Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/03/2021, n. 9005
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Sentenza 31 marzo 2021

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La controversia avente ad oggetto l'escussione di una polizza fideiussoria a cui una stazione appaltante abbia proceduto a seguito dell'esclusione di un concorrente dalla gara - per non avere quegli fornito la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara, mediante presentazione della documentazione ivi indicata o richiamata nella lettera di invito - è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ove si discuta esclusivamente dei diritti derivanti dalla polizza (con riguardo, ad es., all'ammontare delle somme dovute, ai tempi e alle modalità del relativo pagamento e all'individuazione dei soggetti obbligati), mentre è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ove si discuta della sussistenza dei presupposti di esclusione del concorrente dalla gara.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/03/2021, n. 9005
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9005
    Data del deposito : 31 marzo 2021

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