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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 14033/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente Dott.ssa Marta lenzi
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Giudice rel. Dott.ssa Francesca Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Antonella Mormino
E
CP_1
Avv. Roberto Tombolini
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni l'11.1.2011 (in atti), come di seguito indicato:
"1) La madre sig.ra Parte_1 terrà ad abitare con sé tutti e quattro i figli;
2) La casa familiare sita in Roma, Via Donaggio, n. 24 rimane assegnata alla Sig.ra Parte_1
[...]
3) Il Sig. CP_1 verserà alla Sig.ra Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1 la somma di € 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Il padre terrà con sé la figlia Persona_2 il martedì e il venerdì pomeriggio, nonché nei week end dal sabato mattina alla domenica sera, a settimane alternate con la madre;
5) per metà delle festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore in periodi che comprendano o il giorno di Natale o quello di Capodanno;
6) festività pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
7) entro il 15 gennaio di ogni anno, previa disamina delle festività civili e religiose ricorrenti, i genitori valuteranno la ricorrenza dei ponti in maniera tale da distribuire in maniera ubiquitaria i periodi di permanenza presso ciascun genitore;
Per_ 8) durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore un priodo complessivo di quattro settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno;
9) Entrambi i genitori sosterranno a proprio carico il 50% per ciascuno delle spese extra assegno relative al figlio Per_1 secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale
di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
6) Le spese del presente procedimento, ivi comprese gli onorari dei rispettivi avvocati, resteranno integralmente compensate tra le parti e gli avvocati Antonella Mormino e Roberto Tombolini
sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica del provvedimento citato, valutato quanto dedotto nel ricorso circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva a modifica del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni l'11.1.2007;
nulla perlespese.
Si comunichi.
Roma 5.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta lenzi Dott.ssa Francesca Cosentino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Presidente Dott.ssa Marta lenzi
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Giudice rel. Dott.ssa Francesca Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Antonella Mormino
E
CP_1
Avv. Roberto Tombolini
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui al decreto emesso dal Tribunale per i
Minorenni l'11.1.2011 (in atti), come di seguito indicato:
"1) La madre sig.ra Parte_1 terrà ad abitare con sé tutti e quattro i figli;
2) La casa familiare sita in Roma, Via Donaggio, n. 24 rimane assegnata alla Sig.ra Parte_1
[...]
3) Il Sig. CP_1 verserà alla Sig.ra Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1 la somma di € 500,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) Il padre terrà con sé la figlia Persona_2 il martedì e il venerdì pomeriggio, nonché nei week end dal sabato mattina alla domenica sera, a settimane alternate con la madre;
5) per metà delle festività natalizie ad anni alterni con ciascun genitore in periodi che comprendano o il giorno di Natale o quello di Capodanno;
6) festività pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
7) entro il 15 gennaio di ogni anno, previa disamina delle festività civili e religiose ricorrenti, i genitori valuteranno la ricorrenza dei ponti in maniera tale da distribuire in maniera ubiquitaria i periodi di permanenza presso ciascun genitore;
Per_ 8) durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore un priodo complessivo di quattro settimane, anche non consecutive, da comunicarsi entro il giorno 30 aprile di ciascun anno;
9) Entrambi i genitori sosterranno a proprio carico il 50% per ciascuno delle spese extra assegno relative al figlio Per_1 secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale
di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
6) Le spese del presente procedimento, ivi comprese gli onorari dei rispettivi avvocati, resteranno integralmente compensate tra le parti e gli avvocati Antonella Mormino e Roberto Tombolini
sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P.F.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta a modifica del provvedimento citato, valutato quanto dedotto nel ricorso circa la sopravvenienze e vista la documentazione allegata in atti, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva a modifica del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni l'11.1.2007;
nulla perlespese.
Si comunichi.
Roma 5.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta lenzi Dott.ssa Francesca Cosentino