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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/11/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9624/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AR IL ZZ Presidente
Alina Rossato Giudice
CA Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9624/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
con il patrocinio dell'avvocato Azzarita Mario Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Azzarita Mario CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“omologare le seguenti nuove condizioni concordate tra le parti in modifica della sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 492/2020:
- revocare, a decorrere dal mese di settembre 2025, il contributo economico al mantenimento del figlio
, posto a carico del sig. , a favore della sig.ra sig.ra pari Per_1 Parte_1 CP_1 all'importo mensile di 1.500,00 euro, oltre alla somma di 4.000,00 euro da versarsi entro il 30 luglio di ogni anno per le vacanze di , nonché al 100% delle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse di quest'ultimo.
pagina 1 di 2 Spese di lite integralmente compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio, e Controparte_2 CP_1
premesso che, con sentenza non definitiva n. 63/2017, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.4.2006 em con successiva sentenza definitiva n. 492/2020 veniva recepito l'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di divorzio, hanno chiesto la revoca dell'obbligo di ivi previsto, di corrispondere a Controparte_2 CP_1
la somma di € 1.500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché la somma di 4.000,00
[...]
annui per le vacanze, a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
A fondamento della domanda hanno allegato che è divenuto maggiorenne e ha sottoscritto un Per_1
contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno presso la società MAG ELETTRONICA
S.R.L., con sede a Rubano (PD), della quale è socio il padre , con una retribuzione Parte_1 lorda mensile iniziale di € 1.676,89 per 14 mensilità, per complessivi € 23.476,56 con decorrenza dal
1.9.2025.
Nel merito, vista la documentazione allegata, gli accordi intervenuti tra le parti non presentano profili di illegittimità né di contrasto con l'art. 337 septies c.c.; pertanto, il Tribunale prende atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così dispone:
- prende atto degli accordi interventi tra le parti, riportati in epigrafe, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Rovigo n.492/2020 depositata il 13.7.2020;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice relatore
CA Di PA
Il Presidente
AR IL ZZ pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
AR IL ZZ Presidente
Alina Rossato Giudice
CA Di PA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9624/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
con il patrocinio dell'avvocato Azzarita Mario Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Azzarita Mario CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“omologare le seguenti nuove condizioni concordate tra le parti in modifica della sentenza del
Tribunale di Rovigo n. 492/2020:
- revocare, a decorrere dal mese di settembre 2025, il contributo economico al mantenimento del figlio
, posto a carico del sig. , a favore della sig.ra sig.ra pari Per_1 Parte_1 CP_1 all'importo mensile di 1.500,00 euro, oltre alla somma di 4.000,00 euro da versarsi entro il 30 luglio di ogni anno per le vacanze di , nonché al 100% delle spese straordinarie Parte_2 sostenute nell'interesse di quest'ultimo.
pagina 1 di 2 Spese di lite integralmente compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio, e Controparte_2 CP_1
premesso che, con sentenza non definitiva n. 63/2017, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 17.4.2006 em con successiva sentenza definitiva n. 492/2020 veniva recepito l'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di divorzio, hanno chiesto la revoca dell'obbligo di ivi previsto, di corrispondere a Controparte_2 CP_1
la somma di € 1.500,00, oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché la somma di 4.000,00
[...]
annui per le vacanze, a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Per_1
A fondamento della domanda hanno allegato che è divenuto maggiorenne e ha sottoscritto un Per_1
contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno presso la società MAG ELETTRONICA
S.R.L., con sede a Rubano (PD), della quale è socio il padre , con una retribuzione Parte_1 lorda mensile iniziale di € 1.676,89 per 14 mensilità, per complessivi € 23.476,56 con decorrenza dal
1.9.2025.
Nel merito, vista la documentazione allegata, gli accordi intervenuti tra le parti non presentano profili di illegittimità né di contrasto con l'art. 337 septies c.c.; pertanto, il Tribunale prende atto degli stessi.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis. 51 c.p.c., così dispone:
- prende atto degli accordi interventi tra le parti, riportati in epigrafe, per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Rovigo n.492/2020 depositata il 13.7.2020;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice relatore
CA Di PA
Il Presidente
AR IL ZZ pagina 2 di 2