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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2282/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 24.4.2023 da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Milano alla Piazza della Repubblica, n. 6, (cap 20121), numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. I.V.A.
, in persona del legale rapp.te pro tempore dr. nato a [...] P.IVA_1 Parte_2
Giuseppe ES (NA) il 25/09/1972, rappresentata e difesa unitamente dagli Avv.ti PAOLO PECORA ( ) ed ELENA POLLIO (C.F. CodiceFiscale_1
) del foro di Napoli e dagli avv. MARTINA BRUSCAGNIN, CodiceFiscale_2
(C.F. ) e NICOLA TURCO (C.F. ) CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4 del foro di Padova
attrice opponente
CONTRO (C.F.: ), CP_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede Controparte_2 legale in Milano alla Piazza Lima n. 1, rappresentata e difesa dall'avv.
CARMELO VINCI (C.F. ) – pec C.F._5 Email_1
– ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Professionale di quest'ultimo, sito in Martina Franca (TA), alla Via Leonida, n. 17
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE: respinta ogni contraria eccezione e richiesta e revocato in ogni caso il D.I. opposto,
1. accertare e dichiarare che l'intero credito azionato da non è CP_1 esigibile non avendo l'opposta dato prova dell'avvenuto assolvimento delle obbligazioni retributive e contributive relative ai dipendenti addetti al servizio, contributi dei quali anzi, la stessa ha documentato l'omesso pagamento e la CP_1 successiva richiesta di un rateizzo per il quale non ha dimostrato che siano state poi pagate le 19 rate, nonostante l'ordine di esibizione delle quietanze di pagamento e del DURC aggiornato della società , e per l'effetto rigettare ogni domanda di Parte_3 pagamento dell'opposta;
2. per contro, in accoglimento delle domande riconvenzionali formulate da
[...]
accertare il grave inadempimento di nella esecuzione del Parte_1 CP_1 contratto e pronunciare la risoluzione del contratto dedotto in lite alla data del 16.8.2021 per inadempimento dell'appaltatore. Per l'effetto poi: (i) dichiarare non dovuto il pagamento delle fatture emesse dopo il 16.8.2021 da (n. 2084 CP_1
e n. 2085 del 31.08.2021) per complessivi € 13.952,08; (ii) condannare la CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore al risarcimento dei danni patrimoniali
[...]
e non patrimoniali subiti da i primi, nella misura di € Parte_1
36.769,46 (€ 31.310,46 sborsati su sentenze emesse in favore dei dipendenti addetti all'appalto e € 5.459,00 pagati alla ed i secondi, da disdoro Controparte_3 commerciale e maggiori oneri, che il Tribunale vorrà liquidare secondo equità ovvero, e comunque, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'opponente nella misura che il Tribunale riterrà accertata o di voler liquidare secondo equità;
3. In via del tutto subordinata, laddove si accerti un qualunque credito dell'opposta, ai sensi dell'art. 1243 codice civile dichiarare l'estinzione di tale credito per compensazione con il maggior credito di per poi, Parte_1 all'esito, condannare al pagamento della differenza a credito di CP_1
Parte_1
4. Con vittoria in ogni caso di spese diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA NEL MERITO
1. respingersi e/o rigettarsi, per i motivi sopra esplicitati, l'opposizione proposta da - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - Parte_1 in quanto inammissibile, improcedibile e infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 542/2023 emesso dal Tribunale di ZA nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1149/2023 R.G., condannare la medesima opponente al pagamento in favore della odierna opposta della somma pari ad € 51.789,25, oltre interessi moratori ex d. lgs. N. 231/02, dal dovuto al saldo;
2. in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di un seppure parziale
2 accoglimento delle avverse domande e/o comunque di annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque e ad ogni modo la opponente al pagamento in favore della odierna opposta Parte_1 della somma pari ad € 51.789,25, oltre ad interessi moratori e/o della diversa, maggiore o minore, somma che risultasse comunque dovuta anche a seguito della procedenda istruttoria;
3. Rigettarsi, in ogni caso, la domanda riconvenzionale spiegata da parte Opponente poiché generica, indeterminata, oltre ad essere destituita di ogni fondamento giuridico-fattuale.
4. in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, limitare la liquidazione del danno nei limiti del provato e di quanto effettivamente imputabile alla , disponendo eventualmente CP_1 la compensazione con le somme di cui quest'ultima dovesse risultare essere creditrice.
5. con vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che ne ha fatto personale anticipazione. In via istruttoria: Si insiste, anche, ove occorra, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza resa in corso del presente giudizio in data 06.06.2024, nella richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella propria memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., qui di seguito riportati e trascritti: “chiede, altresì, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze tutte precedute dalla locuzione “Vero che”: 1. “… in forza di contratto di appalto del 10.08.2020 e delle successive proroghe la società ha effettuato su incarico di il servizio di pulizia CP_1 Parte_1
e riassetto camere presso la struttura alberghiera denominata “Hotel Villa Barbarich” ubicata in Venezia, di proprietà dell'odierna Opponente, come da contratto sub allegato che si rammostra al teste (all. ti 2, 3, 4 e 5 del fascicolo monitorio);
2. “ …. per i servizi di pulizia di cui al precedente punto 1. emetteva le CP_1 fatture indicate nella “situazione partite sintetica per clienti” allegata come da documentazione sub 7 e 8 del fascicolo monitorio che si rammostrano al teste”;
3. “ … nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale di cui ai precedenti punti 1., 2., alcuna contestazione perveniva dalla società al Parte_1
Responsabile d'Area indicato dalla sul reale espletamento dei servizi CP_1 indicati dalle fatture emesse da di cui alla documentazione 8 del CP_1 fascicolo monitorio”
4. “… aveva accesso libero al portale Hoida che conteneva la Parte_1 documentazione attestante la regolarità contributiva della appaltatrice e della subappaltatrice”.
5. “… nei primi giorni dell'agosto 2021, alcuni dipendenti avevano paventato l'astensione dal lavoro per problematiche afferenti il rapporto che legava
3 quest'ultimi alla società subappaltatrice della astensione che veniva CP_1 fatta rientrare immediatamente, con conseguente espletamento da parte dei seguenti dipendenti: , , e Parte_4 CP_4 Persona_1 [...]
, delle prestazioni contrattualmente concordate e realmente fruite Persona_2 da per il mese di agosto 2021”. Parte_1
Si indica come teste sui sopra indicati capitoli, la SI.ra , Testimone_1 residente in [...].
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice
[...] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 542/2023 Parte_5 Pt_6 emesso dal Tribunale di ZA nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 1149/2023 per il pagamento della somma di € 51.789,25 oltre interessi e spese, in favore di , in forza di contratto di appalto del CP_1
10.08.2020 per la fornitura del servizio di riassetto da effettuarsi presso la struttura alberghiera denominata “Hotel Villa Barbarich” di Venezia, come da 8 fatture emesse per la fornitura dei servizi espletati nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 ed il 31 agosto 2021 . L'attrice opponente affermava che nulla era dovuto dall'opponente che anzi, vanta crediti nei confronti di in esito alla risoluzione per inadempimento del CP_1 contratto dedotto in lite. Infatti a giugno 2021 a fronte dell'inadempimento dell'appaltatore dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), la Committente aveva legittimamente sospeso il pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante l'esposizione al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad agosto 2021 la stessa Committente aveva risolto il contratto per grave inadempimento di con l'intimazione CP_1 recapitata a mezzo pec 16.8.2021 , e in seguito aveva dovuto effettivamente pagare non solo gli oneri ma anche le retribuzioni ex art. 29 d.lgs. 276/2003 agli addetti all'appalto. Allegava inoltre che ad agosto 2021 le prestazioni di cui al contratto non erano state rese per lo sciopero del personale addetto ai servizi, che non veniva pagato dalla subappaltatrice Infatti con la nota del 29 dicembre 2020 (doc.3) CP_5 recapitata a mezzo pec il 30 dicembre 2020 (doc.4) aveva comunicato che CP_1
“ferme tutte le garanzie in ordine di manleva e in ordine di responsabilità che permane in capo alla scrivente” la subappaltatrice subentrava alla Parte_3
, unica autorizzata al subappalto ex art. 1 del contratto, con Controparte_6 decorrenza dal 1.1.2021. Pertanto gli importi per € 13.952,08 di cui alle fatture nn. 2084 e 2085 del
31.08.2021 relative alle prestazioni del mese di agosto 2021 non erano dovuti.
4 Inoltre a causa dell'inadempimento di e della sua subappaltatrice CP_1 Pt_3
l'opponente era stata già costretta a pagare:
-€ 31.310,46 in forza di sentenze emesse contro di essa ed in favore dei dipendenti addetti all'appalto in virtù del cit. art. 29, comma 2, d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 che stabilisce la responsabilità solidale per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto.
-€ 5.459,00 alla chiamata ad agosto 2021 a svolgere i servizi in Controparte_3 sostituzione del personale in sciopero. Nel frattempi era stato eseguito dalla Procura della Repubblica di Milano il sequestro di tutti i conti correnti di nell'ambito di una inchiesta per evasione fiscale e CP_1 contributiva operata di concerto con e le altre subappaltatrici: secondo Pt_3
l'accusa, mediante false fatturazioni e indebite compensazioni appaltatore e subappaltatore avrebbero fatto risultare versati contributi in realtà mai pagati, e per i quali esisteva il vincolo solidale della Committente. A luglio 2021 veniva notificato all'amministratore di HE, in relazione ad analogo appalto svolto per altra società del medesimo gruppo (FHG s.r.l.), un verbale CP_1 ispettivo . A prescindere dal definitivo accertamento di tali illeciti, il mancato pagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi da parte del subappaltatore costituiva inadempimento grave, ex art. 1455 c.c., e tale da legittimare la Pt_3 risoluzione immediata del contratto ex art. 1453 c.c. e tanto si intimava a CP_1 notificando anche a l'intimazione di risoluzione dell'agosto 2021 (doc.8), e Pt_3 con comunicazioni successive (doc.9) HE confermava che tutte le somme maturate a credito dall'appaltatore restavano a disposizione della Autorità Giudiziaria e comunque sarebbero state trattenute a garanzia della committente, dell' e dei CP_7 lavoratori. Pervenivano in seguito anche accertamenti ispettivi e contestazioni per irregolarità di varia natura e i ricorsi dei dipendenti al Giudice del Lavoro, a fronte dei quali HE era stata costretta a resistere nei giudizi per non sborsare più di quanto dovuto dal momento che i lavoratori domandavano il pagamento anche di altri emolumenti, per i quali non trovava applicazione il regime della garanzia solidale di cui all'art. 29 del D.Lvo 10.9.2003 n. 276. Le sentenze di condanna emesse dal Giudice del Lavoro di Venezia (docc. 14, 15, 16 e 17) infatti, accoglievano solo parzialmente le domande proposte dai lavoratori, e avevano comportato per HE esborsi per oltre 31.300,00 euro (docc.18-39) , a causa dell' accertato il mancato pagamento delle retribuzioni dovute da di da giugno Parte_7 CP_1 ad agosto 2021 spettanti a (sentenza 724/22) Persona_3 Parte_4
(sentenza 574/22) (sentenza 576/22)
[...] Parte_8
(sentenza n. 575/22) Persona_2
( € 8.228,22 Parte_4
-di cui € 6.508,87 al dipendente ed al suo procuratore ed € 1.720,24 per spese di difesa tecnica nel giudizio come da fatture in atti. Gli importi pagati sono documentati dall'assegno intestato al lavoratore che reca l'importo di € 5.749,90 (doc.18) al netto trattenuta RP assolta dalla
5 HE quale sostituto di imposta (€ 757,97) e versata con F24 (doc.38) e dai bonifici e dalla parcelle dei difensori (doc. 19-22);
€ 11.516,13 Persona_2
-di cui € 9.738,09 al dipendente ed al suo procuratore ed € 1.778,04 per spese di difesa tecnica nel giudizio come da fatture in atti. Gli importi pagati sono documentati dall'assegno intestato al lavoratore che reca l'importo di € 8.366,99 (doc. 23) al netto trattenuta RP assolta dalla HE quale sostituto di imposta (€ 1.371,10) e versata con F24 (doc.38) e dai bonifici e dalla parcelle dei difensori (docc. 24-27); 3. € 6.305,95 Parte_8
- di cui € 4.801,13 al dipendente ed al suo procuratore ed € 1.504,82 per spese di difesa tecnica nel giudizio come da fatture in atti. Gli importi pagati sono documentati dall'assegno intestato al lavoratore che reca l'importo di € 4.408,64 (doc.28) al netto trattenuta RP assolta dalla HE quale sostituto di imposta (€ 392,49) e versata con F24 (doc.38) e dai bonifici e dalla parcelle dei difensori (docc. 29-32). 4. € 5.260,16 Persona_3
-di cui € 2.088,16 alla dipendente, € 2.188,68 al suo procuratore ed € 983,32 per spese di difesa tecnica nel giudizio come da fatture in atti. Gli importi pagati sono documentati dall'assegno intestato al lavoratore che reca l'importo di € 1.656,42 (doc.33) al netto trattenuta RP assolta dalla HE quale sostituto di imposta (€ 431,74) e versata con F24 (doc.39) e dai bonifici e dalla parcelle dell'avv. Monticelli (doc.34 e 35) e dei difensori di HE (docc.36 e 37). L'attrice opponente chiedeva pertanto sentire accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento di essa del contratto di appalto azionato e accertate CP_1 che nulla era ad essa dovuto, la revoca del decreto opposto, e in via riconvenzionale
“il risarcimento dei danni dubiti e subendi per effetto di tale inadempimento e di essere manlevata e tenute indenne anche per i maggiori esborsi sostenuti rispetto alle somme ritenute sia per quanto indicato in narrativa che quant'altro sarà documentato in corso di causa, avendo la opponente sostenuto altre spese per l'assistenza tecnica in sede penale;
(ii) di essere risarcita dei disagi e del disdoro commerciale subito per fatto e responsabilità di nella misura che il CP_1
Tribunale riterrà di voler liquidare secondo equità”.
Parte convenuta , costituitasi, contestava quanto asserito nell'atto di CP_1 opposizione in ordine alle fatture aventi numero 2084 e 2085 del 31.08.2021, per complessivi Euro 13.952,08, visto che nei primi giorni dell'agosto 2021, “alcuni dipendenti avevano solo paventato l'astensione dal lavoro per problematiche afferenti il rapporto che legava quest'ultimi alla società subappaltatrice della
ma l'astensione veniva fatta rientrare immediatamente, con CP_1 conseguente espletamento da parte dei seguenti dipendenti: , Parte_4
, e , delle prestazioni CP_4 Persona_1 Persona_2
6 contrattualmente concordate e realmente fruite da per il mese di Parte_1 agosto 2021 (cfr. doc.ti all. 7 e 8). Osservava che l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Pt_1 Parte_1 non contiene alcun rilievo relativamente ai servizi di pulizia prestati dalla e CP_1 dalla propria subappaltatrice, ma era fondata esclusivamente su un quanto mai insussistente, oltre che non provato e non provabile inadempimento al contratto di appalto di cui si discorre, imputabile a ed afferente la mancata CP_1 consegna dei documenti attestanti l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi e fiscali riguardante la posizione del personale impiegato nell'appalto. Circa il contenzioso giuslavoristico di cui alle sentenze 574/22, 575/22, 576/22 e 724/22 emesse dal Tribunale di Venezia, osservava che in tali procedimenti CP_1 Cont era mai stata evocata in giudizio da la quale “nel tentativo di “far passare” per una (in) giustificata interruzione dei pagamenti, quello che evidentemente rappresenta un gravissimo inadempimento contrattuale, l'Opponente chiede oggi una irrituale compensazione, quando avrebbe potuto, essendone legittimata, estendere il contradditorio nei confronti di ”. CP_1
La convenuta eccepiva l'irrilevanza dei verbali ispettivi, riguardanti altre ditte o controversie già risolte, e l'inconferenza delle notizie di stampa riguardanti l'indagine penale a proprio carico, chiedendo lo” stralcio del documento n.6 allegato all'atto di opposizione al decreto ingiuntivo… alla luce anche del fatto che oggi
è società commissariata e, quindi, sotto il controllo dell'Autorità CP_1
Giudiziaria.” Affermava che ed i suoi subappaltatori erano state sempre in possesso di CP_1 regolare Durc e di regolari autocertificazioni, e che “la società era Parte_1 stata messa nelle condizioni – avendo ricevuto le credenziali di accesso – di poter disporre liberamente della banca dati (portale denominato Hoida) concernente la posizione del personale impiegato nell'appalto, con possibilità di estrarre anche copia dei relativi documenti. Consentendo all'opponente l'accesso informatico alla citata banca dati, l'odierna opposta adempiva, quindi, correttamente agli obblighi informativi contrattualmente pattuiti. Va, tuttavia, rilevato – ma è un dato di fatto – che la situazione emergenziale, covid-19- nel ridurre drasticamente l'attività lavorativa, in quasi tutti i settori produttivi, ha comportato dei rallentamenti anche negli adempimenti delle pratiche burocratiche amministrative, rallentamenti e dèfaillance che hanno inciso, anche nel caso di cui si discorre, sull'aggiornamento dei dati;
per dette ragioni, alcuna colpa può essere imputabile al referente informatico, odierna opposta, che è stata, comunque, sempre in possesso di regolare Durc e di regolari quietanze di pagamento, nonché, disponibile a soddisfare ogni richiesta di consegna di detti documenti;
documentazione che, ad ogni buon conto, viene qui in allegato nuovamente riprodotta (cfr. doc. all.ti 2, 3: DURC, quietanze di pagamento mod. f24 ed autocertificazioni regolarità contributiva).
Chiedeva pertanto concedere la provvisoria esecuzione del decreto
7 ingiuntivo opposto n. 542/2023 e rigettarsi, per i motivi sopra esplicitati, l'opposizione proposta da;
in via subordinata, nella denegata Parte_1 ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, limitare la liquidazione del danno nei limiti del provato e di quanto effettivamente imputabile alla , CP_1 disponendo eventualmente la compensazione con le somme di cui quest'ultima dovesse risultare essere creditrice.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel corso della fase istruttoria con ordinanza del 6.6.2024 il g.i. ordinava alla convenuta opposta di esibire in giudizio entro il 30.11.2024: 1) copia CP_1 delle quietanze di pagamento delle diciannove rate, dalla n.6 alla n. 24, del rateizzo chiesto da all (doc.5 ) recante il rif. Parte_3 CP_7 CP_1
.7014.20/04/2022.0203088 del 22.04.2022 ; 2) il DURC aggiornato della società CP_7
L'ordine di esibizione non veniva ottemperato dalla convenuta, che Parte_3 ometteva di addurre qualsivoglia motivazione al riguardo, e la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti. In particolare il capitolo 5 di parte convenuta, unico astrattamente ammissibile, sarebbe a sostegno della spettanza dei compensi di cui alle fatture nn. 2084 e 2085 del 31.08.2021 per € 13.952,08 relative ai servizi dovuti ad agosto 2021, secondo l'attrice opponente non erano stati resi per lo sciopero del personale, tanto che essa aveva dovuto affidarli ad altra ditta, sborsando euro 5.459,00 . In contrario ha allegato i documenti 7 e 8 di CP_1 controparte, che appaiono però non comprensibili a tal fine pretesi. Infatti trattasi di un “riepilogo” e una “scheda contabile “ dai quali non è dato evincere alcunchè di atto a dimostrare l'avvenuta prestazione del lavoro, mentre dalle sentenze del giudice del lavoro adito dai dipendenti (doc.14-17 attorei) risulta che questi ultimi non erano stati pagati, quindi appare assai improbabile che lo sciopero fosse stato revocato, e il capitolo appare inammissibile perché contrario a prova documentale, costituita dall'accertamento riportato in sentenza.Infatti nelle sentenze del giudice del lavoro adito dai dipendenti si legge, ad es.: “La ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze di dall'1.8.2021 al 22.9.2021 come cameriera ai piani Parte_3 presso l'Hotel Villa Barbarich di Mestre-Zelarino (VE), ivi impiegata in appalto commissionato a da fino alle dimissioni rese per giusta Pt_3 Parte_1 causa perché non le era mai stata corrisposta la retribuzione. Agiva in giudizio sia nei confronti della datrice di lavoro che della committente Pt_3 Parte_1 quest'ultima in quanto responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/03, per ottenerne la condanna al pagamento (doc.14) Nel contratto di appalto (doc.2 attoreo) all'art. 7 al terzo comma l'Appaltatore
