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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE rel.
Dott. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE ha emesso il seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 509/2025 RGAC decisa con deposito del dispositivo alla scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 e vertente tra e , entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Manfredi Parte_1 Parte_2
APPELLANTI
E contumace Controparte_1
APPELLATA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 marzo 2025 e hanno impugnato Parte_1 Parte_2 davanti a questa Corte la sentenza del Tribunale di Cosenza pubblicata il 26 settembre 2024 che ha dichiarato risolto i contratti di locazione intercorsi tra le parti, confermato l'ordinanza di rilascio e condannato la conduttrice al pagamento dei canoni scaduti indicati nell'importo di € 20.000.
Fissata l'udienza l'appellante ha notificato nei termini assegnati il ricorso e il decreto di fissazione di udienza e ha depositato le notifiche unitamente alle note di trattazione scritta che, per provvedimento presidenziale, hanno sostituito e art. 127 ter c.p.c. l'udienza del 10 settembre 2025 originariamente fissata per la discussione.
L'appellata non si è costituita e va dichiarata contumace.
La causa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. è stata decisa con deposito del dispositivo.
I) Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che il credito dei locatori per i canoni scaduti fosse pari ad € 20.000 affermando che detto importo fosse stato così indicato nel verbale d'udienza dalle parti.
Sostengono in contrario gli appellanti che nessuna indicazione in tal senso è stata mai formulata a verbale e che al momento del mutamento del rito, il credito residuo ammontava ad € 63.000 poi ridotto al momento della sentenza, per effetto di alcuni pagamenti medio tempore eseguiti, all'importo di € 47620,78 di cui € 2640,78 per il primo contratto ed € 21.200 per il secondo.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
L'intimazione di sfratto per morosità da cui è originato il presente giudizio ha riguardato due diversi contratti di locazione intercorsi tra le parti uno stipulato il 1° agosto 2014 e l'altro l'8 luglio 2019, il primo con un canone annuo di € 9600 ( l'originario aumento pattuito è stato poi concordemente eliminato ) e l'altro per un canone annuo di € 1400 nel primo anno e € 1600 per gli anni successivi per entrambi i contratti è stata dedotta la morosità a far data dall'agosto 2019, con eccezione dei canoni di marzo aprile e maggio 2020 di cui i locatori hanno assunto di avere ricevuto il pagamento.
L'ordinanza di rilascio ha sostanzialmente riconosciuto la morosità peraltro mai negata dagli intimati che hanno solo addotto ragioni giustificative al mancato pagamento del canone.
Nella memoria integrativa i locatori hanno dato atto che gli importi dovuti per i due contratti al momento della memoria integrativa ( gennaio 2022 ) fossero pari a 27 mensilità per ciascun contratto
( 30 – le tre di marzo, aprile e maggio ) per un importo complessivo di € 63.000 di cui € 21.600 per il contratto del 2014 ( € 800 x 27 mensilità ) ed € 41400 per il secondo contratto ( € 1400 x 9 mensilità ed+ € 1600 x 18 mensilità ). Detti conteggi corrispondono esattamente alle previsioni contrattuali e non sono mai stati contestati dalla resistente. Nonostante in atti non vi siano prove di pagamenti ulteriori i locatori hanno spontanemante dichiarato che per effetto di pagamenti medio tempore intervenuti, al momento della sentenza il proprio credito ammontasse ad € 47620,78: trattandosi di importo inferiore a quello che deriverebbe dalla moltiplicazione degli importi dei canoni mensili per i mesi di morosità maturati al momento della decisione, in difetto di prova in ordine all'intervenuto rilascio dell'immobile e di qualsiasi altra contestazione da parte della conduttrice, questo deve ritenersi l'importo dovuto al momento della sentenza, non trovando alcun riscontro negli atti di causa il presunto concorde riconoscimento del minor importo di € 20.000 cui fa riferimento il Tribunale.
La sentenza sul punto deve essere quindi riformata.
II)
Con il secondo motivo di censura gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia in ordine ai canoni a scadere in epoca successiva alla sentenza e fino a rilascio dell'immobile.
Anche questa censura è fondata. I locatori hanno sempre espressamente richiesto il pagamento dei canoni a scadere e, in difetto della prova del rilascio medio tempore dell'immobile, hanno diritto ad ottenere siffatta pronuncia totalmente omessa dal Tribunale ( cfr Cass. 24819/2023 A seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta
"ab origine" né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua "ratio" ove prevede una ipotesi particolare di c.d. condanna in futuro.)
III)
Con il terzo motivo di censura gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia sulla domanda di rimborso del 50% dell'imposta di registro. Anche detta censura è fondata: entrambi i contratti stipulati tra le parti prevedono che le spese di registrazione siano sopportate in parti uguali dalle parti contrattuali, i locatori hanno prodotto le quietanze di pagamento per complessivi € 587,7 ed hanno quindi diritto ad ottenere dalla conduttrice il rimborso della metà di detto importo pari ad € 293,5.
IV) le spese di lite
La modifica dell'importo di condanna comportando cambiamento di scaglione tariffario impone la riforma anche della statuizione sulle spese di lite che, anche per il secondo grado, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi ( attesa la semplicità delle questioni ) dello scaglione tariffario di riferimento ( da 26001 a 52000 euro ) e per il secondo grado senza fase di trattazione attesa le decisione in prima udienza.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1853/2024 e nei confronti di Parte_2 così provvede: Controparte_1 dichiara la contumacia di Controparte_1 in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna la CP_1 al pagamento nei confronti di e al pagamento a titolo di
[...] Parte_1 Parte_2 canoni scaduti dell'importo di € 47620,78 di cui € 2640,78 per contratto del 2014 ed € 21.200 per il contratto del 2019 oltre i canoni a scadere fino all'effettivo rilascio e gli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna al pagamento nei confronti degli appellanti a titolo di rimborso Controparte_2 pro quota della imposta di registro della somma di € 293,5 oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
condanna la al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio Controparte_1 che liquida per il primo grado in € 259 per spese vive ed € 3809 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 804 per spese vive ed € 2906 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie al 15%,
Così deciso l'11 settembre 20205
La Presidente est.
Silvana Ferriero