Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 688/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 688/2020 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'8.1.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SPIRITO FRANCESCO P.IVA_1
( ) via Cantarella n. 7 84100 SALERNO dal quale è rappresentato e C.F._1
difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in via Controparte_1 P.IVA_2
Palmentole, 12 B 80049 SOMMA VESUVIANA, presso lo studio dell'Avv. Polliere Ciro
(c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.).
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Appurata la sussistenza, nel caso di specie, del requisito oggettivo e temporale, occorre a questo punto verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Invero, l'art. 67 comma 2, l.f. assoggetta a revocabilità i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento "se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore".
La scientia decotionis in capo al creditore può essere provata anche mediante presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, sia pure dovendosi attribuire peculiare rilevanza alla condizione professionale dell'accipiens e al contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cfr. Cass. n.
8827/2011). Pertanto, la prova della conoscenza si ha anche quando la probabilità della scientia decotionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche e culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito, che poteva o meno percepire i segni esteriori della decozione
(Cass. n. 27070/2022).
Se non esistono singoli elementi presuntivi di per sé idonei in via esclusiva a dimostrare tale conoscenza, l'oggetto della prova a carico del curatore non è costituito né dalla effettiva conoscenza, non essendo esigibile la prova diretta di uno stato psicologico, né per converso da semplici elementi indiziari dai quali si deduca la mera conoscibilità da parte del creditore
"medio", essendo necessaria la dimostrazione della "possibilità della conoscenza" fondata sulla valutazione delle concrete condizioni in cui si sia trovato il creditore ricevente. (Cass. n.
6686/2012).
Il momento determinante ai fini della verifica della scientia decoctionis coincide con quello in cui il debitore, poi fallito, pone in essere il singolo atto revocabile, vale a dire la data di stipulazione del contratto, quella del pagamento o quella di costituzione della garanzia, non essendo rilevante se la conoscenza dello stato d'insolvenza interviene successivamente a tale momento (ex multis v. Cass. 5 aprile 2001, n. 5041).
Il ricorso ad elementi indiziari e' ammesso dalla Suprema Corte che ha piu' volte ribadito che l'effettivita' della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo "puo' essere provata anche con indizi e fondata su elementi di fatto, purche' idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettivita'. La scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto
Pagina 2 di 7 costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimita'" (ex multis v. Cass. 30 ottobre 2015, n. 22184).
Questi elementi indiziari devono tenere conto della fattispecie concreta e di tutte le circostanze che hanno connotato il contesto di riferimento, siano esse economiche, sociali, organizzative e culturali.
La giurisprudenza ha individuato una grande varieta' di elementi indiziari in presenza dei quali si presume che il terzo convenuto in revocatoria abbia conosciuto lo stato di insolvenza del debitore poi fallito.
In proposito, sono tradizionalmente indici dello stato di insolvenza l'esistenza di protesti a carico del debitore, l'esistenza di procedure esecutive a carico del fallito, l'iscrizione di un'ipoteca, la trascrizione di un sequestro conservativo, l'emissione di decreti ingiuntivi, la pendenza di un'istanza di fallimento, le voci negative di bilancio, le notizie di stampa riguardanti alcune vicende dell'impresa (scioperi, cassa integrazione etc.), i reclami dei fornitori, le rateizzazioni del credito, i ritardi dei pagamenti o il ricorso a mezzi anormali nell'esecuzione degli stessi.
Questi indizi devono pur sempre essere rapportati alla capacità di percezione che ciascun soggetto del soggetto che entra in contatto con una società in crisi, nonche' della situazione concreta in cui il medesimo si e' trovato ad operare.
Con una recente pronuncia la Suprema Corte nel ribadire che in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, puo' essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettivita' ha sancito che " all'uopo il giudice, prima e' tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva (cosi' Cassazione civile sez. I, 12/11/2019, n.
29257).
Il Giudice deve quindi analizzare i singoli fatti noti portati alla sua attenzione dalle parti del processo e deve, previa valutazione della portata unitaria di ciascuno di essi, verificare, all'esito di una loro comparazione globale attraverso un giudizio di sintesi, se essi siano tali da far ritenere verosimile, secondo l'id quod plerumque accidit, la certa ricorrenza della scientia decoctionis in capo al soggetto che abbia ricevuto uno o piu' pagamenti da un imprenditore poi dichiarato fallito.
Pagina 3 di 7 Al fine dell'accertamento della scientia decoctionis occorre, quindi, conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell'accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operativita'.
Pertanto, la conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore puo' desumersi dalla natura di agente economico qualificato, tale da consentire al terzo l'acquisizione di informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori e dunque dalla peculiare capacità di percepire, nella situazione in cui si era trovato concretamente ad operare, i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore. (in questo senso v. Tribunale Milano sez. II, 16/01/2020, (ud. 12/01/2020, dep. 16/01/2020), n.436).
Cio' posto in linea teorica quanto alle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimita' e di merito, applicando detti principi alla fattispecie in esame si ritiene provata l'effettiva conoscenza in capo alla società convenuta dello stato di insolvenza in cui versava al momento del compimento di tutti gli atti revocandi, Parte_1
Prima di esporre le ragioni che hanno determinato tale convincimento occorre ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita', il giudice del merito puo' fondare il proprio convincimento sui soli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione e non e' obbligato a prendere in esame ed a disattendere tutte le contrarie risultanze processuali, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati (cfr., fra moltissime, Cass. Civ. n. 13485/14, 8129/14,
25608/13).
Nel caso di specie, ad assumere notevolissimo rilievo dal punto di vista dell'elemento psicologico caratterizzante l'azione revocatoria proposta sono le vicende che hanno riguardato la società fallita.
Rilevano, in particolare, gli elementi dell'iscrizione di protesti (del 6.10.2015 di assegno di importo di euro 476.427,11 e del 17.11.2015 di cambiale di importo di euro 65.838,89) e di ipoteca volontaria nel 2011 a garanzia della restituzione del finanziamento di euro
Contr 4.000,000,00 concesso dalla
Trattasi, infatti, di elementi tra loro coerenti nell'indicare lo stato di decozione in cui versava la i quali non potevano certamente non essere colti tra gli operatori del Parte_1
settore come il convenuto.
La difesa avanzata dalla convenuta, secondo cui i pagamenti oggetto di revocatoria sarebbero stati effettuati seguendo i cd "termini d'uso", non puo' essere condivisa.
Pagina 4 di 7 La S.C. ha di recente affermato che - l'esenzione prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3,
L. Fall si configura come un'eccezione alla regola secondo cui sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto (Cass. n. 17949 del 2023), i quali, peraltro, dovendo essere individuati sulla base di un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientri o meno fra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, possono essere tali anche se previsti dagli accordi intervenuti tra le parti, come nel caso del mandato irrevocabile (cfr. Cass. n. 21823 del 2005) o della datio in solutum (Cass. n.
11850 del 2007; Cass. n. 3581 del 2011); - tale esenzione (intesa ad «assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda» : Cass. n.
19373 del 2021), peraltro, esclude la revocabilità dei pagamenti che, pur se eseguiti in tempi e con modalità diversi da quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali in precedenza invalse tra le medesime parti (Cass. n. 27939 del 2020, in motiv.): la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere
"esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass.
27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass.
7580/2019; conf. Cass. 19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022...)»
(Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.); - resta, tuttavia, fermo che, nel caso in cui tali pratiche non siano in concreto individuabili in quanto il pagamento afferisce a forniture effettuate per la prima volta o regolate in modo diverso da quanto accaduto in precedenza, il parametro di riferimento ai fini della valutazione non potrà che essere costituito dalle condizioni contrattualmente pattuite, a meno che, nello svolgimento concreto del rapporto, le parti abbiano adottato comportamenti difformi da quelli previsti (Cass. n. 19373 del 2021, in motiv.).
In particolare, l'espressione "termini d'uso", utilizzata per individuare i pagamenti di beni e servizi non soggetti all'azione revocatoria, non si riferisce alle forniture che costituiscono oggetto del pagamento, ma ai pagamenti stessi, i quali risultano quindi
Pagina 5 di 7 opponibili alla massa dei creditori, anche se eseguiti ed accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, purché siano stati effettuati secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento (cfr. Cass.
n. 19373/2021).
In punto di onere della prova, è la parte destinataria dell'azione revocatoria a dover provare che il pagamento ricevuto è stato effettuato secondo “termini d'uso” nell'accezione sopra esposta.
Orbene, nel caso di specie, detta prova non è stata fornita dall'accipiens.
Invero, la società convenuta non ha offerto alcun mezzo di prova della circostanza che tra la società poi fallita e la società destinataria dei pagamenti si fosse instaurata una prassi in via di fatto, modificativa degli accordi a suo tempo conclusi, tale da permettere l'adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi e più lunghi, come quelli che hanno caratterizzato i pagamenti oggetto dell'azione revocatoria.
Pertanto, va disposta la revoca ex art. 67 comma 2 LF dei seguenti pagamenti operati in favore della a) euro 44.842,32 versati mediante bonifico istruito il Controparte_1
29.10.2015 a saldo delle fatture nn. 528 e 520 del 01.10.2015; b) euro 21.175,54 versati mediante assegno n. 7000088852, a saldo della fattura n. 607 del 30.10.2015.
Pertanto, la convenuta è tenuta a restituire al la somma Parte_1
complessiva di euro 66.017,86.
Tale somma deve essere maggiorata degli interessi al tasso legale, da calcolarsi dalla data della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, in virtu' degli effetti restitutori e reali tipicamente conseguenti alla revocatoria ex art. 67 LF, la cui pronuncia ha efficacia costitutiva
(cfr. il condivisibile orientamento espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 437 del 15/06/2000; conf. le successive Cass. nn. 887/2006, 12736/2011 e 20784/2011 "In ipotesi di vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare relativa ad un pagamento eseguito dal fallito nel
"periodo sospetto", l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito e' originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e percio' qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia
Pagina 6 di 7 stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito").
Le spese di lite seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inefficaci nei confronti del i Parte_2
pagamenti effettuati in favore di di euro 44.842,32 versati mediante Controparte_1
bonifico istruito il 29.10.2015 a saldo delle fatture nn. 528 e 520 del 01.10.2015 e di euro 21.175,54 versati mediante assegno n. 7000088852, a saldo della fattura n. 607 del 30.10.2015;
2) Condanna a corrispondere al Controparte_1 Parte_2
la somma di euro 66.017,86, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1 [...]
che si liquidano in euro 786,00 per spese vive ed euro Parte_2
7.100,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08/04/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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