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27 aprile 2001
27 aprile 2001
Art. 12. 1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi del secondo comma dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 12, della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12. - Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'art. 10".
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 12, della citata legge n. 184/1983 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12. - Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne e' nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione puo' essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita' consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunita', impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato puo', altresi', chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi e' tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del comma 3 dell'art. 10".
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 24
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