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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/07/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1598/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1598/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] con il patrocinio degli Avv.ti Alunni Parte_1
Anna e Cardaio Elena, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Pennazzi CP_1
Gianluca elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 12/06/2010 in TE (TR), precisando che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 41/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“l'Ill.mo Tribunale adito Vorrà pronunciare sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE dai Sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
12/6/2010, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 53 parte I Uff. 1 dell'anno 2010, con ordine per il Comune di TE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
a) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) L'appartamento già adibito a casa coniugale sito in Narni (TR), alla Strada delle Pretare n. 22/K, e la relativa pertinenza (appartamento di civile abitazione fg. 76 p.lla 545 sub 50, z.c. 1, cat. A2, cl. 5 p. T, 1 e S1, consistenza vani 8,5, sup.cat. mq 166, rendita € 548,74 e locale ad uso garage fg. 76 p.lla 545 sub 32, z.c. 1, cat C6, cl. 5, piano S1, consistenza mq. 18, rendita € 29,75), di proprietà delle parti pro quota al 50% ciascuno, saranno alienati alla Sig.ra promittente Controparte_2 acquirente, entro il 30/5/2025, come da contratto preliminare sottoscritto. Gli immobili resteranno in uso al Sig. con tutto quanto ivi contenuto, sino alla data del rogito. Parte_1
c) Il prezzo di compravendita degli immobili di cui al punto b) sarà accreditato su conto corrente tuttora cointestato tra le parti ed utilizzato per copertura del mutuo (residuo a tale data di presumibilmente € 106.000,00 circa), delle spese, degli oneri di compravendita ed eventuali imposte e tasse, nonché del compenso dovuto all'Agenzia Immobiliare. Quanto residuato sarà trattenuto dal Sig. , che potrà riversare i relativi importi sul proprio conto corrente personale. All'esito il Parte_1 conto corrente cointestato sarà estinto.
d) I veicoli indicati al punto 6) delle premesse del ricorso introduttivo, pur tutti acquistati in regime di comunione dei beni, rimarranno in uso esclusivo e disponibilità ai soggetti intestatari, rinunciando sin da ora il Sig. ad ogni diritto sulla vettura WW Polo tg.FW026GX e Parte_1 rinunciando la Sig.ra ad ogni diritto sull'autovettura Audi A4 Avant tg. EZ249VG e sul CP_1 motoveicolo Suzuki VZ800 tg. AS21397; e) Essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, non è previsto alcun contributo al mantenimento.
f) Con integrale compensazione delle spese e competenze legali tra le parti.
g) I ricorrenti, con la sottoscrizione delle note, dichiarano altresì che la loro condizione economico- patrimoniale non è variata rispetto a quanto dichiarato nell'allegato alle note di trattazione dell'udienza del 25/9/2024, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito delle note sintetiche di trattazione scritta anche per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/06/2010 tra Parte_1
e in TE (TR) alle condizioni riportate in parte motiva;
[...] CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NI (TR) (atto n. 53, parte I, Uff. 1, anno 2010); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1598/2024 promossa da:
nato il [...] in [...] con il patrocinio degli Avv.ti Alunni Parte_1
Anna e Cardaio Elena, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Pennazzi CP_1
Gianluca elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di successivo scioglimento del matrimonio contratto il 12/06/2010 in TE (TR), precisando che dall'unione non sono nati figli e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento del matrimonio (Cass., n. 28727/2023), con sentenza parziale n. 41/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di scioglimento del matrimonio:
“l'Ill.mo Tribunale adito Vorrà pronunciare sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TE dai Sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
12/6/2010, annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 53 parte I Uff. 1 dell'anno 2010, con ordine per il Comune di TE di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
a) I coniugi continueranno a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
b) L'appartamento già adibito a casa coniugale sito in Narni (TR), alla Strada delle Pretare n. 22/K, e la relativa pertinenza (appartamento di civile abitazione fg. 76 p.lla 545 sub 50, z.c. 1, cat. A2, cl. 5 p. T, 1 e S1, consistenza vani 8,5, sup.cat. mq 166, rendita € 548,74 e locale ad uso garage fg. 76 p.lla 545 sub 32, z.c. 1, cat C6, cl. 5, piano S1, consistenza mq. 18, rendita € 29,75), di proprietà delle parti pro quota al 50% ciascuno, saranno alienati alla Sig.ra promittente Controparte_2 acquirente, entro il 30/5/2025, come da contratto preliminare sottoscritto. Gli immobili resteranno in uso al Sig. con tutto quanto ivi contenuto, sino alla data del rogito. Parte_1
c) Il prezzo di compravendita degli immobili di cui al punto b) sarà accreditato su conto corrente tuttora cointestato tra le parti ed utilizzato per copertura del mutuo (residuo a tale data di presumibilmente € 106.000,00 circa), delle spese, degli oneri di compravendita ed eventuali imposte e tasse, nonché del compenso dovuto all'Agenzia Immobiliare. Quanto residuato sarà trattenuto dal Sig. , che potrà riversare i relativi importi sul proprio conto corrente personale. All'esito il Parte_1 conto corrente cointestato sarà estinto.
d) I veicoli indicati al punto 6) delle premesse del ricorso introduttivo, pur tutti acquistati in regime di comunione dei beni, rimarranno in uso esclusivo e disponibilità ai soggetti intestatari, rinunciando sin da ora il Sig. ad ogni diritto sulla vettura WW Polo tg.FW026GX e Parte_1 rinunciando la Sig.ra ad ogni diritto sull'autovettura Audi A4 Avant tg. EZ249VG e sul CP_1 motoveicolo Suzuki VZ800 tg. AS21397; e) Essendo i coniugi entrambi economicamente autosufficienti, non è previsto alcun contributo al mantenimento.
f) Con integrale compensazione delle spese e competenze legali tra le parti.
g) I ricorrenti, con la sottoscrizione delle note, dichiarano altresì che la loro condizione economico- patrimoniale non è variata rispetto a quanto dichiarato nell'allegato alle note di trattazione dell'udienza del 25/9/2024, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito delle note sintetiche di trattazione scritta anche per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12/06/2010 tra Parte_1
e in TE (TR) alle condizioni riportate in parte motiva;
[...] CP_1
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di NI (TR) (atto n. 53, parte I, Uff. 1, anno 2010); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 4 luglio 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti