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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1894/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1894/2017 promossa da:
, anche quale erede di OPPONENTE Parte_1 Persona_1
con gli avv. Alessandro Riccioni e Daniela EG
contro
OPPOSTA Controparte_1
con gli avv. Andrea Zaglio e Augusto Azzini
e
AL EG RZ CHIAMATA con l'avv. Daniela Orlandi
e MA EG RZ CHIAMATA con l'avv. Valeria Zuccarello
e
FLAVIO EL in qualità di erede di Persona_1
con l'avv. Daniela Orlandi TERZO INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte opponente: come in atti
Per come da comparsa di riassunzione Controparte_2
Per SA EG: come da comparsa di costituzione
Per RT EG: come da comparsa di costituzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Persona_1
7683/16 con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di garanti, il pagamento della somma di €
Contr 94.901,14 oltre interessi in favore di (nel prosieguo a titolo di canoni Controparte_3
scaduti, accessori ed interessi, dovuti in relazione al contratto di locazione finanziaria
Contr immobiliare stipulato tra (già Controparte_4 Parte_2
, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 14.4.16.
[...]
A sostegno dell'opposizione deducevano:
Contr
- l'insussistenza di un credito attuale in capo alla ostenendo che, in base a quanto disposto dall'art. 72 quater LF, il concedente, qualora il curatore opti per lo scioglimento dal contratto, ha diritto alla restituzione del bene ed è titolare di un diritto meramente
“eventuale” di insinuarsi nello stato passivo per una somma corrispondente alla differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla allocazione del bene. Nella specie, non avendo la concedente provveduto alla vendita/allocazione del bene, nessun credito poteva essere quantificato e, quindi,
Contr riconosciuto in capo a
Contr
- che il credito vantato da ra inferiore a quello azionato in via monitoria avendo la società usufruito della sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione stante l'Accordo sottoscritto il 28.2.12 dal Ministero dello
Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e pagina 2 di 9 delle Finanze, dall'ABI e dalle altre Associazioni d'Impresa denominato “Nuove misure per il credito alle pmi”;
- la possibilità per essi opponenti di sollevare eccezioni nascenti dal rapporto principale dovendo la garanzia prestata essere qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Contr Si costituiva hiedendo il rigetto dell'opposizione; in particolare, rilevava:
- che l'importo azionato in via monitoria, concerneva i canoni scaduti ed insoluti alla data del fallimento e non invece i canoni a scadere attualizzati e maggiorati dell'importo dovuto per l'opzione di acquisto, ed era pertanto dovuto stante la vigenza del contratto di locazione finanziaria e il godimento dell'immobile da parte della società;
- l'infondatezza della tesi in merito all'asserita non debenza dei canoni interessati dal regime di sospensione in assenza, tra l'altro, di prova circa la trasmissione della richiesta Contr di sospensione a della relativa accettazione da parte di quest'ultima.
- la riconducibilità della garanzia al contratto autonomo di garanzia con conseguente impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rimessa la causa in decisione all'udienza del 13.6.19, con successiva ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo allo scopo di accertare, mediante consulenza tecnica, il valore di mercato del bene alla data della restituzione da parte del e l'eventuale credito residuo della società opposta. Parte_3
Successivamente, si costituiva in giudizio quale società Controparte_2
Contr incorporante quindi, dichiarata l'interruzione del giudizio stante il decesso della , il Per_1
processo veniva riassunto dal . Parte_1
Si costituiva richiamando le difese già svolte e chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'opposizione.
Si costituivano SA EG e RT EG eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo esse rinunciato all'eredità della . Per_1
pagina 3 di 9 Quindi, all'udienza del 17.10.24 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa depositata il 12.12.24 interveniva in giudizio VI AR, figlio di
SA EG e divenuto maggiorenne il 30.5.2024, dichiarando di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità della de cuius ed associandosi alle difese dell'opponente.
Va preliminarmente dichiarato l'inammissibilità dell'intervento del AR essendo stata la comparsa depositata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Non sono in contestazione, e comunque risultano dalla documentazione in atti, le seguenti circostanze:
- in data 27.11.2006 (già Parte_4 Parte_2
stipulavano un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto l'unità
[...]
immobiliare sita in Roma via Luigi Filippo De Magistris n. 90-62-94;
- contestualmente e prestavano garanzia in favore Parte_1 Persona_1
della concedente garantendo l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing per l'importo massimo garantito di € 564.941,90;
- con sentenza 319/16 veniva dichiarato il fallimento della Controparte_4
[...]
