Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07659/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7659 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da IA DO, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AL MI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”;
- dell'avviso n. 18095 datato 11 maggio 2022 di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione
e, in via subordinata, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di scioglimento della riserva nelle Graduatorie Provinciali per Supplenza del personale docente ai fini della partecipazione alle convocazioni per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DO IA il 18 ottobre 2022:
per l’annullamento dell'O.M. 112 del 6 maggio 2022, recante “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa AT PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, integrato dall’ulteriore gravame proposto ai sensi dell’art. 43 c.p.a., il signor IA DO chiedeva l’annullamento degli atti e provvedimenti emarginati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i denunciati vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili; in via subordinata chiedeva la condanna dell’Amministrazione all’adozione di uno specifico provvedimento; domandava altresì, nel ricorso iniziale, la concessione della tutela cautelare.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, resistendo alle suddette iniziative processuali.
La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 27 luglio 2022, era respinta con ordinanza di questo TAR n. 4849/2022.
Il 13 ottobre 2025 il ricorrente depositava memoria con la quale dichiarava di non avere più interesse alla decisione dei proposti ricorsi.
All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che, vista la dichiarazione di parte ricorrente, il giudizio debba essere definito con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN PI, Presidente FF
AT PI, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT PI | EN PI |
IL SEGRETARIO