Articolo 4 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 dicembre 1965
Art. 4.
Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalita' per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
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