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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 10209/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: divorzio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall' avv. Vittoria Vocciante, c.f.
e dall'Avv. Antonio Carbone, c.f. , presso il cui C.F._2 C.F._3 studio elettivamente domicilia in RO alla Via B. Pagano 24.
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], c.f. e residente Controparte_1 C.F._4 in Giugliano in Campania alla Via Spazzilli.
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.06.2025 il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso e concludeva per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM in data 08.01.2025 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Giugliano in Campania (NA) il 02.10.2008 con che dall'unione Controparte_1
non nascevano figli;
che si era separata con decreto di omologa del 19.03.2013 a seguito di istaurazione del procedimento di separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.06.2025 fissata per la comparizione, presente la sola ricorrente, che si riportava al ricorso, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 20.06.25 per il deposito dell'estratto per riassunto degli atti di matrimonio e all'udienza del 20.06.2025 rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto ritualmente citato e non costituito.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli il 15.03.2013 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del tribunale di Napoli del 18.4.2013 dep. il 17.03.2013, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono richieste accessorie.
Attesa la natura della pronuncia che sostanzialmente ha riguardato solo lo status vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in Campania
(NA) il 29.08.1992 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (atto n. 25 P.2, S. C, anno 2008);
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
d) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio. Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 30.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est. Dott.ssa Anna Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 10209/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: divorzio
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso rilasciata su foglio separato, dall' avv. Vittoria Vocciante, c.f.
e dall'Avv. Antonio Carbone, c.f. , presso il cui C.F._2 C.F._3 studio elettivamente domicilia in RO alla Via B. Pagano 24.
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], c.f. e residente Controparte_1 C.F._4 in Giugliano in Campania alla Via Spazzilli.
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 06.06.2025 il procuratore della ricorrente si riportava al ricorso e concludeva per cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il PM in data 08.01.2025 ha apposto il visto
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 11.12.2024 premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Giugliano in Campania (NA) il 02.10.2008 con che dall'unione Controparte_1
non nascevano figli;
che si era separata con decreto di omologa del 19.03.2013 a seguito di istaurazione del procedimento di separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 06.06.2025 fissata per la comparizione, presente la sola ricorrente, che si riportava al ricorso, la causa veniva rinviata all'udienza cartolare del 20.06.25 per il deposito dell'estratto per riassunto degli atti di matrimonio e all'udienza del 20.06.2025 rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto ritualmente citato e non costituito.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli il 15.03.2013 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del tribunale di Napoli del 18.4.2013 dep. il 17.03.2013, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Non vi sono richieste accessorie.
Attesa la natura della pronuncia che sostanzialmente ha riguardato solo lo status vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in Campania
(NA) il 29.08.1992 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...] (atto n. 25 P.2, S. C, anno 2008);
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
d) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio. Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 30.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est. Dott.ssa Anna Scognamiglio