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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/11/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2108 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale RI e Maria Parte_1
VI RI in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Catanzaro, Via Luigi Pascali n. 6;
- appellante -
contro
in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, in persona del Controparte_3
pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_4 di Catanzaro, presso la cui sede, sita in Catanzaro, Via G. Da Fiore n. 34, sono domiciliate ex lege;
- appellate - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare che l'Ing. ha svolto l'attività di Direzione Parte_1 dei lavori per la costruzione di collettori e dell'impianto di depurazione per il
Comune di Santa Maria del Cedro e di gestione dell'impianto stesso di cui in narrativa, maturando il diritto ai relativi compensi, nella misura di complessivi €uro
580.565,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio;
2) accertare e dichiarare che la in persona del pro tempore, e il Controparte_1 CP_2 , in persona del Controparte_3
pro tempore, sono tenuti al pagamento, in solido fra loro, dei suddetti CP_4 compensi spettanti all'Ing. Arcuri;
3) per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del pro tempore, e il Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del pro Controparte_3 CP_4 tempore, al pagamento, in solido fra loro, ed in favore dell'Ing. della Pt_1 complessiva somma di €uro 406.210,48, oltre Cassa previdenziale ed IVA come per legge, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, anche a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., che sarà accertata nel corso del presente giudizio, ciò al netto degli acconti già versati, oltre interessi legali e/o moratori come per legge;
4) condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo Cassa
Avvocati ed IVA come per legge.
- Per le appellate: Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
1. Rigettare l'appello;
2. Vinte le spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing.
[...]
evidenziava di essere stato nominato con delibera n. 71 del 31-1-2003 del Pt_1 responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di costruzione di "collettori e impianto di depurazione per il Comune di Santa Maria del Cedro" a ciò autorizzato con ordinanza commissariale n. 1728/2008, con l'incarico di procedere alla immediata consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto di appalto.
Evidenziava, altresì, che a far data dal 21-3-2003 e sino al 31-5-2010 si era occupato della gestione dell'impianto e ha redatto, su incarico dell'Ufficio Commissariale, due perizie presentate, rispettivamente, nel dicembre 2004 e nel marzo 2005.
Rilevava di aver maturato, per l'espletamento di dette attività un compenso pari ad euro 580.565,97, calcolato ai sensi del D.M. 4-4-2001 e che nonostante le ripetute richieste ed il regolare svolgimento dell'incarico, l'amministrazione convenuta aveva provveduto al pagamento di due acconti e non anche a corrispondere il saldo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la in Controparte_1 persona del e il CP_5 Controparte_3
, per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
[...] Si costituivano in giudizio la in persona del Controparte_1
Presidente p.t., ed il , Controparte_6 in persona del ministro p.t., eccependo il loro difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Calabria, quale ente subentrante all'Ufficio Commissariale ai sensi dell'att. 1 comma 422 L. 147/2013.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda per nullità dei contratti in quanto non stipulati dal soggetto titolare dell'ufficio e perché esulanti dai poteri dell'Ufficio Commissariale.
Con ordinanza del 15-3-2017 il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni ritenendo che la causa potesse essere decisa allo stato degli atti.
All'udienza del 2-11-2018 le patti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Alla stessa udienza la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”.
Con sentenza depositata in data 15-5-2019 n. 877, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava il difetto di legittimazione passiva delle convenute in favore di quella della Regione Calabria e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 28-10-2019, , Parte_1 invocandone la riforma per i motivi qui di seguito esposti.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalle convenute dando rilievo,
a suo dire in modo errato, al momento in cui aveva avuto origine il rapporto controverso, in tal modo prediligendo la soluzione interpretativa che focalizzava nella formazione del rapporto obbligatorio il momento al quale far riferimento per la individuazione soggetto chiamato a succedere all'Ufficio commissariale.
Precisava, quindi, in argomento che il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria aveva cessato le sue funzioni giusta
O.P.C.M. n. 4011 del 22/3/2012 e, successivamente, con O.P.C.M. del 14/3/2013, n.
57, erano state stabilite le modalità di trasferimento delle relative competenze in capo agli organi ordinariamente deputati alle operazioni di gestione dei rifiuti, riportando il disposto di cui all'art. 1, c. 422, Legge n. 147/2013, che contemplava una fattispecie di successione universale nei rapporti, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c., nei casi in cui i soggetti nominati Commissari delegati fossero rappresentanti degli enti ordinariamente competenti oppure dagli stessi designati. Riteneva, dunque, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure in punto di recepimento dell'orientamento secondo il quale il Commissario a cui fare riferimento per l'individuazione dell'ente successore è quello in carica all'epoca in cui si sono verificati i fatti da cui ha avuto origine il rapporto controverso e, in applicazione del quale, era stata per l'appunto accolta l'eccezione di difetto di legittimazione spiegata ex adverso, posto che nel 2003 l'ufficio del Commissario delegato era impersonato dall'allora Presidente della Regione Calabria in carica, sarebbe stato più corretto applicare il differente orientamento che sostiene che il
Commissario delegato al quale far riferimento, per l'applicazione della disciplina successoria contenuta nel citato art. 1, c. 422, Legge n. 147/2013, sia l'ultimo dei
Commissari succedutisi nel tempo, nel caso di specie il Prefetto Persona_1
giusta O.P.C.M. 23/11/2011, n. 3983.
[...]
Evidenziava, ancora, che il richiamato disposto normativo, nel far espresso riferimento “alla scadenza dello stato di emergenza”, individuava il momento da prendere in considerazione per l'applicazione della norma fissando in quello conclusivo dell'Ufficio commissariale lo stato delle cose per la determinazione del soggetto chiamato a subentrarvi;
che diversamente i rapporti in capo all'Ufficio
Commissariale sarebbero andati a ricadere nell'una o nell'altra sfera a seconda della qualità del soggetto in carica al momento del conferimento, con ciò contravvenendosi al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;
che il meccanismo di successione delineato dall'art. 1, comma 422, Legge n.
