Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/07/2025, n. 6376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6376 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06376/2025REG.PROV.COLL.
N. 02176/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2024, proposto da
OR.V.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Vincenzi e Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Anastasio Pugliese in Roma, via Domenico Chelini n.3;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8826/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione di AGCM;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Marcello Anastasio Pugliese.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società OR.V.A. S.p.A. chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 8826, depositata il 24 maggio 2023, che ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento (i) del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di revoca del rating di legalità, ai sensi dell'art. 6 comma IV, Reg. AGCM n. 27165/18, comunicato a mezzo pec in data 10.10.19, (ii) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 6, commi IV e VIII del Reg. AGCM n. 27165/18, comunicato a mezzo pec del 05.09.19 e (iii) per la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società VA per effetto del provvedimento impugnato nell’importo che sarà quantificato in corso di giudizio.
2. L’appellante in ordine alle pregresse vicende espone le seguenti circostanze in fatto.
La società OR.V.A. S.p.A. si occupa della commercializzazione di piadina e prodotti alimentari analoghi (pane, focacce, bruschette ecc.). In data 10 gennaio 2018 le è stato attribuito il rating di legalità di cui alla delibera AGCM n. 2715/18 per la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti di legge, ma, in data 5 settembre 2019, riceveva dall’AGCM la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del rating in quanto “ è risultata, infatti, a carico del Sig. LU VI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società in indirizzo, la sentenza di condanna n. 1203/19, emessa in data 25 luglio 2019 dal Tribunale di Rimini per il reato di cui all’art. 590 del codice penale. Tale sentenza, riguardando un reato richiamato nell’art. 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, costituisce motivo ostativo al mantenimento del Rating, ai sensi degli artt. 6, comma 4 e 2, comma 2, lettera b) del Regolamento ”.
Nelle proprie osservazioni VA evidenziava come la condanna, peraltro non definitiva e oggetto di appello riguardasse il Sig. VI nella veste di legale rappresentante di altra società per fatti estranei alle attività di VA. Tuttavia AGCM non riteneva rilevanti le circostanze addotte e ha notificato il 10 ottobre 19 il provvedimento di revoca del rating.
3. La società appellante, ritenendo la revoca illegittima, ha adito il Tar Lazio chiedendone l’annullamento per violazione di legge (art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento AGCOM n. 2715/18) ed eccesso di potere (falso presupposto di fatto e di diritto) e il risarcimento del danno.
3.1. Con l’ordinanza n. 219/2020 il Tar ha rigettato l’istanza cautelare per mancanza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e in appello la decisione è stata confermata da questa Sezione con l’ordinanza n. 3869/2020.
3.2. Ad esito del giudizio, il Tar Lazio con la sentenza n. 8826/2023 ha rigettato il ricorso ritenendo correttamente applicata la normativa di riferimento da parte di AGCM.
4. Con ricorso notificato il 29 febbraio 2024 e depositato il 14 marzo 2024, la società VA, facendo presente di essersi avvalsa della sospensione dei termini processuali dall’1.05.2023 fino al 31.08.2023 prevista dall’art. 3 del D.L. 61/2023, per aver il difensore lo studio in Faenza, città colpita dall’alluvione, ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo la riforma sulla base dei seguenti motivi: I. “ Contraddittorietà e comunque illogicità dell’impugnata sentenza”;
II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 2 lett. b del Regolamento AGCOM n. 2715/2018 e comunque per contraddittoria motivazioni”.
4.1. In data 15 marzo 2024 si è costituito in giudizio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiedendo il rigetto del ricorso e in seguito ha depositato una memoria difensiva.
Nei termini di rito l’appellante ha depositato una memoria di replica ex art. 73, comma 2, c.p.a...
5. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
La società appellante con i due motivi di ricorso sopra riportati e che si prestano ad essere trattati congiuntamente avversa il pronunciamento di rigetto ritenendo che il giudice nella valutazione del fatto ai fini dell’art. 2 comma 2 lett. b del Regolamento AGCM n. 2715/2018 non abbia tenuto conto della peculiarità della fattispecie. In particolare non avrebbe considerato che il Sig. VI, che accidentalmente è legale rappresentante di un’altra società, la Global OO, avente una propria struttura e organizzazione autonoma, ha riportato una condanna per violazione di norme in materia di sicurezza del lavoro in virtù del proprio ruolo apicale ricoperto nella stessa e non per aver personalmente determinato l’evento. Il sistema di affidabilità delle imprese, e quindi il rating, in tesi dell’appellante, deve interessare in via esclusiva l’impresa valutata in sé e per sé.
Rappresenta che VA si è sempre caratterizzata per l’assenza di condotte penalmente rilevanti e per il perseguimento di obiettivi di legalità e trasparenza, ma in questo modo viene penalizzata, sotto il profilo commerciale, in virtù di un evento che nulla ha a che vedere con la propria struttura produttiva, organizzazione del lavoro e adempimento della disciplina in tema di sicurezza sul lavoro, sempre scrupolosamente rispettata.
La censura, che si fonda sul presupposto che la condanna riportata dal Sig. VI che in seno alla VA assume la carica di presidente del C.d.A. sia ininfluente ai fini del mantenimento del rating di legalità dell’impresa, è priva di pregio.
Sotto l’aspetto normativo va precisato che il “ rating di legalità ” è stato introdotto nell’ordinamento giuridico dall’art. 5-ter del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 62/2012 ed è stato disciplinato dal Regolamento AGCM n. 27165/18. Si tratta di un istituto premiale, volto alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l’assegnazione di un riconoscimento - misurato in “stelle” - indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business ma anche nella composizione della compagine sociale.
Il Regolamento AGCM n. 27165/2018 subordina il conferimento e il mantenimento del rating di legalità al rispetto di tutti i requisiti posti dall’art. 2, commi 2 e 3, dello stesso, che ne costituiscono una condicio sine qua non (negativa, tranne per la lett. g) del secondo comma del menzionato art. 2).
Decisivo a tal riguardo è il tenore del rinvio operato dall’art. 2, comma 2, del Regolamento alla fonte primaria che inibisce il rilascio del rating, qualora, a carico degli «amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega … » dell’impresa sia stata pronunciata « sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 »; il citato D.lgs. n. 231/2001, all’art. 25-septies, include il reato di lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. laddove questo sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Ne deriva che qualora un’impresa abbia tra i soggetti rilevanti ai sensi del Regolamento una persona condannata per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, l’impresa non potrà ottenere il rating per mancanza di uno dei requisiti essenziali.
L’art. 6, comma 4, del Regolamento, invece prevede che “ in caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno ”.
Dalle sopra richiamate norme si evince chiaramente che i soggetti che ricoprono le cariche direttive dell’impresa e fanno quindi parte della sua governance , ai fini dell’attribuzione del rating alla stessa non devono aver riportato condanne per i reati ostativi elencati dalla norma e che l’intervento di una sentenza di condanna nei confronti di uno dei soggetti “rilevanti” fa venir meno la condizione per il mantenimento del rating.
La norma riguarda tutte le sentenze di condanna per i reati in essa menzionati, posto che non limita l’effetto ostativo soltanto alle condanne riportate per fatti occorsi nell’ambito della impresa richiedente ma intende all’evidenza negare l’attribuzione del rating alla società in quanto ingloba nella propria governance – in posizione apicale – un soggetto che si è reso responsabile di un reato relativo alla sicurezza sul lavoro e quindi di un illecito professionale anche soltanto per culpa in vigilando .
Sul punto il Collegio intende aderire all’orientamento già espresso dalla Sezione nella sentenza n. 6458/2024 dove si è affermato che “ la natura premiale del rating di legalità esprima un giudizio di meritevolezza che non può che essere negato in presenza di una condanna che, ancorché riportata in relazione a condotte estranee all’esercizio dell’attività dell’impresa richiedente il titolo, impatta sull’immagine e sulla percezione di affidabilità della stessa. ”.
Per le ragioni tutti esposte l’appello dev’essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società appellante a rifondere le spese legali all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che si liquidano complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00) più accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO