Art. 17.
Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all' articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 , e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno.
Il termine di disdetta dell'abbonamento di cui all' articolo 10 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 , convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 , e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno.