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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 252/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI 25 62100
MACERATApresso il difensore avv. FERRARI GIUSEPPE
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CALZOLAIO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 33
MACERATApresso il difensore avv. CALZOLAIO ANDREA
APPELLATO/I
pagina 1 di 21 OGGETTO: Riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 817/2016 del 6 luglio 2016 della Corte di Appello di Ancona.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE, Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte,
ritenuto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte con ordinanza
37574/2022, che il vincolo di destinazione urbanistica imposto in reiterazione sull'area di proprietà della società attrice, distinta al Catasto Urbano del Comune di CP_1
alla Sez. 001, F. 10, Part. 2559, ha natura sostanzialmente espropriativa, per
[...]
l'effetto dichiarare che il convenuto è tenuto ad indennizzare l'attrice, ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 39, co. 1, del D.P.R. 327/2001;
accertare che l'area vincolata per effetto di successive reiterazioni del vincolo sostanzialmente espropriativo, ha un valore economico-commerciale non inferiore ad €
250.000,00, in considerazione della sua edificabilità, essendo ricompresa dal vigente
PRG del Comune di nelle zone omogenee B;
Controparte_1
condannare, per l'effetto, il , a titolo di indennizzo dei Controparte_1
danni subiti, ex art. 39, co. 1 del D.P.R. 327/2001, e tenuto conto della potenziale redditività dell'area soggetta a vincolo espropriativo per alcuni decenni, al pagamento in favore della della somma di € 250.000,00 o di quella Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli
pagina 2 di 21 interessi legali a far data dalla domanda introduttiva del giudizio e sino all'effettivo soddisfo;
condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese di lite relative al giudizio introduttivo, a quello di Cassazione e a quello di rinvio;
in via istruttoria: premessa l'oggettiva impossibilità di provare documentalmente il danno subito dall'attrice a causa della reiterata imposizione del vincolo sostanzialmente ablatorio e che, in ogni caso, la “determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche qualora l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (Cass. Civ. 28/05/2009 n. 12567; Cass. Civ. n. 22371/2017), si chiede voler disporre C.T.U. al fine di quantificare il valore dell'area sottoposta al vincolo e la sua potenziale redditività nel corso degli anni trascorsi dalla domanda di indennizzo proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 39, co. 1, T.U. Espropri, sino alla data attuale, oltre rivalutazione e interessi di legge”
PER IL CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, Controparte_1
“Tutto ciò premesso si chiede la rejezione della domanda con condanna alle spese”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 14 giugno 2011, ex art. 39 D.p.r. 327/2001, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Ancona
[...] [...]
concludendo affinchè, accertato che la destinazione urbanistica Controparte_1
imposta in reiterazione all'area di sua proprietà aveva natura sostanziale di vincolo espropriativo ed accertato che l'area in questione – destinata a parcheggio pubblico a raso per effetto di successive reiterazioni del vincolo – aveva un valore economico non pagina 3 di 21 inferiore a 250.000,00 euro in virtù della sua potenziale edificabilità e che a tale valore andava commisurato l'indennizzo dovuto dal quest'ultimo fosse condannato CP_1
al pagamento in suo favore dell'indennizzo previsto dall'art. 39 del d.p.r. 327/2001 pari all'importo di euro 250.000,00 o altro di giustizia.
A tal fine l'attrice esponeva che era proprietaria di un lotto di terreno di ca. 700,00 mq, sito nel centro urbano del Comune di (distinto al Catasto come in Controparte_1
atti); che detta area, interclusa da pubbliche vie e fabbricati privati, era classificata nel
PRG vigente, come zona omogenea B (zona totalmente o parzialmente edificata), destinata ad interventi di completamento;
che da oltre trent'anni detto lotto era gravato da un vincolo di inedificabilità – sostanzialmente espropriativo - per essere stato destinato a parcheggio pubblico già dal previgente PRG n. 10681 del 1978; che detto vincolo era stato da ultimo reiterato in sede di variante generale al PRG approvata definitivamente dalla Giunta Provinciale di Macerata con deliberazione n.
280 del 5 luglio 2007; che detto vincolo impediva il concreto utilizzo dell'area da oltre trenta anni, nonostante la vocazione edificatoria, con conseguente sacrificio economico e già con raccomandata del 27 giugno 2006 il Comune era stato diffidato a liquidare l'indennità di esproprio;
che vani erano risultati tutti i tentativi di pervenire ad una soluzione definitiva;
che il 25 settembre 2008 la richiesta d'indennizzo era stata respinta sul presupposto che si trattasse di un vincolo non espropriativo, atteso che il bene continuava ad essere di proprietà dell'attrice.
Si costituiva con comparsa del 9 novembre 2011 Controparte_1
avversando ogni pretesa e concludendo per il rigetto della domanda non essendovi stato un esproprio, ma solo un vincolo conformativo.
pagina 4 di 21 Con sentenza n. 817/16 pubblicata in data 6 luglio 2016 la Corte di Appello di Ancona respingeva la domanda, compensando le spese.
impugnava la sentenza innanzi alla Suprema Corte di Parte_1
Cassazione che con l'ordinanza n. 37574/2022 del 22 dicembre 2022 accoglieva in parte il primo moto di ricorso, che dichiarava inammissibile per altra parte, dichiarava assorbiti i restanti motivi e cassava la sentenza con rinvio.
Con la citazione depositata il 17 marzo 2023 riassumeva Parte_1
ritualmente il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Ancona in sede di rinvio e si costituiva . Controparte_1
All'udienza del 15.10.2024, raccolte le precisazioni delle conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza della Corte di Cassazione.
Con l'ordinanza n. 37574/22, depositata il 22 dicembre 2022 la Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza di appello con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, ritenendo che:
• la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi era sorta a tutela della proprietà privata a seguito della storica sentenza della Corte costituzionale del 1999 (Corte cost., sentenza n. 179 del 20/05/1999), con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, nn. 2), 3) e 4), e 40 l. n. 1150 del 1942 e 2, comma 1, l. n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva pagina 5 di 21 all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriazione o che comportassero l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo;
• secondo la motivazione di tale pronuncia, dovevano essere considerati come normali e connaturali alla proprietà i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica (e relative norme tecniche), quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i limiti e rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili;
• secondo la Corte costituzionale, erano ugualmente al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo, con le connesse garanzie costituzionali, i vincoli che importavano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportassero necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi fossero attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene;
• ciò poteva essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, fossero stati ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad esempio, parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o pagina 6 di 21 industriali o residenziali;
in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato);
• sulla base di tali premesse, la Corte Costituzionale aveva evidenziato che la reiterazione in via amministrativa degli anzidetti vincoli decaduti (preordinati all'espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo), ovvero la proroga in via legislativa o la particolare durata dei vincoli stessi prevista in talune regioni a statuto speciale non erano fenomeni di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale, potendo configurarsi ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale (con adeguata motivazione) dell'amministrazione preposta alla gestione del territorio o rispettivamente apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà;
• assumevano però certamente carattere patologico quando vi fosse stata una indefinita reiterazione o una proroga sine die o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si fossero ripetute aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale fosse stato indeterminato, cioè non fosse stato certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza;
• ciò ovviamente in assenza di previsione alternativa dell'indennizzo e fermo, beninteso, che l'obbligo dell'indennizzo opera una volta superato il periodo di durata (tollerabile) fissato dalla legge (periodo di franchigia);
• da ciò era derivata la dichiarazione di illegittimità costituzionale non dell'intero complesso normativo che consentiva la reiterazione dei vincoli, ma esclusivamente della mancata previsione di indennizzo in tutti i casi di permanenza del vincolo urbanistico (preordinato all'espropriazione o pagina 7 di 21 comportante l'assoluta inedificabilità) oltre i limiti di durata fissati dal legislatore
(quali indici di ordinaria sopportabilità da parte dei singoli), ove non fosse risultato in modo inequivocabile l'inizio della procedura espropriativa;
• la stessa Corte costituzionale aveva evidenziato come spettasse al legislatore ogni possibilità di intervento, anche attraverso procedure semplificate, per la concreta liquidazione dell'indennizzo, fermo restando che – in caso di mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri per la liquidazione delle indennità - il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica avessero carattere espropriativo, poteva ricavare dall'ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo;
• non essendo intervenuta alcuna riorganizzazione complessiva della materia, si doveva applicare l'art. 39, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001 che prevedeva la liquidazione di un indennizzo commisurato all'entità del danno effettivamente prodotto;
• pertanto, ove in via eccezionale, vincoli, pur contenuti in piani di secondo livello non avessero natura generale, ma si presentassero, viceversa, come vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione puntuale (normalmente definita
“lenticolare”) di un'opera pubblica, la cui realizzazione non potrebbe coesistere con la proprietà privata, ma ne esigerebbe la traslazione in favore dell'ente pubblico, si realizzava un vincolo sostanzialmente preordinato all'espropriazione, dal quale, nonostante la sua formale allocazione, deve comunque prescindersi ai fini della qualificazione dell'area, per gli effetti indennitari a seguito pagina 8 di 21 dell'espropriazione (così Cass., Sez. U, n. 173/2001 e, tra le tante, Cass., Sez. 1, n.
20230/2016; v. inoltre Cass., Sez. 1, n. 207 del 09/01/2020; Cass., Sez. 1, n.
16084/2018);
• in tale ottica, era stato più volte affermato il principio secondo cui la destinazione ad usi collettivi di determinate aree avrebbe assunto aspetti conformativi ove fosse stata concepita, nel quadro della ripartizione generale del territorio, in base a criteri predeterminati ed astratti, ma non quando fosse stata limitata e funzionale all'interno di una zona urbanistica omogenea a diversa destinazione generale, e fosse venuta, dunque, ad incidere, nell'ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizzava la realizzazione dell'opera pubblica, assumendo in tal caso portata e contenuti direttamente ablatori;
• la destinazione a parcheggi pubblici, impressa all'area espropriata dal piano regolatore generale e confermata dalla successiva variante, concretava non già un vincolo conformativo ma un vincolo preordinato all'espropriazione, esulando dall'ottica della suddivisione zonale del territorio del Comune, e mirando invece ad imporre un vincolo particolare su beni singolarmente individuati, in vista della creazione di un'area non edificata all'interno di zone a spiccata vocazione edificatoria ed a servizio delle strutture e degli edifici circostanti;
• nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata risultava (ed era incontestato tra le parti) che l'area in questione, inserita nella zona omogenea B di cui all'art.
4.3.2. delle NTA del PRG vigente (che comprendeva parti del territorio totalmente o parzialmente edificate), ricadente all'interno del subsistema R3 “città in aggiunta” di cui all'art.
4.2.1.6 delle NTA del PRG, era stata oggetto di specifica destinazione d'uso a parcheggio pubblico a raso ai sensi dell'art.
3.3.9 delle menzionate NTA (p. 9- 10 della sentenza impugnata);
pagina 9 di 21 • le zone B, così come definite dal D.M. n. 1444 del 1968, corrispondevano alle parti della città nelle quali il processo di costruzione, eventualmente iniziato da molto tempo, non poteva ancora considerarsi concluso per la presenza di numerose parti edificabili, ma non ancora edificate o adeguatamente attrezzate;
• insomma, con la speciale destinazione d'uso impressa all'area in questione, quest'ultima era inequivocabilmente vincolata ad un impiego per finalità pubbliche, che modificava radicalmente la vocazione del bene.
Il giudizio di riassunzione a seguito di rinvio
Va premesso che (da ultimo vds. Cass. n. 15143 del 31 maggio 2021) il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Inoltre, va rammentato che secondo un orientamento unanime nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 3475 del 9 marzo 2001, Cass. 14892 del 17 novembre
2000 e Cass. n. 5901 del 18 giugno 1994), nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado riformata in appello deve considerarsi caduta definitivamente.
Conclusivamente sul punto, va quindi rammentato che (vds. Cass. n. 14892 del 17 novembre 2000) il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte pagina 10 di 21 della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella specie, per violazione di legge) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, ne' di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Il merito del giudizio
Precedono in ordine logico le eccezioni di improcedibilità della domanda formulate dal convenuto in riassunzione. CP_1
A. IMPROCEDIBILITA' E INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
Premette il che, in base all'art. 39 del d.p.r. n. 327/2001 è condizione di CP_1
proposizione dell'azione di accertamento e determinazione dell'indennità, la previa proposizione di una documentata domanda di liquidazione.
pagina 11 di 21 Controparte ha inviato diverse missive, ma con nessuna di esse ha chiesto l'indennità per la reiterazione del vincolo o perché proposte quando il vincolo non c'era (si veda la raccomandata del 27.6.06, doc. 3 del fascicolo avversario inviata quando non c'era alcun vincolo) oppure perché formalmente rivolta ad ottenere l'indennità ex art. 39, ma sostanzialmente pretensiva del valore edificabile del bene come se si trattasse di esproprio (si veda la lettera avversaria del 25.7.08, doc. 5 del fascicolo avversario), peraltro prive di allegazione o documentazione di alcun genere.
In mancanza di tale necessario ed indispensabile presupposto la domanda è improcedibile.
L'omissione di una qualunque seria attività di allegazione del danno o del criterio indennitario, che controparte reitera anche in questa sede, qualifica la domanda come esplorativa e generica, dunque da respingere”.
Replica sul punto l' (non in comparsa conclusionale, ma solo in Parte_1
memoria di replica, quando era inibita ogni replica avversaria) sostenendo che
“l'eccezione di improcedibilità della domanda, per non aver l'attrice attivato tempestivamente le istanze di cui all'art. 39 del T.U., oltre a risultare inammissibile per essere stata dedotta, per la prima volta, con la memoria conclusionale nel giudizio di riassunzione, appare davvero pretestuosa, in quanto completamente avulsa dalle scelte urbanistiche attuate dal CP_1
In sostanza, l'Ente vuole confinare il presente giudizio nel perimetro della disciplina che regola l'apposizione e l'eventuale reiterazione dei vincoli espropriativi, valorizzando la decadenza degli stessi e gli effetti decadenziali dell'inerzia del privato a fronte del mancato indennizzo nonostante il protrarsi del vincolo”.
L'eccezione è manifestamente infondata. pagina 12 di 21 La liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 39 del d.p.r. 327/2001, invero invocato dall'attrice in riassunzione sin dalla citazione depositata nel 2011, è un'attività doverosa per la PA rispetto alla quale la domanda proposta dal privato non condiziona il suo diritto di agire in giudizio, né vale ad avviare un procedimento che dovrebbe essere avviato d'ufficio.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che (vds. Cass. n. 11767 del 2 maggio 2024) la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata;
a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito.
Il principio è in continuità con quanto già in precedenza sostenuto dalla Suprema Corte
(in tal senso anche Cass. n. 37414 del 21 dicembre 2022 secondo cui la reiterazione dei vincoli scaduti, preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi è legittima purché sia riconosciuta una indennità, idonea a ripagare i proprietari della diminuzione del valore di scambio o di utilizzabilità dei loro beni e giudizialmente determinata pagina 13 di 21 secondo i criteri fissati dall'art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001, eventualmente sulla base di quanto allegato dai proprietari medesimi, ma senza pretendere la prova rigorosa del pregiudizio lamentato, che è indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte di appello ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente condizionato la possibilità della liquidazione del pregiudizio denunciato dal proprietario alla prova che il medesimo sarebbe stato tenuto a fornire)).
Nel caso di specie, la liquidazione di detto danno è stata invocata – rapportandolo alla potenzialità edificatoria sacrificata – sin dalla raccomandata del 2006, ed è stata poi esplicitamente quantificata nell'istanza del 2008 ma il procedimento non è stato mai avviato per l'opposizione, reiterata e sempre ribadita (ancora oggi), del (il CP_1
primo rigetto risale al 2008) che ha sostenuto che il vincolo non avesse carattere ablatorio.
Ne deriva che l'eccezione odierna è del tutto incoerente con la tesi sin qui sostenuta – peraltro infondatamente – dal CP_1
Poiché la PA non ha provveduto sull'istanza di liquidazione del privato, sostenendo che la stessa non era dovuta, ne consegue che (vds. Cass. n. 6977 del 15 marzo 2024) il termine di trenta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 39, comma 3, del d.P.R.
n. 327 del 2001, per proporre opposizione alla stima dell'indennità per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, non è applicabile nel caso in cui l'autorità amministrativa non abbia provveduto sulla domanda di pagamento o abbia provveduto dichiarando che l'indennità non è dovuta.
B. SULLE PRETESE DI CONTROPARTE
pagina 14 di 21 Eccepisce poi il che sarebbe errato il presupposto di fatto dedotto dal privato, CP_1
cioè che il vincolo preordinato all'esproprio durerebbe da almeno tre decenni con conseguente compressione della sua vocazione edificatoria e conseguente riduzione del valore economico pari ad euro 250.000,00.
Sostiene infatti l'Ente che “il vincolo è durato al più due volte cinque anni in corrispondenza dei due PRG, una nel periodo dal 15.3.78 fino al 14.3.83 e l'altra nel periodo dal 5.7.2007 fino al 4.7.2012.
È pacifico che alla scadenza di ciascun quinquennio il vincolo di esproprio è venuto meno ai sensi dapprima dell'art. 2 L 19.11.68 n.1187 e poi dell'art. 9 DPR 8.6.01 n. 327.
Come si può rilevare facilmente, fra la prima e la seconda vigenza del vincolo è intercorsa una diversa disciplina urbanistica protratta per ben 24 anni!
A tale enorme assenza di vincolo si aggiunge un ulteriore undicennio che va dalla seconda scadenza avvenuta nel 2012 fino all'attualità.
In tali oltre 35 anni l'area di proprietà fu ed è attualmente “bianca” ovvero Pt_1
priva di destinazione urbanistica, in forza dell'art. 9 DPR n. 380/01.
In tale condizione la norma prevede la necessità della nuova definizione di zona non sussistendo alcun automatismo che la possa far ritenere né edificabile, né inedificabile.
E tale situazione si è protratta tanto a lungo senza che il proprietario abbia mai chiesto una nuova pianificazione, quindi con la sua acquiescenza e di fatto col suo consenso”.
Premesso che è certo che nel tempo l'area non è mai stata restituita alla piena disponibilità del proprietario, aldilà dei richiami giurisprudenziali e normativi, il CP_1
oppone alle pretese dell'attrice in riassunzione l'assenza di continuità nella reiterazione del vincolo.
pagina 15 di 21 Sul punto replica l'attrice in riassunzione sostenendo che “nonostante la pubblicazione dell'ordinanza della S.C. n. 37574/2022, il ha mantenuto – formalmente e CP_1
graficamente – la destinazione dell'area a parcheggio “a raso”, come si evince dal certificato di destinazione urbanistica n. 14/2023 (prodotto in atti) con cui si attesta che
“l'immobile, distinto catastalmente al Foglio n. 10, particella n. 2359, mappa di
(zona censuaria B), è inserito nelle previsioni del vigente P.R.G. con Controparte_1
la seguente destinazione urbanistica: in parte zona omogenea B (così come definita dal
D.M. n. 1444/1968) di cui all'art.
4.3.2. delle N.T.A. e ricadente all'interno del sub- sistema R3 “città aggiunta”…caratterizzato dalla destinazione d'uso principale “Pp- parcheggi a raso” di cui all'art.
3.3.9 delle N.T.A. del P.R.G.; in parte zona omogenea B
(così come definita dal D.M. n. 1444/1968)…”. Se ne desume che la permanenza della destinazione vincolistica, addirittura all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza della Suprema Corte, configura la perdurante condotta dell'Ente, qualificabile alla stregua della reiterazione del vincolo ablatorio in violazione dell'art. 39 D.P.R.
327/2001. Difatti, se è pur vero che il vincolo ablatorio decade nel termine di cinque anni in mancanza della procedura espropriativa, è altrettanto vero che l'Ente interessato può motivatamente reiterare il vincolo ai fini dell'esproprio, osservando tuttavia la disciplina prevista dal richiamato art. 39 T.U., ovvero provvedendo alla contestuale liquidazione dell'indennità spettante al proprietario.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il ha sostanzialmente reiterato il vincolo CP_1
ablatorio da epoca remota sino all'attualità e, pertanto, va riconosciuto in capo all'Ente convenuto l'obbligo di provvedere, in favore della società attrice, secondo quanto previsto dal T.U. sugli Espropri”.
pagina 16 di 21 Ha anche sostenuto che “è certo che, l'aver mantenuto negli anni la destinazione dell'area a parcheggio “a raso”, ha sostanzialmente integrato una condotta del tutto assimilabile alla reiterazione del vincolo ablatorio in violazione dell'art. 39 D.P.R.
327/2001, sicché sarebbe davvero paradossale che l'errata qualificazione del vincolo da parte del si riflettesse a danno del privato che per oltre un trentennio ha subito CP_1
gli effetti pregiudizievoli della pianificazione adottata dall'Ente.
Una simile ipotesi, oltre a contrastare con la disciplina in materia di espropriazione, violerebbe in modo palese i precetti costituzionali di cui agli artt. 42 e 43 Cost.”.
La proprietaria dell'area, dunque, non indica una successione di provvedimenti vincolistici, ma fa valere come il Comune avrebbe nel tempo “sostanzialmente reiterato il vincolo ablatorio”, sicchè non indica i provvedimenti formali di reiterazione del vincolo.
La tesi dell'attrice in riassunzione è infondata e la domanda di indennizzo deve essere respinta.
Invero, sul piano formale, l'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001 prevede che un bene deve intendersi sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
Detto vincolo ha durata di cinque anni e se in detto termine non è dichiarata la pubblica utilità del bene, il vincolo decade (art. 9, comma 3).
Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard (art. 9, comma 4).
pagina 17 di 21 In diritto, va rammentato che (vds. Cass. n. 15162 dell'11 giugno 2018), in materia urbanistica, l'indennizzo per i vincoli ex art. 2 della I. n. 1187 del 1968 è dovuto quando la reiterazione dopo la loro decadenza, disposta dall'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, determini il superamento della durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del sacrificio da parte del soggetto titolare del bene. Pertanto, non sono indennizzabili i vincoli urbanistici che non sono soggetti a decadenza, quali quelli posti a carico di intere categorie di beni, come i vincoli di tipo conformativo e paesistici (Cass. 10 maggio 2017, n. 11444).
Come spiegato nell'ordinanza di rinvio, al contrario, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione.
La reiterazione di un tale vincolo è un procedimento formale e necessita di una nuova previsione urbanistica che confermi, con l'adozione di un'apposita variante allo strumento urbanistico generale, le precedenti scelte pianificatorie, con congrua e specifica motivazione.
In assenza di provvedimenti formali diversi da quelli indicati dal (i due P.R.G. CP_1
del 1978 e del 2007, come confermato dallo stesso privato nella lettera di richiesta di liquidazione dell'indennizzo del 2008), deve ritenersi che il privato avrebbe dovuto lamentare il danno subito dal suo diritto di edificare in seguito all'inerzia illecita della
PA, piuttosto che l'indennizzo (cioè un risarcimento da atto lecito) conseguente all'imposizione di un vincolo formale che, in realtà, non è stato reiterato dopo essere decaduto.
pagina 18 di 21 In materia urbanistica, infatti, la scadenza del termine quinquennale del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio comporta il venir meno della regolamentazione urbanistica e l'applicazione delle norme di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali.
Tuttavia, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di piano (cosiddetto vuoto urbanistico) è per sua natura provvisoria, avendo l'autorità comunale l'obbligo di reiterare il vincolo (con previsione di indennizzo) ovvero, in alternativa, di provvedere all'integrazione dello strumento pianificatorio divenuto parzialmente inoperante, stabilendo la nuova destinazione da assegnare all'area interessata.
Qualora la P.A. rimanga inerte, la situazione conseguente non è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all'esproprio, né è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, per cui nessuna aspettativa si crea nel proprietario in ordine al conferimento di particolari qualità edificatorie oltre quei limiti o, ancor meno, riguardo a possibili lottizzazioni.
Egli, però, non resta senza tutela nei confronti dell'inerzia dell'ente territoriale, ben potendo, ove vi abbia interesse, promuovere gli interventi sostitutivi della Regione, oppure reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l'illegittimità del silenzio;
solo in caso di persistente inerzia della P.A. può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (Cass. n. 15162 dell'11 giugno 2018 cit, nonché Cass. 31 marzo
2008, n. 8384; Cass. 17 dicembre 2014, n. 26546).
pagina 19 di 21 In tal senso anche Cass. n. 14333 del 26 settembre 2003 secondo cui a fronte dell'obbligo del di ripianificare le aree (cosiddetto "bianche") già interessate CP_1
da un vincolo decaduto per decorso del quinquennio, si pone l'interesse procedimentale del proprietario, cui è riconosciuto un potere di reazione all'inerzia dell'amministrazione attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio, di modo che solo in caso di persistente inerzia potrà configurarsi la lesione al bene della vita, identificabile non già nello ius aedificandi, attesa l'impossibilità di affidamento del proprietario in merito a specifiche qualificazioni dei suoli nell'esercizio del potere discrezionale inerente alla pianificazione del territorio, bensì nell'interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà, di cui va ravvisata lesione risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato che nasce per effetto della sentenza conclusiva del giudizio di tipizzazione del silenzio.
La pretesa azionabile, caratterizzata da una propria causa petendi correlata alla dannosa ed illecita inerzia della PA, è, dunque, diversa da quella concretamente esercitata ex art. 39 del d.p.r. 307/2001.
Nel caso di specie le ragioni dell'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo atteso che il giudizio di rinvio non è un'impugnazione, ma la fase rescissoria del giudizio di legittimità.
PQM
pagina 20 di 21 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 252/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di legittimità.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 252/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI 25 62100
MACERATApresso il difensore avv. FERRARI GIUSEPPE
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CALZOLAIO ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR 33
MACERATApresso il difensore avv. CALZOLAIO ANDREA
APPELLATO/I
pagina 1 di 21 OGGETTO: Riassunzione a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 817/2016 del 6 luglio 2016 della Corte di Appello di Ancona.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 ottobre 2024, svoltasi nella forma della trattazione scritta, le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'ATTRICE IN RIASSUNZIONE, Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte,
ritenuto, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte con ordinanza
37574/2022, che il vincolo di destinazione urbanistica imposto in reiterazione sull'area di proprietà della società attrice, distinta al Catasto Urbano del Comune di CP_1
alla Sez. 001, F. 10, Part. 2559, ha natura sostanzialmente espropriativa, per
[...]
l'effetto dichiarare che il convenuto è tenuto ad indennizzare l'attrice, ai sensi CP_1
e per gli effetti dell'art. 39, co. 1, del D.P.R. 327/2001;
accertare che l'area vincolata per effetto di successive reiterazioni del vincolo sostanzialmente espropriativo, ha un valore economico-commerciale non inferiore ad €
250.000,00, in considerazione della sua edificabilità, essendo ricompresa dal vigente
PRG del Comune di nelle zone omogenee B;
Controparte_1
condannare, per l'effetto, il , a titolo di indennizzo dei Controparte_1
danni subiti, ex art. 39, co. 1 del D.P.R. 327/2001, e tenuto conto della potenziale redditività dell'area soggetta a vincolo espropriativo per alcuni decenni, al pagamento in favore della della somma di € 250.000,00 o di quella Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli
pagina 2 di 21 interessi legali a far data dalla domanda introduttiva del giudizio e sino all'effettivo soddisfo;
condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese di lite relative al giudizio introduttivo, a quello di Cassazione e a quello di rinvio;
in via istruttoria: premessa l'oggettiva impossibilità di provare documentalmente il danno subito dall'attrice a causa della reiterata imposizione del vincolo sostanzialmente ablatorio e che, in ogni caso, la “determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche qualora l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese” (Cass. Civ. 28/05/2009 n. 12567; Cass. Civ. n. 22371/2017), si chiede voler disporre C.T.U. al fine di quantificare il valore dell'area sottoposta al vincolo e la sua potenziale redditività nel corso degli anni trascorsi dalla domanda di indennizzo proposta dall'attrice ai sensi dell'art. 39, co. 1, T.U. Espropri, sino alla data attuale, oltre rivalutazione e interessi di legge”
PER IL CONVENUTO IN RIASSUNZIONE, Controparte_1
“Tutto ciò premesso si chiede la rejezione della domanda con condanna alle spese”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 14 giugno 2011, ex art. 39 D.p.r. 327/2001, Parte_1
conveniva in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Ancona
[...] [...]
concludendo affinchè, accertato che la destinazione urbanistica Controparte_1
imposta in reiterazione all'area di sua proprietà aveva natura sostanziale di vincolo espropriativo ed accertato che l'area in questione – destinata a parcheggio pubblico a raso per effetto di successive reiterazioni del vincolo – aveva un valore economico non pagina 3 di 21 inferiore a 250.000,00 euro in virtù della sua potenziale edificabilità e che a tale valore andava commisurato l'indennizzo dovuto dal quest'ultimo fosse condannato CP_1
al pagamento in suo favore dell'indennizzo previsto dall'art. 39 del d.p.r. 327/2001 pari all'importo di euro 250.000,00 o altro di giustizia.
A tal fine l'attrice esponeva che era proprietaria di un lotto di terreno di ca. 700,00 mq, sito nel centro urbano del Comune di (distinto al Catasto come in Controparte_1
atti); che detta area, interclusa da pubbliche vie e fabbricati privati, era classificata nel
PRG vigente, come zona omogenea B (zona totalmente o parzialmente edificata), destinata ad interventi di completamento;
che da oltre trent'anni detto lotto era gravato da un vincolo di inedificabilità – sostanzialmente espropriativo - per essere stato destinato a parcheggio pubblico già dal previgente PRG n. 10681 del 1978; che detto vincolo era stato da ultimo reiterato in sede di variante generale al PRG approvata definitivamente dalla Giunta Provinciale di Macerata con deliberazione n.
280 del 5 luglio 2007; che detto vincolo impediva il concreto utilizzo dell'area da oltre trenta anni, nonostante la vocazione edificatoria, con conseguente sacrificio economico e già con raccomandata del 27 giugno 2006 il Comune era stato diffidato a liquidare l'indennità di esproprio;
che vani erano risultati tutti i tentativi di pervenire ad una soluzione definitiva;
che il 25 settembre 2008 la richiesta d'indennizzo era stata respinta sul presupposto che si trattasse di un vincolo non espropriativo, atteso che il bene continuava ad essere di proprietà dell'attrice.
Si costituiva con comparsa del 9 novembre 2011 Controparte_1
avversando ogni pretesa e concludendo per il rigetto della domanda non essendovi stato un esproprio, ma solo un vincolo conformativo.
pagina 4 di 21 Con sentenza n. 817/16 pubblicata in data 6 luglio 2016 la Corte di Appello di Ancona respingeva la domanda, compensando le spese.
impugnava la sentenza innanzi alla Suprema Corte di Parte_1
Cassazione che con l'ordinanza n. 37574/2022 del 22 dicembre 2022 accoglieva in parte il primo moto di ricorso, che dichiarava inammissibile per altra parte, dichiarava assorbiti i restanti motivi e cassava la sentenza con rinvio.
Con la citazione depositata il 17 marzo 2023 riassumeva Parte_1
ritualmente il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Ancona in sede di rinvio e si costituiva . Controparte_1
All'udienza del 15.10.2024, raccolte le precisazioni delle conclusioni mediante il deposito telematico di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) L'ordinanza della Corte di Cassazione.
Con l'ordinanza n. 37574/22, depositata il 22 dicembre 2022 la Suprema Corte ha cassato la precedente sentenza di appello con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, ritenendo che:
• la distinzione tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi era sorta a tutela della proprietà privata a seguito della storica sentenza della Corte costituzionale del 1999 (Corte cost., sentenza n. 179 del 20/05/1999), con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, nn. 2), 3) e 4), e 40 l. n. 1150 del 1942 e 2, comma 1, l. n. 1187 del 1968, nella parte in cui consentiva pagina 5 di 21 all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriazione o che comportassero l'inedificabilità, senza la previsione di un indennizzo;
• secondo la motivazione di tale pronuncia, dovevano essere considerati come normali e connaturali alla proprietà i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica (e relative norme tecniche), quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i limiti e rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili;
• secondo la Corte costituzionale, erano ugualmente al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo, con le connesse garanzie costituzionali, i vincoli che importavano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportassero necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi fossero attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene;
• ciò poteva essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, fossero stati ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento (ad esempio, parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o pagina 6 di 21 industriali o residenziali;
in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato);
• sulla base di tali premesse, la Corte Costituzionale aveva evidenziato che la reiterazione in via amministrativa degli anzidetti vincoli decaduti (preordinati all'espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo), ovvero la proroga in via legislativa o la particolare durata dei vincoli stessi prevista in talune regioni a statuto speciale non erano fenomeni di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale, potendo configurarsi ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale (con adeguata motivazione) dell'amministrazione preposta alla gestione del territorio o rispettivamente apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà;
• assumevano però certamente carattere patologico quando vi fosse stata una indefinita reiterazione o una proroga sine die o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si fossero ripetute aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale fosse stato indeterminato, cioè non fosse stato certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza;
• ciò ovviamente in assenza di previsione alternativa dell'indennizzo e fermo, beninteso, che l'obbligo dell'indennizzo opera una volta superato il periodo di durata (tollerabile) fissato dalla legge (periodo di franchigia);
• da ciò era derivata la dichiarazione di illegittimità costituzionale non dell'intero complesso normativo che consentiva la reiterazione dei vincoli, ma esclusivamente della mancata previsione di indennizzo in tutti i casi di permanenza del vincolo urbanistico (preordinato all'espropriazione o pagina 7 di 21 comportante l'assoluta inedificabilità) oltre i limiti di durata fissati dal legislatore
(quali indici di ordinaria sopportabilità da parte dei singoli), ove non fosse risultato in modo inequivocabile l'inizio della procedura espropriativa;
• la stessa Corte costituzionale aveva evidenziato come spettasse al legislatore ogni possibilità di intervento, anche attraverso procedure semplificate, per la concreta liquidazione dell'indennizzo, fermo restando che – in caso di mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri per la liquidazione delle indennità - il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica avessero carattere espropriativo, poteva ricavare dall'ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo;
• non essendo intervenuta alcuna riorganizzazione complessiva della materia, si doveva applicare l'art. 39, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001 che prevedeva la liquidazione di un indennizzo commisurato all'entità del danno effettivamente prodotto;
• pertanto, ove in via eccezionale, vincoli, pur contenuti in piani di secondo livello non avessero natura generale, ma si presentassero, viceversa, come vincoli particolari, incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione puntuale (normalmente definita
“lenticolare”) di un'opera pubblica, la cui realizzazione non potrebbe coesistere con la proprietà privata, ma ne esigerebbe la traslazione in favore dell'ente pubblico, si realizzava un vincolo sostanzialmente preordinato all'espropriazione, dal quale, nonostante la sua formale allocazione, deve comunque prescindersi ai fini della qualificazione dell'area, per gli effetti indennitari a seguito pagina 8 di 21 dell'espropriazione (così Cass., Sez. U, n. 173/2001 e, tra le tante, Cass., Sez. 1, n.
20230/2016; v. inoltre Cass., Sez. 1, n. 207 del 09/01/2020; Cass., Sez. 1, n.
16084/2018);
• in tale ottica, era stato più volte affermato il principio secondo cui la destinazione ad usi collettivi di determinate aree avrebbe assunto aspetti conformativi ove fosse stata concepita, nel quadro della ripartizione generale del territorio, in base a criteri predeterminati ed astratti, ma non quando fosse stata limitata e funzionale all'interno di una zona urbanistica omogenea a diversa destinazione generale, e fosse venuta, dunque, ad incidere, nell'ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizzava la realizzazione dell'opera pubblica, assumendo in tal caso portata e contenuti direttamente ablatori;
• la destinazione a parcheggi pubblici, impressa all'area espropriata dal piano regolatore generale e confermata dalla successiva variante, concretava non già un vincolo conformativo ma un vincolo preordinato all'espropriazione, esulando dall'ottica della suddivisione zonale del territorio del Comune, e mirando invece ad imporre un vincolo particolare su beni singolarmente individuati, in vista della creazione di un'area non edificata all'interno di zone a spiccata vocazione edificatoria ed a servizio delle strutture e degli edifici circostanti;
• nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata risultava (ed era incontestato tra le parti) che l'area in questione, inserita nella zona omogenea B di cui all'art.
4.3.2. delle NTA del PRG vigente (che comprendeva parti del territorio totalmente o parzialmente edificate), ricadente all'interno del subsistema R3 “città in aggiunta” di cui all'art.
4.2.1.6 delle NTA del PRG, era stata oggetto di specifica destinazione d'uso a parcheggio pubblico a raso ai sensi dell'art.
3.3.9 delle menzionate NTA (p. 9- 10 della sentenza impugnata);
pagina 9 di 21 • le zone B, così come definite dal D.M. n. 1444 del 1968, corrispondevano alle parti della città nelle quali il processo di costruzione, eventualmente iniziato da molto tempo, non poteva ancora considerarsi concluso per la presenza di numerose parti edificabili, ma non ancora edificate o adeguatamente attrezzate;
• insomma, con la speciale destinazione d'uso impressa all'area in questione, quest'ultima era inequivocabilmente vincolata ad un impiego per finalità pubbliche, che modificava radicalmente la vocazione del bene.
Il giudizio di riassunzione a seguito di rinvio
Va premesso che (da ultimo vds. Cass. n. 15143 del 31 maggio 2021) il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
Inoltre, va rammentato che secondo un orientamento unanime nella giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 3475 del 9 marzo 2001, Cass. 14892 del 17 novembre
2000 e Cass. n. 5901 del 18 giugno 1994), nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado riformata in appello deve considerarsi caduta definitivamente.
Conclusivamente sul punto, va quindi rammentato che (vds. Cass. n. 14892 del 17 novembre 2000) il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte pagina 10 di 21 della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nella specie, per violazione di legge) non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "iudicium rescissorium") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, ne' di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
Il merito del giudizio
Precedono in ordine logico le eccezioni di improcedibilità della domanda formulate dal convenuto in riassunzione. CP_1
A. IMPROCEDIBILITA' E INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
Premette il che, in base all'art. 39 del d.p.r. n. 327/2001 è condizione di CP_1
proposizione dell'azione di accertamento e determinazione dell'indennità, la previa proposizione di una documentata domanda di liquidazione.
pagina 11 di 21 Controparte ha inviato diverse missive, ma con nessuna di esse ha chiesto l'indennità per la reiterazione del vincolo o perché proposte quando il vincolo non c'era (si veda la raccomandata del 27.6.06, doc. 3 del fascicolo avversario inviata quando non c'era alcun vincolo) oppure perché formalmente rivolta ad ottenere l'indennità ex art. 39, ma sostanzialmente pretensiva del valore edificabile del bene come se si trattasse di esproprio (si veda la lettera avversaria del 25.7.08, doc. 5 del fascicolo avversario), peraltro prive di allegazione o documentazione di alcun genere.
In mancanza di tale necessario ed indispensabile presupposto la domanda è improcedibile.
L'omissione di una qualunque seria attività di allegazione del danno o del criterio indennitario, che controparte reitera anche in questa sede, qualifica la domanda come esplorativa e generica, dunque da respingere”.
Replica sul punto l' (non in comparsa conclusionale, ma solo in Parte_1
memoria di replica, quando era inibita ogni replica avversaria) sostenendo che
“l'eccezione di improcedibilità della domanda, per non aver l'attrice attivato tempestivamente le istanze di cui all'art. 39 del T.U., oltre a risultare inammissibile per essere stata dedotta, per la prima volta, con la memoria conclusionale nel giudizio di riassunzione, appare davvero pretestuosa, in quanto completamente avulsa dalle scelte urbanistiche attuate dal CP_1
In sostanza, l'Ente vuole confinare il presente giudizio nel perimetro della disciplina che regola l'apposizione e l'eventuale reiterazione dei vincoli espropriativi, valorizzando la decadenza degli stessi e gli effetti decadenziali dell'inerzia del privato a fronte del mancato indennizzo nonostante il protrarsi del vincolo”.
L'eccezione è manifestamente infondata. pagina 12 di 21 La liquidazione dell'indennità prevista dall'art. 39 del d.p.r. 327/2001, invero invocato dall'attrice in riassunzione sin dalla citazione depositata nel 2011, è un'attività doverosa per la PA rispetto alla quale la domanda proposta dal privato non condiziona il suo diritto di agire in giudizio, né vale ad avviare un procedimento che dovrebbe essere avviato d'ufficio.
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito che (vds. Cass. n. 11767 del 2 maggio 2024) la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un'attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell'atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell'area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata;
a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura dell'indennizzo liquidato in favore del proprietario ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della P.A., e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito.
Il principio è in continuità con quanto già in precedenza sostenuto dalla Suprema Corte
(in tal senso anche Cass. n. 37414 del 21 dicembre 2022 secondo cui la reiterazione dei vincoli scaduti, preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi è legittima purché sia riconosciuta una indennità, idonea a ripagare i proprietari della diminuzione del valore di scambio o di utilizzabilità dei loro beni e giudizialmente determinata pagina 13 di 21 secondo i criteri fissati dall'art.39 del d.P.R. n. 327 del 2001, eventualmente sulla base di quanto allegato dai proprietari medesimi, ma senza pretendere la prova rigorosa del pregiudizio lamentato, che è indennizzabile sulla base di un meccanismo sostanzialmente automatico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Corte di appello ritenendo che il giudice di merito avesse erroneamente condizionato la possibilità della liquidazione del pregiudizio denunciato dal proprietario alla prova che il medesimo sarebbe stato tenuto a fornire)).
Nel caso di specie, la liquidazione di detto danno è stata invocata – rapportandolo alla potenzialità edificatoria sacrificata – sin dalla raccomandata del 2006, ed è stata poi esplicitamente quantificata nell'istanza del 2008 ma il procedimento non è stato mai avviato per l'opposizione, reiterata e sempre ribadita (ancora oggi), del (il CP_1
primo rigetto risale al 2008) che ha sostenuto che il vincolo non avesse carattere ablatorio.
Ne deriva che l'eccezione odierna è del tutto incoerente con la tesi sin qui sostenuta – peraltro infondatamente – dal CP_1
Poiché la PA non ha provveduto sull'istanza di liquidazione del privato, sostenendo che la stessa non era dovuta, ne consegue che (vds. Cass. n. 6977 del 15 marzo 2024) il termine di trenta giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 39, comma 3, del d.P.R.
n. 327 del 2001, per proporre opposizione alla stima dell'indennità per la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio o sostanzialmente espropriativi, non è applicabile nel caso in cui l'autorità amministrativa non abbia provveduto sulla domanda di pagamento o abbia provveduto dichiarando che l'indennità non è dovuta.
B. SULLE PRETESE DI CONTROPARTE
pagina 14 di 21 Eccepisce poi il che sarebbe errato il presupposto di fatto dedotto dal privato, CP_1
cioè che il vincolo preordinato all'esproprio durerebbe da almeno tre decenni con conseguente compressione della sua vocazione edificatoria e conseguente riduzione del valore economico pari ad euro 250.000,00.
Sostiene infatti l'Ente che “il vincolo è durato al più due volte cinque anni in corrispondenza dei due PRG, una nel periodo dal 15.3.78 fino al 14.3.83 e l'altra nel periodo dal 5.7.2007 fino al 4.7.2012.
È pacifico che alla scadenza di ciascun quinquennio il vincolo di esproprio è venuto meno ai sensi dapprima dell'art. 2 L 19.11.68 n.1187 e poi dell'art. 9 DPR 8.6.01 n. 327.
Come si può rilevare facilmente, fra la prima e la seconda vigenza del vincolo è intercorsa una diversa disciplina urbanistica protratta per ben 24 anni!
A tale enorme assenza di vincolo si aggiunge un ulteriore undicennio che va dalla seconda scadenza avvenuta nel 2012 fino all'attualità.
In tali oltre 35 anni l'area di proprietà fu ed è attualmente “bianca” ovvero Pt_1
priva di destinazione urbanistica, in forza dell'art. 9 DPR n. 380/01.
In tale condizione la norma prevede la necessità della nuova definizione di zona non sussistendo alcun automatismo che la possa far ritenere né edificabile, né inedificabile.
E tale situazione si è protratta tanto a lungo senza che il proprietario abbia mai chiesto una nuova pianificazione, quindi con la sua acquiescenza e di fatto col suo consenso”.
Premesso che è certo che nel tempo l'area non è mai stata restituita alla piena disponibilità del proprietario, aldilà dei richiami giurisprudenziali e normativi, il CP_1
oppone alle pretese dell'attrice in riassunzione l'assenza di continuità nella reiterazione del vincolo.
pagina 15 di 21 Sul punto replica l'attrice in riassunzione sostenendo che “nonostante la pubblicazione dell'ordinanza della S.C. n. 37574/2022, il ha mantenuto – formalmente e CP_1
graficamente – la destinazione dell'area a parcheggio “a raso”, come si evince dal certificato di destinazione urbanistica n. 14/2023 (prodotto in atti) con cui si attesta che
“l'immobile, distinto catastalmente al Foglio n. 10, particella n. 2359, mappa di
(zona censuaria B), è inserito nelle previsioni del vigente P.R.G. con Controparte_1
la seguente destinazione urbanistica: in parte zona omogenea B (così come definita dal
D.M. n. 1444/1968) di cui all'art.
4.3.2. delle N.T.A. e ricadente all'interno del sub- sistema R3 “città aggiunta”…caratterizzato dalla destinazione d'uso principale “Pp- parcheggi a raso” di cui all'art.
3.3.9 delle N.T.A. del P.R.G.; in parte zona omogenea B
(così come definita dal D.M. n. 1444/1968)…”. Se ne desume che la permanenza della destinazione vincolistica, addirittura all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza della Suprema Corte, configura la perdurante condotta dell'Ente, qualificabile alla stregua della reiterazione del vincolo ablatorio in violazione dell'art. 39 D.P.R.
327/2001. Difatti, se è pur vero che il vincolo ablatorio decade nel termine di cinque anni in mancanza della procedura espropriativa, è altrettanto vero che l'Ente interessato può motivatamente reiterare il vincolo ai fini dell'esproprio, osservando tuttavia la disciplina prevista dal richiamato art. 39 T.U., ovvero provvedendo alla contestuale liquidazione dell'indennità spettante al proprietario.
