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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2024, n. 6051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6051 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3303/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 13/11/1968 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. NICOLOSI CHIARA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da n. a CATANIA (CT) il 06/05/1962, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. SANFILIPPO CONCETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 15/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e hiedevano a questo Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 3 tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Catania il 26/09/1987 e dal quale erano nati tre figli, oggi maggiorenni ed autosufficienti.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano la sentenza di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 20/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione reso da questo Tribunale il 15/10/2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle condizioni rese in sede di separazione personale consensuale. pagina 2 di 3 Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 26/09/1987 tra e Parte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Catania dell'anno 1987, al n. 1497 della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
22/11/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3303/2024 V.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 13/11/1968 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. NICOLOSI CHIARA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da n. a CATANIA (CT) il 06/05/1962, (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappr. e dif. dall'avv. SANFILIPPO CONCETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 15/07/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e hiedevano a questo Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 3 tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Catania il 26/09/1987 e dal quale erano nati tre figli, oggi maggiorenni ed autosufficienti.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano la sentenza di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 20/11/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione reso da questo Tribunale il 15/10/2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle condizioni rese in sede di separazione personale consensuale. pagina 2 di 3 Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 26/09/1987 tra e Parte_1
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Catania dell'anno 1987, al n. 1497 della parte 2 serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
22/11/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 3 di 3