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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott.ssa RIZZO ANTONELLA EUGENIA PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 480/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce all'atto di appello dall'avv. dall'Avv. Aldo Costa presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla Via F. Crispi n. 166 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
(P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del D.G. e legale rappresentante p.t. Dott. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Annibale Larocca presso il cui studio,
sito in Cosenza, Viale della Repubblica n. 311 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1 All'esito dell'udienza del 19.11.2024, la causa era posta in decisione in data
03.12.2024 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per : < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa Parte_1
ogni contraria azione, difesa ed eccezione, accogliere per i sopra esposti motivi l'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Catanzaro – II Sezione
Civile n. 125/2019 del 23.01.2019: in via istruttoria, qualora se ne ravvisasse l'opportunità disporre la rinnovazione della CTU affinchè si accertino le cause del decesso della sig.ra per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità CP_3
dell' per la morte della Sig.ra Controparte_4 [...]
determinando il risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro CP_3
250.000,00 o di quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio. Con
vittoria di spese e competenze, oltre oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio e con loro distrazione al sottoscritto procuratore domiciliatario>>;
per : << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_5
contrariis reiectis, 1) nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione in appello, siccome inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) rigettare le istanze istruttorie formulate dall'appellante, siccome inammissibili ed esplorative, con particolare riferimento alla richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, avendo quest'ultima un evidente tenore esplorativo e suppletivo delle carenze probatorie di controparte. In ogni caso, condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di lite>>.”
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “ ha agito in giudizio in proprio ed in Parte_1
qualità di erede di affinchè venga accertata la responsabilità dell'azienda CP_3
2 ospedaliera convenuta per la morte di con condanna della convenuta al CP_3
risarcimento del danno. A fondamento della domanda ha dedotto che la figlia
[...]
in data 25 marzo 2012, alle ore 12.49 circa è giunta al Pronto Soccorso CP_3
dell'Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzaro tramite SUEM 118, con diagnosi di stato confusionale in paziente con ingestione farmacologica incongrua ed è stata ricoverata nel reparto di Medicina d'urgenza presso il quale è morta alle ore 22.05 per arresto cardio respiratorio. Ha evidenziato che a seguito dell'accertamento medico-legale effettuato a distanza di due giorni dal decesso, in data 27.3.2012, è stata reperita nell'apparato gastrointestinale della figlia una massiva quantità di farmaci. Ha dedotto che nonostante i sanitari del nosocomio catanzarese avessero appreso sin dall'atto di ricovero dell'ingestione di farmaci da parte della non hanno proceduto ad alcuna lavanda CP_3
gastrica né ad altro trattamento sanitario che avrebbe potuto impedire l'assorbimento dei farmaci presenti nell'apparato gastrointestinale della paziente per ulteriori 10 ore. Ha
rilevato di aver sporto denuncia querela e che la procura nominava un proprio consulente per procedere agli accertamenti peritali necessari per l'individuazione della causa del decesso, all'esito dei quali il consulente del PM accertava la mancata effettuazione di esami tossicologici né in sede di ricovero ai fini clinici, né successivamente in occasione del riscontro diagnostico, nonché la mancata richiesta di consulenza telefonica al centro antiveleni per ricevere indicazioni sulla gestione del paziente intossicato. Ha quindi evidenziato che l'azienda ospedaliera convenuta non ha seguito le procedure da adottarsi in casi simili, ovvero non è stato contattato il centro anti veleni, non sono stati effettuati esami tossicologici per la diagnosi ed il monitoraggio del quadro chimico-tossicologico e non è stata tentata l'esecuzione di gastrolusi e/o carbone attivato. Pertanto ha agito in giudizio affinchè previo accertamento della responsabilità della convenuta azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per mancata attivazione delle procedure mediche necessarie ad impedire il decesso della la predetta azienda venga CP_3
3 condannata al risarcimento dei danni per il decesso della figlia, quantificati nella somma di euro 800.000,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma liquidata e sino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dello
Stato, essendo ammesso al gratuito patrocinio.
Si è costituita la convenuta eccependo la Controparte_5
carenza di legittimazione attiva di parte attorea che non ha comprovato la dedotta qualità
di erede e nella propria domanda non ha specificato la natura del pregiudizio asseritamente subito e del correlativo titolo. Nel merito ha evidenziato che i medici che hanno avuto in cura la hanno agito nel pieno rispetto delle linee guida, con CP_3
conseguente insussistenza di nesso causale fra la presunta carente condotta e l'exitus. Per
ciò che attiene al quantum risarcitorio l'azienda ospedaliera convenuta ha chiesto che lo stesso, ove accertata una qualche forma di responsabilità, venga limitato all'effettivo nocumento patito. Pertanto ha chiesto in via preliminare che venga accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore e nel merito che la domanda venga dichiarata inammissibile o comunque infondata, con vittoria delle spese di lite. Questo giudicante ha istruito la causa disponendo CTU all'esito della quale ha chiesto al CTU chiarimenti e successivamente ha trattenuto la causa in decisione all'udienza dell'11.10.2018 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
La causa, all'udienza dell'11.10.2018, è stata quindi trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
In data 23.01.2019, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 1092/2015, il
Tribunale di Catanzaro emetteva la sentenza n. 125/2019, pubblicata in pari data con la quale così provvedeva:
4 “ 1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1
interponeva appello avverso la suddetta sentenza per ottenerne la riforma. In
particolare, con un unico motivo, lamentava l'errata interpretazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure “pur prendendo atto che dall'elaborato peritale sarebbero emerse gravi carenze non conformi alla scienza medica nella prestazione sanitaria resa a avrebbe concluso, comunque, CP_3
ritenendo tali lacune non determinanti l'esito negativo.
Secondo l'assunto prospettato dalla difesa dell'appellante il primo giudicante ha errato non ritenendo le condotte omissive individuate dal CTU così
gravi da causare la morte della donna.
Si costituiva l' , in Controparte_4
persona del D.G. e legale rappresentante p.t. Dott. , chiedendo Controparte_2
il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna del
RO alle spese e competenze di lite.
Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava all'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 3.12.2024 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5 L'appello proposto dal sig. è infondato e deve essere, Parte_1
pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato.
Con un unico motivo di appello l'appellante lamenta l'errata interpretazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure “pur prendendo atto che dall'elaborato peritale sarebbero emerse gravi carenze non conformi alla scienza medica nella prestazione sanitaria resa a avrebbe concluso, CP_3
comunque, ritenendo tali carenze non determinanti l'esito negativo.
Più in particolare, il ritiene che - considerata l'anamnesi della CP_3
paziente, in aderenza alle linee guida maggiormente accreditate - i medici avrebbero dovuto procedere alla “valutazione farmacologica-tossicologica ed all'intervento del centro Antiveleni o all'effettuazione di trattamento di gastrolusi e/o carbone attivato” condotte queste, che a detta dell'appellante avrebbero
“sicuramente ridotto e/o prevenuto il rischio mortale”.
Tale motivo è palesemente privo di fondamento.
Ed invero, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Catanzaro
nonché, per come si evince dalla consulenza tecnica espletata “il quadro clinico ed il riscontro autoptico di un numero elevato di compresse di bupropione nello stomaco (40)
potrebbe far propendere per un'intossicazione da bupropione, ma non è possibile affermarlo in assenza di una valutazione farmacologica/tossicologica delle concentrazioni del farmaco nel plasma. Infatti, non è possibile aprioristicamente stabilire quante compresse siano state ingerite e quando dal momento che la paziente aveva assunto alcolici (anche in tal caso non valutabili dagli atti in quantità ed in tempo, né in tipo) ed
è noto che gli alcolici ritardano lo svuotamento gastrico inducendo un accumulo di tossicologici su altre droghe (es. eroina, cocaina, LSD, metadone, benzodiazepine) o su farmaci non sono stati effettuati” (cfr. pag. 11 consulenza tecnica d'ufficio).
6 Ed ancora, il consulente ha precisato che la paziente è giunta in ospedale “non in ottimali cliniche (codice di accesso giallo) e tali condizioni si sono mantenute stabili per circa 6 ore quando in regime di ricovero nel reparto di medicina di emergenza la paziente si è aggravata con incremento delle crisi convulsive e della temperatura corporea ed infine con arresto cardiocircolatorio. Tale aggravamento non può comunque essere imputato al comportamento del personale sanitario che ha posto in essere tutte le procedure atte al controllo dei parametri vitali… in ogni caso ad oggi non esistono antidoti specifici in caso di intossicazione da bupropione ma solo il monitoraggio dei parametri vitali, cosa che è stata posta in essere dai sanitari”
(cfr. pag. 10 consulenza tecnica d'ufficio).
Il consulente ha, quindi, confermato in modo chiaro che il comportamento dei sanitari è stato irreprensibile e conforme a quanto previsto in quel caso specifico dalla pratica medica.
Infine, il consulente ha chiarito come “la valutazione delle concentrazioni plasmatiche dei farmaci avrebbe facilitato il controllo clinico ma se anche avesse accertato la presenza di elevate concentrazioni di bupropione, l'exitus non si sarebbe potuto evitare data l'assenza di antidoti specifici”, escludendo, quindi, la prova di una errata prestazione sanitaria fornita dai sanitari e non, riconoscendo, quindi, alcuna responsabilità professionale nei confronti degli stessi.
Anche nelle osservazioni rese alla consulenza tecnica il ctu ha ribadito che
“l'operato dei sanitari è stato conforme alla scienza medica nella tempistica di intervento,
nel monitoraggio dei parametri vitali e nelle consulenze cliniche ospedaliere richieste
(cardiologo, neurologo e rianimatore)”.
I dati raccolti, quindi, portano a valutare come incontrovertibilmente smentito per tabulas ogni eventuale addebito di responsabilità, laddove occorre,
altresì, segnalare l'assoluta inconferenza del richiamo di parte appellante
7 relativamente al mancato trattamento di gastrolusi e/o della mancata somministrazione di carbone attivo, trattamenti questi, a detta dell'appellante,
che sarebbero stati necessari ed avrebbero potuto contribuire ad evitare l'esito negativo, avendo questi uno stretto legame causale con l'evento morte.
Sul punto, occorre considerare che l'ausiliario del Giudice ha specificamente ribadito nelle osservazioni ciò che aveva già esplicitato a chiare lettere nella consulenza e cioè “non sono state eseguite le manovre di decontaminazione gastrica: gastrolusi, carbone attivato e catarsi salina. Malgrado ciò tale decontaminazione richiede tempi e condizioni specifiche;
gastrolusi si effettua entro le 8
ore dalla somministrazione delle sostanze, mentre il carbone attivato entro le 3 ore. Ma
come riferito dalla madre le sostanze erano state assunte la sera precedente e quindi oltre il tempo necessario per effettuare tali interventi. Non ci sono ora e non vi erano al tempo dei fatti prove cliniche certe che la catarsi salina possa avere efficacia in caso di intossicazioni da farmaci ed in alcuni casi può addirittura incrementare l'assorbimento dei tossici…. Non ci sono dati dai quali ricavare che l'assunzione del bupropione sia avvenuto nella mattinata del 25.03.2012 per cui si tratta di una mera affermazione di parte attorea del tutto sfornita di prova;
al contrario ci sono elementi volti a ritenere che l'assunzione sia avvenuta nella sera precedente e nella notte in base alle dichiarazioni della madre della e del titolare dell'Hotel Costa Ionica di Sellia Marina dove la CP_3
RO aveva chiesto una stanza nella giornata del 24.03.2012” (cfr. pag. 1,2,3 dei chiarimenti alla consulenza).
Ed invero, il consulente ha specificato che in sede di riscontro diagnostico è stata reperita nell'apparato gastrointestinale della paziente una massiva quantità di farmaci ma non ha mai specificato che tale assunzione fosse avvenuta nella mattinata del 25.3.2012; il ctu ha, inoltre, specificato che i tempi di assorbimento del brupropione sono assai più lunghi rispetto agli altri farmaci;
a maggior
8 ragione di ciò la farmacologia clinica e la tossicologia clinica insegnano che più
un farmaco ha un lungo assorbimento, maggiore la possibilità di accumulo dello stesso e ciò naturalmente spiegherebbe il dato autoptico di riscontro dell'elevato numero di compresse nello stomaco della (cfr. pag. 2 dei chiarimenti alla CP_3
consulenza).
E' evidente, quindi, che sulla base di quanto esaustivamente, oltre che in modo scientificamente attendibile illustrato dal Ctu sul punto, non è dato ritenere che l'evento morte sia dipeso da tale condotta omissiva rilevata dal consulente.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata con compensazione delle spese di lite in ragione della delicatezza e della particolarità
delle questioni trattate.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della sig.ra
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1
dell avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Catanzaro n. 125/2019, pubblicata in data 23.01.2019, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente le spese del giudizio;
9 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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