Sentenza 19 ottobre 2022
Improcedibile
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/04/2025, n. 3613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3613 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03613/2025REG.PROV.COLL.
N. 09623/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9623 del 2022, proposto da Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio D’Aloia e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, n. 11 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Aere s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 13417 del 19 ottobre 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Aere s.r.l.;
vista la nota depositata da ambedue le parti il 10 marzo 2025;
visti gli articoli 35, co. 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Alberto Salvadori per parte appellata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici del 21 dicembre 2015 prot. n. GSE/P20150097775, recante il rigetto della proposta di progetto e di programma di misura dei titoli di efficienza energetica n. 0369848098915T001 presentata dalla Aere s.r.l.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) in data 14 aprile 2015 la Aere s.r.l. presentò al Gestore dei servizi energetici una proposta di progetto di programma e di misura finalizzata all’ottenimento dei titoli di efficienza energetica ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 e delle linee guida adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione EEN 9/11 del 27 ottobre 2011, mediante un metodo di valutazione a consuntivo;
b) il progetto avrebbe dovuto produrre un risparmio netto integrale di 77,46 tonnellate equivalenti di petrolio (“tep”), di cui 53,18 per l’intervento di illuminazione e 24,28 per il recupero termico;
c) con nota prot. GSE/P20150069401 del 10 agosto 2015 il Gestore comunicò all’interessata il preavviso di rigetto della proposta;
d) in data 4 novembre 2015 successive la Aere s.r.l. presentò osservazioni;
e) con provvedimento del 21 dicembre 2015, prot. n. GSE/P20150097775, il Gestore comunicò all’interessata il definitivo rigetto della proposta presentata, atteso che « l’intervento relativo al recupero di calore non può essere rendicontato poiché il sistema di misura proposto non è verificabile » e di conseguenza « il solo intervento relativo all’installazione delle lampade LED non permette di superare la soglia minima di presentazione per progetti a consuntivo, di cui all’art. 10 dell’Allegato A alle succitate Linee Guida ».
3. Detto provvedimento è stato impugnato dalla Aere s.r.l. con ricorso n. 2663 del 2013 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
4. Gse s.p.a. si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. 13417 del 19 ottobre 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, e ha condannato il Gestore al pagamento spese processuali, liquidate in euro 3.500, oltre agli accessori di legge.
6. Con ricorso ritualmente notificato in data 15 dicembre 2022 e depositato in pari data, la società per azioni Gse ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi (estesi rispettivamente da pagina 4 a pagina 8 del gravame e da pagina 8 a pagina 9 dello stesso), lamentando: «Error in iudicando , violazione del principio di effettività dei risparmi conseguiti. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 del d.m. 28 dicembre 2012. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 delle Linee Guida di cui alla deliberazione dell’(allora) Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. EEN 9/11. Travisamento dei presupposti di fatto » ed «Error in iudicando del TAR: violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 del d.m. 28 dicembre 2012. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ».
7. La Aere s.r.l si è costituita in giudizio.
8. In vista dell’udienza di discussione il Gestore ha depositato memoria in data 6 febbraio 2025 e memoria di replica in data 17 febbraio 2025, con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
9. Con nota depositata in data 10 marzo 2025 Aere s.r.l. ha espressamente dichiarato « di rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, non avendo più interesse a dare corso al progetto essendo trascorso troppo tempo dalla sua presentazione ». Con la medesima nota Gse s.p.a. ha dichiarato « di rinunciare all’appello a spese legali compensate ».
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 marzo 2025.
11. Si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, sentenze 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, sentenza 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1418).
Tanto premesso, nel caso di specie, da un lato, la Aera s.r.l. ha rappresentato inequivocabilmente di non aver più interesse agli effetti della sentenza impugnata e, dall’altro, Gse s.p.a. ha contestualmente rappresentato di non voler ulteriormente coltivare l’appello, sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile.
Va altresì annullata senza rinvio la sentenza gravata, stante la sopravvenuta ed espressa carenza d’interesse anche al ricorso di primo grado da parte dell’appellata.
12. La notevole peculiarità della vicenda processuale, in cui l’appellante ha rinunciato a coltivare il gravame e l’appellata (ricorrente in primo grado) ha rinunciato agli effetti della sentenza di primo grado, non avendo più interesse all’originario ricorso, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9623 del 2022, come in epigrafe proposto, dà atto della sopravvenuta carenza d’interesse della Aere s.r.l. al ricorso di primo grado e della sua rinuncia gli effetti della gravata sentenza, dà atto della rinuncia della Gse s.p.a. al gravame e lo dichiara improcedibile e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO