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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Antonella Romano Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 202/2025 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. PITITTO GIOVANNA con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA, PIAZZALE SANTAFIORA 7 RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
GIUDIZIALE DI CP_2 Parte_1 non costituiti
RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Parte reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 30.5.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 8.2.2025 l' nstava Parte_2 per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del Tribunale di Parma n. 113/2024 pubblicata il 23.12.2024.
Con la sentenza impugnata il Tribunale – su istanza della dipendente Controparte_1 creditrice di € 37.521,36 per TFR sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato unitamente a precetto e successivo pignoramento negativo per irreperibilità dell'impresa presso la sede – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di , che non Parte_1 si era costituita, ritenendo non fornita la prova, a carico del debitore, del mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII (30 mila); ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare dei debiti scaduti – dell'irreperibilità dell'impresa, dell'esistenza di debiti erariali per
€ 4.738,88 come da informativa acquisita da Agenzia Entrate e dell'omesso deposito dei bilanci (l'ultimo depositato quello al 31.12.2022).
Reclama il legale rappresentante eccependo di essere venuto a conoscenza della liquidazione giudiziale solo a seguito della raccomandata di convocazione da parte del curatore del 14.1.2025 e che, pertanto, il reclamo era tempestivo ex art. 51/3° co. 3 CCII;
nel merito che la società è impresa minore ex art 2 lett. d) CCII, che nonostante il mancato deposito del bilancio per il 2023 i detti requisiti soggettivi potevano evincersi dalle scritture contabili (docc. 7).
Con separata nota del 20.2.2025 produceva dichiarazione IVA 2024 (per il 2023) presentata ad Agenzia Entrate in data 15.2.2024 con prot.llo n. 24021515091517592 (doc. 9).
Non si è costituito il creditore istante;
il curatore ha depositato in data 28.5.2025 la relazione richiesta da questa corte “sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo”.
La corte in esito a udienza cartolare del 30.5.2025 si è riservata la decisione.
§§§§§§
Il curatore con la relazione depositata deduceva l'impossibilità di ricostruire la situazione economico- patrimoniale della società e di verificare la sussistenza o meno dei requisiti di fallibilità ex art. 2 lett. b CCII a causa del deposito in CCIAA di soli 2 dei 3 bilanci antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale – 2021 e 20022 mancando quello relativo al 2023 – nonché la inesistenza della contabilità della società per il medesimo 2023.
Parte reclamante aveva prodotto i registri IVA 2023 (acquisti e vendite) unitamente alla relativa liquidazione IVA nonché la dichiarazione IVA 2023 recante dati congruenti con quelli registrati nella contabilità IVA (docc. 7 e 9).
La corte pertanto riteneva necessario acquisire dal curatore relazione integrativa sulla sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 lett. b CCII tenuto conto della documentazione contabile agli atti e del principio per il quale anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati (e ancor più in un caso in cui non risulti depositato solo l'ultimo bilancio) il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento atto a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 18141 del 2.7.2024)
Con relazione integrativa del 3.7.2025 il curatore, valutata attendibile la documentazione prodotta dalla parte reclamante, ha concluso per la insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Va dunque revocata la liquidazione giudiziale aperta con la sentenza gravata per mancanza dei limiti dimensionali dell'impresa prescritti dall'art. 2 lett. d) CCII.
L'andamento economico-patrimoniale della società, come valutato dal curatore nella relazione integrativa – con sensibile incremento dei debiti nell'anno 2023 a fronte di una altrettanto sensibile contrazione dei ricavi, impone di porre a carico del debitore gli obblighi informativi ex art 53/4° CCII, come da dispositivo. In considerazione del fatto che la documentazione contabile necessaria al fine della valutazione dei requisiti dimensionali è stata prodotta soltanto in sede di reclamo, le spese di lite tra le parti costituite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del proposto reclamo
REVOCA la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di on sentenza Parte_1 del Tribunale di Parma n. 113/2024 del 23.12.2024;
DISPONE che fino al passaggio in giudicato della presente sentenza Parte_1 provveda al deposito presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000,00
DICHIARA integralmente compensate le spese del reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.7.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr. Antonella Romano Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 202/2025 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. PITITTO GIOVANNA con domicilio eletto presso il suo studio in PARMA, PIAZZALE SANTAFIORA 7 RECLAMANTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
GIUDIZIALE DI CP_2 Parte_1 non costituiti
RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Parte reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 30.5.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 8.2.2025 l' nstava Parte_2 per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del Tribunale di Parma n. 113/2024 pubblicata il 23.12.2024.
Con la sentenza impugnata il Tribunale – su istanza della dipendente Controparte_1 creditrice di € 37.521,36 per TFR sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato unitamente a precetto e successivo pignoramento negativo per irreperibilità dell'impresa presso la sede – dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di , che non Parte_1 si era costituita, ritenendo non fornita la prova, a carico del debitore, del mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII (30 mila); ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare dei debiti scaduti – dell'irreperibilità dell'impresa, dell'esistenza di debiti erariali per
€ 4.738,88 come da informativa acquisita da Agenzia Entrate e dell'omesso deposito dei bilanci (l'ultimo depositato quello al 31.12.2022).
Reclama il legale rappresentante eccependo di essere venuto a conoscenza della liquidazione giudiziale solo a seguito della raccomandata di convocazione da parte del curatore del 14.1.2025 e che, pertanto, il reclamo era tempestivo ex art. 51/3° co. 3 CCII;
nel merito che la società è impresa minore ex art 2 lett. d) CCII, che nonostante il mancato deposito del bilancio per il 2023 i detti requisiti soggettivi potevano evincersi dalle scritture contabili (docc. 7).
Con separata nota del 20.2.2025 produceva dichiarazione IVA 2024 (per il 2023) presentata ad Agenzia Entrate in data 15.2.2024 con prot.llo n. 24021515091517592 (doc. 9).
Non si è costituito il creditore istante;
il curatore ha depositato in data 28.5.2025 la relazione richiesta da questa corte “sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo”.
La corte in esito a udienza cartolare del 30.5.2025 si è riservata la decisione.
§§§§§§
Il curatore con la relazione depositata deduceva l'impossibilità di ricostruire la situazione economico- patrimoniale della società e di verificare la sussistenza o meno dei requisiti di fallibilità ex art. 2 lett. b CCII a causa del deposito in CCIAA di soli 2 dei 3 bilanci antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale – 2021 e 20022 mancando quello relativo al 2023 – nonché la inesistenza della contabilità della società per il medesimo 2023.
Parte reclamante aveva prodotto i registri IVA 2023 (acquisti e vendite) unitamente alla relativa liquidazione IVA nonché la dichiarazione IVA 2023 recante dati congruenti con quelli registrati nella contabilità IVA (docc. 7 e 9).
La corte pertanto riteneva necessario acquisire dal curatore relazione integrativa sulla sussistenza dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 lett. b CCII tenuto conto della documentazione contabile agli atti e del principio per il quale anche in mancanza di bilanci ritualmente depositati (e ancor più in un caso in cui non risulti depositato solo l'ultimo bilancio) il debitore può comunque dimostrare la sussistenza delle condizioni che ne escludono la fallibilità con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili o di qualunque altro documento atto a fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 18141 del 2.7.2024)
Con relazione integrativa del 3.7.2025 il curatore, valutata attendibile la documentazione prodotta dalla parte reclamante, ha concluso per la insussistenza dei requisiti dimensionali richiesti per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale.
Va dunque revocata la liquidazione giudiziale aperta con la sentenza gravata per mancanza dei limiti dimensionali dell'impresa prescritti dall'art. 2 lett. d) CCII.
L'andamento economico-patrimoniale della società, come valutato dal curatore nella relazione integrativa – con sensibile incremento dei debiti nell'anno 2023 a fronte di una altrettanto sensibile contrazione dei ricavi, impone di porre a carico del debitore gli obblighi informativi ex art 53/4° CCII, come da dispositivo. In considerazione del fatto che la documentazione contabile necessaria al fine della valutazione dei requisiti dimensionali è stata prodotta soltanto in sede di reclamo, le spese di lite tra le parti costituite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del proposto reclamo
REVOCA la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di on sentenza Parte_1 del Tribunale di Parma n. 113/2024 del 23.12.2024;
DISPONE che fino al passaggio in giudicato della presente sentenza Parte_1 provveda al deposito presso la cancelleria del tribunale, entro la fine di ogni mese 1) di una relazione economica sull'andamento delle attività d'impresa, con riferimento ai costi e ai ricavi maturati nel periodo 2) di una situazione patrimoniale di periodo semplificata con indicazione separata dei debiti esistenti all'apertura della procedura da quelli sorti successivamente nel periodo di riferimento e 3) dei pagamenti d'importo superiore a € 10.000,00
DICHIARA integralmente compensate le spese del reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 11.7.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina