Art. 5.
L'accensione delle luci di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; e' altresi' obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonche' durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.
L'accensione delle luci di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' obbligatoria durante la marcia del veicolo da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; e' altresi' obbligatoria anche di giorno in caso di nebbia o di foschia, nonche' durante le soste, salvo che queste avvengano negli spazi nei quali sono consentite ed i veicoli siano resi visibili dalla illuminazione stradale.