Articolo 1 della Legge 5 maggio 1951, n. 517
Articolo 2
Versione
27 luglio 1951
Art. 1.
Con decreto Presidenziale, su proposta, del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione ed il Ministro per il tesoro, potranno essere istituiti, presso l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, corsi pratici triennali per l'apprendimento di lingue orientali, e di nozioni sulla cultura e sulla vita, economica dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente.
Entrata in vigore il 27 luglio 1951
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