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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 704/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
IO Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 704/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Paolo Bonalume, Parte_1 P.IVA_1
IO ME MA e PP DO
attore
E
(C.F. ) – Avv. Celestina Chillemi Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte del Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti CP_1
e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_2
I. € 65.205,94 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento
1 delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_1 CP_1 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 Parte_2 per:
[...]
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Parte_2 CP_1 condannare il al pagamento in favore di di ogni CP_1 Parte_2
2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Conclusioni di parte convenuta:
1) Preliminarmente accertare che con i mandati di pagamento n° 1783, 1784 e 1785 del 30/11/2017, emessi in favore della , sono state Parte_1 pagate le fatture 73/2016 , 83/2016 e 143/2016 emesse dalla ditta Parte_3
[...
, di cui si chiede il pagamento nel presente giudizio.
2) Sempre in via preliminare accertare che con i mandati di pagamento del 1595 del 27/10/2017 e 1786 del 30/11/2017 il comune di ha corrisposto CP_1 alla la somma di 5.943,82 a titolo di interessi Parte_1 moratori.
3) In conseguenza e per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 1 rigettare la domanda principale formulata dalla di pagamento Parte_1 della sorte capitale netta portata dalle fatture n° 73/2016 , 83/2016 e 143/2016.
4) In conseguenza e per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 2 rigettare la richiesta di pagamento degli interessi moratori formulata al punto II delle conclusioni dell'atto introduttivo di controparte in quanto le somme dovute sono state già corrisposte.
5) In via gradata, sempre in conseguenza e per l'effetto degli accertamenti di cui ai punti 1 e 2, ove dovesse essere accertata la dovutezza degli interessi moratori, riconoscerne la dovutezza dalla data di scadenza sino al 30/11/2017 quantificando detta somma in € 1.999,05, somma di cui si fa prontezza di pagamento salvo ripetizione, per le motivazioni espresse in premessa o in quella minore o maggiore che dovesse risultare a seguito della disponenda istruttoria:
6) Sempre in conseguenza e per l'effetto degli accertamenti di cui ai punti 1 e 2 ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi anatocistici.
7) Per quanto esposto in narrativa e per quanto sarà provato in corso di causa condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art 96 cpc commi 1 e 3 per responsabilità aggrava.
8) Con riserva di deduzioni istruttorie.
9) Con vittoria di spese e compensi.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice premetteva di essere cessionaria di alcuni crediti vantati da e chiedeva pertanto la Parte_3 condanna del al pagamento delle somme dovute, in subordine Controparte_1 anche a titolo di ingiustificato arricchimento, e precisamente: € 65.205,94 per sorte capitale;
€ 20.548,15 per interessi moratori alla data del 30 aprile 2020; interessi anatocistici;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle tre fatture costituenti la sorte capitale.
Il convenuto si costituiva eccependo di aver già corrisposto le somme CP_1 richieste e, pertanto, domandava il rigetto delle domande avverse, oltre la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, con note di trattazione scritta del 29/11/2021, il CP_1 ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per abuso del diritto e, in particolare,
[...]
a causa del frazionamento della domanda creditoria. Il convenuto, deducendo la sussistenza di altre due cause sul medesimo rapporto (nn. 412/20 e 1921/20 R.G.: una transatta e l'altra successiva), ha chiesto che il giudizio venga dichiarato improponibile e/o improcedibile.
Sul punto, il recentissimo arresto delle Sezioni Unite n. 7299/2025 ha statuito che
“In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a
4 tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nella specie, gli altri due giudizi (nn. 412/20 e 1921/20 R.G.) non appaiono pendenti
(il primo definito con atto di transazione;
il secondo, successivo anche al presente, dichiarato improcedibile proprio per via del frazionamento del credito), sicché occorre esaminare la domanda nel merito, salvo la consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite.
Tale eccezione preliminare va, dunque, respinta.
Ancora con le note di trattazione scritta del 29/11/2021, il ha Controparte_1 eccepito l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale, stipulato in forma scritta, tra il predetto Ente e la cedente Parte_3
Detta eccezione, concernente una nullità derivante dalla violazione di norme imperative, deve ritenersi validamente proposta, giacché costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in grado di appello.
L'eccezione è fondata.
I contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass. 25798/2015; Cass. 7297/2009).
Nella specie, ha prodotto due contratti: uno relativo Parte_1 all'A.R.O. di Nicosia, che nulla ha a che vedere con la parte convenuta;
e l'altro concernente l'A.R.O. con capofila il Comune di Capo d'Orlando, di cui il convenuto fa parte (v. all. n. 15 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, si rileva che la convenzione reca la data del
17/03/2017, mentre le fatture azionate nel presente giudizio (nn. 73, 83 e 143) risalgono Parte all'anno 2016 (v. all. n. 3, fasc. , sicché il credito invocato dall'attrice non può trovare fondamento nel citato rapporto contrattuale.
I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del R.D.
2440/1923, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
5 Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cass. 12316/2015).
I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 R.D.
2440/1923 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Corte App. Palermo, 2 agosto 2021,
n. 1301).
Pertanto, nel caso in esame, l'invio delle fatture commerciali non è elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta, richiesta per i negozi stipulati con
Enti pubblici.
Né la corrispondenza prodotta dall'attrice o l'eventuale corresponsione di somme possono ritenersi sufficienti a sopperire alla carenza del contratto, sottoscritto da un soggetto che possa validamente impegnare l'Ente convenuto e controfirmato da un incaricato per la società.
D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro, 13/09/2022, n. 1287); “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina,
03/11/2022, n. 2068).
Per di più, “i contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio,
6 indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Tribunale
Pavia, n. 616/2022).
In ogni caso, il ha pure eccepito che il rapporto contrattuale, Controparte_1 dal quale sarebbe derivato il credito, è nullo per violazione dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000
(cd. T.U.E.L.).
Anche detta eccezione appare fondata.
Invero, la norma in questione, nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, stabilisce che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
A tale proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma
4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna
7 innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934,
n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio
1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n.
342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez.
II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass. 5267/2022).
Nella specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 T.U.E.L.
Peraltro, l'attrice non ha formulato richieste istruttorie tese a vincere tale imprescindibile carenza nel compendio probatorio, nonostante il relativo onere poggiasse in capo alla medesima parte.
Rilevato che non è stato prodotto alcun documento attestante l'assunzione, da parte del di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è Controparte_1 causa, l'eccezione sollevata dall'Ente convenuto relativa alla violazione della norma di cui all'art. 191 D.Lgs. 267/2000 deve ritenersi fondata e merita di essere accolta.
Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità del contratto tra il e con conseguente rigetto della domanda Controparte_1 Parte_3 principale di parte attrice. ha chiesto, in via gradata, la condanna del Parte_1 CP_1 convenuto al pagamento, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, del credito preteso.
8 La recente giurisprudenza di legittimità al riguardo ha statuito che, nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa , l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura.
Ḗ stato infatti osservato che “per il combinato disposto degli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, non vi è spazio per l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti locali. Se l'acquisizione di beni o servizi è avvenuta senza la regolare assunzione dell'impegno di spesa, delle due l'una: o l'ente riconosce il debito fuori bilancio - nei limiti consentiti dall'art. 194, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 267 del 2000 -
e, in tal caso, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se "sanata" ex pose oppure rimangono personalmente obbligati - ai sensi dell'art. 191, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 - l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, il che esclude in radice il presupposto della sussidiarietà, in carenza del quale non è possibile esperire l'azione di ingiustificato arricchimento, stante lo sbarramento posto dall'art. 2042 cod. civ.” (Cass. 25870/2020)
Peraltro, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subìto o, come nella specie, per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. S.U.
33954/2023).
Tale domanda va, dunque, anch'essa rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.250,00 per la fase di studio, € 850,00 per la fase introduttiva, € 2.800,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
9 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. IO
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 704/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara nullo il contratto tra il e e, per Controparte_1 Parte_3
l'effetto, rigetta la domanda principale proposta da parte attrice;
2) rigetta la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta da parte attrice;
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 7.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 16/12/2025 Il Giudice Dott. IO Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
IO Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 704/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Paolo Bonalume, Parte_1 P.IVA_1
IO ME MA e PP DO
attore
E
(C.F. ) – Avv. Celestina Chillemi Controparte_1 P.IVA_2
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte del Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti CP_1
e, per l'effetto, condannare il in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al relativo pagamento in favore di Parte_2
I. € 65.205,94 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto di citazione: − “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento
1 delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_2
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di CP_1 CP_1 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_2 Parte_2 per:
[...]
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, Parte_2 CP_1 condannare il al pagamento in favore di di ogni CP_1 Parte_2
2 diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Parte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”
Conclusioni di parte convenuta:
1) Preliminarmente accertare che con i mandati di pagamento n° 1783, 1784 e 1785 del 30/11/2017, emessi in favore della , sono state Parte_1 pagate le fatture 73/2016 , 83/2016 e 143/2016 emesse dalla ditta Parte_3
[...
, di cui si chiede il pagamento nel presente giudizio.
2) Sempre in via preliminare accertare che con i mandati di pagamento del 1595 del 27/10/2017 e 1786 del 30/11/2017 il comune di ha corrisposto CP_1 alla la somma di 5.943,82 a titolo di interessi Parte_1 moratori.
3) In conseguenza e per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 1 rigettare la domanda principale formulata dalla di pagamento Parte_1 della sorte capitale netta portata dalle fatture n° 73/2016 , 83/2016 e 143/2016.
4) In conseguenza e per l'effetto dell'accertamento di cui al punto 2 rigettare la richiesta di pagamento degli interessi moratori formulata al punto II delle conclusioni dell'atto introduttivo di controparte in quanto le somme dovute sono state già corrisposte.
5) In via gradata, sempre in conseguenza e per l'effetto degli accertamenti di cui ai punti 1 e 2, ove dovesse essere accertata la dovutezza degli interessi moratori, riconoscerne la dovutezza dalla data di scadenza sino al 30/11/2017 quantificando detta somma in € 1.999,05, somma di cui si fa prontezza di pagamento salvo ripetizione, per le motivazioni espresse in premessa o in quella minore o maggiore che dovesse risultare a seguito della disponenda istruttoria:
6) Sempre in conseguenza e per l'effetto degli accertamenti di cui ai punti 1 e 2 ritenere e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi anatocistici.
7) Per quanto esposto in narrativa e per quanto sarà provato in corso di causa condannare controparte al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art 96 cpc commi 1 e 3 per responsabilità aggrava.
8) Con riserva di deduzioni istruttorie.
9) Con vittoria di spese e compensi.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice premetteva di essere cessionaria di alcuni crediti vantati da e chiedeva pertanto la Parte_3 condanna del al pagamento delle somme dovute, in subordine Controparte_1 anche a titolo di ingiustificato arricchimento, e precisamente: € 65.205,94 per sorte capitale;
€ 20.548,15 per interessi moratori alla data del 30 aprile 2020; interessi anatocistici;
€ 120,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle tre fatture costituenti la sorte capitale.
Il convenuto si costituiva eccependo di aver già corrisposto le somme CP_1 richieste e, pertanto, domandava il rigetto delle domande avverse, oltre la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
Preliminarmente, con note di trattazione scritta del 29/11/2021, il CP_1 ha eccepito l'improcedibilità del giudizio per abuso del diritto e, in particolare,
[...]
a causa del frazionamento della domanda creditoria. Il convenuto, deducendo la sussistenza di altre due cause sul medesimo rapporto (nn. 412/20 e 1921/20 R.G.: una transatta e l'altra successiva), ha chiesto che il giudizio venga dichiarato improponibile e/o improcedibile.
Sul punto, il recentissimo arresto delle Sezioni Unite n. 7299/2025 ha statuito che
“In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a
4 tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nella specie, gli altri due giudizi (nn. 412/20 e 1921/20 R.G.) non appaiono pendenti
(il primo definito con atto di transazione;
il secondo, successivo anche al presente, dichiarato improcedibile proprio per via del frazionamento del credito), sicché occorre esaminare la domanda nel merito, salvo la consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite.
Tale eccezione preliminare va, dunque, respinta.
Ancora con le note di trattazione scritta del 29/11/2021, il ha Controparte_1 eccepito l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale, stipulato in forma scritta, tra il predetto Ente e la cedente Parte_3
Detta eccezione, concernente una nullità derivante dalla violazione di norme imperative, deve ritenersi validamente proposta, giacché costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in grado di appello.
L'eccezione è fondata.
I contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione, richiedendo la forma scritta ad substantiam, devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 R.D. 2240/1923, di contratti conclusi con ditte commerciali (Cass. 25798/2015; Cass. 7297/2009).
Nella specie, ha prodotto due contratti: uno relativo Parte_1 all'A.R.O. di Nicosia, che nulla ha a che vedere con la parte convenuta;
e l'altro concernente l'A.R.O. con capofila il Comune di Capo d'Orlando, di cui il convenuto fa parte (v. all. n. 15 alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Rispetto a quest'ultimo, tuttavia, si rileva che la convenzione reca la data del
17/03/2017, mentre le fatture azionate nel presente giudizio (nn. 73, 83 e 143) risalgono Parte all'anno 2016 (v. all. n. 3, fasc. , sicché il credito invocato dall'attrice non può trovare fondamento nel citato rapporto contrattuale.
I contratti stipulati dalla P.A. a trattativa privata ai sensi dell'art. 17 del R.D.
2440/1923, pur richiedendo in ogni caso la forma scritta “ad substantiam”, possono non risultare da un unico documento, ove siano stipulati secondo l'uso del commercio e riguardino ditte commerciali.
5 Tuttavia, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, occorre che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della Amministrazione o della società commerciale, né che la conclusione del contratto avvenga per “facta concludentia”, con l'inizio dell'esecuzione della prestazione da parte del privato attraverso l'invio della merce e delle fatture, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto dall'art. 1327 c.c. (Cass. 12316/2015).
I contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con la sottoscrizione di un unico documento, salva la deroga prevista dall'art. 17 R.D.
2440/1923 per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio”, non essendo, comunque, sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale (Corte App. Palermo, 2 agosto 2021,
n. 1301).
Pertanto, nel caso in esame, l'invio delle fatture commerciali non è elemento sufficiente ad integrare il requisito della forma scritta, richiesta per i negozi stipulati con
Enti pubblici.
Né la corrispondenza prodotta dall'attrice o l'eventuale corresponsione di somme possono ritenersi sufficienti a sopperire alla carenza del contratto, sottoscritto da un soggetto che possa validamente impegnare l'Ente convenuto e controfirmato da un incaricato per la società.
D'altro canto, “le pubbliche amministrazioni non possono assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, richiesta 'ad substantiam'; in assenza di tale requisito gli atti sono nulli e, pertanto, improduttivi di effetti giuridici e insuscettibili di sanatoria. Ai fini del rispetto del suddetto requisito non hanno rilievo comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta 'ad substantiam' è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa P.A., sancito dall'art. 97 cost.” (Tribunale Catanzaro, 13/09/2022, n. 1287); “al fine di garantire il regolare, corretto e trasparente svolgimento dell'attività amministrativa, i contratti conclusi con la P.A. debbano avere la forma scritta a pena di nullità, sicché a nulla rilevano i comportamenti taciti o le manifestazioni di volontà altrimenti date” (Tribunale Latina,
03/11/2022, n. 2068).
Per di più, “i contratti stipulati da una p.a devono avere forma scritta “ad substantiam”: l'assenza di questo requisito formale deve essere rilevata d'ufficio,
6 indipendentemente dall'attività delle parti (anche in grado di appello). È quindi esclusa la possibilità di 'sanare' il relativo vizio attraverso il mero fatto che la p.a. convenuta per l'adempimento di prestazioni nascenti da tale contratto non ne contesti la stipulazione in tale forma: se non è sufficiente neppure la ratifica tacita, tantomeno può attribuirsi rilevanza determinante al contegno processuale del difensore” (Tribunale
Pavia, n. 616/2022).
In ogni caso, il ha pure eccepito che il rapporto contrattuale, Controparte_1 dal quale sarebbe derivato il credito, è nullo per violazione dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000
(cd. T.U.E.L.).
Anche detta eccezione appare fondata.
Invero, la norma in questione, nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, stabilisce che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
A tale proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che “il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma
4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna
7 innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934,
n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal D.Lgs. 25 febbraio
1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n.
342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez.
II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (Cass. 5267/2022).
Nella specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 T.U.E.L.
Peraltro, l'attrice non ha formulato richieste istruttorie tese a vincere tale imprescindibile carenza nel compendio probatorio, nonostante il relativo onere poggiasse in capo alla medesima parte.
Rilevato che non è stato prodotto alcun documento attestante l'assunzione, da parte del di un impegno di spesa riferibile alle prestazioni per cui è Controparte_1 causa, l'eccezione sollevata dall'Ente convenuto relativa alla violazione della norma di cui all'art. 191 D.Lgs. 267/2000 deve ritenersi fondata e merita di essere accolta.
Alla luce di quanto esposto, va, dunque, dichiarata la nullità del contratto tra il e con conseguente rigetto della domanda Controparte_1 Parte_3 principale di parte attrice. ha chiesto, in via gradata, la condanna del Parte_1 CP_1 convenuto al pagamento, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento, del credito preteso.
8 La recente giurisprudenza di legittimità al riguardo ha statuito che, nel caso di acquisizione, da parte di un ente locale, di beni o servizi senza la contemporanea assunzione dell'impegno di spesa , l'obbligo di corrispondere la controprestazione sorge nei confronti dell'ente solo nella misura in cui il debito sia stato riconosciuto fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), mentre per la restante parte grava sull'amministratore, funzionario o dipendente che ha consentito la fornitura.
Ḗ stato infatti osservato che “per il combinato disposto degli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, non vi è spazio per l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli enti locali. Se l'acquisizione di beni o servizi è avvenuta senza la regolare assunzione dell'impegno di spesa, delle due l'una: o l'ente riconosce il debito fuori bilancio - nei limiti consentiti dall'art. 194, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 267 del 2000 -
e, in tal caso, il rapporto contrattuale si instaura direttamente fra il fornitore e l'ente medesimo per effetto della procedura di acquisizione, anche se "sanata" ex pose oppure rimangono personalmente obbligati - ai sensi dell'art. 191, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 - l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, il che esclude in radice il presupposto della sussidiarietà, in carenza del quale non è possibile esperire l'azione di ingiustificato arricchimento, stante lo sbarramento posto dall'art. 2042 cod. civ.” (Cass. 25870/2020)
Peraltro, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c. la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subìto o, come nella specie, per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. S.U.
33954/2023).
Tale domanda va, dunque, anch'essa rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico di parte attrice, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 1.250,00 per la fase di studio, € 850,00 per la fase introduttiva, € 2.800,00 per la fase di trattazione ed € 2.200,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 7.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
9 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. IO
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 704/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) dichiara nullo il contratto tra il e e, per Controparte_1 Parte_3
l'effetto, rigetta la domanda principale proposta da parte attrice;
2) rigetta la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento proposta da parte attrice;
3) condanna l'attrice alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 7.100,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 16/12/2025 Il Giudice Dott. IO Genovese
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