Sentenza 11 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/01/2023, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/01/2023
N. 00235/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04030/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4030 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Isidoro Daniele Casillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Grosseto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Cruciani, Monica Lozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di accesso al verbale di infrazione al Codice della Strada n. -OMISSIS- del 20/08/2019 corredato dalla relativa relata di notifica - e conseguente condanna della resistente alla ostensione dei predetti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25.07.2022 l’odierna ricorrente inoltrava al Comune di Grosseto una istanza di accesso agli atti a mezzo posta elettronica certificata con la quale chiedeva di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti:
- copia del verbale di infrazione al Codice della Strada n. -OMISSIS- del
20/08/2019;
- copia della relata di notifica del verbale di infrazione al Codice della Strada n.
-OMISSIS-.
La richiesta veniva motivata dall’esigenza di verificare la legittimità della pretesa creditoria portata dalla Cartella di Pagamento n. -OMISSIS-a cui è sotteso il verbale oggetto della istanza di accesso.
Il Comune di Grosseto non ha riscontrato l’istanza onde la proposizione del ricorso all’odierno esame in cui è dedotta la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge 241 del 1990.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha rappresentato e dimostrato di aver fornito alla interessata gli atti richiesti in data 23/09/2022.
In data 4 novembre 2022 la ricorrente ha dichiarato che la sua pretesa ostensiva è stata pienamente soddisfatta.
Preso atto di tanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in quanto è emerso dalla produzione documentale del Comune che l’atto oggetto di istanza di accesso era già stato notificato alla ricorrente, la quale avverso gli stessi aveva tempestivamente attivato le proprie difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.