CASS
Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2024, n. 19982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19982 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CH ZI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 12/07/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12 luglio 2023, il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al credito nei confronti dell'impresa PA.MA Costruzioni di CE AN proposta ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nell'interesse di ZI CH, nell'ambito del procedimento di confisca n. 43/2011 a carico di AN PA. Secondo il Collegio, infatti, non risultava rispettato il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni dalla confisca definitiva, maturato il 13 settembre 2018, essendo stata la domanda di ammissione al credito presentata solo il 18 febbraio 2022. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19982 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/02/2024 2. CH ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Di Lorenzo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 57, comma 2, e 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Invero, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente ritenuto intempestiva la domanda di ammissione del credito benché CH non avesse avuto conoscenza del provvedimento di confisca, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. A mente del comma 206 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012, infatti, l'A.N.B.S.C. sarebbe tenuta a comunicare ai creditori, entro dieci giorni dalla definitività della confisca: a) la possibilità di proporre la domanda di ammissione del credito;
b) la data di scadenza del termine entro cui la domanda va presentata;
c) ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione della domanda. Pertanto, la conoscenza del procedimento (o del suo esito) si porrebbe come condizione essenziale per il sorgere della decadenza, nel senso che il titolare del diritto di credito inciso può allegare la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione (o del provvedimento di confisca) come fattore idoneo a determinare una «diversa decorrenza in concreto» della decadenza, sì da rendere ammissibile una domanda apparentemente tardiva. Né potrebbe rilevare che CH avesse avuto una «serrata corrispondenza con l'A.G. nominato in occasione del sequestro, avendo più volte sollecitato la stipula del definitivo», atteso che proprio tale situazione lo avrebbe indotto in errore, non avendo egli, a causa dell'interlocuzione con l'Autorità giudiziaria relativa alla questione dell'immobile e del suo trasferimento, concreta e legale percezione della confisca dei beni in atto, essendo argomento della corrispondenza esclusivamente la soluzione dei problemi legati all'alienazione degli immobili oggetto di preliminare. A riprova di ciò, la stessa Agenzia, all'udienza del 17 maggio 2022, avrebbe dichiarato di aderire alla richiesta di trasferimento degli immobili di cui al preliminare in possesso dell'istante. In definitiva, CH sarebbe stato a conoscenza soltanto del procedimento di sequestro, avendo interloquito con l'Amministratore giudiziario solo per le vicende connesse al trasferimento degli immobili. Anche la circostanza che CH avesse chiesto copia del provvedimento decisorio di 10 grado con istanza del 2 agosto 2020 non potrebbe ritenersi equiparabile a una conoscenza legale del provvedimento, non disponendo egli delle necessarie competenze tecnico- giuridiche per comprenderne la valenza e potere efficacemente ricorrere ai rimedi giudiziali a tutela della sua posizione. 2 3. In data 1 febbraio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che il procedimento e le condizioni di ammissione, a fini satisfattivi, del credito rivendicato da ZI CH nei confronti della PA.MA Costruzioni di CE AN, sottoposta a confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di AN PA, sono regolati - pacificamente - dall'art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012. Tali disposizioni disciplinano, anche mediante il richiamo di alcune delle disposizioni previste dal Titolo IV del Libro I del «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione», la tutela dei diritti dei terzi sui beni colpiti dai provvedimenti di / confisca di prevenzione con riguardo alle misure che non ricadono nella disciplina Yj) generale dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011. A quest'ultimo riguardo, infatti, va osservato che la proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di AN PA e relativa alla PA.MA Costruzioni di CE AN era antecedente al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore delle norme del "codice antimafia", sicché, a mente dell'art. 117, comma 1, dello stesso codice, le disposizioni di esso contenute nel libro I non si applicavano ai procedimenti nei quali, a quella data, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, cui appunto si applicavano, invece, i commi 199 e 205 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. Dalla lettura coordinata di essi emerge che i creditori, che intendono far valere i loro diritti sul ricavato dei beni confiscati di cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata abbia proceduto alla liquidazione ai sensi dei commi 201 e seguenti, devono presentare domanda di ammissione del credito, redatta in conformità al disposto dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159 dei 2011, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, entro il termine - stabilito espressamente a pena di decadenza - di 180 giorni, la cui decorrenza è fissata dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (comma 199) ovvero, nel caso in cui (come nella specie) i beni siano stati confiscati in data successiva, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo (comma 205). Secondo l'interpretazione accolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, i creditori devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di 3 decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. Nondimeno, l'applicazione del termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca;
ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, Business Partner Italia s.p.a., Rv. 273660 - 01). 3. Nel caso in esame, è pacifico che CH abbia presentato l'istanza di ammissione del credito il 18 febbraio 2022, laddove la statuizione di confisca concernente la PA.MA Costruzioni di CE AN era divenuta definitiva il 14 febbraio 2018. Ora, secondo le disposizioni prima richiamate e secondo la richiamata interpretazione delle Sezioni unite, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui la confisca era divenuta definitiva, o dal diverso termine, ad essa successivo, in cui il creditore avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o dello stesso provvedimento ablatorio definitivo. E fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine ove avesse provato di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. Nel caso in esame, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha dato atto che il creditore, nell'avanzare la richiesta, non ha prospettato di non avere avuto conoscenza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca. E solo dopo essere stato investito della questione dal Giudice di merito, che aveva all'uopo disposto un rinvio, ha dedotto, con memoria depositata in udienza, di non avere avuto notizia del procedimento di prevenzione, imputando tale non conoscenza alla mancata comunicazione prevista dal comma 206 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012. Osserva, sul punto, il Collegio che già le Sezioni unite hanno puntualizzato che il termine in questione decorra indipendentemente dalla suddetta comunicazione da parte dell'A.N.B.S.C., avendo esse la funzione di mera pubblicità notizia dettata da una disposizione di carattere organizzativo volta ad agevolare l'obbligo del creditore senza che divengano una condizione intrinseca di operatività del termine;
e che il dato rilevante ai fini del decorso del termine è quello, sostanziale, della effettiva conoscenza del procedimento e della misura disposta, la quale può anche essere conseguita aliunde. Inoltre, in ogni caso l'ordinanza ha chiarito come, nella specie, la effettiva conoscenza del procedimento potesse evincersi dal fatto che lo 4 stesso richiedente aveva rappresentato di avere avuto una serrata corrispondenza con l'amministratore giudiziario nominato in occasione del sequestro, avendo in più occasioni sollecitato la stipula del contratto definitivo, senza esito positivo, tanto che, con missiva del 26 maggio 2010, lo stesso amministratore giudiziario lo aveva invitato alla restituzione degli immobili, in quanto occupati sine titulo. Indi, dopo l'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, CH aveva inviato una ulteriore missiva, il 23 maggio 2011, con cui aveva manifestato la volontà di acquistare definitivamente gli immobili oggetto del preliminare, nonché una nuova comunicazione, il 12 giugno 2012, con cui aveva chiesto spiegazioni all'amministratore giudiziario rispetto alla mancata stipula del definitivo e, infine, una proposta transattiva datata 27 maggio 2016. Inoltre, dopo l'intervenuta definitività della confisca nei confronti di AN CE e dell'annotazione di tale irrevocabilità in calce al decreto, CH aveva chiesto al Tribunale, con istanza del 2 agosto 2020, una copia del relativo decreto, che rispetto alla posizione dell'impresa debitrice era, appunto, già divenuto definitivo, venendo autorizzato dal Tribunale, con provvedimento del 3 settembre 2020, a prendere visione e ad estrarre copia del decreto di confisca, depositato il 12 dicembre 2017. A fronte di tale puntuale motivazione, che si conforma pienamente alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, il ricorso si limita sostanzialmente a reiterare le medesime argomentazioni, già correttamente disattese, integrandole con argomentazioni di natura fattuale, dedotte in maniera non autosufficiente (è il caso dell'affermazione, puramente labiale, secondo cui l'interlocuzione con l'Amministratore giudiziario avrebbe avuto esclusivamente ad oggetto la soluzione dei problemi legati all'alienazione degli immobili oggetto di preliminare), o comunque manifestamente infondate (è il caso dell'osservazione secondo cui la richiesta di copia del provvedimento decisorio in data 2 agosto 2020 non potrebbe ritenersi equiparabile a una conoscenza legale del provvedimento, posto che, come già osservato, le Sezioni unite attribuiscono rilievo giuridico non alla conoscenza legale del procedimento e del decreto ablatorio, quanto a quella de facto di essi;
ed essendo in ogni caso irrilevante, secondo i principi generali dell'ordinamento, l'argomento, anch'esso peraltro di natura fattuale, secondo cui egli non sarebbe stato in possesso delle necessarie competenze tecnico-giuridiche per comprendere il contenuto dell'atto richiesto). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa 5 3,J\- di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12 luglio 2023, il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al credito nei confronti dell'impresa PA.MA Costruzioni di CE AN proposta ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nell'interesse di ZI CH, nell'ambito del procedimento di confisca n. 43/2011 a carico di AN PA. Secondo il Collegio, infatti, non risultava rispettato il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni dalla confisca definitiva, maturato il 13 settembre 2018, essendo stata la domanda di ammissione al credito presentata solo il 18 febbraio 2022. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19982 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 20/02/2024 2. CH ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Antonio Di Lorenzo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 57, comma 2, e 58, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Invero, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata abbia erroneamente ritenuto intempestiva la domanda di ammissione del credito benché CH non avesse avuto conoscenza del provvedimento di confisca, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. A mente del comma 206 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012, infatti, l'A.N.B.S.C. sarebbe tenuta a comunicare ai creditori, entro dieci giorni dalla definitività della confisca: a) la possibilità di proporre la domanda di ammissione del credito;
b) la data di scadenza del termine entro cui la domanda va presentata;
c) ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione della domanda. Pertanto, la conoscenza del procedimento (o del suo esito) si porrebbe come condizione essenziale per il sorgere della decadenza, nel senso che il titolare del diritto di credito inciso può allegare la mancata conoscenza del procedimento di prevenzione (o del provvedimento di confisca) come fattore idoneo a determinare una «diversa decorrenza in concreto» della decadenza, sì da rendere ammissibile una domanda apparentemente tardiva. Né potrebbe rilevare che CH avesse avuto una «serrata corrispondenza con l'A.G. nominato in occasione del sequestro, avendo più volte sollecitato la stipula del definitivo», atteso che proprio tale situazione lo avrebbe indotto in errore, non avendo egli, a causa dell'interlocuzione con l'Autorità giudiziaria relativa alla questione dell'immobile e del suo trasferimento, concreta e legale percezione della confisca dei beni in atto, essendo argomento della corrispondenza esclusivamente la soluzione dei problemi legati all'alienazione degli immobili oggetto di preliminare. A riprova di ciò, la stessa Agenzia, all'udienza del 17 maggio 2022, avrebbe dichiarato di aderire alla richiesta di trasferimento degli immobili di cui al preliminare in possesso dell'istante. In definitiva, CH sarebbe stato a conoscenza soltanto del procedimento di sequestro, avendo interloquito con l'Amministratore giudiziario solo per le vicende connesse al trasferimento degli immobili. Anche la circostanza che CH avesse chiesto copia del provvedimento decisorio di 10 grado con istanza del 2 agosto 2020 non potrebbe ritenersi equiparabile a una conoscenza legale del provvedimento, non disponendo egli delle necessarie competenze tecnico- giuridiche per comprenderne la valenza e potere efficacemente ricorrere ai rimedi giudiziali a tutela della sua posizione. 2 3. In data 1 febbraio 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che il procedimento e le condizioni di ammissione, a fini satisfattivi, del credito rivendicato da ZI CH nei confronti della PA.MA Costruzioni di CE AN, sottoposta a confisca nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di AN PA, sono regolati - pacificamente - dall'art. 1, commi da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012. Tali disposizioni disciplinano, anche mediante il richiamo di alcune delle disposizioni previste dal Titolo IV del Libro I del «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione», la tutela dei diritti dei terzi sui beni colpiti dai provvedimenti di / confisca di prevenzione con riguardo alle misure che non ricadono nella disciplina Yj) generale dettata dal d.lgs. n. 159 del 2011. A quest'ultimo riguardo, infatti, va osservato che la proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti di AN PA e relativa alla PA.MA Costruzioni di CE AN era antecedente al 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore delle norme del "codice antimafia", sicché, a mente dell'art. 117, comma 1, dello stesso codice, le disposizioni di esso contenute nel libro I non si applicavano ai procedimenti nei quali, a quella data, fosse già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, cui appunto si applicavano, invece, i commi 199 e 205 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. Dalla lettura coordinata di essi emerge che i creditori, che intendono far valere i loro diritti sul ricavato dei beni confiscati di cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata abbia proceduto alla liquidazione ai sensi dei commi 201 e seguenti, devono presentare domanda di ammissione del credito, redatta in conformità al disposto dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 159 dei 2011, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, entro il termine - stabilito espressamente a pena di decadenza - di 180 giorni, la cui decorrenza è fissata dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (comma 199) ovvero, nel caso in cui (come nella specie) i beni siano stati confiscati in data successiva, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo (comma 205). Secondo l'interpretazione accolta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, i creditori devono presentare la domanda di ammissione del loro credito al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca nel termine di 3 decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della stessa legge, in quanto il termine di decadenza decorre indipendentemente dalle predette comunicazioni. Nondimeno, l'applicazione del termine è, comunque, subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca;
ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile (Sez. U, n. 39608 del 22/02/2018, Business Partner Italia s.p.a., Rv. 273660 - 01). 3. Nel caso in esame, è pacifico che CH abbia presentato l'istanza di ammissione del credito il 18 febbraio 2022, laddove la statuizione di confisca concernente la PA.MA Costruzioni di CE AN era divenuta definitiva il 14 febbraio 2018. Ora, secondo le disposizioni prima richiamate e secondo la richiamata interpretazione delle Sezioni unite, la domanda avrebbe dovuto essere presentata entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui la confisca era divenuta definitiva, o dal diverso termine, ad essa successivo, in cui il creditore avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o dello stesso provvedimento ablatorio definitivo. E fatta salva la possibilità per il creditore di essere restituito nel termine ove avesse provato di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile. Nel caso in esame, tuttavia, l'ordinanza impugnata ha dato atto che il creditore, nell'avanzare la richiesta, non ha prospettato di non avere avuto conoscenza del procedimento di prevenzione o dell'esistenza di un provvedimento definitivo di confisca. E solo dopo essere stato investito della questione dal Giudice di merito, che aveva all'uopo disposto un rinvio, ha dedotto, con memoria depositata in udienza, di non avere avuto notizia del procedimento di prevenzione, imputando tale non conoscenza alla mancata comunicazione prevista dal comma 206 dell'art. 1, legge n. 228 del 2012. Osserva, sul punto, il Collegio che già le Sezioni unite hanno puntualizzato che il termine in questione decorra indipendentemente dalla suddetta comunicazione da parte dell'A.N.B.S.C., avendo esse la funzione di mera pubblicità notizia dettata da una disposizione di carattere organizzativo volta ad agevolare l'obbligo del creditore senza che divengano una condizione intrinseca di operatività del termine;
e che il dato rilevante ai fini del decorso del termine è quello, sostanziale, della effettiva conoscenza del procedimento e della misura disposta, la quale può anche essere conseguita aliunde. Inoltre, in ogni caso l'ordinanza ha chiarito come, nella specie, la effettiva conoscenza del procedimento potesse evincersi dal fatto che lo 4 stesso richiedente aveva rappresentato di avere avuto una serrata corrispondenza con l'amministratore giudiziario nominato in occasione del sequestro, avendo in più occasioni sollecitato la stipula del contratto definitivo, senza esito positivo, tanto che, con missiva del 26 maggio 2010, lo stesso amministratore giudiziario lo aveva invitato alla restituzione degli immobili, in quanto occupati sine titulo. Indi, dopo l'immissione in possesso da parte dell'amministratore giudiziario, CH aveva inviato una ulteriore missiva, il 23 maggio 2011, con cui aveva manifestato la volontà di acquistare definitivamente gli immobili oggetto del preliminare, nonché una nuova comunicazione, il 12 giugno 2012, con cui aveva chiesto spiegazioni all'amministratore giudiziario rispetto alla mancata stipula del definitivo e, infine, una proposta transattiva datata 27 maggio 2016. Inoltre, dopo l'intervenuta definitività della confisca nei confronti di AN CE e dell'annotazione di tale irrevocabilità in calce al decreto, CH aveva chiesto al Tribunale, con istanza del 2 agosto 2020, una copia del relativo decreto, che rispetto alla posizione dell'impresa debitrice era, appunto, già divenuto definitivo, venendo autorizzato dal Tribunale, con provvedimento del 3 settembre 2020, a prendere visione e ad estrarre copia del decreto di confisca, depositato il 12 dicembre 2017. A fronte di tale puntuale motivazione, che si conforma pienamente alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, il ricorso si limita sostanzialmente a reiterare le medesime argomentazioni, già correttamente disattese, integrandole con argomentazioni di natura fattuale, dedotte in maniera non autosufficiente (è il caso dell'affermazione, puramente labiale, secondo cui l'interlocuzione con l'Amministratore giudiziario avrebbe avuto esclusivamente ad oggetto la soluzione dei problemi legati all'alienazione degli immobili oggetto di preliminare), o comunque manifestamente infondate (è il caso dell'osservazione secondo cui la richiesta di copia del provvedimento decisorio in data 2 agosto 2020 non potrebbe ritenersi equiparabile a una conoscenza legale del provvedimento, posto che, come già osservato, le Sezioni unite attribuiscono rilievo giuridico non alla conoscenza legale del procedimento e del decreto ablatorio, quanto a quella de facto di essi;
ed essendo in ogni caso irrilevante, secondo i principi generali dell'ordinamento, l'argomento, anch'esso peraltro di natura fattuale, secondo cui egli non sarebbe stato in possesso delle necessarie competenze tecnico-giuridiche per comprendere il contenuto dell'atto richiesto). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa 5 3,J\- di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente