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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/07/2025, n. 2363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2363 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott.ssa Aurelia Cuomo giudice est./rel dott.ssa Jone Galasso giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1628/2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
Miguel Coraggio del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo in Roma alla via Giovanni Branca n. 82;
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
OGGETTO: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere indicato nei registri dello
Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025, , premesso di sentire soggettivamente Parte_1 propria l'identità sessuale maschile fin dall'infanzia e di aver intrapreso una terapia ormonale, ha rappresentato di avere interesse ad ottenere la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del sesso “maschile” e del nome, sostituendo l'attuale nome femminile con quello CP_ maschile di “ ”.
Considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nella ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo femminile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo maschile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili (v. relazione del 30.07.2024, che attesta la Disforia di
Genere del ricorrente con la diagnosi: “Disforia di Genere negli adolescenti e negli adulti allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, avendo la parte rappresentato e documentato di aver intrapreso una cura ormonale da tempo e di voler altresì procedere alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, va accolta la domanda di rettifica del nome al pari del sesso indicato nei registri dell'anagrafe.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Inoltre, tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n.
164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost. n. 180 del 2017 e C. Cost.
n. 221 del 2015).
Quanto poi alla domanda autorizzatoria alla sottoposizione ad intervento chirurgico di riattribuzione dei caratteri sessuali, va evidenziato che con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, per come evidenziato supra, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
In considerazione della natura del giudizio dichiara la integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
I) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali, la rettifica degli atti dello stato civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso femminile CP_ e del nome “ ” , il sesso maschile ed il nome di “ ” ; Pt_1 Pt_1 Pt_1
II) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
III) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dott.ssa Enrica De Sire presidente dott.ssa Aurelia Cuomo giudice est./rel dott.ssa Jone Galasso giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1628/2025, vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1
Miguel Coraggio del Foro di Roma, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo in Roma alla via Giovanni Branca n. 82;
RICORRENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
OGGETTO: autorizzazione alla rettificazione del nome e del genere indicato nei registri dello
Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.05.2025, , premesso di sentire soggettivamente Parte_1 propria l'identità sessuale maschile fin dall'infanzia e di aver intrapreso una terapia ormonale, ha rappresentato di avere interesse ad ottenere la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del sesso “maschile” e del nome, sostituendo l'attuale nome femminile con quello CP_ maschile di “ ”.
Considerata la documentazione prodotta, preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nella ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo femminile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo maschile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili (v. relazione del 30.07.2024, che attesta la Disforia di
Genere del ricorrente con la diagnosi: “Disforia di Genere negli adolescenti e negli adulti allegata al fascicolo di parte ricorrente).
Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che la ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, avendo la parte rappresentato e documentato di aver intrapreso una cura ormonale da tempo e di voler altresì procedere alla riattribuzione chirurgica dei caratteri sessuali.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, va accolta la domanda di rettifica del nome al pari del sesso indicato nei registri dell'anagrafe.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Inoltre, tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n.
164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost. n. 180 del 2017 e C. Cost.
n. 221 del 2015).
Quanto poi alla domanda autorizzatoria alla sottoposizione ad intervento chirurgico di riattribuzione dei caratteri sessuali, va evidenziato che con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, per come evidenziato supra, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
In considerazione della natura del giudizio dichiara la integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
I) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali, la rettifica degli atti dello stato civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso femminile CP_ e del nome “ ” , il sesso maschile ed il nome di “ ” ; Pt_1 Pt_1 Pt_1
II) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
III) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.07.2025
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire