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29 dicembre 1965
29 dicembre 1965
Art. 4.
Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalita' per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalita' per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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- 1. Legge di semplificazione 1999: delegificazione e sburocratizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 novembre 2000 · 0.6314078