147/2013 presupponeva necessariamente una successione a titolo universale, incompatibile con la statuizione impugnata fondata invece sulla configurabilità di una successione in capo alla Regione Calabria o al Governo, a seconda che il
Commissario in carica al momento dell'assunzione dell'impegno fosse stato o meno un rappresentante dell'ente.
Veniva poi ulteriormente puntualizzato a mezzo del proposto gravame come, aderendosi all'orientamento di cui all'impugnata sentenza, esso professionista appellante, avendo svolto molteplici attività e rapporti, dal 2003 al 2010, autorizzate e instaurati con i Commissari di volta in volta susseguitisi, alcuni dei quali idonei a soddisfare il presupposto di cui all'ultima parte del comma 422 dell'art. 1, Legge cit.
e altri no, sarebbe stato costretto a rivolgersi all'uno o all'altro soggetto, Regione
Calabria o , a seconda dell'attività in questione che, Controparte_1 nonostante riconducibile ad un unico progetto, si era articolata in più compiti, con evidente vulnus del proprio diritto di credito. Aggiungeva, poi, parte appellante che aderendo ad una interpretazione più estensiva della norma in questione nel senso di doversi ritenere che la successione universale in essa prevista restasse esclusa solo quando la Regione fosse rimasta del tutto estranea alla nomina o alla designazione del Commissario delegato, e ciò sulla base di un significato da attribuire al termine impiegato “designati” tale da ricomprendere anche le ipotesi in cui la Regione si fosse limitata anche soltanto ad indicare il soggetto da nominare, si sarebbe finito per non potersi mai configurare una legittimazione passiva esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto la Regione aveva sempre, quanto meno, provveduto ad indicare i soggetti che avrebbero potuto ricoprire il ruolo di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio regionale.
Quanto al merito della pretesa azionata affermava l'appellante che il compenso oggetto di essa era basato sull'applicazione dei parametri ministeriali e, in particolare, del D.M. 4/4/2001 e che tale funzione non era mai stata contestata dalla amministrazione statale la quale gli aveva riconosciuto in maniera del tutto arbitraria ed erronea un compenso notevolmente inferiore a quello spettante e pari ad €uro
326.514,95 (riferiti alle sole funzioni di Direttore dei lavori); che anche in corso giudizio le allora parti convenute non avevano negato la ricostruzione della vicenda così come da lui operata. limitandosi esclusivamente a contestare la validità degli incarichi perché non conferiti dal soggetto titolare dell'Ufficio e perché esulanti dai poteri dell'Ufficio Commissariale, con la conseguenza si sarebbe dovuto applicare nel caso di specie il principio per cui i fatti allegati al processo, se non specificamente contestati, devono ritenersi pacifici.
Più nello specifico, sulla questione della nullità della nomina del professionista appellante veniva opposto nel gravame come questa fosse priva di fondamento, in quanto il Commissario veniva naturalmente nominato proprio al fine di adottare tutti i provvedimenti, anche in deroga, necessari ad affrontare l'emergenza, per cui non solo poteva normalmente nominare dei soggetti attuatori cui delegare le proprie funzioni, ma poteva anche avvalersi del personale amministrativo, pure a livello dirigenziale, già in servizio presso gli enti locali coinvolti nell'emergenza o presso altri enti pubblici così come servirsi di personale scelto sulla base di criteri puramente fiduciari, sostenendosi altresì che ad ogni modo, anche laddove l'incarico conferito fosse stato da ritenere affetto da vizi, le somme richieste sarebbero dovute essere corrisposte ex art. 2041 c.c..
Affermava, infatti, a tale ultimo riguardo l'appellante che la concreta effettuazione delle attività di direzione dei lavori e gestione dell'impianto, nonché di redazione delle perizie emergeva dagli atti di causa e, in particolare, dall'avvenuta corresponsione in proprio favore di due acconti, uno pari ad euro 30.795,96 ed un altro di €uro 143.559,53; che l'utilità di detta opera o prestazione risultava in modo esplicito con atti formali;
che l'amministrazione non poteva in alcun modo dimostrare che l'attività non fosse stata voluta o si fosse svolta in maniera inconsapevole, attese le numerose comunicazioni prodotte, ove si faceva riferimento alla prestazione resa;
che l'amministrazione statale aveva omesso di considerare che erano confluite nelle funzioni da lui svolte, a fronte delle dimissioni del personale preposto, anche le ulteriori mansioni di assistenza e sorveglianza, misura e contabilità e coordinazione della sicurezza nello svolgimento dei lavori;
che l'ufficio commissariale, tra le tante, nell'ordinanza n. 007486 del 24/11/2008 aveva dato del fatto che “in data 26/9/2008 prot. n. 15015 venivano trasmessi gli atti contabilità relativi al VI SAL a tutto il 15/9/2008 (…) redatti dal Direttore dei lavori di che trattasi, ing. ed ancora aveva disposto “l'approvazione degli atti Parte_1 contabili relativi al VI SAL (…) redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Parte_1
; che egli si era trovato a dover fronteggiare, per lo svolgimento di questo
[...] incarico, numerose emergenze, frutto del verificarsi di fattori imponderabili al momento dell'inizio dei lavori e che avevano comportato la ricerca di soluzioni tecniche complesse (piena disponibilità delle aree, la compresenza di più imprese all'interno del depuratore, con evidenti difficoltà sia in ragione degli interessi confliggenti delle stesse e sia a fronte della incompatibilità dei diversi Piani di
Sicurezza); che con verbale del 21/4/2003, a firma dell'Ing. Persona_2 dell'Ufficio del Commissario delegato (in cui si affermava che, considerato che durante il periodo occorrente per l'esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione “occorrerà eseguire una gestione che tendo conto dei lavori in corso di esecuzione e che pertanto la presenza contemporanea di due ditte potrebbe essere causa di disservizi, (…) preso atto della disponibilità del ad accettare il trasferimento della gestione all'ATI, fermo CP_7 restando che gli oneri derivanti da tale gestione restano a carico del preso CP_7 atto che tale gestione inizierà a partire dalla data della firma del presente verbale e determinerà con l'ultimazione dei lavori”) si era proceduto alla formale presa in consegna dell'impianto al Commissario delegato, dimostrando che la gestione dell'impianto aveva fatto capo all'Ufficio commissariale nel periodo contestato.
Evidenziava, quindi, che il rapporto era provato dal deposito in atti di tutte le comunicazioni da lui effettuate nello svolgimento di tale incarico, nonché da tutte quelle che a lui erano indirizzate proprio in qualità di responsabile della gestione (fra tutte il fax prot. n. 6467 del 7/8/2003 inviatogli dal Sindaco di Santa Maria del Cedro in qualità di “Direttore dei lavori di adeguamento e ampliamento e della gestione dell'impianto di depurazione di Santa Maria del Cedro”) e, tra i tanti documenti, anche dalla certificazione del 28/4/2009, prot. n. 4319, a firma del responsabile dell'area tecnica del Comune di Santa Maria del Cedro, che, per l'appunto, certificava “che la società IMPEC s.p.a. (…) gestisce a tutt'oggi, dal 21/3/2003,
l'impianto di depurazione e le n. 5 stazioni di sollevamento fognario di questo
Comune” e che “la Direzione del Servizio di Gestione citato è stata condotta, dal
21/3/2003 ad oggi, dal libero professionista dott. ing. . Parte_1
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20-
11-2019 la ed il Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_3 pro tempore, contestando la fondatezza delle censure svolte da controparte avverso la sentenza impugnata, di cui chiedevano la conferma, atteso che, a loro detta, il difetto di legittimazione passiva derivava, quanto al , dal Controparte_3 fatto che alcun rapporto era mai intercorso con l'attore, né tantomeno era ipotizzabile una sorta di responsabilità del convenuto per gli atti posti in essere – illo CP_3 tempore – dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale, mentre, quanto alla , poiché la legittimazione passiva competeva Controparte_1 esclusivamente alla Regione Calabria quale ente subentrante all'Ufficio
Commissariale ai sensi dell'art. 1 comma 422, Legge n. 147/2013.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 22-4-
2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Deve chiarirsi sul tema dedotto in causa in punto di stretto diritto, anche attraverso la ricognizione del contenuto di quegli stessi precedenti giurisprudenziali di legittimità che a mezzo del proposto gravame si contesta al primo giudice di avere disatteso e/o travisato con la pronuncia adottata, che la giurisprudenza di questa Corte ha, nei casi analoghi a quello in esame, rilevato sempre una carenza di legittimazione passiva della nonché dei vari Controparte_1 volta in volta evocati in giudizio, a favore del riconoscimento della Parte_2 legittimazione passiva nei confronti della Regione Calabria, in base al combinato disposto dell'art. 1, comma 422, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dell'art. 110 del codice di rito.
A tal proposito, infatti, è stato rilevato che, sebbene non pare esservi dubbio alcuno sul fatto che il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria è organo dell'amministrazione statale avente natura straordinaria e temporanea, l'art. 1, comma 422, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. Legge di stabilità) ha espressamente previsto che “alla scadenza dello stato di emergenza le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 5 commi 4-ter e 4 quater, della legge 24 febbraio 1992 n, 225, subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art. 5 bis, comma 5 del decreto legge 7 settembre 2001
n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401 già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.
Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.”.
Si evidenziava, ancora, che con sentenza n. 8 del 21 gennaio 2016 la Corte
Costituzionale aveva ritenuto la citata norma costituzionalmente legittima, in quanto con la dichiarata cessazione dell'emergenza, per un verso, viene meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione. Affermava, infatti, la Consulta che, pur dovendosi qualificare gli atti dei commissari delegati diretti a fronteggiare le emergenze di protezione civile come atti dell'amministrazione centrale dello Stato
“finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali” (cfr.
Corte cost. n. 159 del 2014), la funzione statale, che viene in rilievo in tali ipotesi, è meramente temporanea, nel senso “che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, dell'insorgere e del cessare della situazione di emergenza.
Essa è cioè solo e soltanto correlata allo stato di emergenza, rispetto al quale la Regione ordinariamente competente non è comunque estranea, giacché, nell'ambito dell'organizzazione policentrica della protezione civile, occorre che essa stessa fornisca l'intesa per la deliberazione del Governo e, dunque, cooperi in collaborazione leale e solidaristica.”. Per cui concludeva nel senso che “Il “venir meno” della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale − in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza: lettere a e b del comma 1 dell' art. 2 della L. n. 225 del 1992) - opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze.
Tanto comporta che il subentro dell'ente ordinariamente competente (ex art. 5, comma 4-ter, della L. n. 225 del 1992) investa appunto in toto la situazione in essere su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica”.
La Corte, in base ad un orientamento consolidato, non ha mai condiviso una lettura della norma suindicata nel senso di valutare la sussistenza della legittimazione passiva in base alla qualità del soggetto nominato a capo della struttura commissariale e/o in ragione dell'intesa che sulla sua nomina vi sia stata, ovvero, più specificamente, se il Commissario delegato a capo della struttura sia o meno un rappresentante delle amministrazioni e degli enti competenti ovvero soggetto dagli stessi designato, per cui ne discenderebbe il principio per il quale se il Commissario non coincida con il Presidente della Regione Calabria, ma sia invece un soggetto che appartiene ai ruoli dell'amministrazione statale, in tale ultimo caso la successione avverrà in capo allo Stato (e dunque alla Presidenza del Consiglio) e non all'ente che invece è ordinariamente competente.
Ha sempre ritenuto, infatti, questa Corte che la lettura dei commi 4 ter e 4 quater dell'art 5 Legge n. 225 del 1992 (oggetto di diverse modificazioni ad opera della Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 422, e da ultimo del D.Lgs. n. 1/2018 del
Codice della Protezione Civile) avallava la tesi per cui la deroga alla successione alla struttura commissariale del soggetto ordinariamente competente sia legata al fatto che vi è, in vista della cessazione dello stato d'emergenza, la nomina di un soggetto cui viene intestata la contabilità speciale o cui devolvere le risorse giacenti e che questo soggetto non coincida con quello ordinariamente competente o non sia nominato d'intesa con esso.
La norma, dunque, poneva - e non poteva che porre - una deroga alla successione a titolo universale non in ragione del tipo di nomina apicale della struttura cessata, ma in ragione del fatto che alcuni interventi potessero "non passare" all'ente competente e ciò rende logica quella deroga, altrimenti priva non solo di logica giuridica, ma anche di agevole operatività, aprendosi diversamente le porte ad una fase di verifica del soggetto successore ratione temporis, non priva di incertezze e di difficoltà.
Inoltre, il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2700 del 17 giugno 2016, aveva ritenuto che “la successione universale ex art 1, comma 422, della legge n. 147/2013 resti esclusa solo quando la Regione sia rimasta del tutto estranea alla nomina o alla designazione del Commissario delegato (o dei Commissari delegati). Sarebbe infatti del tutto incongruo e contrastante con la ratio della legge supporre che anche una sola temporanea e contingente interruzione della nomina o della designazione dei Commissari delegati da parte della Regione possa impedire il prodursi di quella successione universale che il legislatore ha avuto tendenzialmente di mira”.
La Corte Costituzionale, inoltre, rilevava che l'ambito applicativo dell'inciso normativo in esame si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui i Commissari delegati siano rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dalla stessa designati (cfr. punto 8.1.4., Corte Cost., 21 gennaio 2016, n. 8).
Ed ancora, la Consulta ha sempre ritenuto che il subentro della Regione nei rapporti giurisdizionali pendenti ex art. 110 c.p.c. è un effetto derivante non solo dal disposto normativo dell'art. 1 della Legge citata, ma dagli stessi principi generali propri sia dell'ordinamento processuale, che di quello sostanziale. Dacché, da un lato, da un punto di vista processuale, dalla cessazione dello stato di emergenza, con l'estinzione dell'Ufficio del Commissario delegato, appare plausibile desumere la sussistenza di un fenomeno successorio più correttamente inquadrabile, come ritenuto nella sentenza n. 8/2016 della Corte Costituzionale citata, nella disposizione di cui all'art. 110 c.p.c., mentre, dall'altro, da un punto di vista sostanziale, per l'individuazione del successore non potrà che tenersi conto dei criteri ordinari di ripartizione delle competenze amministrative previste per la materia de qua e da individuarsi pacificamente nella specie in capo alla Regione (cfr. sentenze n. 921/2021 R.G. Sent.
e n. 986/2020 R.G. Sent.).
Giova altresì richiamare in argomento l'ulteriore pronunciato da ultimo emesso in materia dalla Corte di Cassazione, come da sentenza depositata il 18-10-2023 n.
28970, che nel ribadire nuovamente i principi interpretativi sopra richiamati ha affermato che, in tema di successione tra enti pubblici, all'“Ufficio del Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria”, già previsto dall'art. 5 della Legge n. 225 del
1992 e soppresso in virtù di O.P.C.M. n. 4011 del 2012, è subentrata in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la Regione Calabria, avendo quest'ultima, quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipato alla designazione – così soddisfacendo la condizione prevista per il subentro ai sensi dell'art. 1, comma
422, secondo periodo, della Legge n. 147 del 2013 – del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indicazione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico, quando non identificato quest'ultimo nella persona dello stesso Presidente della Giunta Regionale, e sulla cui scorta dunque non può che giungersi alla conferma della decisione di primo grado che ha dichiarato nella fattispecie oggetto di controversia il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali convenute in favore di quella dell'ente regionale.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, in esse ritenuto assorbito l'esame di ogni altra questione dedotta con l'interposta impugnazione, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, mentre, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore delle appellate delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e del Controparte_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] con atto di citazione notificato il 28-10-2019, avverso la sentenza del Tribunale
Civile di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 15-5-2019 n. 877, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2108 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale RI e Maria Parte_1
VI RI in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in
Catanzaro, Via Luigi Pascali n. 6;
- appellante -
contro
in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_2
, in persona del Controparte_3
pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato CP_4 di Catanzaro, presso la cui sede, sita in Catanzaro, Via G. Da Fiore n. 34, sono domiciliate ex lege;
- appellate - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) accertare e dichiarare che l'Ing. ha svolto l'attività di Direzione Parte_1 dei lavori per la costruzione di collettori e dell'impianto di depurazione per il
Comune di Santa Maria del Cedro e di gestione dell'impianto stesso di cui in narrativa, maturando il diritto ai relativi compensi, nella misura di complessivi €uro
580.565,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che sarà accertata e determinata nel corso del presente giudizio;
2) accertare e dichiarare che la in persona del pro tempore, e il Controparte_1 CP_2 , in persona del Controparte_3
pro tempore, sono tenuti al pagamento, in solido fra loro, dei suddetti CP_4 compensi spettanti all'Ing. Arcuri;
3) per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del pro tempore, e il Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del pro Controparte_3 CP_4 tempore, al pagamento, in solido fra loro, ed in favore dell'Ing. della Pt_1 complessiva somma di €uro 406.210,48, oltre Cassa previdenziale ed IVA come per legge, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, anche a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., che sarà accertata nel corso del presente giudizio, ciò al netto degli acconti già versati, oltre interessi legali e/o moratori come per legge;
4) condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, contributo Cassa
Avvocati ed IVA come per legge.
- Per le appellate: Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis:
1. Rigettare l'appello;
2. Vinte le spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ing.
[...]
evidenziava di essere stato nominato con delibera n. 71 del 31-1-2003 del Pt_1 responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di costruzione di "collettori e impianto di depurazione per il Comune di Santa Maria del Cedro" a ciò autorizzato con ordinanza commissariale n. 1728/2008, con l'incarico di procedere alla immediata consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto di appalto.
Evidenziava, altresì, che a far data dal 21-3-2003 e sino al 31-5-2010 si era occupato della gestione dell'impianto e ha redatto, su incarico dell'Ufficio Commissariale, due perizie presentate, rispettivamente, nel dicembre 2004 e nel marzo 2005.
Rilevava di aver maturato, per l'espletamento di dette attività un compenso pari ad euro 580.565,97, calcolato ai sensi del D.M. 4-4-2001 e che nonostante le ripetute richieste ed il regolare svolgimento dell'incarico, l'amministrazione convenuta aveva provveduto al pagamento di due acconti e non anche a corrispondere il saldo.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la in Controparte_1 persona del e il CP_5 Controparte_3
, per sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
[...] Si costituivano in giudizio la in persona del Controparte_1
Presidente p.t., ed il , Controparte_6 in persona del ministro p.t., eccependo il loro difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Calabria, quale ente subentrante all'Ufficio Commissariale ai sensi dell'att. 1 comma 422 L. 147/2013.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda per nullità dei contratti in quanto non stipulati dal soggetto titolare dell'ufficio e perché esulanti dai poteri dell'Ufficio Commissariale.
Con ordinanza del 15-3-2017 il G.I. invitava le parti a precisare le conclusioni ritenendo che la causa potesse essere decisa allo stato degli atti.
All'udienza del 2-11-2018 le patti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
Alla stessa udienza la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”.
Con sentenza depositata in data 15-5-2019 n. 877, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiarava il difetto di legittimazione passiva delle convenute in favore di quella della Regione Calabria e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 28-10-2019, , Parte_1 invocandone la riforma per i motivi qui di seguito esposti.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accolto l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dalle convenute dando rilievo,
a suo dire in modo errato, al momento in cui aveva avuto origine il rapporto controverso, in tal modo prediligendo la soluzione interpretativa che focalizzava nella formazione del rapporto obbligatorio il momento al quale far riferimento per la individuazione soggetto chiamato a succedere all'Ufficio commissariale.
Precisava, quindi, in argomento che il Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria aveva cessato le sue funzioni giusta
O.P.C.M. n. 4011 del 22/3/2012 e, successivamente, con O.P.C.M. del 14/3/2013, n.
57, erano state stabilite le modalità di trasferimento delle relative competenze in capo agli organi ordinariamente deputati alle operazioni di gestione dei rifiuti, riportando il disposto di cui all'art. 1, c. 422, Legge n. 147/2013, che contemplava una fattispecie di successione universale nei rapporti, con conseguente applicazione dell'art. 110 c.p.c., nei casi in cui i soggetti nominati Commissari delegati fossero rappresentanti degli enti ordinariamente competenti oppure dagli stessi designati. Riteneva, dunque, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure in punto di recepimento dell'orientamento secondo il quale il Commissario a cui fare riferimento per l'individuazione dell'ente successore è quello in carica all'epoca in cui si sono verificati i fatti da cui ha avuto origine il rapporto controverso e, in applicazione del quale, era stata per l'appunto accolta l'eccezione di difetto di legittimazione spiegata ex adverso, posto che nel 2003 l'ufficio del Commissario delegato era impersonato dall'allora Presidente della Regione Calabria in carica, sarebbe stato più corretto applicare il differente orientamento che sostiene che il
Commissario delegato al quale far riferimento, per l'applicazione della disciplina successoria contenuta nel citato art. 1, c. 422, Legge n. 147/2013, sia l'ultimo dei
Commissari succedutisi nel tempo, nel caso di specie il Prefetto Persona_1
giusta O.P.C.M. 23/11/2011, n. 3983.
[...]
Evidenziava, ancora, che il richiamato disposto normativo, nel far espresso riferimento “alla scadenza dello stato di emergenza”, individuava il momento da prendere in considerazione per l'applicazione della norma fissando in quello conclusivo dell'Ufficio commissariale lo stato delle cose per la determinazione del soggetto chiamato a subentrarvi;
che diversamente i rapporti in capo all'Ufficio
Commissariale sarebbero andati a ricadere nell'una o nell'altra sfera a seconda della qualità del soggetto in carica al momento del conferimento, con ciò contravvenendosi al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione;
che il meccanismo di successione delineato dall'art. 1, comma 422, Legge n.
147/2013 presupponeva necessariamente una successione a titolo universale, incompatibile con la statuizione impugnata fondata invece sulla configurabilità di una successione in capo alla Regione Calabria o al Governo, a seconda che il
Commissario in carica al momento dell'assunzione dell'impegno fosse stato o meno un rappresentante dell'ente.
Veniva poi ulteriormente puntualizzato a mezzo del proposto gravame come, aderendosi all'orientamento di cui all'impugnata sentenza, esso professionista appellante, avendo svolto molteplici attività e rapporti, dal 2003 al 2010, autorizzate e instaurati con i Commissari di volta in volta susseguitisi, alcuni dei quali idonei a soddisfare il presupposto di cui all'ultima parte del comma 422 dell'art. 1, Legge cit.
e altri no, sarebbe stato costretto a rivolgersi all'uno o all'altro soggetto, Regione
Calabria o , a seconda dell'attività in questione che, Controparte_1 nonostante riconducibile ad un unico progetto, si era articolata in più compiti, con evidente vulnus del proprio diritto di credito. Aggiungeva, poi, parte appellante che aderendo ad una interpretazione più estensiva della norma in questione nel senso di doversi ritenere che la successione universale in essa prevista restasse esclusa solo quando la Regione fosse rimasta del tutto estranea alla nomina o alla designazione del Commissario delegato, e ciò sulla base di un significato da attribuire al termine impiegato “designati” tale da ricomprendere anche le ipotesi in cui la Regione si fosse limitata anche soltanto ad indicare il soggetto da nominare, si sarebbe finito per non potersi mai configurare una legittimazione passiva esclusiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto la Regione aveva sempre, quanto meno, provveduto ad indicare i soggetti che avrebbero potuto ricoprire il ruolo di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio regionale.
Quanto al merito della pretesa azionata affermava l'appellante che il compenso oggetto di essa era basato sull'applicazione dei parametri ministeriali e, in particolare, del D.M. 4/4/2001 e che tale funzione non era mai stata contestata dalla amministrazione statale la quale gli aveva riconosciuto in maniera del tutto arbitraria ed erronea un compenso notevolmente inferiore a quello spettante e pari ad €uro
326.514,95 (riferiti alle sole funzioni di Direttore dei lavori); che anche in corso giudizio le allora parti convenute non avevano negato la ricostruzione della vicenda così come da lui operata. limitandosi esclusivamente a contestare la validità degli incarichi perché non conferiti dal soggetto titolare dell'Ufficio e perché esulanti dai poteri dell'Ufficio Commissariale, con la conseguenza si sarebbe dovuto applicare nel caso di specie il principio per cui i fatti allegati al processo, se non specificamente contestati, devono ritenersi pacifici.
Più nello specifico, sulla questione della nullità della nomina del professionista appellante veniva opposto nel gravame come questa fosse priva di fondamento, in quanto il Commissario veniva naturalmente nominato proprio al fine di adottare tutti i provvedimenti, anche in deroga, necessari ad affrontare l'emergenza, per cui non solo poteva normalmente nominare dei soggetti attuatori cui delegare le proprie funzioni, ma poteva anche avvalersi del personale amministrativo, pure a livello dirigenziale, già in servizio presso gli enti locali coinvolti nell'emergenza o presso altri enti pubblici così come servirsi di personale scelto sulla base di criteri puramente fiduciari, sostenendosi altresì che ad ogni modo, anche laddove l'incarico conferito fosse stato da ritenere affetto da vizi, le somme richieste sarebbero dovute essere corrisposte ex art. 2041 c.c..
Affermava, infatti, a tale ultimo riguardo l'appellante che la concreta effettuazione delle attività di direzione dei lavori e gestione dell'impianto, nonché di redazione delle perizie emergeva dagli atti di causa e, in particolare, dall'avvenuta corresponsione in proprio favore di due acconti, uno pari ad euro 30.795,96 ed un altro di €uro 143.559,53; che l'utilità di detta opera o prestazione risultava in modo esplicito con atti formali;
che l'amministrazione non poteva in alcun modo dimostrare che l'attività non fosse stata voluta o si fosse svolta in maniera inconsapevole, attese le numerose comunicazioni prodotte, ove si faceva riferimento alla prestazione resa;
che l'amministrazione statale aveva omesso di considerare che erano confluite nelle funzioni da lui svolte, a fronte delle dimissioni del personale preposto, anche le ulteriori mansioni di assistenza e sorveglianza, misura e contabilità e coordinazione della sicurezza nello svolgimento dei lavori;
che l'ufficio commissariale, tra le tante, nell'ordinanza n. 007486 del 24/11/2008 aveva dato del fatto che “in data 26/9/2008 prot. n. 15015 venivano trasmessi gli atti contabilità relativi al VI SAL a tutto il 15/9/2008 (…) redatti dal Direttore dei lavori di che trattasi, ing. ed ancora aveva disposto “l'approvazione degli atti Parte_1 contabili relativi al VI SAL (…) redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Parte_1
; che egli si era trovato a dover fronteggiare, per lo svolgimento di questo
[...] incarico, numerose emergenze, frutto del verificarsi di fattori imponderabili al momento dell'inizio dei lavori e che avevano comportato la ricerca di soluzioni tecniche complesse (piena disponibilità delle aree, la compresenza di più imprese all'interno del depuratore, con evidenti difficoltà sia in ragione degli interessi confliggenti delle stesse e sia a fronte della incompatibilità dei diversi Piani di
Sicurezza); che con verbale del 21/4/2003, a firma dell'Ing. Persona_2 dell'Ufficio del Commissario delegato (in cui si affermava che, considerato che durante il periodo occorrente per l'esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione “occorrerà eseguire una gestione che tendo conto dei lavori in corso di esecuzione e che pertanto la presenza contemporanea di due ditte potrebbe essere causa di disservizi, (…) preso atto della disponibilità del ad accettare il trasferimento della gestione all'ATI, fermo CP_7 restando che gli oneri derivanti da tale gestione restano a carico del preso CP_7 atto che tale gestione inizierà a partire dalla data della firma del presente verbale e determinerà con l'ultimazione dei lavori”) si era proceduto alla formale presa in consegna dell'impianto al Commissario delegato, dimostrando che la gestione dell'impianto aveva fatto capo all'Ufficio commissariale nel periodo contestato.
Evidenziava, quindi, che il rapporto era provato dal deposito in atti di tutte le comunicazioni da lui effettuate nello svolgimento di tale incarico, nonché da tutte quelle che a lui erano indirizzate proprio in qualità di responsabile della gestione (fra tutte il fax prot. n. 6467 del 7/8/2003 inviatogli dal Sindaco di Santa Maria del Cedro in qualità di “Direttore dei lavori di adeguamento e ampliamento e della gestione dell'impianto di depurazione di Santa Maria del Cedro”) e, tra i tanti documenti, anche dalla certificazione del 28/4/2009, prot. n. 4319, a firma del responsabile dell'area tecnica del Comune di Santa Maria del Cedro, che, per l'appunto, certificava “che la società IMPEC s.p.a. (…) gestisce a tutt'oggi, dal 21/3/2003,
l'impianto di depurazione e le n. 5 stazioni di sollevamento fognario di questo
Comune” e che “la Direzione del Servizio di Gestione citato è stata condotta, dal
21/3/2003 ad oggi, dal libero professionista dott. ing. . Parte_1
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20-
11-2019 la ed il Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_3 pro tempore, contestando la fondatezza delle censure svolte da controparte avverso la sentenza impugnata, di cui chiedevano la conferma, atteso che, a loro detta, il difetto di legittimazione passiva derivava, quanto al , dal Controparte_3 fatto che alcun rapporto era mai intercorso con l'attore, né tantomeno era ipotizzabile una sorta di responsabilità del convenuto per gli atti posti in essere – illo CP_3 tempore – dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale, mentre, quanto alla , poiché la legittimazione passiva competeva Controparte_1 esclusivamente alla Regione Calabria quale ente subentrante all'Ufficio
Commissariale ai sensi dell'art. 1 comma 422, Legge n. 147/2013.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza collegiale del 22-4-
2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, e all'esito la Corte assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, da ritenersi infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Deve chiarirsi sul tema dedotto in causa in punto di stretto diritto, anche attraverso la ricognizione del contenuto di quegli stessi precedenti giurisprudenziali di legittimità che a mezzo del proposto gravame si contesta al primo giudice di avere disatteso e/o travisato con la pronuncia adottata, che la giurisprudenza di questa Corte ha, nei casi analoghi a quello in esame, rilevato sempre una carenza di legittimazione passiva della nonché dei vari Controparte_1 volta in volta evocati in giudizio, a favore del riconoscimento della Parte_2 legittimazione passiva nei confronti della Regione Calabria, in base al combinato disposto dell'art. 1, comma 422, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dell'art. 110 del codice di rito.
A tal proposito, infatti, è stato rilevato che, sebbene non pare esservi dubbio alcuno sul fatto che il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria è organo dell'amministrazione statale avente natura straordinaria e temporanea, l'art. 1, comma 422, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. Legge di stabilità) ha espressamente previsto che “alla scadenza dello stato di emergenza le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 5 commi 4-ter e 4 quater, della legge 24 febbraio 1992 n, 225, subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art. 5 bis, comma 5 del decreto legge 7 settembre 2001
n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001 n. 401 già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.
Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.”.
Si evidenziava, ancora, che con sentenza n. 8 del 21 gennaio 2016 la Corte
Costituzionale aveva ritenuto la citata norma costituzionalmente legittima, in quanto con la dichiarata cessazione dell'emergenza, per un verso, viene meno la struttura commissariale che l'ha gestita e, per altro verso, nei rapporti da questa posti in essere ragionevolmente è chiamato a subentrare l'ente territoriale ordinariamente competente, in virtù di un radicamento sia spaziale che funzionale (alle esigenze dell'ente stesso) dei rapporti in questione. Affermava, infatti, la Consulta che, pur dovendosi qualificare gli atti dei commissari delegati diretti a fronteggiare le emergenze di protezione civile come atti dell'amministrazione centrale dello Stato
“finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali” (cfr.
Corte cost. n. 159 del 2014), la funzione statale, che viene in rilievo in tali ipotesi, è meramente temporanea, nel senso “che si origina e si elide (nasce e muore) in ragione, rispettivamente, dell'insorgere e del cessare della situazione di emergenza.
Essa è cioè solo e soltanto correlata allo stato di emergenza, rispetto al quale la Regione ordinariamente competente non è comunque estranea, giacché, nell'ambito dell'organizzazione policentrica della protezione civile, occorre che essa stessa fornisca l'intesa per la deliberazione del Governo e, dunque, cooperi in collaborazione leale e solidaristica.”. Per cui concludeva nel senso che “Il “venir meno” della struttura commissariale, per il cui tramite lo Stato ha in concreto esercitato la funzione emergenziale, integra dunque il presupposto di una necessitata successione nei rapporti da questa posti in essere, che risultino ancora in atto, la cui riconduzione al fenomeno della successione universale è scelta legislativa non incongrua rispetto alle premesse che la sorreggono. I rapporti implicati da tale successione, infatti, sono correlati all'esercizio di una competenza che si è dispiegata su un tessuto fattuale (sociale ed economico) e giuridico, quello afferente al territorio inciso dalla situazione emergenziale, sul quale − in assenza di detta situazione (e, dunque, non solo in via ordinaria, ma anche a fronte di eventi calamitosi di minor rilevanza: lettere a e b del comma 1 dell' art. 2 della L. n. 225 del 1992) - opera l'ente territorialmente competente secondo il normale assetto delle attribuzioni costituzionali (legislative, regolamentari e amministrative). Ed è perciò ragionevole che le conseguenze (sia fattuali che) giuridiche, che residuano alla cessazione dello stato di emergenza e insistono ancora sull'anzidetto assetto territoriale, siano governate nuovamente in base all'ordinario sistema di competenze.