Nel caso di specie, deve ritenersi che il ha sostanzialmente reiterato il vincolo CP_1
ablatorio da epoca remota sino all'attualità e, pertanto, va riconosciuto in capo all'Ente convenuto l'obbligo di provvedere, in favore della società attrice, secondo quanto previsto dal T.U. sugli Espropri”.
pagina 16 di 21 Ha anche sostenuto che “è certo che, l'aver mantenuto negli anni la destinazione dell'area a parcheggio “a raso”, ha sostanzialmente integrato una condotta del tutto assimilabile alla reiterazione del vincolo ablatorio in violazione dell'art. 39 D.P.R.
327/2001, sicché sarebbe davvero paradossale che l'errata qualificazione del vincolo da parte del si riflettesse a danno del privato che per oltre un trentennio ha subito CP_1
gli effetti pregiudizievoli della pianificazione adottata dall'Ente.
Una simile ipotesi, oltre a contrastare con la disciplina in materia di espropriazione, violerebbe in modo palese i precetti costituzionali di cui agli artt. 42 e 43 Cost.”.
La proprietaria dell'area, dunque, non indica una successione di provvedimenti vincolistici, ma fa valere come il Comune avrebbe nel tempo “sostanzialmente reiterato il vincolo ablatorio”, sicchè non indica i provvedimenti formali di reiterazione del vincolo.
La tesi dell'attrice in riassunzione è infondata e la domanda di indennizzo deve essere respinta.
Invero, sul piano formale, l'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 327/2001 prevede che un bene deve intendersi sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
Detto vincolo ha durata di cinque anni e se in detto termine non è dichiarata la pubblica utilità del bene, il vincolo decade (art. 9, comma 3).
Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard (art. 9, comma 4).
pagina 17 di 21 In diritto, va rammentato che (vds. Cass. n. 15162 dell'11 giugno 2018), in materia urbanistica, l'indennizzo per i vincoli ex art. 2 della I. n. 1187 del 1968 è dovuto quando la reiterazione dopo la loro decadenza, disposta dall'Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, determini il superamento della durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del sacrificio da parte del soggetto titolare del bene. Pertanto, non sono indennizzabili i vincoli urbanistici che non sono soggetti a decadenza, quali quelli posti a carico di intere categorie di beni, come i vincoli di tipo conformativo e paesistici (Cass. 10 maggio 2017, n. 11444).
Come spiegato nell'ordinanza di rinvio, al contrario, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione.
La reiterazione di un tale vincolo è un procedimento formale e necessita di una nuova previsione urbanistica che confermi, con l'adozione di un'apposita variante allo strumento urbanistico generale, le precedenti scelte pianificatorie, con congrua e specifica motivazione.
In assenza di provvedimenti formali diversi da quelli indicati dal (i due P.R.G. CP_1
del 1978 e del 2007, come confermato dallo stesso privato nella lettera di richiesta di liquidazione dell'indennizzo del 2008), deve ritenersi che il privato avrebbe dovuto lamentare il danno subito dal suo diritto di edificare in seguito all'inerzia illecita della
PA, piuttosto che l'indennizzo (cioè un risarcimento da atto lecito) conseguente all'imposizione di un vincolo formale che, in realtà, non è stato reiterato dopo essere decaduto.
pagina 18 di 21 In materia urbanistica, infatti, la scadenza del termine quinquennale del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio comporta il venir meno della regolamentazione urbanistica e l'applicazione delle norme di salvaguardia previste per i comuni sprovvisti di strumenti urbanistici generali.
Tuttavia, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di piano (cosiddetto vuoto urbanistico) è per sua natura provvisoria, avendo l'autorità comunale l'obbligo di reiterare il vincolo (con previsione di indennizzo) ovvero, in alternativa, di provvedere all'integrazione dello strumento pianificatorio divenuto parzialmente inoperante, stabilendo la nuova destinazione da assegnare all'area interessata.
Qualora la P.A. rimanga inerte, la situazione conseguente non è equiparabile alla compressione del diritto dominicale provocata dai vincoli preordinati all'esproprio, né è definibile come espropriazione di valore, attesa la provvisorietà del regime urbanistico di salvaguardia, per cui nessuna aspettativa si crea nel proprietario in ordine al conferimento di particolari qualità edificatorie oltre quei limiti o, ancor meno, riguardo a possibili lottizzazioni.
Egli, però, non resta senza tutela nei confronti dell'inerzia dell'ente territoriale, ben potendo, ove vi abbia interesse, promuovere gli interventi sostitutivi della Regione, oppure reagire attraverso la procedura di messa in mora per far accertare l'illegittimità del silenzio;
solo in caso di persistente inerzia della P.A. può configurarsi la lesione del bene della vita identificabile nell'interesse alla certezza circa la possibilità di razionale e adeguata utilizzazione della proprietà, con conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (Cass. n. 15162 dell'11 giugno 2018 cit, nonché Cass. 31 marzo
2008, n. 8384; Cass. 17 dicembre 2014, n. 26546).
pagina 19 di 21 In tal senso anche Cass. n. 14333 del 26 settembre 2003 secondo cui a fronte dell'obbligo del di ripianificare le aree (cosiddetto "bianche") già interessate CP_1
da un vincolo decaduto per decorso del quinquennio, si pone l'interesse procedimentale del proprietario, cui è riconosciuto un potere di reazione all'inerzia dell'amministrazione attraverso la procedura di messa in mora e tipizzazione giurisdizionale del silenzio, di modo che solo in caso di persistente inerzia potrà configurarsi la lesione al bene della vita, identificabile non già nello ius aedificandi, attesa l'impossibilità di affidamento del proprietario in merito a specifiche qualificazioni dei suoli nell'esercizio del potere discrezionale inerente alla pianificazione del territorio, bensì nell'interesse alla certezza circa le possibilità di adeguata e razionale utilizzazione della proprietà, di cui va ravvisata lesione risarcibile, alla stregua dei canoni di correttezza e buona fede, nello svolgimento del rapporto qualificato e differenziato tra soggetto pubblico e privato che nasce per effetto della sentenza conclusiva del giudizio di tipizzazione del silenzio.
La pretesa azionabile, caratterizzata da una propria causa petendi correlata alla dannosa ed illecita inerzia della PA, è, dunque, diversa da quella concretamente esercitata ex art. 39 del d.p.r. 307/2001.
Nel caso di specie le ragioni dell'esito complessivo del giudizio giustificano l'integrale compensazione delle spese, ivi comprese quelle di legittimità.
Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo atteso che il giudizio di rinvio non è un'impugnazione, ma la fase rescissoria del giudizio di legittimità.
PQM
pagina 20 di 21 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio iscritto al n. 252/2023, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle di legittimità.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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