Contr
- in data 21.7.16 presentava al Tribunale di Roma istanza ex art. 72 LF per la prosecuzione del contratto pendente chiedendo al giudice delegato la fissazione di un termine entro il quale il curatore avrebbe dovuto esercitare la facoltà di scelta tra lo scioglimento o la prosecuzione del contratto pendente alla data del fallimento;
- con provvedimento del 26.10.16 il giudice delegato, su richiesta del curatore, autorizzava quest'ultimo a sciogliere il contratto di locazione finanziaria ex art. 72 LF;
Contr
- a fronte dello scioglimento del contratto chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Brescia decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti per l'importo di € 94.901,14 di cui €
89.922,12 a titolo di mancato pagamento delle fatture relative ai canoni di locazione dei pagina 4 di 9 mesi da giugno 2014 ad aprile 2016, comprensivi di spese di incasso, spese di insoluto, spese assicurative, recupero spese postali, ed € 4.979,02 a titolo di interessi di mora;
Contr
- in data 18.7.2016 depositava domanda di insinuazione al passivo chiedendo l'ammissione, in via chirografaria, di detto importo e, il 4.11.2016, domanda di restituzione del bene immobile;
- in data 2.12.21 (doc. 17 opposta) il Tribunale di Roma dichiarava la chiusura del fallimento;
nel provvedimento si legge che le disponibilità acquisite al fallimento avevano consentito unicamente il pagamento delle spese di giustizia e del compenso al curatore senza alcuna possibilità di soddisfare i crediti ammessi al passivo.
Va, in primo luogo, affrontato il tema della corretta qualificazione giuridica della garanzia personale convenuta tra le parti in causa, se cioè questa debba essere ricondotta entro l'istituto fideiussorio ovvero vada considerata alla stregua di contratto autonomo di garanzia con conseguente “impegno, in capo al garante, a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria” (Cass. SS.UU. 3947/2010).
I tratti differenziali tra le fattispecie della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia sono stati oggetto, nel corso degli anni, di un acceso dibattito giurisprudenziale, cui si sono premurate di dar risposta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
3947 del 2010. In particolare, per quel che rileva ai fini della presente controversia, le Sezioni
Unite hanno affermato che “l'inserimento di clausole di pagamento “a prima richiesta”, o simili, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (...), salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale”.
Nel caso oggetto di giudizio, la suddetta formula è riportata all'art. 7, ove si legge che
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”: tale clausola, pagina 5 di 9 pertanto, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, è di per sé sufficiente a qualificare il negozio alla stregua di garanzia autonoma, salvo che dalla completa disamina del restante testo contrattuale risulti diversamente.
Dall'altra parte, invero, la lettura dell'intero testo negoziale non disvela quella “patente, irredimibile discrasia” rispetto alla formula di pagamento “a prima richiesta” tale da impedire la trasformazione del rapporto da fideiussione a garanzia autonoma;
al contrario, l'ulteriore previsione secondo la quale “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8) conferma la natura di garanzia autonoma, disancorata dalla validità del rapporto garantito (Cass. 22233/2014).
A ciò va aggiunto che l'art. 6 espressamente prevede la deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. in tema di scadenza dell'obbligazione principale e - ancora - l'art. 9 sancisce a sua volta l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni da parte del fideiussore circa l'eventuale risoluzione o recesso della banca dai rapporti con il debitore principale, il che ulteriormente depone per la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia.
Si consideri, infine, che le clausole in rilievo (specificatamente: artt. 7 e 9) risultano specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 co. 2 c.c., né può ritenersi applicabile la tutela del consumatore ex d.lgs. 206/2005, considerato che il era, all'epoca, Parte_1
amministratore unico della società (cfr. Cass. 5868/23; Cass. 5423/22; Cass. 1666/20).
In conclusione, pertanto, ed a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti (rectius, dalla banca, trattandosi di contratto per adesione) alla convenzione negoziale (il che consente di muovere qualche censura all'istituto bancario in termini di piena trasparenza), la garanzia prestata dall'opponente va qualificata come contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità per il garante di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli".
Dalla qualifica del rapporto come contratto autonomo di garanzia, deriva altresì
l'infondatezza della eccezione di nullità delle clausole 2, 6, e 8 del contratto (con conseguente decadenza – a dire dell'opponente – del diritto di ex art. 1957 c.c.) posto che, Controparte_2
come di recente affermato dalla S.C. (Cass. 21841/24; Cass. 21841/24), il provvedimento n. 55 pagina 6 di 9 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024,
n. 19401) e non può, pertanto, estendersi a contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità, pertanto,
è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi.
Per completezza, va comunque evidenziata l'infondatezza delle ulteriori eccezioni formulate dall'opponente.
Il , in primo luogo, per contestare il credito azionato, richiamato il disposto di Parte_1
cui agli artt. 72 e 72 quater LF, sostiene che, dichiarato il fallimento dell'utilizzatrice ed esercitata dal curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto di leasing pendente alla data del fallimento, il concedente ha solo il diritto, oltre che alla restituzione del bene, di insinuarsi al passivo, qualora, allocato nuovamente il bene, dovesse verificarsi una differenza a suo favore tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato a seguito della riallocazione del bene;
nella specie, ad avviso dell'opponente, ritenuto maggiore (€ 360.700,00) il valore di mercato dell'immobile rispetto a quello indicato dal ctu e considerato il credito residuo del concedente (€ 348.490,88), non sussisterebbe alcun credito residuo in favore di parte opposta.
La tesi è infondata.
Afferma la S.C., con riferimento al disposto dell'art. 72 quater L.F., che “Il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti. Il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento (rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa). Appare, quindi, evidente che - per il primo segmento di credito - il concedente è legittimato ad insinuarsi ordinariamente al passivo e ad essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l'ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende” (Cass. 21213/17).
pagina 7 di 9 Nella specie, il credito azionato in via monitoria concerne esclusivamente i canoni scaduti ed insoluti alla data del fallimento, dovuti all'ingiungente – in base ai principi sopra richiamati - a prescindere dalla eventuale allocazione del bene, credito non saldato in sede fallimentare stante la chiusura della procedura senza che si sia potuto soddisfare alcuno dei crediti insinuati.
Infondata è anche la tesi del minor importo dovuto per effetto della sospensione del pagamento delle rate mensili, tenuto conto, da un lato che l'opponente si è limitato a depositare copia della relativa istanza (senza che sia stata documentata la relativa trasmissione alla banca)
e, dall'altro, che comunque, per effetto dell'accordo, si è verificata la sospensione dei pagamenti per il periodo di dodici mesi con conseguente obbligo di pagamento, una volta esaurito il periodo di sospensione.
In conclusione, l'opposizione è infondata;
le spese di lite tra l'opponente e
[...]
seguono la soccombenza e si liquidano, come da parcella depositata da Controparte_2 quest'ultima, in quanto inferiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento, come in dispositivo.
Sempre in base al principio di soccombenza le spese della consulenza tecnica espletata vanno poste interamente a carico dell'opponente.
Anche le spese delle terze chiamate vanno poste a carico dell'opponente avendo entrambe rinunciato all'eredità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
liquidate in complessivi € 9178,00 per compenso professionale, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte opponente;
pagina 8 di 9 4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle terze chiamate liquidate, per ciascuna, in complessivi € 2090,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
5) nulla per le spese quanto al terzo intervenuto.
Brescia, 14/02/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1894/2017 promossa da:
, anche quale erede di OPPONENTE Parte_1 Persona_1
con gli avv. Alessandro Riccioni e Daniela EG
contro
OPPOSTA Controparte_1
con gli avv. Andrea Zaglio e Augusto Azzini
e
AL EG RZ CHIAMATA con l'avv. Daniela Orlandi
e MA EG RZ CHIAMATA con l'avv. Valeria Zuccarello
e
FLAVIO EL in qualità di erede di Persona_1
con l'avv. Daniela Orlandi TERZO INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte opponente: come in atti
Per come da comparsa di riassunzione Controparte_2
Per SA EG: come da comparsa di costituzione
Per RT EG: come da comparsa di costituzione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
e proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1 Persona_1
7683/16 con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di garanti, il pagamento della somma di €
Contr 94.901,14 oltre interessi in favore di (nel prosieguo a titolo di canoni Controparte_3
scaduti, accessori ed interessi, dovuti in relazione al contratto di locazione finanziaria
Contr immobiliare stipulato tra (già Controparte_4 Parte_2
, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 14.4.16.