si obbligava a documentare periodicamente “il corretto adempimento CP_1 da parte della società esecutrice dei lavori di tutti gli obblighi retributivi, contributivi
8 e assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nella esecuzione del contratto di appalto ivi compresi i relativi moduli F24 regolarmente quietanzati”.
- sub art. 10 alla lett. i) l'Appaltatore si obbligava : “ad osservare le norme vigenti in materia ed i contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché le disposizioni legislative applicabili…” Tali obblighi contrattuali non sono stati adempiuti da e dalla sua CP_1 subappaltatrice, tanto è vero che l'odierna attrice opponente è stata convenuta in giudizio dai lavoratori , in forza della responsabilità solidale prevista per legge ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e ha ha dovuto corrispondere quanto dovuto e non corrisposto dalla convenuta (doc.14-17,18-39). L'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che: " 2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis” . Quindi la committente odierna attrice opponente, avendo pagato i lavoratori in forza della responsabilità solidale, ha diritto di regresso verso la appaltatrice per la corrispondente somma. Quanto all'obbligo di documentare la regolarità contributiva, la convenuta ha allegato di averlo assolto avendo fornito alla committente le credenziali di accesso alla banca dati (portale denominato Hoida) concernente la posizione del personale impiegato nell'appalto, con possibilità di estrarre anche copia dei relativi documenti, aggiungendo però che “la situazione emergenziale, covid-19- nel ridurre drasticamente l'attività lavorativa, in quasi tutti i settori produttivi, ha comportato dei rallentamenti anche negli adempimenti delle pratiche burocratiche amministrative, rallentamenti e dèfaillance che hanno inciso, anche nel caso di cui si discorre, sull'aggiornamento dei dati;
per dette ragioni, alcuna colpa può essere imputabile al referente informatico, odierna opposta, che è stata, comunque, sempre in possesso di regolare Durc e di regolari quietanze di pagamento, nonché, disponibile a soddisfare ogni richiesta di consegna di detti documenti;
documentazione che, ad ogni buon conto, viene qui in allegato nuovamente riprodotta (cfr. doc. all.ti 2, 3: DURC, quietanze di pagamento mod. f24 ed autocertificazioni regolarità contributiva).” Tali documenti di parte convenuta non sono però attendibili, essendo emerso dalle indagini svolte dall'Ispettorato del lavoro
9 e dalla Autorità Giudiziaria che l'apparente regolarità era generata mediante compensazione dei debiti verso con crediti IVA inesistenti. Invece, a fronte CP_7 dell'ordine di esibizione della documentazione attuale, impartito con ordinanza del 6.6.2024, la parte convenuta nulla ha prodotto, senza addurre motivazione alcuna, risultando quindi confermata la sua inadempienza. Secondo la Suprema Corte, infatti,
“in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. ” Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 4079 del 09/02/2022 ). A maggior ragione il committente è legittimato ad opporre l' exceptio inadimplenti non est adimplendum nel caso di specie, in cui, a prescindere dall'eventuale documento, è stata positivamente accertata, dalle competenti autorità, l'inesistenza di regolarità contributiva e retributiva. La convenuta ha prodotto una istanza di rateizzazione (doc.5) del 22.04.2022 relativa ad un omesso versamento di contributi per ben 206.000,00 euro ma non ha ottemperato all'ordine di esibizione delle quietanze di pagamento delle rate dalla sesta in poi scadenti sino ad aprile 2024, per cui l'attrice opponente rimane esposta a successivi accertamenti e provvedimenti dell'autorità in ordine agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nella esecuzione del contratto di appalto.
eccepisce che l'opponente non ha diritto al regresso perché non avrebbe CP_1 esercitato la facoltà di evocarla in giudizio nei procedimenti promossi dai lavoratori addetti all'appalto . Tuttavia nella sentenza (doc. 15) si legge che “non veniva autorizzata la chiamata in causa di né veniva dato corso all'istruttoria CP_1 richiesta da parte ricorrente per le ragioni di cui all'ordinanza del 7.4.2022” quindi aveva effettuato la richiesta di autorizzazione alla chiamata in Parte_1 causa di (docc. 51, 52 e 53), rigettata dal Giudice del Lavoro “ in quanto CP_1 volta ad introdurre nel giudizio una controversia estranea all'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c. e non connessa in maniera qualificata con la domanda azionata in ricorso (l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.): si veda sul punto Cass., 18870/14),…> In forza di tali sentenze l'opponente ha dovuto pagare oltre 31.300,00 euro ai dipendenti dell'attrice e ai loro difensori (doc. 18-39) , somma che può opporre a in compensazione col credito azionato col decreto ingiuntivo. CP_1
In conclusione, dalla somma ingiunta di euro 51.789,25 deve essere detratto l'importo delle fatture relative al periodo in cui i lavoratori avevano scioperato (euro 13.952,08), residuando euro 37.837,17, spettanti a per le prestazioni CP_1 effettivamente rese, ma tale credito va compensato col credito dell'attrice opponente
10 per: spese sostenute per il personale sostitutivo di quello di che era in CP_1 sciopero per la mancata retribuzione, per € 5.459,00 pagati alla Controparte_3 Contr ( doc. 40-43 fatture ed euro € 31.310,46 sborsati su sentenze emesse in favore dei dipendenti addetti all'appalto, residuando a favore di un credito di euro CP_1
1068,71, che tuttavia rimane paralizzato dall'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non avendo la convenuta dimostrato di avere adempiuto agli obblighi contributivi e tributari, ed essendo ancora esposta la convenuta alle conseguenze di tale inadempimento in forza della responsabilità solidale. Va invece disattesa la domanda riconvenzionale di condanna della convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da “da disdoro commerciale e Parte_1 maggiori oneri”, non avendo l'attrice fornito precisa allegazione, né tantomeno prova degli stessi.
Il decreto opposto va pertanto revocato. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite. Segue anche la condanna ex art. 210 co. IV cpc , considerato che la convenuta non ha in alcun modo giustificato la mancata esibizione ordinatale in data 6.6.2024.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di lite, liquidate in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 3809,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA;
3) vista l'inottemperanza all'ordine di esibizione del 6.6.2024, visto l'art. 210 co. IV cpc, condanna la convenuta al pagamento di una pena pecuniaria di euro 500,00.
Così deciso in ZA il 20.6.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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