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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
859/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 859/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.
1092/2022, pubblicata il 29.06.2022 (procedimento iscritto al n. R.G. 3997/2016)
tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Vitali e dall'avv. Letizia Meschini, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marco Vitali, sito in Roma, Via E. Monaci, 13
APPELLANTE
e nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Celi, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente a oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 [...]
CP_1
CONCLUSIONI: per l'appellante:
1 859/2023 R.G.
“In via principale: in parziale riforma della sentenza n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di
Tivoli in data 17 giugno 2022, pubblicata in data 29 giugno 2022, voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile per il minore , attualmente Persona_1 quantificato in euro 400,00, nell'importo maggiormente sostenibile per l'odierno appellante, pari ad euro 250,00 (oltre, ovviamente, il 50% delle spese straordinarie);
in via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma della sentenza n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 17 giugno 2022, pubblicata in data 29 giugno 2022, voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile per il minore , attualmente Persona_1 quantificato in euro 400,00, nell'importo pari ad euro 300,00 (oltre, ovviamente, il 50% delle spese straordinarie) e/o in quella minore misura che si riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA”
Per l'appellata:
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla parte appellante per tutti i motivi ex ante rappresentati e quindi per non essere stato lo stesso proposto tempestivamente;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di Tivoli il 17.06.2022 e pubblicata il 29.06.2022;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione o il riesame delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2023 ha proposto appello avanti a questa Parte_1
Corte, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stato così deciso:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore di età , nato Per_1 il 17.07.2009, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, ossia il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola (e, in mancanza, dalle ore 15,00), sino alle ore 21,00, quando il padre, dopo cena, lo riaccompagnerà presso la casa materna e, a fine settimana alternati, dal sabato, dall'orario di uscita da scuola (e, in mancanza, dalle ore 15,00) alle ore 21,00 della
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domenica, salvo diverso accordo tra le parti da assumere tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore e lavorative delle parti. Inoltre, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 29 dicembre e con l'altro dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive con ciascuno dei due genitori due settimane a luglio e due settimane ad agosto da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, a settimane alterne iniziando dalla madre;
secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le altre festività e per il giorno del compleanno;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore d'età , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli;
- rigetta nel resto;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il e la avevano contratto matrimonio concordatario in data 9 settembre Pt_1 CP_1
2007, e dalla loro unione in data 17 luglio 2009 era nato il figlio Per_1
I coniugi si erano separati consensualmente, alle condizioni omologate dal Tribunale di
Tivoli con decreto del 30 ottobre 2013, con le quali era stato così stabilito: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di muto rispetto;
2) Il minore è affidato Persona_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
3) L'abitazione coniugale, sita in San Polo dei Cavalieri (RM), di proprietà della sig.ra , viene CP_1 assegnata alla stessa, nella sua esclusiva disponibilità; 4) Il marito verserà alla moglie entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00, di cui € 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, ludico, ricreativo, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e per ogni anno solare, con decorrenza dalla data di omologazione della presente separazione, la somma di € 150,00 per il mantenimento del coniuge;
”.
Con ricorso depositato il 25 luglio 2016 aveva chiesto al Tribunale di Controparte_1
Tivoli di pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
disporre l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocamento presso la madre e disciplina delle frequentazioni padre-figlio; porre a carico del l'obbligo di versare alla Pt_1
quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 600,00, con CP_1 rivalutazione annuale, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%,
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nonché l'obbligo di versare alla stessa a titolo di mantenimento del coniuge, CP_1
l'assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente.
Il costituendosi in giudizio, si era associato alla domanda di cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio, chiedendo però di non riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della e di determinare in € 300,00 al mese il contributo paterno per il CP_1 mantenimento del figlio minore.
Con ordinanza emessa il 14 luglio 2017 ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del
Tribunale aveva confermato le condizioni della separazione.
Con sentenza n. 36/2018 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la sentenza definitiva, il Tribunale di Tivoli ha infine emesso la decisione sopra testualmente riportata.
L'appellante ha impugnato la sola parte della decisione di primo grado concernente l'importo del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore, deducendo, specificamente, che:
1) La sentenza di I grado è viziata od erronea per erronea/mancata valutazione degli elementi probatori inerenti le condizioni patrimoniali dell'odierno appellante, presenti e/o prodotti nel giudizio di I grado. Necessaria riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento in ragione delle rilevanti difficoltà economiche del sig. , già presenti od emerse nel corso del giudizio di I grado, Pt_1
2) La sentenza di I grado è viziata od erronea per mancata valutazione degli elementi probatori forniti dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza nel gennaio 2020 e nel maggio 2020, presente nel giudizio di I grado.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto del 13 marzo 2023 il Presidente di questa Sezione ha nominato il Consigliere relatore e ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 18 aprile 2024, successivamente rinviata di ufficio al 28 novembre 2024, concedendo all'appellante termine fino al 30 novembre 2023 per la notifica del ricorso e alla resistente termine fino al 31 gennaio 2024 per la presentazione di memorie.
