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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1123/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria e avvisi di addebito;
promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Vassallo;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua;
CP_1
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Simone;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620240000070100 notificata a mezzo PEC il
21.2.2024 in relazione ai sottesi avvisi di addebito nn. 40020220008339226000 e 40020220008801592000, aventi ad oggetto contributi DM 10 e IVS anni 2020 e 2021 di competenza dell' CP_1
L'opponente, con riferimento al preavviso eccepiva la nullità della notifica a mezzo PEC e la violazione dell'art. 50 DPR 602/1973; deduceva poi di non aver ricevuto regolare notifica degli avvisi di addebito ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi con essi richiesti, nonché la decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99. Deduceva altresì la insussistenza dei presupposti per la obbligazione contributiva richiesta con gli avvisi di addebito e la illegittimità delle sanzioni ivi contenute.
Chiedeva pertanto di dichiarare la illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e degli avvisi di addebito presupposti con conseguente annullamento degli atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano dichiararsi la inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 28.3.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Con riferimento alle censure proposte dalla parte ricorrente avverso le modalità di notifica a mezzo PEC del preavviso di iscrizione ipotecaria, e per quanto anzitutto concerne la prima censura relativa alla nullità- Contr inesistenza della notifica a mezzo PEC in quanto proveniente da indirizzo dell non risultante da pubblico registro, si evidenzia che con recente pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Sez. U. 15979/2022).
Con riferimento all'ulteriore profilo di censura, con il quale si sostiene la necessità di sottoscrizione digitale degli atti e la invalidità della notifica a mezzo PEC degli stessi in quanto contenente “il file della cartella con estensione diversa da p7m”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non si può mettere in dubbio la validità della notifica via Pec anche se con un file allegato in formato pdf.
La Cassazione si è richiamata al diritto dell'Unione europea, secondo cui le firme digitali di tipo AD
(ovverosia p7m) e di tipo ES (ossia pdf) sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'Ue, sono stati adottati degli standard europei mediante il cosiddetto regolamento Ue
910/2014 EIDAS (Electronic identification, authentication and trust services) con conseguente decisione esecutiva 2015/1506 della Commissione europea: il che impone agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia quello AD che quello ES.
Più specificamente la Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 10266/2018) ha escluso la sussistenza di un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato AD, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma
AD contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, cosicchè anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le opportune verifiche, anche con riferimento al diritto comunitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, nella dottrina e nella prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf".
La Corte di Cassazione ha altresì recentemente affermato che in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. 6015/2023,
Cass/2019).
Occorre comunque osservare che, posto che nel caso di specie non è in contestazione la circostanza dell'effettiva ricezione del preavviso di iscrizione ipotecaria da parte della ricorrente -la quale ha infatti tempestivamente opposto tale atto depositandolo e prendendo posizione in ordine ad esso-, si applica anche in tale contesto l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 6417/2019).
E' poi infondata la deduzione della illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per la violazione dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. Tale norma prevede: “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Ciò posto è noto che recentemente le Sezioni unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass. 25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”
(Cass. S.U. 15354/2015).
È pertanto evidente che la iscrizione ipotecaria, in quanto tale, non avendo natura di atto preordinato alla espropriazione né di atto di espropriazione, non deve essere preceduto dall'avviso di cui al citato art. 50 bensì unicamente, ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis del DPR 602/1973 (introdotto nella norma dal D.L.
n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011) da un preavviso di iscrizione ipotecaria che, nella specie, è stato regolarmente comunicato al ricorrente dal concessionario della riscossione con l'atto oggetto della presente opposizione.
Anche la censura concernente la omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria appare infondata. L' invero, smentendo l'assunto attoreo, ha provato la notifica a mezzo PEC degli CP_1 avvisi di addebito nn. 40020220008339226000 e 40020220008801592000 nelle date, emergenti dal file di
“ricevuta di consegna” del 11.1.2023 e del 25.1.2023.
Ciò posto, alla prova della regolare notifica degli avvisi di addebito, tenuto conto della data di deposito del ricorso (23.2.2024), consegue la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti anteriori alla notifica (prescrizione anteriore alla notifica, contestazioni in ordine alla pretesa contributiva e alle sanzioni), stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo nonché, a maggior ragione, l'inammissibilità rispetto a tali avvisi dell'opposizione agli atti esecutivi da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notifica (in specie con riferimento al vizio inerente alla decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs.
46/99).
Neppure può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale successiva alla data di notifica degli avvisi Contr di addebito. Tali atti, come visto, risultano invero notificati il 11.1.2023 e il 25.1.2023 e comunque l' risulta aver già utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 della l. 335/1995 con la notifica, in data 21.2.2024, del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di causa.
In base alle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione, per Contr quanto concerne l al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2.condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute da e Controparte_2 dall' che liquida, in favore di ciascuno di essi, in € 1.686,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA CP_1 come per legge da distrarsi, per l' , in favore dell'avv. Domenico Simone. Controparte_2
Salerno, 28.3.2025
Il Giudice Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1123/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a preavviso di iscrizione ipotecaria e avvisi di addebito;
promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Vassallo;
Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Bevilacqua;
CP_1
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Simone;
Resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.2.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 1007620240000070100 notificata a mezzo PEC il
21.2.2024 in relazione ai sottesi avvisi di addebito nn. 40020220008339226000 e 40020220008801592000, aventi ad oggetto contributi DM 10 e IVS anni 2020 e 2021 di competenza dell' CP_1
L'opponente, con riferimento al preavviso eccepiva la nullità della notifica a mezzo PEC e la violazione dell'art. 50 DPR 602/1973; deduceva poi di non aver ricevuto regolare notifica degli avvisi di addebito ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei contributi con essi richiesti, nonché la decadenza dalla iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/99. Deduceva altresì la insussistenza dei presupposti per la obbligazione contributiva richiesta con gli avvisi di addebito e la illegittimità delle sanzioni ivi contenute.
Chiedeva pertanto di dichiarare la illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria e degli avvisi di addebito presupposti con conseguente annullamento degli atti.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano gli enti convenuti che con articolate argomentazioni chiedevano dichiararsi la inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso.
Acquisita la documentazione prodotta, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 28.3.2025.
Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.
Con riferimento alle censure proposte dalla parte ricorrente avverso le modalità di notifica a mezzo PEC del preavviso di iscrizione ipotecaria, e per quanto anzitutto concerne la prima censura relativa alla nullità- Contr inesistenza della notifica a mezzo PEC in quanto proveniente da indirizzo dell non risultante da pubblico registro, si evidenzia che con recente pronuncia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della
P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. Sez. U. 15979/2022).
Con riferimento all'ulteriore profilo di censura, con il quale si sostiene la necessità di sottoscrizione digitale degli atti e la invalidità della notifica a mezzo PEC degli stessi in quanto contenente “il file della cartella con estensione diversa da p7m”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che non si può mettere in dubbio la validità della notifica via Pec anche se con un file allegato in formato pdf.
La Cassazione si è richiamata al diritto dell'Unione europea, secondo cui le firme digitali di tipo AD
(ovverosia p7m) e di tipo ES (ossia pdf) sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dai Paesi membri, senza eccezioni. In altri termini, al fine di garantire una disciplina uniforme della firma digitale nell'Ue, sono stati adottati degli standard europei mediante il cosiddetto regolamento Ue
910/2014 EIDAS (Electronic identification, authentication and trust services) con conseguente decisione esecutiva 2015/1506 della Commissione europea: il che impone agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard tra i quali figurano sia quello AD che quello ES.
Più specificamente la Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 10266/2018) ha escluso la sussistenza di un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato CADES, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale "p7m", rispetto alla firma digitale in formato AD, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", atteso che anche la busta crittografica generata con la firma
AD contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, cosicchè anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le opportune verifiche, anche con riferimento al diritto comunitario, non essendo ravvisabili elementi obiettivi, nella dottrina e nella prassi, tali da far ritenere che solo la firma in formato CADES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa vigente nel nostro paese certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento, sia pure con le differenti estensioni "p7m" e "pdf".
La Corte di Cassazione ha altresì recentemente affermato che in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. 6015/2023,
Cass/2019).
Occorre comunque osservare che, posto che nel caso di specie non è in contestazione la circostanza dell'effettiva ricezione del preavviso di iscrizione ipotecaria da parte della ricorrente -la quale ha infatti tempestivamente opposto tale atto depositandolo e prendendo posizione in ordine ad esso-, si applica anche in tale contesto l'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 6417/2019).
E' poi infondata la deduzione della illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per la violazione dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. Tale norma prevede: “1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Ciò posto è noto che recentemente le Sezioni unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla natura del fermo amministrativo hanno affermato, con principi applicabili anche alla fattispecie della iscrizione di ipoteca (e ai relativi preavvisi - v. sulla natura di questi atti anche Cass. 25600/2021, Cass. 25161/2021), che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore”
(Cass. S.U. 15354/2015).
È pertanto evidente che la iscrizione ipotecaria, in quanto tale, non avendo natura di atto preordinato alla espropriazione né di atto di espropriazione, non deve essere preceduto dall'avviso di cui al citato art. 50 bensì unicamente, ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis del DPR 602/1973 (introdotto nella norma dal D.L.
n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011) da un preavviso di iscrizione ipotecaria che, nella specie, è stato regolarmente comunicato al ricorrente dal concessionario della riscossione con l'atto oggetto della presente opposizione.
Anche la censura concernente la omessa notifica degli atti prodromici al preavviso di iscrizione ipotecaria appare infondata. L' invero, smentendo l'assunto attoreo, ha provato la notifica a mezzo PEC degli CP_1 avvisi di addebito nn. 40020220008339226000 e 40020220008801592000 nelle date, emergenti dal file di
“ricevuta di consegna” del 11.1.2023 e del 25.1.2023.
Ciò posto, alla prova della regolare notifica degli avvisi di addebito, tenuto conto della data di deposito del ricorso (23.2.2024), consegue la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati su fatti anteriori alla notifica (prescrizione anteriore alla notifica, contestazioni in ordine alla pretesa contributiva e alle sanzioni), stante il decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 per l'opposizione a ruolo nonché, a maggior ragione, l'inammissibilità rispetto a tali avvisi dell'opposizione agli atti esecutivi da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine di venti giorni dalla notifica (in specie con riferimento al vizio inerente alla decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs.
46/99).
Neppure può ritenersi maturata la prescrizione quinquennale successiva alla data di notifica degli avvisi Contr di addebito. Tali atti, come visto, risultano invero notificati il 11.1.2023 e il 25.1.2023 e comunque l' risulta aver già utilmente interrotto il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 della l. 335/1995 con la notifica, in data 21.2.2024, del preavviso di iscrizione ipotecaria oggetto di causa.
In base alle considerazioni finora esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione, per Contr quanto concerne l al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2.condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute da e Controparte_2 dall' che liquida, in favore di ciascuno di essi, in € 1.686,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA CP_1 come per legge da distrarsi, per l' , in favore dell'avv. Domenico Simone. Controparte_2
Salerno, 28.3.2025
Il Giudice Dott. ssa Francesca D'Antonio