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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 4279/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4279 Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione al Collegio con provvedimento del Giudice relatore del 01.07.2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio, e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Marilena D'Alterio ( c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Giugliano in Campania alla Via Arco Sant'Antonio, 99/4;
RICORRENTE
E
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Marilena D'Alterio ( c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Giugliano in Campania alla Via Arco Sant'Antonio, 99/4;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti.
R.g. 1 R.g. n. 4279/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis n. 51 ultimo comma c.p.c. depositato in data 07.11.2024 i ricorrenti hanno esposto che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 207/2021 pubblicata il 27.01.2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2724/2019, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Napoli il 29.06.1994 alle condizioni concordate e, per i motivi sopravvenuti specificamente indicati, ne hanno chiesto concordemente la modifica per come indicato in ricorso.
Nello specifico i ricorrenti hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio per come di seguito indicato: “ in riferimento al punto 4) della sentenza di divorzio il marito sig. Notaro Parte_1 corrisponderà a titolo di mantenimento alla moglie la complessiva somma di € Controparte_1
500,00 (cinquecento euro) di cui € 250,00 (duecentocinquanta euro) per la moglie ed € 250,00
(duecentocinquanta euro) perla figlia che allo stato attuale vive ancora con la madre e non è Per_1 ancora economicamente autosufficiente;
Nulla si dispone per le altre condizioni di cui i coniugi chiedono la conferma così come da sentenza di divorzio ” .
A seguito di rinvio per consentire alle parti il deposito in atti della sentenza di divorzio munita di attestazione di passaggio in giudicato, il Giudice relatore, con provvedimento del 01.07.2025, ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il suo visto.
*** ***
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, avanzata congiuntamente dagli odierni ricorrenti nel presente giudizio, vada accolta, in quanto le condizioni concordate con il ricorso introduttivo appaiono non contrarie alla legge ed all'ordine pubblico, conformi all'interesse della prole e possono dunque essere poste a fondamento della presente decisione.
Nulla si dispone sulle spese di lite, trattandosi di istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]) di modifica delle condizioni del divorzio, riportato in parte
[...] motiva, e lo recepisce, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
b) Nulla dispone per le spese di lite;
c) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'11.07.2025.
R.g. 2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
R.g. n. 4279/2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
R.g. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4279 Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione al Collegio con provvedimento del Giudice relatore del 01.07.2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio, e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Marilena D'Alterio ( c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Giugliano in Campania alla Via Arco Sant'Antonio, 99/4;
RICORRENTE
E
( c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Marilena D'Alterio ( c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2 suo studio in Giugliano in Campania alla Via Arco Sant'Antonio, 99/4;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da atti.
R.g. 1 R.g. n. 4279/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis n. 51 ultimo comma c.p.c. depositato in data 07.11.2024 i ricorrenti hanno esposto che il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 207/2021 pubblicata il 27.01.2021 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2724/2019, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Napoli il 29.06.1994 alle condizioni concordate e, per i motivi sopravvenuti specificamente indicati, ne hanno chiesto concordemente la modifica per come indicato in ricorso.
Nello specifico i ricorrenti hanno chiesto di modificare le condizioni di divorzio per come di seguito indicato: “ in riferimento al punto 4) della sentenza di divorzio il marito sig. Notaro Parte_1 corrisponderà a titolo di mantenimento alla moglie la complessiva somma di € Controparte_1
500,00 (cinquecento euro) di cui € 250,00 (duecentocinquanta euro) per la moglie ed € 250,00
(duecentocinquanta euro) perla figlia che allo stato attuale vive ancora con la madre e non è Per_1 ancora economicamente autosufficiente;
Nulla si dispone per le altre condizioni di cui i coniugi chiedono la conferma così come da sentenza di divorzio ” .
A seguito di rinvio per consentire alle parti il deposito in atti della sentenza di divorzio munita di attestazione di passaggio in giudicato, il Giudice relatore, con provvedimento del 01.07.2025, ha rimesso il fascicolo al Collegio per la decisione.
Il PM ha apposto il suo visto.
*** ***
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, avanzata congiuntamente dagli odierni ricorrenti nel presente giudizio, vada accolta, in quanto le condizioni concordate con il ricorso introduttivo appaiono non contrarie alla legge ed all'ordine pubblico, conformi all'interesse della prole e possono dunque essere poste a fondamento della presente decisione.
Nulla si dispone sulle spese di lite, trattandosi di istanza congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (nato a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nata a [...] il [...]) di modifica delle condizioni del divorzio, riportato in parte
[...] motiva, e lo recepisce, dichiarandolo esecutivo a tutti gli effetti di legge;
b) Nulla dispone per le spese di lite;
c) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio dell'11.07.2025.
R.g. 2 Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
R.g. n. 4279/2024
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
R.g. 3