L'appellata si è costituita in giudizio in data 26 gennaio 2024, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto il ricorso introduttivo del secondo grado del giudizio era stato depositato in data 27.01.2023, ben oltre il termine di sei mesi previsto 4 859/2023 R.G.
dall'articolo 327 c.p.c., non essendo applicabile ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori la sospensione feriale dei termini, trattandosi di procedimenti “assimilabili a quelli in materia di alimenti, per definizione urgenti” (Cassazione Civile Ordinanza n. 18044 del 6 giugno 2023).
Nel merito, l'appellata ha contestato l'atto di appello deducendo, specificamente, che:
il giudice di primo grado aveva correttamente applicato i criteri normativi dettati per la quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole, tenendo conto, a tal fine, delle risultanze della svolta istruttoria, dalle quali era emerso un reddito del superiore a Pt_1 quello da lui dichiarato;
dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su disposizione del Giudice di prime cure, il era risultato proprietario di due unità immobiliari e di due autovetture, Pt_1 nonché titolare di una ditta individuale “coltivazione frutti oleosi”;
dalla lista movimenti del conto corrente intestato al emergevano accrediti ulteriori Pt_1 rispetto a quelli provenienti dalla società della quale l'interessato era dipendente;
il svolgeva come secondo lavoro l'attività di trattorista, come da lui stesso Pt_1 confermato con il suo comportamento processuale, per non essersi presentato in sede di interrogatorio formale per rispondere al seguente capitolo: “Vero che ha svolto e tutt'ora svolge come secondo lavoro l'attività di trattorista”;
l'assegno di mantenimento, così come determinato dal giudice di prime cure, doveva ritenersi proporzionato al reddito netto dell'odierno appellante, anche tenendo conto esclusivamente dei redditi da lavoro dipendente.
L'appellata ha poi evidenziato che il aveva depositato per la prima volta in grado Pt_1 di appello documentazione varia, della quale ha chiesto l'immediato stralcio e ha infine concluso come in epigrafe.
Con note depositate il 15 febbraio 2024 l'appellante ha replicato a tutte le difese della controparte.
L'udienza del 28 novembre 2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
Entrambe le parti hanno provveduto al deposito di note nel termine all'uopo loro concesso.
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All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale al quale non risulta applicabile quest'ultima disposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito del ricorso introduttivo, formulata dall'appellata sul presupposto che ai procedimenti aventi a oggetto il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e della prole, assimilabili a quelli in materia di alimenti, non sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini.
L'eccezione non può trovare accoglimento, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a Sezioni Unite la quale, intervenendo sul contrasto giurisprudenziale determinatosi in ordine alla specifica questione in esame, ha affermato che
Le cause relative ad alimenti, alle quali a norma dell'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art.
3 della legge n. 742 del 1969, non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, sono ontologicamente distinte dalle cause di separazione o di divorzio nelle quali si discuta dell'assegno di mantenimento o divorzile (Cassazione civile sez. un.,
13/05/2024, n.12946).
Alla stregua di tale principio, al quale questa Corte ritiene di uniformarsi pienamente, dovendo tenersi conto della sospensione feriale dei termini, va affermata la tempestività del presente gravame, in quanto proposto mediante ricorso depositato il 27 gennaio 2023, avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 29 giugno 2022, non notificata all'appellante.
Sempre in via preliminare, va respinta la richiesta di stralcio dei nuovi documenti prodotti dall'appellante a corredo del ricorso introduttivo del presente grado del giudizio, dovendosene ritenere ammissibile la produzione nel presente grado, posto che secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, Nel giudizio di divorzio in appello - che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'articolo 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme - va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile
l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti, (In applicazione del principio che precede
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la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata atteso che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare la produzione eseguita in appello sulla capacità patrimoniale di uno dei coniugi, correlata alla proprietà di terreni) (Cassazione civile sez. I, 11/03/2022, n.8049).
Nel merito, l'appellante lamenta l'eccessività dell'importo del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio, evidenziando, a tal fine, che:
- in primo grado, la difesa dell'odierno appellante aveva richiesto, documentandone le ragioni, di poter corrispondere per il figlio una somma non superiore ad euro 300,00, considerato: il reddito (da lavoro dipendente) del sig. le c.d. “uscite” che Pt_1 il medesimo deve sostenere settimanalmente e mensilmente;
le difficoltà economiche da affrontare;
- dall'accertamento svolto in primo grado dalla Guardia di Finanza era emerso che il percepiva solo redditi da lavoro dipendente, pari ad euro 28.889,00 per Pt_1
l'anno 2016, euro 29.930,00 per l'anno 2017 ed euro 30.042,00 per l'anno 2018; risultava - in epoca precedente - titolare di una ditta individuale esercente
“coltivazione di frutti oleosi”, ormai inattiva da tempo;
risultava intestatario di due utilitarie, di cui una acquistata usata e l'altra, cointestata con il sig. , Persona_1 acquistata nel lontano 1999; nel periodo dal 2016 al 2019, il aveva acceso Pt_1 alcuni prestiti finanziari personali per fronteggiare le spese da affrontare;
- non era stato provato l'assunto della appellata, secondo cui il svolgeva un Pt_1
secondo lavoro redditizio come trattorista su terreni altrui, e l'accertamento della
Guardia di Finanza aveva evidenziato che il non era titolare di alcun mezzo Pt_1 agricolo e non svolgeva alcuna attività lavorativa non regolarizzata;
- attualmente il percepisce uno stipendio mensile variabile, da euro 1.194,00 Pt_1
per il mese di settembre 2022 ad euro 1.248,00 per il mese di novembre 2022, come documentato dalle buste paga prodotte a corredo del ricorso introduttivo, dalle quali emerge che mensilmente viene trattenuta la somma di euro 297,00 per la cessione di un quinto della quota stipendiale, nonché l'importo di euro 300,00 per una c.d.
“delega”;
- quanto al finanziamento n. 9034472 (con scadenza al 2027) per l'importo di euro
25.273,22 – già oggetto di riscontro in sede di accertamento della Guardia di Finanza
– l'odierno appellante versa la somma mensile di euro 300,00;
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- in relazione ad un ulteriore finanziamento/leasing (in scadenza al luglio 2024, dopodiché il ricorrente dovrà affrontare la spesa della conferente maxi rata), il
[...] versa mensilmente una rata di euro 472,65; Pt_1
- è inoltre tenuto a versare: - l'IMU per un totale annuo di euro 1.003,00; la Pt_1
TARI per un totale annuo di euro 129,00 ed è tenuto a pagare periodicamente importi variabili a titolo di utenze per il servizio di luce (una somma compresa tra euro 83,00
e gli euro 139,82), gas (una somma compresa, a seconda del periodo invernale od estivo, tra euro 53,00 ed euro 300,00), telefonia (euro 70,24 circa) e acqua.
Rileva questa Corte che il primo giudice ha stabilito in € 400,00 l'importo del contributo mensile posto a carico del per il mantenimento del figlio minore sulla base Pt_1 delle seguenti argomentazioni: “Quanto al mantenimento in favore del minore, premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il contributo al mantenimento dei figli a carico del genitore non collocatario deve essere proporzionato al reddito netto del genitore e determinato alla stregua dei criteri ivi previsti, nella fattispecie in esame va evidenziato che dagli accertamenti di polizia tributaria è emerso per il resistente un reddito superiore rispetto a quello dichiarato in giudizio (euro 1050,00 al mese): difatti, la relazione della Guardia di Finanza denota un reddito annuo medio lordo percepito dal
pari ad euro 29.620,00 circa (euro 28.889,00 nell'anno 2016, euro 29.930,00 Pt_3 nell'anno 2017 ed euro 30.042,00 nell'anno 2018) ed accrediti sul conto corrente a lui CP_ intestato ulteriori rispetto a quelli provenienti dall' a titolo di stipendio, per cui, anche tenuto conto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito in ordine allo svolgimento dell'attività di trattorista, può ritenersi che il reddito del resistente sia maggiore rispetto a quello dichiarato. Dunque, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., appare congruo porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento in favore del minore la somma di euro 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo alla individuazione e classificazione delle spese straordinarie”.
Ritiene questa Corte che ai fini della decisione il primo giudice abbia correttamente esaminato tutte le risultanze istruttorie e nel determinare la misura del contributo paterno abbia correttamente applicato i criteri dettati dall'articolo 337 ter c.c., sicché la sentenza risulta non meritevole di censura.
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È noto che il giudice chiamato a determinare l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli deve valutare, in linea con quanto previsto dall'articolo 337ter c.c., le attuali e concrete esigenze di vita del minore, tenuto conto del tenore di vita goduto da questi in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, provvedendo ad una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i coniugi .
Ebbene, come correttamente evidenziato dal primo giudice sulla base dei riscontri delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, all'epoca della pronuncia di primo grado il dipendente della percepiva un reddito annuo medio lordo pari ad Pt_1 CP_3 euro 29.620,00 circa (euro 28.889,00 nell'anno 2016, euro 29.930,00 nell'anno 2017 ed euro 30.042,00 nell'anno 2018). Egli risultava proprietario di due beni immobili ubicati in Marcellina, un appartamento di vani 5,5 con rendita catastale 568,10 e un appartamento di vani 7 con rendita catastale 614,58, nonché di due autovetture, delle quali una acquistata nel 2018 di seconda mano, al prezzo di € 18.600,00. Dalle movimentazioni del conto corrente intestato al emergono due bonifici relativi Pt_1
ai finanziamenti ottenuti nel febbraio 2018 (€ 9.900,00) e nel febbraio 2019 (€
10.956,59), e due bonifici eseguiti dalla Sigla s.r.l. (uno di € 1.780,00 il 2 ottobre 2017
e uno di € 2.000,00 il 23 aprile 2019).
Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dalla documentazione depositata in questo grado a cura dell'interessato emerge che il ha percepito una Pt_1 retribuzione lorda € 32.755,68 nell'anno 2021, di € 31.562,19 nell'anno 2022 e di €
32.8411,09 nell'anno 2023 e un reddito netto di € 25.027,84 nel 2020, di € 24.914,39 nel
2021 e di € 25.174,91 nel 2022, pari a un netto medio mensile di € 2.058,80. Egli è proprietario di beni immobili e di terreni coltivati a ulivo e ha contratto un finanziamento nel 2019, per il quale versa mensilmente € 300,00, e nel 2020 un altro finanziamento, per l'acquisto di un'autovettura Peugeot 3008, per il quale versa mensilmente una rata di € 472,65 (con scadenza a luglio 2024). Il predetto non ha documentato spese per l'abitazione, ad eccezione di quelle relative alle forniture varie.
La è impiegata dal luglio 2023 quale aiuto barman e percepisce uno stipendio CP_1 medio netto di circa € 750,00 al mese. La suddetta non ha documentato spese per l'abitazione dove vive, che è di sua proprietà.
Gli elementi emergenti dall'istruttoria evidenziano che il reddito dell'appellante è del tutto sufficiente a giustificare il versamento del contributo mensile per il mantenimento 9 859/2023 R.G.
del figlio stabilito dal primo giudice, non potendo tenersi conto, ai fini della valutazione della situazione reddituale dell'obbligato, dei versamenti di rate mensili di € 300,00 e di
€ 477,00 circa, relativi a finanziamenti da lui volontariamente chiesti e ottenuti nel 2019
e nel 2020, allorquando, cioè, era già da tempo consolidato (dal 2013) l'obbligo del di versare il contributo per il mantenimento del figlio minore, prevalentemente Pt_1 collocato presso la madre sin dalla separazione dei coniugi.
Va poi osservato che il finanziamento per l'acquisto di un'autovettura è intervenuto a distanza di appena due anni dall'acquisto, da parte del di altra autovettura Pt_1
(2018, come risulta dall'accertamento della Guardia di Finanza) e che l'altro prestito, quello risalente al 2019, del quale si ignora la destinazione, ha comunque apportato un arricchimento in favore dell'odierno appellante.
Per quanto concerne le spese indicate dall'appellante, va rilevato che il pagamento dell'IMU sottende comunque la titolarità di proprietà immobiliari e quindi di una risorsa patrimoniale, in capo all'interessato, mentre la TARI e le altre spese di gestione della casa ove il vive non esulano dagli ordinari oneri gravanti su chiunque goda Pt_1 dell'utilizzo un'abitazione.
Non può, infine, ignorarsi, nella disamina relativa alla situazione reddituale del Pt_1 che in sede di separazione consensuale, nel 2013, quest'ultimo si era obbligato a versare alla moglie l'assegno di mantenimento di € 150,00, mentre secondo quanto stabilito dal primo giudice con decisione non gravata da appello nulla è dovuto alla a titolo CP_1 di assegno divorzile, il che comporta all'attualità una maggiore disponibilità economica dell'obbligato.
Osserva, poi, questa Corte che ai fini della determinazione del quantum del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento della prole deve tenersi conto, oltre che delle condizioni economiche di ciascun genitore, anche delle esigenze di vita del figlio e dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore.
Nella specie, deve quindi tenersi conto dei brevi tempi di permanenza del minore presso il padre, come stabiliti dal primo giudice e successivamente non modificati (due pomeriggi a settimana, e a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera) dell'età del ragazzo (quindici anni ) e delle sue attuali esigenze, verosimilmente molto aumentate rispetto all'epoca della separazione consensuale dei suoi genitori
(2013), allorquando egli aveva appena quattro anni.
10 859/2023 R.G.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte soccombente.
Al rigetto dell'impugnazione consegue a carico dell'appellante il raddoppio del contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 27 Parte_1 gennaio 2023, avverso la sentenza n. 1092/2022 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il
29 giugno 2022, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 859/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n.
1092/2022, pubblicata il 29.06.2022 (procedimento iscritto al n. R.G. 3997/2016)
tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Vitali e dall'avv. Letizia Meschini, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Marco Vitali, sito in Roma, Via E. Monaci, 13
APPELLANTE
e nata a [...] il [...] (C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Celi, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente a oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 [...]
CP_1
CONCLUSIONI: per l'appellante:
1 859/2023 R.G.
“In via principale: in parziale riforma della sentenza n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di
Tivoli in data 17 giugno 2022, pubblicata in data 29 giugno 2022, voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile per il minore , attualmente Persona_1 quantificato in euro 400,00, nell'importo maggiormente sostenibile per l'odierno appellante, pari ad euro 250,00 (oltre, ovviamente, il 50% delle spese straordinarie);
in via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma della sentenza n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di Tivoli in data 17 giugno 2022, pubblicata in data 29 giugno 2022, voglia disporre la riduzione dell'assegno di mantenimento mensile per il minore , attualmente Persona_1 quantificato in euro 400,00, nell'importo pari ad euro 300,00 (oltre, ovviamente, il 50% delle spese straordinarie) e/o in quella minore misura che si riterrà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA”
Per l'appellata:
“1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla parte appellante per tutti i motivi ex ante rappresentati e quindi per non essere stato lo stesso proposto tempestivamente;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado n. 1092/2022 emessa dal Tribunale di Tivoli il 17.06.2022 e pubblicata il 29.06.2022;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione o il riesame delle istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 27 gennaio 2023 ha proposto appello avanti a questa Parte_1
Corte, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale era stato così deciso:
- dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore di età , nato Per_1 il 17.07.2009, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana, ossia il martedì e il giovedì, dall'orario di uscita dalla scuola (e, in mancanza, dalle ore 15,00), sino alle ore 21,00, quando il padre, dopo cena, lo riaccompagnerà presso la casa materna e, a fine settimana alternati, dal sabato, dall'orario di uscita da scuola (e, in mancanza, dalle ore 15,00) alle ore 21,00 della
2 859/2023 R.G.
domenica, salvo diverso accordo tra le parti da assumere tenuto conto delle esigenze scolastiche ed extra scolastiche del minore e lavorative delle parti. Inoltre, il minore trascorrerà ad anni alterni con un genitore il periodo dal 23 al 29 dicembre e con l'altro dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive con ciascuno dei due genitori due settimane a luglio e due settimane ad agosto da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno e, in difetto di accordo, a settimane alterne iniziando dalla madre;
secondo il criterio dell'alternanza annuale, per le altre festività e per il giorno del compleanno;
- dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore d'età , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 di euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Tivoli;
- rigetta nel resto;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Il e la avevano contratto matrimonio concordatario in data 9 settembre Pt_1 CP_1
2007, e dalla loro unione in data 17 luglio 2009 era nato il figlio Per_1
I coniugi si erano separati consensualmente, alle condizioni omologate dal Tribunale di
Tivoli con decreto del 30 ottobre 2013, con le quali era stato così stabilito: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di muto rispetto;
2) Il minore è affidato Persona_1 in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
3) L'abitazione coniugale, sita in San Polo dei Cavalieri (RM), di proprietà della sig.ra , viene CP_1 assegnata alla stessa, nella sua esclusiva disponibilità; 4) Il marito verserà alla moglie entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00, di cui € 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre alla metà delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, ludico, ricreativo, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e per ogni anno solare, con decorrenza dalla data di omologazione della presente separazione, la somma di € 150,00 per il mantenimento del coniuge;
”.
Con ricorso depositato il 25 luglio 2016 aveva chiesto al Tribunale di Controparte_1
Tivoli di pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
disporre l'affidamento congiunto del figlio minore, con collocamento presso la madre e disciplina delle frequentazioni padre-figlio; porre a carico del l'obbligo di versare alla Pt_1
quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di € 600,00, con CP_1 rivalutazione annuale, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%,
3 859/2023 R.G.
nonché l'obbligo di versare alla stessa a titolo di mantenimento del coniuge, CP_1
l'assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente.
Il costituendosi in giudizio, si era associato alla domanda di cessazione degli effetti Pt_1 civili del matrimonio, chiedendo però di non riconoscere l'assegno di mantenimento in favore della e di determinare in € 300,00 al mese il contributo paterno per il CP_1 mantenimento del figlio minore.
Con ordinanza emessa il 14 luglio 2017 ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il Presidente del
Tribunale aveva confermato le condizioni della separazione.
Con sentenza n. 36/2018 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la sentenza definitiva, il Tribunale di Tivoli ha infine emesso la decisione sopra testualmente riportata.
L'appellante ha impugnato la sola parte della decisione di primo grado concernente l'importo del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio minore, deducendo, specificamente, che:
1) La sentenza di I grado è viziata od erronea per erronea/mancata valutazione degli elementi probatori inerenti le condizioni patrimoniali dell'odierno appellante, presenti e/o prodotti nel giudizio di I grado. Necessaria riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento in ragione delle rilevanti difficoltà economiche del sig. , già presenti od emerse nel corso del giudizio di I grado, Pt_1
2) La sentenza di I grado è viziata od erronea per mancata valutazione degli elementi probatori forniti dagli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Guardia di Finanza nel gennaio 2020 e nel maggio 2020, presente nel giudizio di I grado.
Ha quindi concluso come in epigrafe.
Con decreto del 13 marzo 2023 il Presidente di questa Sezione ha nominato il Consigliere relatore e ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 18 aprile 2024, successivamente rinviata di ufficio al 28 novembre 2024, concedendo all'appellante termine fino al 30 novembre 2023 per la notifica del ricorso e alla resistente termine fino al 31 gennaio 2024 per la presentazione di memorie.
L'appellata si è costituita in giudizio in data 26 gennaio 2024, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell'appello per tardività, in quanto il ricorso introduttivo del secondo grado del giudizio era stato depositato in data 27.01.2023, ben oltre il termine di sei mesi previsto 4 859/2023 R.G.
dall'articolo 327 c.p.c., non essendo applicabile ai procedimenti giurisdizionali avente ad oggetto il mantenimento del coniuge debole e dei minori la sospensione feriale dei termini, trattandosi di procedimenti “assimilabili a quelli in materia di alimenti, per definizione urgenti” (Cassazione Civile Ordinanza n. 18044 del 6 giugno 2023).
Nel merito, l'appellata ha contestato l'atto di appello deducendo, specificamente, che:
il giudice di primo grado aveva correttamente applicato i criteri normativi dettati per la quantificazione dell'assegno di mantenimento della prole, tenendo conto, a tal fine, delle risultanze della svolta istruttoria, dalle quali era emerso un reddito del superiore a Pt_1 quello da lui dichiarato;
dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su disposizione del Giudice di prime cure, il era risultato proprietario di due unità immobiliari e di due autovetture, Pt_1 nonché titolare di una ditta individuale “coltivazione frutti oleosi”;
dalla lista movimenti del conto corrente intestato al emergevano accrediti ulteriori Pt_1 rispetto a quelli provenienti dalla società della quale l'interessato era dipendente;
il svolgeva come secondo lavoro l'attività di trattorista, come da lui stesso Pt_1 confermato con il suo comportamento processuale, per non essersi presentato in sede di interrogatorio formale per rispondere al seguente capitolo: “Vero che ha svolto e tutt'ora svolge come secondo lavoro l'attività di trattorista”;
l'assegno di mantenimento, così come determinato dal giudice di prime cure, doveva ritenersi proporzionato al reddito netto dell'odierno appellante, anche tenendo conto esclusivamente dei redditi da lavoro dipendente.
L'appellata ha poi evidenziato che il aveva depositato per la prima volta in grado Pt_1 di appello documentazione varia, della quale ha chiesto l'immediato stralcio e ha infine concluso come in epigrafe.
Con note depositate il 15 febbraio 2024 l'appellante ha replicato a tutte le difese della controparte.
L'udienza del 28 novembre 2024 è stata sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
Entrambe le parti hanno provveduto al deposito di note nel termine all'uopo loro concesso.
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All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini di cui all'articolo
190 c.p.c., trattandosi di procedimento camerale al quale non risulta applicabile quest'ultima disposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardivo deposito del ricorso introduttivo, formulata dall'appellata sul presupposto che ai procedimenti aventi a oggetto il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e della prole, assimilabili a quelli in materia di alimenti, non sarebbe applicabile la sospensione feriale dei termini.
L'eccezione non può trovare accoglimento, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte a Sezioni Unite la quale, intervenendo sul contrasto giurisprudenziale determinatosi in ordine alla specifica questione in esame, ha affermato che
Le cause relative ad alimenti, alle quali a norma dell'art. 92 ord. giud., richiamato dall'art.
3 della legge n. 742 del 1969, non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, sono ontologicamente distinte dalle cause di separazione o di divorzio nelle quali si discuta dell'assegno di mantenimento o divorzile (Cassazione civile sez. un.,
13/05/2024, n.12946).
Alla stregua di tale principio, al quale questa Corte ritiene di uniformarsi pienamente, dovendo tenersi conto della sospensione feriale dei termini, va affermata la tempestività del presente gravame, in quanto proposto mediante ricorso depositato il 27 gennaio 2023, avverso la sentenza di primo grado pubblicata il 29 giugno 2022, non notificata all'appellante.
Sempre in via preliminare, va respinta la richiesta di stralcio dei nuovi documenti prodotti dall'appellante a corredo del ricorso introduttivo del presente grado del giudizio, dovendosene ritenere ammissibile la produzione nel presente grado, posto che secondo costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, Nel giudizio di divorzio in appello - che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'articolo 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme - va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile
l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti, (In applicazione del principio che precede
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la Suprema corte ha cassato la sentenza impugnata atteso che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare la produzione eseguita in appello sulla capacità patrimoniale di uno dei coniugi, correlata alla proprietà di terreni) (Cassazione civile sez. I, 11/03/2022, n.8049).
Nel merito, l'appellante lamenta l'eccessività dell'importo del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio, evidenziando, a tal fine, che:
- in primo grado, la difesa dell'odierno appellante aveva richiesto, documentandone le ragioni, di poter corrispondere per il figlio una somma non superiore ad euro 300,00, considerato: il reddito (da lavoro dipendente) del sig. le c.d. “uscite” che Pt_1 il medesimo deve sostenere settimanalmente e mensilmente;
le difficoltà economiche da affrontare;
- dall'accertamento svolto in primo grado dalla Guardia di Finanza era emerso che il percepiva solo redditi da lavoro dipendente, pari ad euro 28.889,00 per Pt_1
l'anno 2016, euro 29.930,00 per l'anno 2017 ed euro 30.042,00 per l'anno 2018; risultava - in epoca precedente - titolare di una ditta individuale esercente
“coltivazione di frutti oleosi”, ormai inattiva da tempo;
risultava intestatario di due utilitarie, di cui una acquistata usata e l'altra, cointestata con il sig. , Persona_1 acquistata nel lontano 1999; nel periodo dal 2016 al 2019, il aveva acceso Pt_1 alcuni prestiti finanziari personali per fronteggiare le spese da affrontare;
- non era stato provato l'assunto della appellata, secondo cui il svolgeva un Pt_1
secondo lavoro redditizio come trattorista su terreni altrui, e l'accertamento della
Guardia di Finanza aveva evidenziato che il non era titolare di alcun mezzo Pt_1 agricolo e non svolgeva alcuna attività lavorativa non regolarizzata;
- attualmente il percepisce uno stipendio mensile variabile, da euro 1.194,00 Pt_1
per il mese di settembre 2022 ad euro 1.248,00 per il mese di novembre 2022, come documentato dalle buste paga prodotte a corredo del ricorso introduttivo, dalle quali emerge che mensilmente viene trattenuta la somma di euro 297,00 per la cessione di un quinto della quota stipendiale, nonché l'importo di euro 300,00 per una c.d.
“delega”;
- quanto al finanziamento n. 9034472 (con scadenza al 2027) per l'importo di euro
25.273,22 – già oggetto di riscontro in sede di accertamento della Guardia di Finanza
– l'odierno appellante versa la somma mensile di euro 300,00;
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- in relazione ad un ulteriore finanziamento/leasing (in scadenza al luglio 2024, dopodiché il ricorrente dovrà affrontare la spesa della conferente maxi rata), il
[...] versa mensilmente una rata di euro 472,65; Pt_1
- è inoltre tenuto a versare: - l'IMU per un totale annuo di euro 1.003,00; la Pt_1
TARI per un totale annuo di euro 129,00 ed è tenuto a pagare periodicamente importi variabili a titolo di utenze per il servizio di luce (una somma compresa tra euro 83,00
e gli euro 139,82), gas (una somma compresa, a seconda del periodo invernale od estivo, tra euro 53,00 ed euro 300,00), telefonia (euro 70,24 circa) e acqua.
Rileva questa Corte che il primo giudice ha stabilito in € 400,00 l'importo del contributo mensile posto a carico del per il mantenimento del figlio minore sulla base Pt_1 delle seguenti argomentazioni: “Quanto al mantenimento in favore del minore, premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il contributo al mantenimento dei figli a carico del genitore non collocatario deve essere proporzionato al reddito netto del genitore e determinato alla stregua dei criteri ivi previsti, nella fattispecie in esame va evidenziato che dagli accertamenti di polizia tributaria è emerso per il resistente un reddito superiore rispetto a quello dichiarato in giudizio (euro 1050,00 al mese): difatti, la relazione della Guardia di Finanza denota un reddito annuo medio lordo percepito dal
pari ad euro 29.620,00 circa (euro 28.889,00 nell'anno 2016, euro 29.930,00 Pt_3 nell'anno 2017 ed euro 30.042,00 nell'anno 2018) ed accrediti sul conto corrente a lui CP_ intestato ulteriori rispetto a quelli provenienti dall' a titolo di stipendio, per cui, anche tenuto conto della mancata risposta all'interrogatorio formale deferito in ordine allo svolgimento dell'attività di trattorista, può ritenersi che il reddito del resistente sia maggiore rispetto a quello dichiarato. Dunque, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., appare congruo porre a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento in favore del minore la somma di euro 400,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati relativo alla individuazione e classificazione delle spese straordinarie”.
Ritiene questa Corte che ai fini della decisione il primo giudice abbia correttamente esaminato tutte le risultanze istruttorie e nel determinare la misura del contributo paterno abbia correttamente applicato i criteri dettati dall'articolo 337 ter c.c., sicché la sentenza risulta non meritevole di censura.
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È noto che il giudice chiamato a determinare l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli deve valutare, in linea con quanto previsto dall'articolo 337ter c.c., le attuali e concrete esigenze di vita del minore, tenuto conto del tenore di vita goduto da questi in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi, provvedendo ad una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i coniugi .
Ebbene, come correttamente evidenziato dal primo giudice sulla base dei riscontri delle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, all'epoca della pronuncia di primo grado il dipendente della percepiva un reddito annuo medio lordo pari ad Pt_1 CP_3 euro 29.620,00 circa (euro 28.889,00 nell'anno 2016, euro 29.930,00 nell'anno 2017 ed euro 30.042,00 nell'anno 2018). Egli risultava proprietario di due beni immobili ubicati in Marcellina, un appartamento di vani 5,5 con rendita catastale 568,10 e un appartamento di vani 7 con rendita catastale 614,58, nonché di due autovetture, delle quali una acquistata nel 2018 di seconda mano, al prezzo di € 18.600,00. Dalle movimentazioni del conto corrente intestato al emergono due bonifici relativi Pt_1
ai finanziamenti ottenuti nel febbraio 2018 (€ 9.900,00) e nel febbraio 2019 (€
10.956,59), e due bonifici eseguiti dalla Sigla s.r.l. (uno di € 1.780,00 il 2 ottobre 2017
e uno di € 2.000,00 il 23 aprile 2019).
Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dalla documentazione depositata in questo grado a cura dell'interessato emerge che il ha percepito una Pt_1 retribuzione lorda € 32.755,68 nell'anno 2021, di € 31.562,19 nell'anno 2022 e di €
32.8411,09 nell'anno 2023 e un reddito netto di € 25.027,84 nel 2020, di € 24.914,39 nel
2021 e di € 25.174,91 nel 2022, pari a un netto medio mensile di € 2.058,80. Egli è proprietario di beni immobili e di terreni coltivati a ulivo e ha contratto un finanziamento nel 2019, per il quale versa mensilmente € 300,00, e nel 2020 un altro finanziamento, per l'acquisto di un'autovettura Peugeot 3008, per il quale versa mensilmente una rata di € 472,65 (con scadenza a luglio 2024). Il predetto non ha documentato spese per l'abitazione, ad eccezione di quelle relative alle forniture varie.
La è impiegata dal luglio 2023 quale aiuto barman e percepisce uno stipendio CP_1 medio netto di circa € 750,00 al mese. La suddetta non ha documentato spese per l'abitazione dove vive, che è di sua proprietà.
Gli elementi emergenti dall'istruttoria evidenziano che il reddito dell'appellante è del tutto sufficiente a giustificare il versamento del contributo mensile per il mantenimento 9 859/2023 R.G.
del figlio stabilito dal primo giudice, non potendo tenersi conto, ai fini della valutazione della situazione reddituale dell'obbligato, dei versamenti di rate mensili di € 300,00 e di
€ 477,00 circa, relativi a finanziamenti da lui volontariamente chiesti e ottenuti nel 2019
e nel 2020, allorquando, cioè, era già da tempo consolidato (dal 2013) l'obbligo del di versare il contributo per il mantenimento del figlio minore, prevalentemente Pt_1 collocato presso la madre sin dalla separazione dei coniugi.
Va poi osservato che il finanziamento per l'acquisto di un'autovettura è intervenuto a distanza di appena due anni dall'acquisto, da parte del di altra autovettura Pt_1
(2018, come risulta dall'accertamento della Guardia di Finanza) e che l'altro prestito, quello risalente al 2019, del quale si ignora la destinazione, ha comunque apportato un arricchimento in favore dell'odierno appellante.
Per quanto concerne le spese indicate dall'appellante, va rilevato che il pagamento dell'IMU sottende comunque la titolarità di proprietà immobiliari e quindi di una risorsa patrimoniale, in capo all'interessato, mentre la TARI e le altre spese di gestione della casa ove il vive non esulano dagli ordinari oneri gravanti su chiunque goda Pt_1 dell'utilizzo un'abitazione.
Non può, infine, ignorarsi, nella disamina relativa alla situazione reddituale del Pt_1 che in sede di separazione consensuale, nel 2013, quest'ultimo si era obbligato a versare alla moglie l'assegno di mantenimento di € 150,00, mentre secondo quanto stabilito dal primo giudice con decisione non gravata da appello nulla è dovuto alla a titolo CP_1 di assegno divorzile, il che comporta all'attualità una maggiore disponibilità economica dell'obbligato.
Osserva, poi, questa Corte che ai fini della determinazione del quantum del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento della prole deve tenersi conto, oltre che delle condizioni economiche di ciascun genitore, anche delle esigenze di vita del figlio e dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascun genitore.
Nella specie, deve quindi tenersi conto dei brevi tempi di permanenza del minore presso il padre, come stabiliti dal primo giudice e successivamente non modificati (due pomeriggi a settimana, e a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera) dell'età del ragazzo (quindici anni ) e delle sue attuali esigenze, verosimilmente molto aumentate rispetto all'epoca della separazione consensuale dei suoi genitori
(2013), allorquando egli aveva appena quattro anni.
10 859/2023 R.G.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado devono essere poste a carico della parte soccombente.
Al rigetto dell'impugnazione consegue a carico dell'appellante il raddoppio del contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso depositato il 27 Parte_1 gennaio 2023, avverso la sentenza n. 1092/2022 del Tribunale di Tivoli, pubblicata il
29 giugno 2022, nel contraddittorio tra le parti, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese presente grado, che liquida in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)
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