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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/07/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 632/2025 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE
AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da
(c.f. ) in proprio e difeso da sé stesso, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mascalucia (CT) al corso
Michelangelo n. 15.
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
-Resistente contumace-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21.05.2025
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 21.01.2025, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Catania, III sez. civ., in data 24.12.24
e comunicato a mezzo pec in data 24.12.24, nel procedimento civile n. 19814/17
R.G.A.C. al fine di ottenerne la riforma. In particolare, esponeva di avere assunto la veste di difensore di fiducia di , in Controparte_2 CP_3
proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori
[...]
e nonché di Persona_1 Persona_2 Persona_3
nell'ambito del procedimento civile n. 19814/2017 R.G.A.C. del
[...]
Tribunale di Catania, Terza Sez. Civile, i quali erano stati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto del 20.06.2017.
pagina 2 di 6 A seguito della presentazione di istanza di liquidazione dei compensi, il Tribunale di Catania liquidava la somma complessiva di euro 925,25, oltre spese generali,
IVA e CPA quale compenso totale per la prestazione professionale svolta.
Il ricorrente eccepiva il mancato rispetto degli standard tabellari, l'erronea applicazione della riduzione di cui all'art.4, comma 7, del D.M. n.55/2014, nonché il mancato riconoscimento della maggiorazione prevista in caso di assistenza di più parti.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, deve essere accolto per come si dirà in seguito, essendo stato liquidato un onorario non adeguato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., all'attività professionale svolta.
Invero, in punto di diritto, l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
In virtù della norma di legge sopra richiamata, ne consegue che, in presenza di prestazione di non eccezionale difficoltà, il compenso può essere liquidato nel valore minimo, proprio come nella specie.
pagina 3 di 6 Rilevata la domanda del ricorrente, va disposta una nuova liquidazione in conformità agli artt. 1 – 11 D.M. 55/2014 e alle tabelle vigenti al momento della liquidazione impugnata che tenga conto dei valori minimi dei criteri tabellari in presenza di una prestazione di non eccezionale difficoltà, ritenendosi, tuttavia, a differenza del giudice di prime cure e per come lamentato da parte ricorrente, di non doversi applicare alla fattispecie de qua la riduzione del 50% di cui all'art.4 comma 7 del D.M. n.55/2014, non ravvisandosi condotte ostative degli assistiti alla definizione del giudizio in tempi ragionevoli, avendo peraltro gli stessi accettato l'unica proposta conciliativa del mediatore ai fini di un bonario componimento.
Non si applica invece la richiesta di maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma
2, D.M. 55/2014 per l'assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. Al riguardo, si rileva in primo luogo che per giurisprudenza costante, tale maggiorazione non è automatica ma è attribuita al potere discrezionale del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”; cfr. Cass. 21 marzo 1994,
n. 2649; Cass. 6 novembre 1992, n. 12011).
In tal senso, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.25231 del 2024 in merito all'attribuzione della facoltà, e non dell'obbligo, per il giudice di riconoscere la maggiorazione del compenso nel caso di assistenza di più parti ex art. 4 D.M. 55/2024, ribadisce che “la valutazione demandata al giudice di merito, infatti, è finalizzata ad individuare il compenso in concreto adeguato all'attività effettivamente svolta dall'avvocato. Nell'ambito di tale apprezzamento, il meccanismo previsto dall'art. 4 è evidentemente teso a bilanciare il diritto del
pagina 4 di 6 difensore a conseguire un compenso adeguato all'attività espletata e non lesivo della dignità e del decoro della professione forense, con l'opposto interesse dell'assistito a non essere esposto al pagamento di compensi esagerati. Tale esigenza, che vale già all'interno del rapporto tra cliente ed avvocato, è ancor più immanente nel caso del patrocinio a spese dello Stato, posta l'esistenza di un interesse pubblico di evitare l'aggravio, a carico dell'Erario, di somme oggettivamente non proporzionate all'attività difensiva effettivamente svolta dal professionista che assista la parte ammessa al beneficio.”
Dalla documentazione versata in atti, non emerge la trattazione di questioni di fatto e di diritto diverse con riferimento agli assistiti de quibus. Si rileva altresì che parte ricorrente non ha indicato in alcun modo le ragioni che giustificherebbero la richiesta maggiorazione, che non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti (vd. Cass. 8 luglio 2010, n. 16153).
In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto e in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidato un nuovo compenso, applicando i parametri minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 di cui agli Artt. 1 - 11
D.M. 55/2014 e che al netto della riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02 è determinato in € 1.904,50 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In virtù del principio della soccombenza il va Controparte_1
condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 632/2025 così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di la somma € 1.904,50 oltre 15% spese generali Parte_1
e accessori di legge.
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € Parte_1
977,00, di cui € 125,00 per spese ed € 852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso il 5 luglio 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
SALVATORE BARBERI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 632/2025 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE DI PARTE
AMMESSA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
promossa da
(c.f. ) in proprio e difeso da sé stesso, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Mascalucia (CT) al corso
Michelangelo n. 15.
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 6 , in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
-Resistente contumace-
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21.05.2025
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In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 21.01.2025, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dei compensi di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal Tribunale di Catania, III sez. civ., in data 24.12.24
e comunicato a mezzo pec in data 24.12.24, nel procedimento civile n. 19814/17
R.G.A.C. al fine di ottenerne la riforma. In particolare, esponeva di avere assunto la veste di difensore di fiducia di , in Controparte_2 CP_3
proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei minori
[...]
e nonché di Persona_1 Persona_2 Persona_3
nell'ambito del procedimento civile n. 19814/2017 R.G.A.C. del
[...]
Tribunale di Catania, Terza Sez. Civile, i quali erano stati ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto del 20.06.2017.
pagina 2 di 6 A seguito della presentazione di istanza di liquidazione dei compensi, il Tribunale di Catania liquidava la somma complessiva di euro 925,25, oltre spese generali,
IVA e CPA quale compenso totale per la prestazione professionale svolta.
Il ricorrente eccepiva il mancato rispetto degli standard tabellari, l'erronea applicazione della riduzione di cui all'art.4, comma 7, del D.M. n.55/2014, nonché il mancato riconoscimento della maggiorazione prevista in caso di assistenza di più parti.
Nonostante la rituale notifica nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, deve essere accolto per come si dirà in seguito, essendo stato liquidato un onorario non adeguato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., all'attività professionale svolta.
Invero, in punto di diritto, l'art. 82 D.P.R. 115/02, comma 1, sancisce che
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
In virtù della norma di legge sopra richiamata, ne consegue che, in presenza di prestazione di non eccezionale difficoltà, il compenso può essere liquidato nel valore minimo, proprio come nella specie.
pagina 3 di 6 Rilevata la domanda del ricorrente, va disposta una nuova liquidazione in conformità agli artt. 1 – 11 D.M. 55/2014 e alle tabelle vigenti al momento della liquidazione impugnata che tenga conto dei valori minimi dei criteri tabellari in presenza di una prestazione di non eccezionale difficoltà, ritenendosi, tuttavia, a differenza del giudice di prime cure e per come lamentato da parte ricorrente, di non doversi applicare alla fattispecie de qua la riduzione del 50% di cui all'art.4 comma 7 del D.M. n.55/2014, non ravvisandosi condotte ostative degli assistiti alla definizione del giudizio in tempi ragionevoli, avendo peraltro gli stessi accettato l'unica proposta conciliativa del mediatore ai fini di un bonario componimento.
Non si applica invece la richiesta di maggiorazione dei compensi ex art. 4, comma
2, D.M. 55/2014 per l'assistenza di più soggetti aventi la medesima posizione processuale. Al riguardo, si rileva in primo luogo che per giurisprudenza costante, tale maggiorazione non è automatica ma è attribuita al potere discrezionale del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”; cfr. Cass. 21 marzo 1994,
n. 2649; Cass. 6 novembre 1992, n. 12011).
In tal senso, la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.25231 del 2024 in merito all'attribuzione della facoltà, e non dell'obbligo, per il giudice di riconoscere la maggiorazione del compenso nel caso di assistenza di più parti ex art. 4 D.M. 55/2024, ribadisce che “la valutazione demandata al giudice di merito, infatti, è finalizzata ad individuare il compenso in concreto adeguato all'attività effettivamente svolta dall'avvocato. Nell'ambito di tale apprezzamento, il meccanismo previsto dall'art. 4 è evidentemente teso a bilanciare il diritto del
pagina 4 di 6 difensore a conseguire un compenso adeguato all'attività espletata e non lesivo della dignità e del decoro della professione forense, con l'opposto interesse dell'assistito a non essere esposto al pagamento di compensi esagerati. Tale esigenza, che vale già all'interno del rapporto tra cliente ed avvocato, è ancor più immanente nel caso del patrocinio a spese dello Stato, posta l'esistenza di un interesse pubblico di evitare l'aggravio, a carico dell'Erario, di somme oggettivamente non proporzionate all'attività difensiva effettivamente svolta dal professionista che assista la parte ammessa al beneficio.”
Dalla documentazione versata in atti, non emerge la trattazione di questioni di fatto e di diritto diverse con riferimento agli assistiti de quibus. Si rileva altresì che parte ricorrente non ha indicato in alcun modo le ragioni che giustificherebbero la richiesta maggiorazione, che non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti (vd. Cass. 8 luglio 2010, n. 16153).
In definitiva, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto e in riforma del precedente decreto di liquidazione va liquidato un nuovo compenso, applicando i parametri minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 di cui agli Artt. 1 - 11
D.M. 55/2014 e che al netto della riduzione del 50% ex art. 130 Dpr 115/02 è determinato in € 1.904,50 oltre 15% spese generali e accessori di legge.
In virtù del principio della soccombenza il va Controparte_1
condannato al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 632/2025 così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di la somma € 1.904,50 oltre 15% spese generali Parte_1
e accessori di legge.
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
del presente grado di giudizio in favore di che liquida in € Parte_1
977,00, di cui € 125,00 per spese ed € 852,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA.
Così deciso il 5 luglio 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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