[...]
A sostegno dell'opposizione deducevano:
Contr
- l'insussistenza di un credito attuale in capo alla ostenendo che, in base a quanto disposto dall'art. 72 quater LF, il concedente, qualora il curatore opti per lo scioglimento dal contratto, ha diritto alla restituzione del bene ed è titolare di un diritto meramente
“eventuale” di insinuarsi nello stato passivo per una somma corrispondente alla differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla allocazione del bene. Nella specie, non avendo la concedente provveduto alla vendita/allocazione del bene, nessun credito poteva essere quantificato e, quindi,
Contr riconosciuto in capo a
Contr
- che il credito vantato da ra inferiore a quello azionato in via monitoria avendo la società usufruito della sospensione per dodici mesi del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione stante l'Accordo sottoscritto il 28.2.12 dal Ministero dello
Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell'Economia e pagina 2 di 9 delle Finanze, dall'ABI e dalle altre Associazioni d'Impresa denominato “Nuove misure per il credito alle pmi”;
- la possibilità per essi opponenti di sollevare eccezioni nascenti dal rapporto principale dovendo la garanzia prestata essere qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Contr Si costituiva hiedendo il rigetto dell'opposizione; in particolare, rilevava:
- che l'importo azionato in via monitoria, concerneva i canoni scaduti ed insoluti alla data del fallimento e non invece i canoni a scadere attualizzati e maggiorati dell'importo dovuto per l'opzione di acquisto, ed era pertanto dovuto stante la vigenza del contratto di locazione finanziaria e il godimento dell'immobile da parte della società;
- l'infondatezza della tesi in merito all'asserita non debenza dei canoni interessati dal regime di sospensione in assenza, tra l'altro, di prova circa la trasmissione della richiesta Contr di sospensione a della relativa accettazione da parte di quest'ultima.
- la riconducibilità della garanzia al contratto autonomo di garanzia con conseguente impossibilità per i garanti di sollevare eccezioni.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rimessa la causa in decisione all'udienza del 13.6.19, con successiva ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo allo scopo di accertare, mediante consulenza tecnica, il valore di mercato del bene alla data della restituzione da parte del e l'eventuale credito residuo della società opposta. Parte_3
Successivamente, si costituiva in giudizio quale società Controparte_2
Contr incorporante quindi, dichiarata l'interruzione del giudizio stante il decesso della , il Per_1
processo veniva riassunto dal . Parte_1
Si costituiva richiamando le difese già svolte e chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'opposizione.
Si costituivano SA EG e RT EG eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo esse rinunciato all'eredità della . Per_1
pagina 3 di 9 Quindi, all'udienza del 17.10.24 la causa veniva rimessa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con comparsa depositata il 12.12.24 interveniva in giudizio VI AR, figlio di
SA EG e divenuto maggiorenne il 30.5.2024, dichiarando di aver accettato con beneficio d'inventario l'eredità della de cuius ed associandosi alle difese dell'opponente.
Va preliminarmente dichiarato l'inammissibilità dell'intervento del AR essendo stata la comparsa depositata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Non sono in contestazione, e comunque risultano dalla documentazione in atti, le seguenti circostanze:
- in data 27.11.2006 (già Parte_4 Parte_2
stipulavano un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto l'unità
[...]
immobiliare sita in Roma via Luigi Filippo De Magistris n. 90-62-94;
- contestualmente e prestavano garanzia in favore Parte_1 Persona_1
della concedente garantendo l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing per l'importo massimo garantito di € 564.941,90;
- con sentenza 319/16 veniva dichiarato il fallimento della Controparte_4
[...]
Contr
- in data 21.7.16 presentava al Tribunale di Roma istanza ex art. 72 LF per la prosecuzione del contratto pendente chiedendo al giudice delegato la fissazione di un termine entro il quale il curatore avrebbe dovuto esercitare la facoltà di scelta tra lo scioglimento o la prosecuzione del contratto pendente alla data del fallimento;
- con provvedimento del 26.10.16 il giudice delegato, su richiesta del curatore, autorizzava quest'ultimo a sciogliere il contratto di locazione finanziaria ex art. 72 LF;
Contr
- a fronte dello scioglimento del contratto chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Brescia decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti per l'importo di € 94.901,14 di cui €
89.922,12 a titolo di mancato pagamento delle fatture relative ai canoni di locazione dei pagina 4 di 9 mesi da giugno 2014 ad aprile 2016, comprensivi di spese di incasso, spese di insoluto, spese assicurative, recupero spese postali, ed € 4.979,02 a titolo di interessi di mora;
Contr
- in data 18.7.2016 depositava domanda di insinuazione al passivo chiedendo l'ammissione, in via chirografaria, di detto importo e, il 4.11.2016, domanda di restituzione del bene immobile;
- in data 2.12.21 (doc. 17 opposta) il Tribunale di Roma dichiarava la chiusura del fallimento;
nel provvedimento si legge che le disponibilità acquisite al fallimento avevano consentito unicamente il pagamento delle spese di giustizia e del compenso al curatore senza alcuna possibilità di soddisfare i crediti ammessi al passivo.
Va, in primo luogo, affrontato il tema della corretta qualificazione giuridica della garanzia personale convenuta tra le parti in causa, se cioè questa debba essere ricondotta entro l'istituto fideiussorio ovvero vada considerata alla stregua di contratto autonomo di garanzia con conseguente “impegno, in capo al garante, a pagare illico et immediate, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria” (Cass. SS.UU. 3947/2010).
I tratti differenziali tra le fattispecie della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia sono stati oggetto, nel corso degli anni, di un acceso dibattito giurisprudenziale, cui si sono premurate di dar risposta le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
3947 del 2010. In particolare, per quel che rileva ai fini della presente controversia, le Sezioni
Unite hanno affermato che “l'inserimento di clausole di pagamento “a prima richiesta”, o simili, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (...), salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale”.
Nel caso oggetto di giudizio, la suddetta formula è riportata all'art. 7, ove si legge che
“Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”: tale clausola, pagina 5 di 9 pertanto, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, è di per sé sufficiente a qualificare il negozio alla stregua di garanzia autonoma, salvo che dalla completa disamina del restante testo contrattuale risulti diversamente.
Dall'altra parte, invero, la lettura dell'intero testo negoziale non disvela quella “patente, irredimibile discrasia” rispetto alla formula di pagamento “a prima richiesta” tale da impedire la trasformazione del rapporto da fideiussione a garanzia autonoma;
al contrario, l'ulteriore previsione secondo la quale “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8) conferma la natura di garanzia autonoma, disancorata dalla validità del rapporto garantito (Cass. 22233/2014).
A ciò va aggiunto che l'art. 6 espressamente prevede la deroga alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c. in tema di scadenza dell'obbligazione principale e - ancora - l'art. 9 sancisce a sua volta l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni da parte del fideiussore circa l'eventuale risoluzione o recesso della banca dai rapporti con il debitore principale, il che ulteriormente depone per la qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia.
Si consideri, infine, che le clausole in rilievo (specificatamente: artt. 7 e 9) risultano specificamente approvate per iscritto ex art. 1341 co. 2 c.c., né può ritenersi applicabile la tutela del consumatore ex d.lgs. 206/2005, considerato che il era, all'epoca, Parte_1
amministratore unico della società (cfr. Cass. 5868/23; Cass. 5423/22; Cass. 1666/20).
In conclusione, pertanto, ed a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle parti (rectius, dalla banca, trattandosi di contratto per adesione) alla convenzione negoziale (il che consente di muovere qualche censura all'istituto bancario in termini di piena trasparenza), la garanzia prestata dall'opponente va qualificata come contratto autonomo di garanzia, con conseguente impossibilità per il garante di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli".
