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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3566 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2010/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2010/23 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli avvocati C.F._1
Simona Mezzasalma e Carmelo Guerrera;
- Opponente -
E
(C.F. - P.I. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma - Viale Regina Margherita 125, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Christian
pagina 1 di 4 Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
Correggio 43, Milano;
- Opposta -
- - - - - -
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025.
- - - - - -
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2023 a
[...]
ha proposto opposizione Controparte_1 Parte_1
avverso al decreto ingiuntivo n. 159/2023 del 9 gennaio, emesso dal Tribunale di
Catania a mezzo del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare per le causali di cui al ricorso:”
1. la somma di € 86.596,67; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese vive,
€2135,00 per compenso professionale oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. ed oltre alle successive occorrende”.
Ciò premesso, l'opponente chiedeva la revoca del detto decreto ingiuntivo.
L'opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente si rileva che è stata regolarmente espletato da parte dell'opponente il tentativo obbligatorio di mediazione (con esito negativo), disposto con l'ordinanza giudiziale dell'1 aprile 2025.
Nel merito, l'opposizione va accolta in quanto pienamente fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 In particolare, l'opponente ha puntualmente dedotto e documentato che:
- quale titolare della impresa artigiana Mobili e Componibili di UZ LE ha esercitato l'attività di fabbricazione mobili dal 1998 al 2013, presso un immobile in Misterbianco, contrada CU (all.1) condotto in locazione giusto contratto del 31.01.1998 ed in proprietà della snc LI LI (all.2);
- l'immobile è stato somministrato da FLYENERGIA spa, giusto contratto del
1 giugno 2010 (all.3);
- in data 28.11.2013 l'opponente ha ceduto la propria azienda alla Parte_2
di giusto atto notarile rep. n. 13738, racc. n. 8373 (all.4);
[...] Per_1
- coevamente alla cessione di azienda l'opponente ha definito i rapporti contrattuali con il locatore (all.5) ed il somministrante FLYENERGIA spa;
- a partire da aprile 2014, il Servizio Elettrico Nazionale ha chiarito che la fornitura in questione era rientrata dal Mercato Libero al Mercato di Maggior
Tutela ed ha invitato l'opponente a rivolgersi direttamente al precedente fornitore,
Flyenergia S.p.A., per ottenere spiegazioni in merito al presunto mancato passaggio a un diverso venditore o alla mancata chiusura della fornitura:
- con comunicazione fax inviata in data 29.03.2014, l'opponente ha ribadito alla opposta di aver cessato il rapporto di somministrazione con FLYENERGIA e di non aver mai chiesto l'attivazione di una nuova fornitura (all. 7).
In definitiva, alla stregua di quanto sovraesposto l'opponente, avendo cessato la propria attività ed avendo cessato il rapporto di somministrazione de quo, non è obbligato a nessun titolo al pagamento della energia elettrica presuntivamente erogata presso l'utenza in Misterbianco Contrada CU.
pagina 3 di 4 Si precisa che l'opposta, malgrado le suindicate puntuali deduzioni e produzione documentale di controparte, nulla di specifico ha controdedotto e provato documentalmente in relazione al presunto credito vantato.
In virtù del principio della soccombenza, l'opposta va condannata al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2010/23 R.G.:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e specificato in motivazione;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali liquidate in € 450,00 per spese ed € 14.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 10 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2010/23 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso per procura in atti dagli avvocati C.F._1
Simona Mezzasalma e Carmelo Guerrera;
- Opponente -
E
(C.F. - P.I. ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma - Viale Regina Margherita 125, in persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Antonio Christian
pagina 1 di 4 Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via
Correggio 43, Milano;
- Opposta -
- - - - - -
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 7 luglio 2025.
- - - - - -
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato in data 13 febbraio 2023 a
[...]
ha proposto opposizione Controparte_1 Parte_1
avverso al decreto ingiuntivo n. 159/2023 del 9 gennaio, emesso dal Tribunale di
Catania a mezzo del quale veniva ingiunto all'opponente di pagare per le causali di cui al ricorso:”
1. la somma di € 86.596,67; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 406,50 per spese vive,
€2135,00 per compenso professionale oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. ed oltre alle successive occorrende”.
Ciò premesso, l'opponente chiedeva la revoca del detto decreto ingiuntivo.
L'opposta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente si rileva che è stata regolarmente espletato da parte dell'opponente il tentativo obbligatorio di mediazione (con esito negativo), disposto con l'ordinanza giudiziale dell'1 aprile 2025.
Nel merito, l'opposizione va accolta in quanto pienamente fondata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 2 di 4 In particolare, l'opponente ha puntualmente dedotto e documentato che:
- quale titolare della impresa artigiana Mobili e Componibili di UZ LE ha esercitato l'attività di fabbricazione mobili dal 1998 al 2013, presso un immobile in Misterbianco, contrada CU (all.1) condotto in locazione giusto contratto del 31.01.1998 ed in proprietà della snc LI LI (all.2);
- l'immobile è stato somministrato da FLYENERGIA spa, giusto contratto del
1 giugno 2010 (all.3);
- in data 28.11.2013 l'opponente ha ceduto la propria azienda alla Parte_2
di giusto atto notarile rep. n. 13738, racc. n. 8373 (all.4);
[...] Per_1
- coevamente alla cessione di azienda l'opponente ha definito i rapporti contrattuali con il locatore (all.5) ed il somministrante FLYENERGIA spa;
- a partire da aprile 2014, il Servizio Elettrico Nazionale ha chiarito che la fornitura in questione era rientrata dal Mercato Libero al Mercato di Maggior
Tutela ed ha invitato l'opponente a rivolgersi direttamente al precedente fornitore,
Flyenergia S.p.A., per ottenere spiegazioni in merito al presunto mancato passaggio a un diverso venditore o alla mancata chiusura della fornitura:
- con comunicazione fax inviata in data 29.03.2014, l'opponente ha ribadito alla opposta di aver cessato il rapporto di somministrazione con FLYENERGIA e di non aver mai chiesto l'attivazione di una nuova fornitura (all. 7).
In definitiva, alla stregua di quanto sovraesposto l'opponente, avendo cessato la propria attività ed avendo cessato il rapporto di somministrazione de quo, non è obbligato a nessun titolo al pagamento della energia elettrica presuntivamente erogata presso l'utenza in Misterbianco Contrada CU.
pagina 3 di 4 Si precisa che l'opposta, malgrado le suindicate puntuali deduzioni e produzione documentale di controparte, nulla di specifico ha controdedotto e provato documentalmente in relazione al presunto credito vantato.
In virtù del principio della soccombenza, l'opposta va condannata al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2010/23 R.G.:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto e specificato in motivazione;
2) condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese processuali liquidate in € 450,00 per spese ed € 14.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 10 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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