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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6018/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO Parte_1
MICHELE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: adempimento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.4.2025, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver ottenuto sentenza del Tribunale con la quale la convenuta era stata condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per l'attività del dirigente medico in relazione al periodo 19.6.2014 -15.6.2018. ON Lamentava il mancato adempimento da parte dell' e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €90.095,69. ON Non si costituiva in giudizio l'
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico che il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari (cfr. sentenza n.2164/24 del 28.5.2024) sentenza con la quale è stato accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro del condannando Pt_1
ON conseguentemente l' al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per l'attività del dirigente medico in relazione al periodo 19.6.2014 -15.6.2018.
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto alla somma spettante a tale titolo, atteso il passaggio in giudicato della sentenza indicata.
In relazione al quantum, in applicazione degli articoli dei CCNL Comparto
Sanità relativi al periodo per cui è causa, emerge che conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Nel caso in esame la convenuta, non costituendosi, non ha contestato specificatamente i conteggi del ricorrente e, pertanto, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spettano, pertanto, al ricorrente €90.059,69 al lordo oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daCAMPOSEO Pt_1
, nei confronti , così provvede:
[...] CP_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €90.095,65 al lordo oltre accessori;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€5.900,00 per compensi oltre iva e cpa e al rimborso c.u..
Bari,06/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6018/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO Parte_1
MICHELE giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: adempimento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.4.2025, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver ottenuto sentenza del Tribunale con la quale la convenuta era stata condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per l'attività del dirigente medico in relazione al periodo 19.6.2014 -15.6.2018. ON Lamentava il mancato adempimento da parte dell' e chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma di €90.095,69. ON Non si costituiva in giudizio l'
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico che il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari (cfr. sentenza n.2164/24 del 28.5.2024) sentenza con la quale è stato accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro del condannando Pt_1
ON conseguentemente l' al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto per l'attività del dirigente medico in relazione al periodo 19.6.2014 -15.6.2018.
Non vi è alcun dubbio, dunque, sul riconoscimento del diritto alla somma spettante a tale titolo, atteso il passaggio in giudicato della sentenza indicata.
In relazione al quantum, in applicazione degli articoli dei CCNL Comparto
Sanità relativi al periodo per cui è causa, emerge che conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un vaglio di carattere contabile, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU.
Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Nel caso in esame la convenuta, non costituendosi, non ha contestato specificatamente i conteggi del ricorrente e, pertanto, devono ritenersi corretti i conteggi effettuati dall'istante.
Spettano, pertanto, al ricorrente €90.059,69 al lordo oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto daCAMPOSEO Pt_1
, nei confronti , così provvede:
[...] CP_2
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €90.095,65 al lordo oltre accessori;
2. condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
€5.900,00 per compensi oltre iva e cpa e al rimborso c.u..
Bari,06/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi