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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2023 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Email_1 C.F._1
GREBLO FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA CORONEO, 21 – TRIESTE presso lo studio del predetto difensore (indirizzo telematico:
, come da mandato redatto su atto separato e Email_2
allegato alla citazione;
OPPONENTE contro o (C.F.: Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. GHIA LUCIO e dall'avv. GHIA ENRICA MARIA, elettivamente domiciliata in VIA FILIPPO CORRIDONI, 1 – MILANO presso lo studio dei predetti difensori (indirizzo telematico: ; Email_3
pagina 1 di 13 , come da procura generale alle liti rispettivamente Email_4
del 22-10-2007 e del 28-10-2015 per atto notaio dott. di Roma;
Per_1
OPPOSTA
(C.F. ) tramite il procuratore speciale Parte_1 P.IVA_2 Parte_2
con il patrocinio dell'avv. CALABRESI ROBERTO e dell'avv. GABOARDI
[...]
ELISA elettivamente domiciliata in FORO BUONAPARTE, 20 - MILANO presso la società tra avvocati (indirizzo telematico: CP_3 Email_5
; Email_6
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: 100001 – opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per l'opponente: in via principale
- accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine, condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli pagina 2 di 13 interessi ricalcolati ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera
CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine, condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi ricalcolati ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c.,
120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, accertando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine, condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi ricalcolati ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite;
In via subordinata pagina 3 di 13 - accertare e dichiarare, per il contratto di mutuo oggetto di esame, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
accertare e dichiarare, che la risoluzione contrattuale del mutuo è illegittima in quanto il mutuatario era a credito della banca alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare, per il contratto di mutuo oggetto di esame, la nullità parziale o l'annullamento del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c.,
1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), ricalcolando il dare avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale procedendo al ricalcolo del rapporto al solo tasso legale in regime di capitalizzazione semplice o in subordine al solo regime semplice degli interessi, accertando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine, condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi ricalcolati ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite;
- accertare e dichiarare, per il contratto di mutuo oggetto di esame, la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2,
1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza calcolare il risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale in regime di capitalizzazione semplice o in subordine al solo regime semplice degli pagina 4 di 13 interessi, accertando il dare/avere tra le parti alla data di revoca del beneficio del termine, condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi ricalcolati ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite;
In via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare, la violazione degli art. 116, 117 TUB, dell'art. 9 della delibera CICR del 4/3/03 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso 117 TUB, condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi ricalcolati ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite;
- accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 116, 117 TUB, dell'art. 9 della delibera CICR del 4/3/03 e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato;
in via ulteriormente subordinata
- accertare e dichiarare, che il contratto di mutuo pattuisce, per le ragioni esposte in narrativa, un tasso di interesse usurario, tenendo conto di tutti i costi legati alla erogazione del credito e quindi anche del costo del regime di capitalizzazione prescelto,
e conseguentemente ricalcolare il rapporto di mutuo al netto di qualsivoglia interesse in applicazione dell'art. 1815, 2° comma, c.c., condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso zero, ovvero procedere ad pagina 5 di 13 opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi zero ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro al netto di qualsivoglia interesse, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite
Per l'opposta: in via principale nel merito, (i) rigettare le domande proposte dal sig. Parte_3
nei confronti della siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, CP_1
oltre che assolutamente non provate, (ii) dichiarare la prescrizione decennale di ogni diritto ed azione di ripetizione delle somme corrisposte da parte attrice anteriormente al
03.03.2013; in ogni caso, condannare parte attrice al pagamento in favore della convenuta CP_1
delle spese di giudizio;
Per la terza intervenuta: insiste nelle conclusioni già formulate da CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3-3-2023 l'attore esponeva 1) che, con atto di precetto notificato il 31-1-2024, gli aveva intimato di pagare l'importo di € CP_2
110.446,91 oltre spese e accessori e ciò sulla base della asserita titolarità di un credito derivante da mutuo fondiario stipulato il 4-10-2006 con atto n. 115.161 rep. e n. 19.500 racc. notaio dott. 2) che la minacciata azione esecutiva era illegittima in Persona_2
quanto a) la clausola di pattuizione del tasso di interesse, inserita nell'ambito di un piano di ammortamento alla francese, era nulla per applicazione occulta di un regime composto degli interessi in violazione di quanto previsto dagli artt. 821 co. III c.c., 1283
c.c., 120 t.u.b. e 6 della delibera CICR 9-2-2000, ciò che aveva comportato l'addebito di
€ 15.855,64 oltre il dovuto;
b) la clausola in questione era comunque nulla per indeterminatezza del tasso di interesse in violazione degli artt. 1418 co. II c.c., 1284 co.
III c.c., 1283 c.c., 120 t.u.b., 1346, 1337, 1375 c.c., 117 co. 4 t.u.b.; c) sussisteva una discrasia tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG applicato in concreto, in violazione pagina 6 di 13 di quanto previsto dall'art. 117 t.u.b.; d) il ricalcolo del TEG includendo anche l'anatocismo aveva comportato in concreto l'applicazione di un tasso superiore a quello soglia di cui alla legge n. 108/1996 con conseguente nullità della clausola anche agli effetti di cui all'art. 1815 c.c., generando un credito per il mutuatario di € 26.060,65: alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva che il contratto venisse parzialmente annullato previo ricalcolo dei saldi di dare e avere applicando la capitalizzazione semplice, condannando la banca alla restituzione della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato ovvero procedendo alle opportune compensazioni, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite.
Si costituiva la la quale sosteneva l'infondatezza Controparte_1
della domanda evidenziando 3) che il piano di ammortamento alla francese non prevede l'anatocismo essendo gli interessi inglobati nelle rate calcolati in modo semplice e non composto sicché non poteva configurarsi l'usura; 4) che il tasso applicato era determinato o quantomeno determinabile;
5) che l'eventuale difformità (peraltro insussistente in quanto effetto della asserita applicazione di un costo occulto derivante dalla capitalizzazione composta) del TAEG/ISC applicato rispetto a quello indicato in contratto non comportava alcuna nullità non costituendo tale dato un elemento del contratto;
6) che, conseguentemente, era infondata la pretesa avversaria di restituzione somme, peraltro prescritta in relazione alle somme versate anteriormente al 3-3-2013: alla luce di tali considerazioni la difesa della banca chiedeva il rigetto dell'opposizione.
In data 6-11-2024 si costituiva quale cessionaria del credito vantato Parte_1
dalla la quale si riportava integralmente alle istanze e Controparte_1
difese formulate dalla banca cedente evidenziando che, non essendo succeduta nel contratto di mutuo, rispetto alle domande concernenti la richiesta di restituzione di somme e di risarcimento danni, essa era priva di legittimazione passiva.
Disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato, rigettate sia la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo che le istanze istruttorie, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate alla udienza del 18-2-2025
pagina 7 di 13 tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
In primo luogo, va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e per il cui ingresso l'opponente ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni atteso che la stessa appare superflua essendo stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.
Occorre preliminarmente chiarire quale sia l'ente titolare del rapporto in conseguenza del verificarsi della vicenda successoria sopra delineata posto che, nel corso del giudizio,
è volontariamente intervenuta cessionaria del credito sorto Parte_1
originariamente in capo a ai sensi dell'ex art. 111/3 Controparte_1
c.p.c., che ha fatto proprie le difese originariamente svolte da tale istituto di credito. In proposito deve ritenersi che si sia verificata una successione a titolo particolare nel diritto: orbene, pur dovendo il processo proseguire fra le parti originarie (e cioè fra l'opponente e la anche in considerazione delle Controparte_1
deduzioni svolte dalla terza intervenuta secondo cui, non essendo succeduta nel contratto di mutuo, sarebbe priva di legittimazione passiva rispetto alle domande concernenti la richiesta di restituzione di somme e di risarcimento danni formulate dall'opponente), va osservato che la presente sentenza è efficace, ex art. 111 IV co. c.p.c., anche nei confronti della terza intervenuta mentre per le medesime ragioni Controparte_1
non può essere estromessa dal giudizio.
[...]
In ordine ai rilievi di cui supra ai punti 2-a) e b), va osservato, da un lato, che l'ammontare del rimborso del finanziamento è regolato per ciascuna rata dalla formula rata capitale + capitale residuo * tan (dati tutti indicati nel contratto e quindi puntualmente determinati) e, dall'altro, che l'ammortamento “alla francese” o “a rata costante” prevede che le rate siano posticipate e che la somma ricevuta dal debitore all'inizio (t = 0) sia il valore attuale di una rendita a rate costanti dimodoché ciascuna rata è comprensiva di parte del capitale (quota capitale) ed i relativi interessi (quota interessi) calcolati sul capitale residuo non ancora restituito (debito residuo). Va
pagina 8 di 13 aggiunto che merita adesione l'orientamento della giurisprudenza secondo cui “tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata laddove ogni rata determina il pagamento, unicamente, degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, importo che viene, quindi, integralmente pagato con la rata, mentre la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale;
la quota di interessi di cui alla rata successiva è calcolata unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, metodologia di calcolo che non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti: gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata mentre la quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Da ultimo va osservato che non può sostenersi di essere in presenza di un interesse
“composto” per il solo rilievo che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante, posto che il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale (in tal senso v. Trib. Roma 21-6-2019; Trib. Monza 19-6-2017;
v. anche Trib. Torino 10-1-2019; Trib. Torino 2-3-2018; Trib. Padova 29-5-2016; Trib.
Treviso 12-1- 2015; Trib. Modena 11-11-2014; Trib. Venezia 27-11-2014; Trib. Siena
17-7-2014; Trib. Milano 5-5-2014; Tribunale Mantova, 11-3-2014.
Occorre inoltre aggiungere che, secondo Cass. S.U. 29-5-2024 n. 15130, in tema di mutuo bancario, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento pagina 9 di 13 "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, principio che, affermato con riferimento ai mutui a tasso fisso, deve ritenersi valido anche per i mutui a tasso variabile in quanto finchè il piano di rimborso riporta la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale
(TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento;
la circostanza che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile possa contenere solo un'ipotesi di ammontare finale delle restituzioni (c.d. piano di ammortamento indicativo), basandosi sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, non esclude infatti che il mutuatario possa farsi una concreta idea della somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto al momento della pattuizione e che - soprattutto - possa condurre quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è una delle facoltà per il cui presidio è raccomandata la trasparenza di condizioni (in tal senso si vedano Trib. Padova
11-6-2024; App. Napoli 30-9-2024; Trib. Latina 15-10-2024; App. Ancona 2-12-2024).
Con riguardo al punto 2-c) concernente la dedotta usurarietà del mutuo va rammentato che, secondo Cass. S.U. 18-9-2020 n. 15597, l'onere probatorio si atteggia nel senso che il debitore che intenda provare l'entità usuraria degli interessi pretesi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento. Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha dedotto il superamento della soglia antiusura adducendo pagina 10 di 13 l'illegittima capitalizzazione a regime composto e non invece semplice del piano di ammortamento: tuttavia una volta esclusa la illegittimità del regime composto applicato, cade il presupposto dell'assunto difensivo e quindi della dedotta usurarietà del mutuo.
Infine, in relazione al punto 2 d) concernente la asserita disparità tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato, anche ove si ritenesse la critica fondata, va esclusa la invalidità del contratto: va però sottolineato che la dedotta discrasia risulta fondata sull'assunto, non condivisibile come sopra esplicitato, della previsione nell'ambito del piano di ammortamento di interessi anatocistici.
In ogni caso la disciplina di riferimento è contenuta rispettivamente negli artt. 116 e 117
D.P.R. n. 385/1993, che impongono alle di pubblicizzare in modo chiaro le CP_1
condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti1, nonché nell'art. 122 TUB in relazione al credito al consumo, come originariamente formulato (con notevoli esclusioni). Solo a fronte della delibera CICR del 4 marzo 2003, n. 283, è stato introdotto un parametro analogo al TAEG, denominato ISC, per le operazioni e i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca di Italia. Fece quindi seguito la circolare della
B.I. in data 25.7.2003 con la quale è stato aggiunto alle Istruzioni di Vigilanza il nuovo
Titolo X intitolato per l'appunto alla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari", all'interno del quale il par. 9 della II Sezione, rubricato "Indicatore sintetico di costo", Part impone che "il contratto e il documento di sintesi" contengano l' , da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 TUB nella sua formulazione all'epoca per mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Con la circolare della
Banca di Italia 29/7/2009 è stata prevista (al paragrafo 8 della II sezione) la estensione della disciplina dell'ISC ai contratti di conto corrente destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio.
Orbene l'orientamento, fatto proprio anche da questo Tribunale2, ove si è sottolineato che se anche l'ISC fosse sbagliato si applicherà comunque il tasso previsto nel contratto, «l'omessa (o erronea) specificazione nel contratto dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto», atteso che trattasi di mero indicatore, mentre l'art. 117/6 TUB si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni" e quindi non si applica alla omessa specificazione dell'ISC (o TAEG)3. Al contempo nell'ordinamento vigente non è prevista una ipotesi di invalidità per la fattispecie in esame, come invece prevista dall'art. 125 bis comma 6 del TUB. Pertanto, seguendo il canone ermeneutico "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", deriva che, in assenza di specifica previsione, non può trarsi una volontà legislativa nel senso voluto da parte opponente.4 L' non può essere ritenuto "regola di validità", integrando piuttosto
"regola di comportamento", comportante una eventuale obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale5. Tale conclusione è avvalorata anche dalla disciplina
Part della Banca di Italia del 2003 sopra richiamata, ove l' è regolato nell'ambito della "II
Sezione", dedicata, per l'appunto, alla "pubblicità e informazione precontrattuale", e non nella Sezione III, disciplinante i "requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti",
e pure da quella del 2009 ove l'indicazione del T.A.E.G./I. è prevista unicamente nel CP_4
foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto6. La violazione dell'obbligo informativo in parola non è, dunque, idonea a determinare invalidità del contratto di mutuo (o della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi eventualmente, quale fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori7 rilevandosi peraltro che l'opponente non ha dimostrato di avere patito un danno sicché anche la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento. Tale condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Tribunale Brindisi sez. I, 22/12/2021, n.1699, Tribunale Verona sez. III, 08/02/2021), di recente ribadito anche da questo Tribunale va riconfermato.
Ogni altra questione dedotta deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modificazioni nei rapporti fra l'opponente e la (con esclusione del compenso per Controparte_1
scritti conclusionali perché non depositati dall'opposta), mentre stante la parziale reciproca soccombenza vanno integralmente compensate quelle nei rapporti fra l'opponente e la terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per onorari, oltre al rimborso delle
[...]
spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dichiara che la presente sentenza è efficace, ex art. 111 IV co. c.p.c., anche nei confronti della terza intervenuta Parte_1
Mantova, 26 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Mauro Pietro Bernardi
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 E l'art. 116, comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più specificamente gli obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR. 2 Trib. Mantova, sentenza n. 735 del 18/7/17 est. Dott. Marco Benatti. pagina 11 di 13 3 Così già Tribunale di Torino, sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale Chieti, 26/08/2019, n.55; Tribunale Roma sez. XVII, 02/03/2020, n.4570. 4 Così già Tribunale di Torino, sez. I, 14/11/2018, n. 5233 Tribunale Chieti, 26/08/2019, n.559; Tribunale
Cosenza sez. II, 15/04/2019, n.797; Tribunale Roma sez. XVII, 02/03/2020, n.4570. 5 Così già Trib. Bologna, Sez. III, 08/02/2018, n. 20123; Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183); Tribunale
Chieti, 26/08/2019, n.559; Tribunale Siena, 22/05/2019, n.554; Tribunale Parma sez. II, 22/03/2019, n.486. 6 Così già Tribunale Siena, 22/05/2019, n.554; Tribunale Parma sez. II, 22/03/2019, n.486; Tribunale Siena,
15/03/2019, n.294. 7 Così già Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 26.10.2017,
Tribunale Chieti, 26/08/2019, n.559; Tribunale Roma sez. XVII, 03/01/2020, n.43. pagina 12 di 13