Dalla qualifica del rapporto come contratto autonomo di garanzia, deriva altresì
l'infondatezza della eccezione di nullità delle clausole 2, 6, e 8 del contratto (con conseguente decadenza – a dire dell'opponente – del diritto di ex art. 1957 c.c.) posto che, Controparte_2
come di recente affermato dalla S.C. (Cass. 21841/24; Cass. 21841/24), il provvedimento n. 55 pagina 6 di 9 del 2005 della Banca d'Italia concerne le sole fideiussioni omnibus (cfr. Cass. 15 luglio 2024,
n. 19401) e non può, pertanto, estendersi a contratti di garanzia di diverso contenuto: in caso di stipula di contratti non riconducibili alle fideiussioni omnibus chi eccepisce la nullità, pertanto,
è tenuto a dimostrare l'illecito antritrust senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata, inerendo questa a un accordo anticoncorrenziale che riguarda, per l'appunto, le sole fideiussioni omnibus, e non altri negozi.
Per completezza, va comunque evidenziata l'infondatezza delle ulteriori eccezioni formulate dall'opponente.
Il , in primo luogo, per contestare il credito azionato, richiamato il disposto di Parte_1
cui agli artt. 72 e 72 quater LF, sostiene che, dichiarato il fallimento dell'utilizzatrice ed esercitata dal curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto di leasing pendente alla data del fallimento, il concedente ha solo il diritto, oltre che alla restituzione del bene, di insinuarsi al passivo, qualora, allocato nuovamente il bene, dovesse verificarsi una differenza a suo favore tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato a seguito della riallocazione del bene;
nella specie, ad avviso dell'opponente, ritenuto maggiore (€ 360.700,00) il valore di mercato dell'immobile rispetto a quello indicato dal ctu e considerato il credito residuo del concedente (€ 348.490,88), non sussisterebbe alcun credito residuo in favore di parte opposta.
La tesi è infondata.
Afferma la S.C., con riferimento al disposto dell'art. 72 quater L.F., che “Il credito vantato dal concedente si specifica in due segmenti. Il primo relativo ad una somma certa e determinata già alla data della dichiarazione di fallimento (rappresentato dai canoni scaduti e non pagati) ed il secondo relativo ad una somma indeterminata, variabile e dipendente dalla reazione del mercato alla nuova allocazione del bene (rappresentato dalla differenza tra il valore residuo del bene alla data di fallimento e quanto incassato, che può essere anche negativa). Appare, quindi, evidente che - per il primo segmento di credito - il concedente è legittimato ad insinuarsi ordinariamente al passivo e ad essere soddisfatto in sede fallimentare, indipendentemente dalla vendita o altra allocazione del bene in leasing, mentre l'ulteriore ed eventuale segmento di credito potrà essere insinuato solo a latere della collocazione stessa, da cui strettamente dipende” (Cass. 21213/17).
pagina 7 di 9 Nella specie, il credito azionato in via monitoria concerne esclusivamente i canoni scaduti ed insoluti alla data del fallimento, dovuti all'ingiungente – in base ai principi sopra richiamati - a prescindere dalla eventuale allocazione del bene, credito non saldato in sede fallimentare stante la chiusura della procedura senza che si sia potuto soddisfare alcuno dei crediti insinuati.
Infondata è anche la tesi del minor importo dovuto per effetto della sospensione del pagamento delle rate mensili, tenuto conto, da un lato che l'opponente si è limitato a depositare copia della relativa istanza (senza che sia stata documentata la relativa trasmissione alla banca)
e, dall'altro, che comunque, per effetto dell'accordo, si è verificata la sospensione dei pagamenti per il periodo di dodici mesi con conseguente obbligo di pagamento, una volta esaurito il periodo di sospensione.
In conclusione, l'opposizione è infondata;
le spese di lite tra l'opponente e
[...]
seguono la soccombenza e si liquidano, come da parcella depositata da Controparte_2 quest'ultima, in quanto inferiore ai parametri medi dello scaglione di riferimento, come in dispositivo.
Sempre in base al principio di soccombenza le spese della consulenza tecnica espletata vanno poste interamente a carico dell'opponente.
Anche le spese delle terze chiamate vanno poste a carico dell'opponente avendo entrambe rinunciato all'eredità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
liquidate in complessivi € 9178,00 per compenso professionale, oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese della consulenza tecnica espletata definitivamente a carico di parte opponente;
pagina 8 di 9 4) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle terze chiamate liquidate, per ciascuna, in complessivi € 2090,00 per compenso oltre spese gen., IVA e CPA come per legge;
5) nulla per le spese quanto al terzo intervenuto.
Brescia, 14/02/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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