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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13162 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
19.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41804/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco IA e dall'Avv. Parte_1
LA IA (parte ricorrente).
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini (resistente). CP_1
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma di accertare che era in possesso del requisito del sanitario di cui all'art.1 della legge n. 18/80 dalla domanda amministrativa del luglio del 2023, e comunque da data successiva, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e comunque di CP_1
respingerlo.
Disposta ed espletata ctu medico-legale la causa è stata infine decisa.
**** Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha ritenuto insussistente il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha proposto opposizione e il giudice deve quindi accertare la sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Ma allora, il dott. nominato da questo giudice, ha accertato, con adeguata ed Per_1
esauriente motivazione, priva di vizi logici, che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18/80 ma solo, a causa di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, dal 1.10.2024 e cioè da un'epoca successiva alla domanda amministrativa del luglio 2023 e anche al deposito della precedente ctu.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte conformi,Cass. n. 22713 del
6.11.2015).
Giova inoltre ricordare che, e, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c al giudice adito in opposizione è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass. civ. Sez.
VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione deve liquidare anche le spese relative all' accertamento tecnico preventivo.
In questo quadro, l'esito complessivo del giudizio consiglia di compensare integralmente le spese processuali (comprensive, per le ragioni esposte, di quelle dell'accertamento tecnico preventivo) tra le parti dell'intero procedimento,
considerando, che il requisito sanitario delle prestazioni è stato riconosciuto con una decorrenza largamente successiva alla domanda del luglio 2023 e successiva anche al deposito, avvenuto il 15.9.2024, della precedente ctu, quindi del tutto corretta ed esente da vizi essendo stato confermato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, la stessa non si trovava ancora in quel momento nelle condizioni per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (Cass. n. 16821/2005; Cass. n.
17938/2014; Cass. N. 33318/2022 e altre conformi),
In questi limiti il ricorso merita accoglimento.
Le spese di ctu devono essere invece poste integralmente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge L. n.
18/80 dal 1.10.2024;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma lì 19.12.2025 Il Giudice
ER SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
19.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41804/2024 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco IA e dall'Avv. Parte_1
LA IA (parte ricorrente).
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini (resistente). CP_1
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Parte_1 CP_1
Roma di accertare che era in possesso del requisito del sanitario di cui all'art.1 della legge n. 18/80 dalla domanda amministrativa del luglio del 2023, e comunque da data successiva, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e comunque di CP_1
respingerlo.
Disposta ed espletata ctu medico-legale la causa è stata infine decisa.
**** Risulta dagli atti che parte ricorrente ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. e che il consulente tecnico nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ha ritenuto insussistente il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha proposto opposizione e il giudice deve quindi accertare la sussistenza del requisito sanitario richiesto ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Ma allora, il dott. nominato da questo giudice, ha accertato, con adeguata ed Per_1
esauriente motivazione, priva di vizi logici, che il ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18/80 ma solo, a causa di un aggravamento delle proprie condizioni di salute, dal 1.10.2024 e cioè da un'epoca successiva alla domanda amministrativa del luglio 2023 e anche al deposito della precedente ctu.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da fondate contestazioni.
Dovendosi ricordare, in ogni caso, che il giudice del merito non è nemmeno tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano realmente specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (così, tra le molte conformi,Cass. n. 22713 del
6.11.2015).
Giova inoltre ricordare che, e, ai sensi dell'art. 455 bis. c.p.c al giudice adito in opposizione è rimesso l'accertamento dell'intera res controversa sottesa alla pretesa fatta valere nel giudizio e non solo dei motivi oggetto di opposizione (Cass. civ. Sez.
VI, 5 febbraio 2019, n. 3377).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione deve liquidare anche le spese relative all' accertamento tecnico preventivo.
In questo quadro, l'esito complessivo del giudizio consiglia di compensare integralmente le spese processuali (comprensive, per le ragioni esposte, di quelle dell'accertamento tecnico preventivo) tra le parti dell'intero procedimento,
considerando, che il requisito sanitario delle prestazioni è stato riconosciuto con una decorrenza largamente successiva alla domanda del luglio 2023 e successiva anche al deposito, avvenuto il 15.9.2024, della precedente ctu, quindi del tutto corretta ed esente da vizi essendo stato confermato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente, la stessa non si trovava ancora in quel momento nelle condizioni per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento (Cass. n. 16821/2005; Cass. n.
17938/2014; Cass. N. 33318/2022 e altre conformi),
In questi limiti il ricorso merita accoglimento.
Le spese di ctu devono essere invece poste integralmente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge L. n.
18/80 dal 1.10.2024;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato decreto. CP_1
Roma lì 19.12.2025 Il Giudice
ER SS