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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 605/2024 e promossa con ricorso depositato il 04.09.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. SOINI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Corso Rosmini 63 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] allo Ionio (CS), il 17/05/1982 Controparte_1 C.F._2
e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CHIARADIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA DEGLI OLEANDRI 87076 VILLAPIANA;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 09.04.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 09.05.2025;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 04.09.2024 a chiesto la regolamentazione delle Parte_1 questioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori , nata Persona_1
a Rovereto (TN), l'1.11.2008 e , nata a [...], l'[...], dalla loro Persona_2
relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciute da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione tardivamente depositata, , nulla opponendo Controparte_1 all'affidamento condiviso, al collocamento delle minori e alla disciplina del proprio diritto di visita nel rispetto della volontà delle figlie, ha tuttavia insistito per una diversa regolamentazione economica rispetto a quella proposta dalla ricorrente.
3. All'udienza del 09.05.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento si richiama sul punto a motivazione della proposta conciliativa formulata dalla giudice a verbale del 09.05.2025.
6. Si osserva, inoltre, che la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
Per_
1. affida le minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
e residenza presso la madre;
2. disciplina il diritto-dovere di vista del padre alle figlie come segue: il padre starà con le figlie:
pagina2 di 3 a. per due-tre settimane anche consecutive durante l'estate;
b. una o due settimane durante le vacanze di Natale;
c. ulteriori periodi nel corso dell'anno previo preavviso di almeno due settimane.
Padre e figlie, inoltre, potranno sentirsi giornalmente sui rispettivi cellulari.
In ogni caso il diritto di vista padre-figlie dovrà essere esercitato nel rispetto della volontà delle minori, considerata la loro età;
3. pone a carico del padre, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento un contributo a titolo di mantenimento di ciascuna figlia ammontante ad € 250,00 mensili (per complessivi € 500,00); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di marzo 2026, dovranno essere versati sul conto corrente della madre entro il giorno quindici di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
4. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le linee guida del C.N.F.; dette spese dovranno essere concordate, ove richiesto dalle predette linee guida, se superiori, per singola spesa anche frazionata, ad € 250,00;
5. riconosce alla madre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno il riparto delle spese straordinarie;
6. spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 605/2024 e promossa con ricorso depositato il 04.09.2024 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. SOINI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Corso Rosmini 63 38068 Rovereto ITALIA;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...] allo Ionio (CS), il 17/05/1982 Controparte_1 C.F._2
e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. CHIARADIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA DEGLI OLEANDRI 87076 VILLAPIANA;
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt
Conclusioni
Parte attrice: come da verbale del 09.04.2025;
Parte convenuta: come da verbale del 09.05.2025;
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”.
pagina1 di 3 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 04.09.2024 a chiesto la regolamentazione delle Parte_1 questioni relative all'affidamento e al mantenimento delle figlie minori , nata Persona_1
a Rovereto (TN), l'1.11.2008 e , nata a [...], l'[...], dalla loro Persona_2
relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciute da entrambi i genitori.
2. Con memoria di costituzione tardivamente depositata, , nulla opponendo Controparte_1 all'affidamento condiviso, al collocamento delle minori e alla disciplina del proprio diritto di visita nel rispetto della volontà delle figlie, ha tuttavia insistito per una diversa regolamentazione economica rispetto a quella proposta dalla ricorrente.
3. All'udienza del 09.05.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento si richiama sul punto a motivazione della proposta conciliativa formulata dalla giudice a verbale del 09.05.2025.
6. Si osserva, inoltre, che la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi delle minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita delle minori.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto delle minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
Per_
1. affida le minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
e residenza presso la madre;
2. disciplina il diritto-dovere di vista del padre alle figlie come segue: il padre starà con le figlie:
pagina2 di 3 a. per due-tre settimane anche consecutive durante l'estate;
b. una o due settimane durante le vacanze di Natale;
c. ulteriori periodi nel corso dell'anno previo preavviso di almeno due settimane.
Padre e figlie, inoltre, potranno sentirsi giornalmente sui rispettivi cellulari.
In ogni caso il diritto di vista padre-figlie dovrà essere esercitato nel rispetto della volontà delle minori, considerata la loro età;
3. pone a carico del padre, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento un contributo a titolo di mantenimento di ciascuna figlia ammontante ad € 250,00 mensili (per complessivi € 500,00); detti importi, suscettibili di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere dal mese di marzo 2026, dovranno essere versati sul conto corrente della madre entro il giorno quindici di ogni mese, salvo diverso accordo fra le parti;
4. pone a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo le linee guida del C.N.F.; dette spese dovranno essere concordate, ove richiesto dalle predette linee guida, se superiori, per singola spesa anche frazionata, ad € 250,00;
5. riconosce alla madre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli, mentre i benefici fiscali per i figli a carico seguiranno il riparto delle spese straordinarie;
6. spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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