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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1087 dell'anno 2021
T R A
RR GI, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv.
Antonella Azzarone, ed elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Scaloria 37, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale azzarone.antonella@avvocatifoggia.legalmail.it;
APPELLANTE
E
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA per azioni “IL PANDA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Gaetano Prencipe e GI Bisceglia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliati in Manfredonia alla via A. Moro, 61, presso il suo studio, nonché ai domicili digitali prencipe.gaetano@avvocatifoggia.legalmail.it e bisceglia.giovanni@avvocatifoggia.legalmail.it;
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, ER GI, chiedeva, che l'adita Corte di
Appello, in riforma della sentenza n. 205/21emessa dal Tribunale di Foggia il 26 gennaio 2021, ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni:
1 1) accogliere l'appello proposto, per l'effetto riformare la sentenza nr. 205/21 – R.G. 3598/2019 emessa dal Tribunale di Foggia Dott.ssa Diletta CALO' depositata in cancelleria in data
26.01.2021 per le argomentazioni di fatto e di diritto di cui al presente atto di appello;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali in favore degli avvocati PRENCIPE e BISCEGLIA quali antistatari pari ad € 4.281,38;
3) rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Foggia per la prosecuzione del giudizio;
4) condannare l'appellata al pagamento di spese diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata Cooperativa Edilizia Il DA formulava le seguenti conclusioni :
“In via preliminare e pregiudiziale:
- rigettare l'appello per inammissibilità ex art. 342 e 348 c.p.c., con conseguente conferma della
Sentenza di primo grado;
Nel merito:
- respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della
Sentenza di primo grado;
; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di appello.
Con ordinanza del 9-11 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
6 dicembre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 febbraio 2025.
All'udienza del 28 febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore
2 conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da ER GI avverso la sentenza n.
205/21 emessa dal Tribunale di Foggia il 26 gennaio 2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1087 dell'anno 2021
T R A
RR GI, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv.
Antonella Azzarone, ed elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Scaloria 37, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale azzarone.antonella@avvocatifoggia.legalmail.it;
APPELLANTE
E
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA per azioni “IL PANDA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Gaetano Prencipe e GI Bisceglia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliati in Manfredonia alla via A. Moro, 61, presso il suo studio, nonché ai domicili digitali prencipe.gaetano@avvocatifoggia.legalmail.it e bisceglia.giovanni@avvocatifoggia.legalmail.it;
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 28 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, ritualmente notificato, ER GI, chiedeva, che l'adita Corte di
Appello, in riforma della sentenza n. 205/21emessa dal Tribunale di Foggia il 26 gennaio 2021, ed in accoglimento di tutti i motivi di appello proposti in atto, accogliesse le seguenti conclusioni:
1 1) accogliere l'appello proposto, per l'effetto riformare la sentenza nr. 205/21 – R.G. 3598/2019 emessa dal Tribunale di Foggia Dott.ssa Diletta CALO' depositata in cancelleria in data
26.01.2021 per le argomentazioni di fatto e di diritto di cui al presente atto di appello;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condannare parte appellata alla restituzione delle somme versate a titolo di spese legali in favore degli avvocati PRENCIPE e BISCEGLIA quali antistatari pari ad € 4.281,38;
3) rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Foggia per la prosecuzione del giudizio;
4) condannare l'appellata al pagamento di spese diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata Cooperativa Edilizia Il DA formulava le seguenti conclusioni :
“In via preliminare e pregiudiziale:
- rigettare l'appello per inammissibilità ex art. 342 e 348 c.p.c., con conseguente conferma della
Sentenza di primo grado;
Nel merito:
- respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della
Sentenza di primo grado;
; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di appello.
Con ordinanza del 9-11 dicembre 2024, questa Sezione della Corte, dato atto che, all'udienza del
6 dicembre 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 febbraio 2025.
All'udienza del 28 febbraio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore
2 conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione ritualmente notificato da ER GI avverso la sentenza n.
205/21 emessa dal Tribunale di Foggia il 26 gennaio 2021, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 28 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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