Tanto comporta che il subentro dell'ente ordinariamente competente (ex art. 5, comma 4-ter, della L. n. 225 del 1992) investa appunto in toto la situazione in essere su cui lo Stato non può più esercitare alcuna competenza giuridica”.
La Corte, in base ad un orientamento consolidato, non ha mai condiviso una lettura della norma suindicata nel senso di valutare la sussistenza della legittimazione passiva in base alla qualità del soggetto nominato a capo della struttura commissariale e/o in ragione dell'intesa che sulla sua nomina vi sia stata, ovvero, più specificamente, se il Commissario delegato a capo della struttura sia o meno un rappresentante delle amministrazioni e degli enti competenti ovvero soggetto dagli stessi designato, per cui ne discenderebbe il principio per il quale se il Commissario non coincida con il Presidente della Regione Calabria, ma sia invece un soggetto che appartiene ai ruoli dell'amministrazione statale, in tale ultimo caso la successione avverrà in capo allo Stato (e dunque alla Presidenza del Consiglio) e non all'ente che invece è ordinariamente competente.
Ha sempre ritenuto, infatti, questa Corte che la lettura dei commi 4 ter e 4 quater dell'art 5 Legge n. 225 del 1992 (oggetto di diverse modificazioni ad opera della Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 422, e da ultimo del D.Lgs. n. 1/2018 del
Codice della Protezione Civile) avallava la tesi per cui la deroga alla successione alla struttura commissariale del soggetto ordinariamente competente sia legata al fatto che vi è, in vista della cessazione dello stato d'emergenza, la nomina di un soggetto cui viene intestata la contabilità speciale o cui devolvere le risorse giacenti e che questo soggetto non coincida con quello ordinariamente competente o non sia nominato d'intesa con esso.
La norma, dunque, poneva - e non poteva che porre - una deroga alla successione a titolo universale non in ragione del tipo di nomina apicale della struttura cessata, ma in ragione del fatto che alcuni interventi potessero "non passare" all'ente competente e ciò rende logica quella deroga, altrimenti priva non solo di logica giuridica, ma anche di agevole operatività, aprendosi diversamente le porte ad una fase di verifica del soggetto successore ratione temporis, non priva di incertezze e di difficoltà.
Inoltre, il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 2700 del 17 giugno 2016, aveva ritenuto che “la successione universale ex art 1, comma 422, della legge n. 147/2013 resti esclusa solo quando la Regione sia rimasta del tutto estranea alla nomina o alla designazione del Commissario delegato (o dei Commissari delegati). Sarebbe infatti del tutto incongruo e contrastante con la ratio della legge supporre che anche una sola temporanea e contingente interruzione della nomina o della designazione dei Commissari delegati da parte della Regione possa impedire il prodursi di quella successione universale che il legislatore ha avuto tendenzialmente di mira”.
La Corte Costituzionale, inoltre, rilevava che l'ambito applicativo dell'inciso normativo in esame si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui i Commissari delegati siano rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dalla stessa designati (cfr. punto 8.1.4., Corte Cost., 21 gennaio 2016, n. 8).
Ed ancora, la Consulta ha sempre ritenuto che il subentro della Regione nei rapporti giurisdizionali pendenti ex art. 110 c.p.c. è un effetto derivante non solo dal disposto normativo dell'art. 1 della Legge citata, ma dagli stessi principi generali propri sia dell'ordinamento processuale, che di quello sostanziale. Dacché, da un lato, da un punto di vista processuale, dalla cessazione dello stato di emergenza, con l'estinzione dell'Ufficio del Commissario delegato, appare plausibile desumere la sussistenza di un fenomeno successorio più correttamente inquadrabile, come ritenuto nella sentenza n. 8/2016 della Corte Costituzionale citata, nella disposizione di cui all'art. 110 c.p.c., mentre, dall'altro, da un punto di vista sostanziale, per l'individuazione del successore non potrà che tenersi conto dei criteri ordinari di ripartizione delle competenze amministrative previste per la materia de qua e da individuarsi pacificamente nella specie in capo alla Regione (cfr. sentenze n. 921/2021 R.G. Sent.
e n. 986/2020 R.G. Sent.).
Giova altresì richiamare in argomento l'ulteriore pronunciato da ultimo emesso in materia dalla Corte di Cassazione, come da sentenza depositata il 18-10-2023 n.
28970, che nel ribadire nuovamente i principi interpretativi sopra richiamati ha affermato che, in tema di successione tra enti pubblici, all'“Ufficio del Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria”, già previsto dall'art. 5 della Legge n. 225 del
1992 e soppresso in virtù di O.P.C.M. n. 4011 del 2012, è subentrata in tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la Regione Calabria, avendo quest'ultima, quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipato alla designazione – così soddisfacendo la condizione prevista per il subentro ai sensi dell'art. 1, comma
422, secondo periodo, della Legge n. 147 del 2013 – del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indicazione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico, quando non identificato quest'ultimo nella persona dello stesso Presidente della Giunta Regionale, e sulla cui scorta dunque non può che giungersi alla conferma della decisione di primo grado che ha dichiarato nella fattispecie oggetto di controversia il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali convenute in favore di quella dell'ente regionale.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, in esse ritenuto assorbito l'esame di ogni altra questione dedotta con l'interposta impugnazione, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, mentre, in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore delle appellate delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e del Controparte_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] con atto di citazione notificato il 28-10-2019, avverso la sentenza del Tribunale
Civile di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata in data 15-5-2019 n. 877, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)