Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento. E' ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.40780/2021, ma già Cass. 10376/2015 e Cass. 25882/2009) il principio per il quale: “In tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art.22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento dell' che abbia indicato termini erronei di CP_1 impugnazione cui il ricorrente si sia conformato, può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti”.
Interpretazione esegetica che non appare in alcun modo essere sospettabile di illegittimità costituzionale, avendo il giudice delle leggi già chiarito che la finalità della decadenza di cui all'art.22, d.l. n. 7/1970, è da rinvenire nella esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi (Corte cost. n. 192 del 2005).
Risultando, dunque, inconferente ai fini della decisione la scansione temporale delle modalità di tutela descritte nel provvedimento impugnato, il ricorso giudiziale proposto dalla innanzi al Tribunale di Agrigento era evidentemente tardivo perché Pt_1 depositato oltre il termine decadenziale dettato dall'art.22 cit..
Deve essere del pari disattesa la seconda ragione di gravame.
Basti al tal fine riprendere il contenuto del provvedimento oggetto di impugnazione nel quale testualmente si legge, al primo capoverso della seconda pagina, “Indebito Residuo: PTN24/030 Entrate Varie-Recuperi e reintroiti prestazioni importo 466,29”.
L'istituto si limitava a riferire circa la sussistenza di un indebito previdenziale a carico della null'altro aggiungendo. Pt_1
Affermazione alla quale non ha mai fatto seguito alcuna azione, stragiudiziale o giudiziale, di recupero dell'importo indicato, né l'odierna appellante documenta di essere stata destinataria di una richiesta, ad iniziativa dell' di restituzione dell'indebito. CP_1
Corretta appare, dunque, la decisione del primo giudice sul punto, perché conforme a quel consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n.24434/2007) per il quale
“L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione
l'attore soffrirebbe un danno. Da ciò consegue che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche”.
Nella riscontrata assenza di un danno attuale configurabile in capo alla ricorrente, non domandando l' nel provvedimento impugnato “la conseguente restituzione CP_1 dell'indebito” (come erroneamente prospettato a pagina tre del ricorso in appello), deve essere confermata la statuizione di prime cure.
Nonostante la soccombenza la parte appellante è esentata dal pagamento delle spese di lite avendo formulato idonea dichiarazione ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.918/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il 24 novembre 2022.
Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado.
Così deciso in Palermo il 20 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco